La tutela reintegratoria attenuata deve trovare applicazione anche a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di insussistenza del fatto materiale e del licenziamento disciplinare intimato per un fatto punito dalla contrattazione collettiva solo con una sanzione conservativa.
È quanto risulta dalle due sentenze depositate oggi dalla Corte Costituzionale sul Jobs Act. La sentenza numero 128/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, d.lgs. numero 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore c.d. repêchage . In merito alla medesima norma, la successiva sentenza numero 129/2024 ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un'interpretazione adeguatrice. Deve dunque ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.