Ascoltando negli scorsi giorni i resoconti giornalistici della vicenda Toti mi ero meravigliato di sentire parlare di riesame.
Era univoco il riferimento e temevo che qualcosa mi fosse sfuggito nella successione delle modifiche normative. Non era così si trattava di appello cautelare ex articolo 310 c.p.p. Non solo, come sviluppo all'ordinanza genovese, si tratta dell'impugnazione del provvedimento del gip richiesto ex articolo 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati all'imputato. Il dato è significativo perché su questo elemento si sofferma diffusamente l'ordinanza nel delineare i poteri del tribunale della libertà articolo 310 c.p.p. chiamato a pronunciarsi in materia sull'impugnazione dell'imputato. Non essendo stato espletato l'interrogatorio di garanzia articolo 294 c.p.p. e non essendo stato proposto il riesame nel merito articolo 309 c.p.p. , l'attività difensiva dell'indagato si sarebbe limitata all'interrogatorio davanti al PM e dalla produzione di una memoria difensiva. La difesa, ritenendo non più attuale e concreto il pericolo di reiterazione dei reati contestati articolo 274 comma 1 lett. c 2° periodo c.p.p. chiedeva la sostituzione degli arresti domiciliari articolo 299 comma 2 c.p.p. . Il tribunale respingeva la richiesta con ordinanza. È infatti questo il provvedimento impugnato con l'appello davanti al tribunale della libertà ex articolo 310 c.p.p. con specificità dei motivi. In altri termini, sul punto – ossessivamente – si dilunga l'ordinanza del tribunale ritenendo che non può essere messa in discussione per le ragioni indicate la gravità indiziaria articolo 273 c.p.p. e le esigenze cautelari articolo 274 c.p.p. contenute nel provvedimento genetico articolo 291 e 292 c.p.p. . Sotto questo profilo, il tribunale reputa necessario considerare i nova difensivi successivi all'emissione dell'ordinanza genetica tenendo conto delle critiche sviluppate con riferimento al provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione o di revoca degli arresti domiciliari. L'ordinanza del tribunale si articola lungo tre profili. Il primo è dedicato alla ritenuta persistenza delle esigenze special-preventive. Sotto questo profilo, ritornando sulla formulazione originaria non contestata, il collegio pur non richiedendo atteggiamenti confessori, reputa mancanti gli elementi di novità deducibili dagli atti difensivi già citati e ritiene “speciose” e “sofistiche” alcune affermazioni difensive come quella sulla distinzione fra “il fatto” e il “diritto” relative alla ricorrenza di ciò che già è evidente. In altri termini per il collegio, manca ogni possibilità di atteggiamento critico da parte dell'imputato. Proprio la convinzione di avere agito lecitamente viene ricondotta al rischio della reiterazione dei comportamenti illeciti così ritenuti nella gravità indiziaria , non essendo sufficiente l'affermazione che l'imputato si atterrà al diverso regime ritenuto dalla magistratura conforme a legge. Del resto questa affermazione dell'indagato non risulta suffragata da riscontri. In altri termini la mancata ammissione degli addebiti e la mancanza di nuovi elementi conferma l'esigenza di cui all'articolo 274 comma 1 lett. c c.p.p. Risuona qualcosa di antico. Il secondo profilo riguarda l'eventuale persistenza delle esigenze probatorie. Al riguardo, il collegio tiene conto di tutta l'attività investigativa svolta dalla procura attraverso le audizioni, gli interrogatori e le attività investigative svolte come quelle che hanno suggerito il differimento dell'interrogatorio investigativo dell'indagato. Anche in relazione ai termini prossimi alla scadenza articolo 301 c.p.p. si ritiene che questa esigenza possa ritenersi esaurita. Tuttavia il riferito persistere delle esigenze cautelari per la lett. c esclude rilievi nel caso di specie al superamento delle esigenze della lett. a dell'articolo 274 c.p.p. Il terzo profilo considerato attiene all'incidenza della misura in atto sull'ufficio elettivo ricoperto dall'indagato anche alla luce del parere allegato al ricorso formulato dal professor Cassese che non viene condiviso. Invero, secondo il collegio la previsione di cui all'articolo 289 comma 3 c.p.p. che esclude l'applicazione della misura interdittiva si giustifica in ragione della natura lieve della misura stessa non potendosi estendere alle situazioni gravi di pericolosità e comunque dovendosi escludere che solo con la sentenza si possa limitare l'esercizio di una funzione elettiva. al di là di una non troppo occulta critica o riserva all'attività svolta dalla difesa il punto centrale della decisione di rigetto è costituito dalla reiterabilità dei reati attribuiti all'imputato, configurandosi al riguardo la concretezza e l'attualità del pericolo. Il dato suscita qualche riserva. Invero per quanto si possa ritenere anche dopo i mesi di restrizione che l'imputato sia un pericolo delinquente, per quanto si possa ritenere che egli continui a ritenere lecite le sue attività pregresse, a fronte delle diverse valutazioni, dei giudici – quello che sicuramente è cambiato – ecco il novum – è costituito dal complessivo contesto relazionale nel quale l'imputato rientrerebbe che non sarebbe certo idoneo allo svolgimento delle attività ritenute illegali. Sono cambiati tutti i punti di riferimento soggettivi e oggettivi con superamento dei possibili criteri di contesto e circostanze che la noma richiede. Si ricava la netta sensazione che si cerchi di indurre l'indagato a superare questa situazione con le dimissioni dal ruolo. Anche se le vicende non sono omogenee va ricordato che il 14 luglio del 2007 fu arrestato Ottaviano Del Turco Presidente della Regione Abruzzo successivamente prosciolto.