Il danno patrimoniale di rilevante gravità nel delitto di bancarotta

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'articolo 219, primo comma, legge fallimentare si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza numero 28009 depositata il 12 luglio 2024. La sentenza in esame rappresenta un'ulteriore affermazione dei principi consolidati in materia di reati fallimentari, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché alla determinazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. Nella specie, il ricorrente ha censurato la decisione della Corte di Appello, contestando la mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità all'articolo 219, primo comma, legge fallimentare. La difesa ha evidenziato la mancanza di una valutazione concreta del danno subito dai creditori. Orientamenti in tema di rilevante entità e gravità del danno nei reati di bancarotta La Suprema Corte si è pronunciata rilevando che risulta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la gravità del danno patrimoniale per i reati di bancarotta viene commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. Ne consegue che il danno in capo ai creditori può costituire un indice riflesso della gravità del danno, ma non è elemento di per sé necessario e sufficiente ai fini della contestazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'articolo 219, primo comma, legge fallimentare, che deve essere sempre rapportato al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale. Alla luce di tali principi, nel caso di specie la Corte osserva l'entità degli immotivati trasferimenti di danaro dalla società poi fallita all'altra società aveva integrato in modo certo il danno di rilevante gravità, perché il complessivo ingiustificato travaso di risorse si era ripercosso in termini di sottrazione all'attivo fallimentare della suindicata, cospicua entità finanziaria che aveva concretamente ridotto in modo considerevole l'attivo disponibile per la soddisfazione delle sussistenti ragioni creditorie, per come esse erano emerse nella formazione della massa passiva fallimentare. Tale conclusione, peraltro, risulta condivisa nella giurisprudenza di legittimità, ove sovente è stato ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura se il fatto di bancarotta comporta una sottrazione di beni che provoca un danno di entità grave per i creditori e che il danno patrimoniale deve essere valutato in relazione alla sottrazione complessiva dei beni e non al singolo creditore. Il ricorso, dunque, è stato dichiarato infondato.

Presidente Di Nicola – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio all'esito del parziale annullamento da parte della Corte di cassazione Sez. 5, 19896 del 05/04/2023 della sentenza resa il 27 ottobre 2021 dalla medesima Corte di appello, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, emessa il 19 luglio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti per quanto ancora rileva di R.C., amministratore delegato, dal 29 febbraio 2008 al 5 aprile 2013, della OMISSIS Srl, dichiarata fallita il 1° ottobre 2013, e imputato dei reati 1 di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa euro 642,000.00 corrispondenti a ingiustificati finanziamenti effettuati a favore di OMISSIS s.r.l., rinunciando al relativo credito 2 di bancarotta fraudolenta documentale 3 di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento. 1.1. Il primo giudice aveva assolto R.C. da una parte della bancarotta patrimoniale e dalla bancarotta semplice sub 3 e lo aveva dichiarato responsabile della residua bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione di circa 642.000,00 euro sub 1 e della bancarotta fraudolenta documentale sub 2 e, ritenute le aggravanti della rilevante gravità e dei più fatti di bancarotta, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena principale di anni tre, mesi dieci di reclusione, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore del Fallimento della OMISSIS Srl, parte civile, con liquidazione della provvisionale di euro 200.000,00 a beneficio della parte civile. 1.2. Impugnata la sentenza di primo grado dall'imputato, la Corte di appello di Brescia, con la sentenza del 27/10/2021, corretta con ordinanza del 25/02/2022, aveva assolto anche R.C. dalla bancarotta documentale sub 2 e aveva rideterminato la pena irrogata al medesimo per il residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quella di anni tre di reclusione, con rideterminazione delle pene accessorie fallimentari in misura corrispondente a quella della pena principale. 1.3. La Corte di cassazione, giudicando anche su ricorso del coimputato L.T., con l'indicata sentenza, aveva parzialmente annullato la sentenza di condanna nei confronti del solo R.C., limitatamente alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'articolo 219, primo comma, legge fall., e al susseguente trattamento sanzionatorio, demandandone al giudice di rinvio la rideterminazione. Con la sentenza rescindente, i giudici di legittimità avevano ritenuto infondate le doglianze contenute nei motivi primo e terzo, con cui si erano dedotti vizi di motivazione, inosservanza dell'alt. 216 legge fall., e di norme processuali, e avevano altresì dichiarato inammissibile il sesto motivo di ricorso, con cui si erano lamentati l'erronea applicazione degli articolo 185 e 538 cod. proc. penumero e vizi di motivazione in ordine alla quantificazione del danno con particolare riferimento all'entità della provvisionale avevano, viceversa, accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con i quali si erano contestati, in primo luogo, l'inosservanza dell'articolo 219, primo comma, legge fall., e la carenza di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante del danno di particolare gravità e, in via subordinata, vizio motivazionale in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. Sul tema, la Corte di legittimità aveva ritenuto che la motivazione a sostegno della sentenza impugnata fosse carente, in quanto priva di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che ritenevano insussistente la suddetta circostanza aggravante in relazione alle varie assoluzioni intervenute in favore dell'imputato. 1.2. La Corte di appello di Brescia, investita del rinvio, con la sentenza in preambolo, ha ridotto, nei confronti dell'imputato, la pena ad anni due, mesi sei di reclusione per il fatto in ordine al quale vi è stata affermazione di responsabilità, ferma l'assoluzione del reato di cui al capo 2 rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'articolo 216, ultimo comma, legge fall., in misura pari alla pena detentiva revocato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque confermato nel resto e condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Fallimento parte civile. 2. Avverso detta decisione propone ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo, con cui lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione dell'articolo 219 legge fall. Il ricorrente, in particolare, ritiene erronea, mancante o comunque apodittica la motivazione con cui la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice del rinvio, ha sostenuto che l'assoluzione di R.C. dal reato di bancarotta fraudolenta documentale non abbia avuto alcuna influenza sul giudizio in merito alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. Si evidenziano, inoltre, l'omesso esame, in concreto e sulla base delle prove in atti, del danno patrimoniale effettivamente subito dai creditori a seguito del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa e la sua sostanziale sovrapposizione col giudizio in merito alla gravità dei fatto di bancarotta, così da farne discendere, pressoché automaticamente, come conseguenza, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 219, comma 1, legge fall., dal solo dato numerico dell'importo distratto, prescindendo da ogni valutazione concreta del pregiudizio arrecato ai creditori. In tal senso si segnalano, allegando la relazione del curatore fallimentare per l'autosufficienza, i dati del rapporto fra attivo fallimentare e passivo fallimentare, il primo indicato in euro 6.687.726,00, il secondo in euro 1.586.689,43, pur se ancora suscettibile di notevole aumento. All'omessa e/o illogica motivazione - sostiene il ricorrente - si è aggiunta inoltre l'erronea applicazione del disposto di cui all'articolo 219 legge fall., avendo la Corte di appello interpretato il disposto normativo alla stregua di una circostanza aggravante di pericolo, anziché di danno. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'articolo 23 d.l. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, numero 176, come richiamato dall'articolo 16 d.l. 30 dicembre 2021, numero 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, numero 15, nonché, ulteriormente, dall'articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, e poi dall'articolo 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, numero 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, numero 18, ha chiesto che venga pronunciata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da ritenersi manifestamente infondato, generico e, pertanto, inidoneo a destrutturare la motivazione della sentenza impugnata. 4. La difesa dell'imputato, con il deposito di memoria, ha concluso richiamando le conclusioni articolate nel ricorso e ha ulteriormente precisato, per contrastare la requisitoria del Procuratore generale, che oggetto di censura, in questo caso, non è l'affermazione di responsabilità di R.C. in ordine al reato di bancarotta, essendo il fatto già definitivamente giudicato, quanto piuttosto il giudizio operato dalla Corte di appello con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'articolo 219 legge fall. ed è su tale tema che la Corte di appello ha reso una motivazione inosservante della norma citata. Sempre in tale prospettiva, il ricorrente ha chiesto che non venga pronunciata condanna a carico del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, avendo questo grado di giudizio esclusivamente ad oggetto il punto della sentenza attinente al trattamento sanzionatorio dell'imputato, insuscettibile di incidere sulla pretesa risarcitoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 2. Integrando quanto si è anticipato in parte narrativa, va osservato che i giudici del rescissorio hanno ritenuto che la condotta dell'Imputato era risultata caratterizzata da una non trascurabile gravità oggettiva e soggettiva, sulla base della considerazione che erano stati effettuati, negli anni, copiosi finanziamenti ingiustificati, per un valore complessivo superiore a euro 642.000,00, in favore della società controllata OMISSIS Srl da parte di OMISSIS Srl, tali da determinare un fatto di bancarotta e cagionare un danno di rilevante gravità, atteso che esso aveva sottratto all'attivo fallimentare la somma corrispondente, con corrispondente pregiudizio per il ceto creditorio della società fallita. Per la valutazione della gravità del danno, si è da parte dei giudici del rescissorio descritta ulteriormente la complessiva fattispecie distrattiva attribuendo particolare rilievo, oltre che al valore dei trasferimenti, alle modalità con cui le condotte dissipative si sono realizzate, per la serialità delle elargizioni effettuate negli anni e il carattere meramente simulatorio del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso in data 29 agosto 2008 tra le due società, con la mancanza di qualsivoglia vantaggio compensativo in capo a OMISSIS Srl ma anzi con la creazione di un beneficio diretto a L.T. e R.C., divenuti cessionari della partecipazione di OMISSIS Srl nell' OMISSIS Srl, fattispecie in cui si era appalesata in modo conclamato la volontà di depauperare il patrimonio della fallita e di arrecare un rilevante nocumento a tutti i titolari di crediti da soddisfarsi su di esso. Mette conto segnalare anche che la Corte di appello ha ritenuto, posti soprattutto l'indicativa sussistenza di tre precedenti condanne a carico dell'imputato e il mancato riscontro di condotte effettivamente riparatorie, di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche richieste dall'imputato con l'atto di appello, in relazione a doglianza ancora da valutare all'esito della pronuncia di legittimità, aderendo così alle - insuperate - argomentazioni sviluppate sul tema dalla pregressa analisi di merito. Peraltro, ha valorizzato le condotte, diverse e comunque di gran lunga successive ai fatti, a cui l'imputato ascriveva segno impeditivo di altre azioni dissipative in danno della società, per rideterminare in melius la pena principale inflitta a R.C., con gli effetti conseguenti in punto di pene accessorie. 3. La motivazione offerta dai giudici del rinvio alla base della conferma della sussistenza della circostanza aggravante della rilevante gravità del danno del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non merita censura. 3.1. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza consolidata di legittimità, in tema di reati fallimentari, considera che l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo Sez. 5, Sentenza numero 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01 e che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'articolo 219, primo comma, legge fall., si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave Sez. 5 numero 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274 - 01 Sez. 1, numero 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 2174 03 - 01 . Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e a cui, quindi, ritiene di dover dar seguito, le critiche articolate nel ricorso non riescono a vulnerare in modo determinante il discorso giustificativo esternato nella sentenza al vaglio. 3.2. Si osserva, sull'argomento, che, per disattendere la doglianza relativa alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 219, primo comma, legge fall., i giudici del rescissorio hanno congruamente argomentato - con motivazione adeguata e non censurabile neppure sotto il profilo, attinente all'accertamento di merito, del valore dissipato - nel senso che l'entità degli immotivati trasferimenti di danaro dalla società poi fallita all'altra società aveva integrato in modo certo il danno di rilevante gravità, perché il complessivo ingiustificato travaso di risorse si era ripercosso in termini di sottrazione all'attivo fallimentare della suindicata, cospicua entità finanziaria che aveva concretamente ridotto in modo considerevole l'attivo disponibile per la soddisfazione delle sussistenti ragioni creditorie, per come esse erano emerse nella formazione della massa passiva fallimentare. La diminuzione che il comportamento antigiuridico dell'agente, univocamente indirizzato alla sottrazione degli importi corrispondenti alle indebite elargizioni che hanno concretato i fatti di bancarotta patrimoniale, ha dunque cagionato il determinante emungimento della consistenza della massa attiva che avrebbe dovuto essere posta a disposizione del soddisfacimento delle ragioni creditorie all'atto del riparto dell'attivo fallimentare riducendone in modo evidente e incisivo l'entità. La contraria deduzione del ricorrente, inerente alla sostanziale irrilevanza degli effetti della bancarotta patrimoniale per essere l'attivo fallimentare, comunque di importo superiore al passivo fallimentare, non si è rivelata idonea a infirmare il ragionamento opposto articolato nella sentenza impugnata, giacché non ne ha dimostrato la fallacia citando i dati sopra riportati, tratti dalla sola relazione del curatore fallimentare ex articolo 33 legg. fall., redatta nella parte iniziale della procedura, quando era ancora in corso la formazione della massa passiva atto, per espressa precisazione dello stesso organo fallimentare, non ancora contemplante una serie cospicua di crediti, fra cui quelli vantati dai dipendenti e dagli istituti di credito , senza invece dedurre in merito ai connotati della massa passiva come poi emersi all'esito della sua completa formazione, dopo il corrispondente corso della procedura concorsuale. In tal senso si rivela priva di base sostanziale la prospettazione della inadeguatezza della sottrazione della notevole quantità di risorse enucleata dai giudici del merito a determinare un pregiudizio reale alla ragioni dei creditori, sicché è restata indimostrata la corrispondente censure rivolta ai giudici del rescissorio per aver inquadrato l'effetto pregiudizievole dell'accertata bancarotta patrimoniale, non alla stregua di un danno effettivo, ma alla stregua di un mero pericolo di danno per i creditori la sottrazione di risorse causata dall'illecito perpetrato da R.C., invero, ha provocato la rilevante riduzione degli elementi attivi da destinare alla, quanto meno parziale, distribuzione dell'attivo a beneficio della compagine creditoria. 3.3. I giudici del rinvio hanno inoltre ritenuto che l'assoluzione a cui il precedente corso processuale era pervenuto nei confronti di R.C., con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, non potesse avere un rilievo così marcato da alleggerire la posizione dell'imputato fino a determinare la valutazione di insussistenza della contestata aggravante, essendosi il danno patrimoniale di rilevante gravità valutato con primario riferimento alla condotta di bancarotta fraudolenta dissipativa e ai relativi effetti. Sotto questo profilo, la censura avanzata dal ricorrente appare genericamente formulata, giacché essa si profila inidonea a offrire specifiche argomentazioni volt a spiegare come la sollecitata elisione della circostanza aggravante in essa possa essere compatibile con l'accertato, importante pregiudizio derivante alla massa dai creditori dalle acclarate condotte dissipative. 4. Le svolte considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex articolo 616 cod. proc. penumero Il rilievo che la parte civile non risulta avere svolto attività processuale in questo grado elide in radice la possibilità di emettere statuizioni inerenti alla sua posizione di conseguenza, la deduzione svolta in via preventiva dal ricorrente sul corrispondente argomento si arresta allo stadio virtuale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.