Massima provvisoria delle Sezioni Unite sull’art. 300, comma 5, c.p.p.

La prima sezione della Cassazione, stante un contrasto sul punto, aveva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito se l'imputato, nei confronti del quale era stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado, debba impugnare l'ordinanza con la quale sia stata disposta, ai sensi dell'articolo 300, comma 5, c.p.p., la custodia in carcere con la richiesta di riesame ovvero con l'appello cautelare.

Con l'informazione provvisoria n 11 del 2024, il Supremo Collegio ha affermato che il rimedio esperibile avverso l'ordinanza suddetta è il riesame. Il comma 5 dell'articolo 300 c.p.p. dispone che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b o c ». In attesa della motivazione possono essere delineati i termini nei quali si prospettava la questione. Chi sosteneva la tesi dell'appello la sostanziava sulla base del fatto che la nuova misura di ricollegherebbe alla precedente che sarebbe rivitalizzata dalla sentenza di condanna anche perché il riesame riguarderebbe solo il provvedimento genetico, quello che dispone la misura e non quelli successivi. Ora appare difficile ritenere che in seguito all'annullamento di quanto disposto in primo grado e conseguente caducazione della misura cautelare possa essere disposta la stessa misura cautelare con la stessa motivazione da parte di giudici di appello che hanno emesso condanna la quale, seppur relativa agli stessi fatti, sarà diversamente motivata. Nel caso di reati a criminalità presunta e ben possibile che i contenuti dei due provvedimenti possano essere sostanzialmente omologabili ma in ogni caso si tratterebbe di provvedimenti dotati di autonomia dovendosi escludere il congelamento della situazione che ha perso efficacia ancorché in modo automatico articolo 300, comma 1, c.p.p. . Non andrebbe escluso che il provvedimento sia calibrato sulla nuova situazione di condanna tenuti conto che il primo provvedimento era stato motivato da valutazioni prognostiche, ancorché basate su gravi indizi di colpevolezza. Non può non essere significativo, nel caso qui considerato, il mancato riferimento a quanto disposto ai commi 1-bis e 2-ter dell'articolo 275 c.p.p. Comunque sarà necessaria una richiesta del pubblico ministero, non potendosi ritenere che la nuova misura sia applicabile d ufficio o de plano, e non è escluso che  mancando riferimenti alla lett. a dell'articolo 274 c.p.p. il nuovo provvedimento si incentri sulla reiterazione e sul pericolo di fuga. In ogni caso, in attesa della motivazione la decisione del Supremo Collegio va accolta con favore e condivisa.

Informazione provvisoria numero 11/2024