Il CdS ordina la rinnovazione della correzione della traccia di civile nel concorso per magistratura: è eccesso di potere

È configurabile un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, allorquando l'indagine del Giudice amministrativo non rimanga nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma si riveli strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto […].

[…] Oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante sostitutiva di quella dell'Amministrazione, nel senso che, attraverso un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. I fatti di causa Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio rigettò il ricorso proposto da M.C.V. per l'annullamento del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario non aveva ammesso la ricorrente a sostenere le prove orali, avendo giudicato non idoneo il solo elaborato di diritto civile da lei consegnato. L'appello proposto dalla V. è stato accolto dal Consiglio di Stato, che ha annullato il provvedimento impugnato. L'appellante, sulla base del confronto con altri elaborati ritenuti idonei cui aveva avuto accesso, aveva sostenuto che il giudizio negativo riportato dal suo elaborato era dovuto alla mancata trattazione di due argomenti considerati indispensabili dalla Commissione, ovverosia brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare. Il Giudice amministrativo, rilevato che la traccia estratta in diritto civile, avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto», non richiedeva espressamente l'approfondimento dei predetti istituti, ha ritenuto eccessivamente severo ed ingiustificato il giudizio d'inidoneità riservato all'elaborato, osservando che la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente valorizzare in termini di punteggio gli elaborati dei candidati che li avevano meglio approfonditi, ma non assegnare valore dirimente alla mancata trattazione degli stessi, quale fondamento di un giudizio d'insufficienza. Il Giudice amministrativo ha ritenuto, quindi, che l'incongruenza tra la prova proposta, il metodo di correzione dell'elaborato e le conclusioni raggiunte sulla base di un parametro non previsto né prevedibile costituissero il sintomo di un potere di valutazione non conforme ai canoni generali dell'azione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha, quindi, ordinato all'Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione dell'elaborato della ricorrente, attraverso la riconvocazione della stessa Commissione di concorso in composizione plenaria, da integrarsi, in caso di vacanze o di assenza di qualcuno dei componenti, con membri aggiunti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto delle proporzioni tra le quote dei componenti togati, degli avvocati e degli accademici al fine di garantire l'imparzialità della correzione e l'anonimato degli elaborati, ha disposto che quello della ricorrente sia riesaminato unitamente ad altri venti da scegliersi tra quelli della medesima procedura concorsuale, rispettando la proporzione tra ammessi alle prove orali e bocciati, attribuendo a ciascun elaborato un codice cifrato decodificabile soltanto attraverso un calcolo non meccanico né agevole, decodificando, all'esito della valutazione, soltanto quello abbinato all'elaborato della ricorrente, e distruggendo tutti gli altri codici. Avverso la predetta sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione. La giurisprudenza in tema di concorsi pubblici - Le valutazioni delle commissioni esaminatrici In tema di concorsi pubblici, le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione cfr. Cass., Sez. Unumero , 2/01/2024, numero 1 13/02/2020, numero 3562 9/05/ 2011, numero 10065 . Tali valutazioni non costituiscono, infatti, espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici che la legge impone di portare a preventiva emersione , che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata mediante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso. Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, numero 8319 13/04/2023, numero 3733 Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, numero 7262 . Le modalità di espressione del giudizio della commissione In ordine alle modalità di espressione del giudizio, essa ha inoltre confermato la sufficienza del voto numerico, osservando che, in mancanza di una disposizione contraria, esso esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, numero 4247 Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, numero 9845 . Si è rilevato, infatti che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, numero 1291 . L'essenzialità della preventiva fissazione dei criteri di valutazione è stata sancita anche dal legislatore, proprio in riferimento al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, nell'articolo 5 del d.lgs. numero 106 del 2009, il quale, nel disciplinare la nomina e la composizione della commissione, dispone, al comma terzo nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2007, numero 111, ed anteriore alle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 15, comma primo, lett. e , del d.l. 22 giugno 2023, numero 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, numero 112 , che «nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del r.d. 15 ottobre 1925, numero 1860, e successive modificazioni», vale a dire nella seduta fissata dal presidente alla chiusura delle prove scritte, in cui si procede all'apertura dei pieghi contenenti gli elaborati dei candidati, e quindi prima che abbia inizio la lettura degli stessi, «la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti», aggiungendo che «i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse». L'enunciazione dei criteri di massima cui la commissione si atterrà nella valutazione delle prove di esame costituisce, in altri termini, un momento essenziale di collegamento tra il voto o il giudizio d'inidoneità attribuito alla prova del singolo candidato e l'apprezzamento compiuto dalla commissione, consentendo di risalire dall'espressione sintetica del giudizio alle relative ragioni, e quindi di verificarne la coerenza logica e la ragionevolezza più precisamente, il voto numerico e, se richiesta, la relativa motivazione, rappresentano la conclusione di un procedimento valutativo che muove dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha come parametro di riferimento i criteri di massima preventivamente enunciati, la cui formulazione deve risultare a sua volta ragionevole e coerente con il tema assegnato cfr. Cass., Sez. Unumero , 28/05/2012, numero 8412 21/06/2010, numero 14893 . La sentenza del TAR La sentenza di primo grado, premesso che la Commissione esaminatrice aveva fissato, i criteri da seguire nella valutazione degli elaborati scritti consistenti nella «pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale» e nella «capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione» , aveva ritenuto che, in quanto formulato sulla base di tali direttive, il giudizio di non idoneità espresso dalla sottocommissione esaminatrice in ordine all'elaborato di diritto civile della V. e poi confermato dalla Commissione in seduta plenaria, cui l'elaborato era stato sottoposto ai sensi dell'articolo 12, ottavo comma, del r.d. numero 1860 del 1925, risultasse adeguatamente motivato. Ribadito inoltre che al Giudice amministrativo non è precluso il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica che connota il giudizio della commissione esaminatrice, che non può tuttavia spingersi fino a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle espresse dall'organo amministrativo a ciò deputato, il TAR aveva escluso la sussistenza di elementi sintomatici di un vizio della funzione o dello sviamento di potere, osservando che le doglianze proposte dalla V., fondate sull'assunto che il giudizio d'inidoneità era stato determinato dalla mancata trattazione di alcuni argomenti presenti invece in altri elaborati giudicati idonei, oltre a non trovare riscontro negli atti, si traducevano in una sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione. Per tali ragioni, il Giudice amministrativo di primo grado aveva escluso, in particolare, la possibilità di conferire rilievo a un parere pro veritate reso, su richiesta della ricorrente, da un docente universitario di diritto civile ed allegato al ricorso introduttivo del giudizio, osservando che, in assenza di elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere, il giudizio della commissione esaminatrice non può essere sostituito non solo da quello del giudice, ma neppure da quello del ricorrente o di un esperto. La sentenza del Consiglio di Stato La sentenza d'appello, seguendo l'impostazione difensiva dell'appellante e il metodo suggerito nel parere pro veritate dalla stessa prodotto, ha completamente ignorato i criteri di massima enunciati dalla Commissione, ritenendo che la laconicità del giudizio d'inidoneità dalla stessa espresso imponesse di ricostruirne i motivi attraverso il confronto dell'elaborato della V. con altri giudicati idonei pur rilevando che nel primo risultava effettivamente omessa la trattazione di alcuni argomenti in particolare, brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare , ha affermato che la traccia estratta in diritto civile avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto» non ne richiedeva espressamente l'approfondimento, aggiungendo che le altre parti trattate, oltre a risultare coerenti con la traccia, non apparivano meritevoli del giudizio d'inidoneità, il quale risultava pertanto oggettivamente troppo severo, e comunque ingiustificato. Le valutazioni delle S.U. - L'errore commesso dal Consiglio di Stato Il Giudice amministrativo di secondo grado si è non solo immotivatamente discostato dall'orientamento che, in presenza della preventiva determinazione dei criteri di valutazione, esclude la necessità di una specifica motivazione del voto o del giudizio d'inidoneità, ritenendo che le relative ragioni possano essere desunte dal confronto tra l'elaborato e i criteri enunciati dalla commissione, ma si è sostanzialmente sostituito a quest'ultima, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità alla stregua non già dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del d.lgs. numero 160 del 2006, ma di criteri di massima da esso stesso individuati con un ragionamento di tipo inferenziale ciò in virtù della premessa che il giudizio d'inidoneità risultava privo di qualsiasi supporto argomentativo idoneo ad evidenziare l'iter logico seguito dalla commissione. Tale premessa, tuttavia, non solo era palesemente contraddetta dal verbale numero 8 del 2017, ma, se anche fosse risultata esatta, non avrebbe comunque potuto giustificare l'affermazione dell'irragionevolezza o illogicità del giudizio d'inidoneità. L'avvenuta fissazione dei criteri di valutazione escludeva, peraltro, la possibilità di considerare immotivato il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, legittimando semmai, condizionatamente alla proposizione di un apposito motivo d'impugnazione, la verifica della ragionevolezza dei predetti criteri e della loro coerenza con la traccia sottoposta ai candidati in tal senso, d'altronde, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio espresso dalla commissione va reputato irragionevole o illogico non solo quando risulti manifestamente arbitrario o incoerente con i criteri adottati, ma anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'eccessiva genericità di tali criteri, rivelatisi inidonei ad assicurare la parità di trattamento dei candidati cfr. Cass., Sez. Unumero , 13/02/2020, numero 3562 , oppure dell'attribuzione alla traccia di una portata ingiustificatamente restrittiva cfr. Cass., Sez. Unumero , 21/06/2010, numero 14893 . Al di fuori di tali ipotesi, l'interpretazione della traccia e la valutazione degli elaborati dei candidati spettano in via esclusiva alla commissione esaminatrice, alla quale è affidato il compito d'individuare gli argomenti generali e specifici di cui è necessaria o opportuna la trattazione e quello di verificare la completezza e il grado di approfondimento con cui sono stati affrontati, in modo tale da saggiare il livello di preparazione attitudinale e culturale di ciascun candidato e da porlo a confronto con quello degli altri. Non può ritenersi pertanto corretto l'operato del Giudice amministrativo, il quale, sostituendosi alla Commissione esaminatrice, ha per un verso individuato esso stesso gli argomenti da trattare, affermando che la traccia estratta in diritto civile non richiedeva brevi cenni sui modelli familiari ed una trattazione degli effetti della autonomia negoziale sulla crisi familiare, e per altro verso proceduto direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato, osservando che le altre parti trattate erano immeritevoli del giudizio d'inidoneità, e concludendo pertanto per la «non grave insufficienza» dell'elaborato, e per l'eccessiva severità dell'apprezzamento espresso dalla Commissione. Il recepimento di un parere pro veritate prodotto dalla ricorrente Significativo di tale improprio approccio alla questione in esame deve considerarsi il recepimento del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, ed in particolare del metodo di ricostruzione della motivazione del giudizio d'inidoneità consistente nel confronto con gli elaborati redatti dagli altri candidati tale metodo, recidendo ogni legame tra il giudizio sintetico ed i criteri enunciati dalla Commissione, ed assumendo come metro di valutazione quelli che l'autore del parere aveva ritenuto di poter desumere dal predetto confronto, ha comportato la devoluzione del giudizio ad un soggetto non solo diverso dall'organo collegiale a ciò deputato, ma estraneo alla stessa Amministrazione, nonché operante nell'interesse della ricorrente. Esso ha determinato inoltre uno snaturamento del sindacato di logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà, il quale, consistendo nella verifica della coerenza del giudizio con i canoni tecnici e logici che presiedono alla sua formulazione, non può essere effettuato né alla stregua di criteri elaborati dal giudice, né di quelli che il destinatario del giudizio o comunque un soggetto da lui incaricato ritiene, in base a un suo personale apprezzamento, i più appropriati alla tipologia e all'oggetto dell'elaborato sottoposto a valutazione, dovendo avere come parametro di riferimento quelli che la stessa Commissione ha fissato nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, come richiesto dal legislatore. In proposito, è appena il caso di rilevare che, lungi dal dimostrare l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, la diversità di quelle formulate nel parere pro veritate costituisce un indice dell'elevato tasso di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione sottesa al giudizio d'idoneità, il cui oggettivo margine di opinabilità esclude che il Giudice amministrativo possa sostituirsi alla Commissione nell'individuazione della soluzione tecnica più corretta, dovendo restringersi il suo sindacato alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della valutazione. In tale ottica, non può condividersi neppure il significato attribuito dal Giudice amministrativo alla circostanza, posta in risalto nella sentenza impugnata, che il presidente della sottocommissione incaricata di esaminare l'elaborato della V. ne abbia ritenuto necessaria la sottoposizione dello stesso alla Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 12, ottavo comma, del r.d. numero 1860 del 1925, non essendosi evidentemente raggiunta l'unanimità in ordine alla relativa valutazione lungi dal testimoniare la superficialità dell'esame o l'arbitrarietà del giudizio, la ritenuta opportunità di sollecitare un apprezzamento dell'intera Commissione, in presenza di opinioni contrastanti in ordine alla qualità dell'elaborato, avrebbe dovuto semmai essere considerata sintomatica di un particolare scrupolo nella valutazione, che si pone in contrasto con le conseguenze che ne ha tratto il Giudice amministrativo. L'invasione nella sfera di attribuzioni riservata alla PA L'invasione della sfera di attribuzioni riservata all'Amministrazione non risulta infine smentita, trovando, invece, conferma nella considerazione conclusiva svolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la commissione esaminatrice non avrebbe potuto ragionevolmente assegnare valore dirimente alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, ma avrebbe potuto soltanto valorizzare, in termini di punteggio, gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i due istituti indicati, la cui trattazione dimostrava maggiore preparazione e capacità di ragionamento. In quanto riflettente per un verso l'incidenza delle carenze riscontrate sul giudizio complessivamente riportato dall'elaborato della V., e per altro verso il rapporto di tale giudizio con quelli espressi nei confronti degli altri candidati, tale considerazione impinge in profili valutativi tipicamente riservati alla competenza della commissione esaminatrice, il cui apprezzamento, in quanto connotato da un ampio margine di opinabilità, si sottrae, per tali aspetti, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo. Può, dunque, ritenersi sussistente, nel caso in esame, un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, configurabile allorquando l'indagine del Giudice amministrativo non rimanga nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma, come nella specie, si riveli strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante sostitutiva di quella dell'Amministrazione, nel senso che, attraverso un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unumero , 24/05/2019, numero 14264 26/11/ 2018, numero 30526 2/02/2018, numero 2582 .

Presidente D'Ascola – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con sentenza del 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio rigettò il ricorso proposto da V.M.C. per l'annullamento del provvedimento pubblicato il 4 maggio 2018, con cui la Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. numero 22 del 19 ottobre 2016 non aveva ammesso la ricorrente a sostenere le prove orali, avendo giudicato non idoneo il solo elaborato di diritto civile da lei consegnato. 2. L'appello proposto dalla V.M.C. è stato accolto dal Consiglio di Stato, che con sentenza del 23 giugno 2023 ha annullato il provvedimento impugnato. Premesso che l'appellante, sulla base del confronto con altri elaborati ritenuti idonei cui aveva avuto accesso, aveva sostenuto che il giudizio negativo riportato dal suo elaborato era dovuto alla mancata trattazione di due argomenti considerati indispensabili dalla Commissione, ovverosia brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare, il Giudice amministrativo ha ritenuto che tale assunto trovasse conforto nella coerenza delle parti trattate con l'oggetto della traccia e nell'adeguatezza delle stesse, confermata dalla sottoposizione dell'elaborato alla valutazione della Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 12, comma ottavo, del r.d. 15 ottobre 1925, numero 1860. Ciò posto, e rilevato che la traccia estratta in diritto civile, avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto», non richiedeva espressamente l'approfondimento dei predetti istituti, ha ritenuto eccessivamente severo ed ingiustificato il giudizio d'inidoneità riservato all'elaborato, osservando che la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente valorizzare in termini di punteggio gli elaborati dei candidati che li avevano meglio approfonditi, ma non assegnare valore dirimente alla mancata trattazione degli stessi, quale fondamento di un giudizio d'insufficienza. Ha ritenuto quindi che l'incongruenza tra la prova proposta, il metodo di correzione dell'elaborato e le conclusioni raggiunte sulla base di un parametro non previsto né prevedibile costituissero il sintomo di un potere di valutazione non conforme ai canoni generali dell'azione amministrativa.   Il Giudice amministrativo ha ritenuto conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, e segnatamente la censura d'inadeguatezza della formula adottata per la valutazione dell'elaborato, osservando comunque che il d.lgs. 5 aprile 2006, numero 160 consente di chiudere con la dichiarazione d'inidoneità il giudizio valutativo d'insufficienza, senza differenziarlo in ragione della prossimità dello scritto alla soglia d'accesso. Ha ritenuto altresì infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma quinto, del d.lgs. numero 160 cit., osservando che tale disposizione ha recepito l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, secondo cui, ai fini dell'adeguatezza della motivazione, è sufficiente l'attribuzione del voto numerico oppure, qualora l'elaborato non raggiunga neppure la soglia della sufficienza, la dichiarazione d'inidoneità, senza necessità di ulteriori indicazioni. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato all'Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione dell'elaborato della ricorrente, attraverso la riconvocazione della stessa Commissione di concorso in composizione plenaria, da integrarsi, in caso di vacanze o di assenza di qualcuno dei componenti, con membri aggiunti in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto delle proporzioni tra le quote dei componenti togati, degli avvocati e degli accademici al fine di garantire l'imparzialità della correzione e l'anonimato degli elaborati, ha disposto che quello della ricorrente sia riesaminato unitamente ad altri venti da scegliersi tra quelli della medesima procedura concorsuale, rispettando la proporzione tra ammessi alle prove orali e bocciati, attribuendo a ciascun elaborato un codice cifrato decodificabile soltanto attraverso un calcolo non meccanico né agevole, decodificando, all'esito della valutazione, soltanto quello abbinato all'elaborato della ricorrente, e distruggendo tutti gli altri codici. 3. Avverso la predetta sentenza il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La V.M.C. ha resistito con controricorso. Z.C., convenuta in giudizio in qualità di controinteressata, non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il Ministero denuncia l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito dell'azione amministrativa, sostenendo che, nel valutare l'operato della Commissione esaminatrice, il Consiglio di Stato ha ecceduto i limiti del sindacato ad esso spettante nei casi in cui l'agire della Pubblica Amministrazione è contrassegnato da discrezionalità tecnica. Premesso che le valutazioni delle Commissioni di concorso costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, da esercitarsi sulla base di criteri uniformi e predeterminati, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma terzo, del d.lgs. numero 160 del 2006, e sindacabile soltanto in presenza di un vizio di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, afferma che, ove la scelta finale appaia semplicemente opinabile, il Giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione, ma deve condividerlo, indicando la corretta soluzione del problema tecnico mediante l'integrazione ex post della motivazione. Ciò posto, osserva che nella specie il Consiglio di Stato ha applicato un criterio di valutazione diverso ed ulteriore rispetto a quelli fissati dalla Commissione ed inidoneo a dimostrare l'irragionevolezza di questi ultimi, avendo fornito una lettura personale della traccia proposta, sulla base della quale ha ricostruito il percorso logico sotteso alla valutazione dell'elaborato. Precisato infatti che i predetti criteri richiedevano, ai fini della dichiarazione d'idoneità dell'elaborato, correttezza formale e linguistica, capacità espositiva ed argomentativa, pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato e capacità di procedere all'analisi delle problematiche sottese agli argomenti proposti e di proporre una soluzione logicamente argomentata, rileva che, nell'esprimere il proprio giudizio, la Commissione esaminatrice si era correttamente attenuta al disposto dell'articolo 1, comma quinto, del d.lgs. numero 160 del 2006, ai sensi del quale l'obbligo di motivazione s'intende soddisfatto mediante l'indicazione del punteggio numerico e, nei casi d'insufficienza, mediante l'impiego della formula «non idoneo». Sostiene quindi che, nel ritenere insufficientemente motivato il giudizio d'inidoneità, il Giudice amministrativo si è sostituito addirittura al legislatore, sovrapponendo inoltre alla valutazione della Commissione quella emergente da un parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, inidonea a denotare la sussistenza di un vizio nel percorso logico sotteso alla valutazione dell'elaborato. Aggiunge infine che il Consiglio di Stato si è sostituito al legislatore anche nell'indicazione della procedura da seguire nella nuova valutazione dell'elaborato, avendo previsto la nomina di membri supplenti, in caso di assenza di quelli effettivi, senza considerare che l'atto di nomina iniziale della Commissione, spettante al Consiglio Superiore della Magistratura, già li prevedeva. 2. Il ricorso è parzialmente fondato. In tema di concorsi pubblici, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione cfr. Cass., Sez. Unumero , 2/01/2024, numero 1 13/02/2020, numero 3562 9/05/ 2011, numero 10065 . Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici che la legge impone di portare a preventiva emersione , che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata mediante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso. Agli stessi principi si è costantemente attenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha riconosciuto che i giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, la cui sottoposizione al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo è circoscritta al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, numero 8319 13/04/2023, numero 3733 Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, numero 7262 . In ordine alle modalità di espressione del giudizio, essa ha inoltre confermato la sufficienza del voto numerico, osservando che, in mancanza di una disposizione contraria, esso esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, numero 4247 Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, numero 9845 . Si è rilevato infatti che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, numero 1291 . L'essenzialità della preventiva fissazione dei criteri di valutazione è stata sancita anche dal legislatore, proprio in riferimento al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, nell'articolo 5 del d.lgs. numero 106 del 2009, il quale, nel disciplinare la nomina e la composizione della commissione, dispone, al comma terzo nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2007, numero 111, ed anteriore alle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 15, comma primo, lett. e , del d.l. 22 giugno 2023, numero 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, numero 112 , che «nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del r.d. 15 ottobre 1925, numero 1860, e successive modificazioni», vale a dire nella seduta fissata dal presidente alla chiusura delle prove scritte, in cui si procede all'apertura dei pieghi contenenti gli elaborati dei candidati, e quindi prima che abbia inizio la lettura degli stessi, «la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti», aggiungendo che «i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse». L'enunciazione dei criteri di massima cui la commissione si atterrà nella valutazione delle prove di esame costituisce, in altri termini, un momento essenziale di collegamento tra il voto o il giudizio d'inidoneità attribuito alla prova del singolo candidato e l'apprezzamento compiuto dalla commissione, consentendo di risalire dall'espressione sintetica del giudizio alle relative ragioni, e quindi di verificarne la coerenza logica e la ragionevolezza più precisamente, il voto numerico e, se richiesta, la relativa motivazione, rappresentano la conclusione di un procedimento valutativo che muove dalla proposta di elaborato contenuta nella traccia ed ha come parametro di riferimento i criteri di massima preventivamente enunciati, la cui formulazione deve risultare a sua volta ragionevole e coerente con il tema assegnato cfr. Cass., Sez. Unumero , 28/05/2012, numero 8412 21/06/2010, numero 14893 . A tali principi si era attenuta, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, la quale, premesso che la Commissione esaminatrice aveva fissato, nel verbale numero 8 del 21 luglio 2017, i criteri da seguire nella valutazione degli elaborati scritti consistenti nella «pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, dimostrando in capo al candidato una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale» e nella «capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporre la soluzione» , aveva ritenuto che, in quanto formulato sulla base di tali direttive, il giudizio di non idoneità espresso dalla sottocommissione esaminatrice in ordine all'elaborato di diritto civile della V.M.C. e poi confermato dalla Commissione in seduta plenaria, cui l'elaborato era stato sottoposto ai sensi dell'articolo 12, ottavo comma, del r.d. numero 1860 del 1925, risultasse adeguatamente motivato. Ribadito inoltre che al Giudice amministrativo non è precluso il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica che connota il giudizio della commissione esaminatrice, che non può tuttavia spingersi fino a sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle espresse dall'organo amministrativo a ciò deputato, il Tar aveva escluso la sussistenza di elementi sintomatici di un vizio della funzione o dello sviamento di potere, osservando che le doglianze proposte dalla V.M.C., fondate sull'assunto che il giudizio d'inidoneità era stato determinato dalla mancata trattazione di alcuni argomenti presenti invece in altri elaborati giudicati idonei, oltre a non trovare riscontro negli atti, si traducevano in una sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione. Per tali ragioni, il Giudice amministrativo di primo grado aveva escluso, in particolare, la possibilità di conferire rilievo a un parere pro veritate reso, su richiesta della ricorrente, da un docente universitario di diritto civile ed allegato al ricorso introduttivo del giudizio, osservando che, in assenza di elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere, il giudizio della commissione esaminatrice non può essere sostituito non solo da quello del giudice, ma neppure da quello del ricorrente o di un esperto. Tali conclusioni sono state sovvertite dalla sentenza di appello, la quale, seguendo l'impostazione difensiva dell'appellante e il metodo suggerito nel parere pro veritate dalla stessa prodotto, ha completamente ignorato i criteri di massima enunciati dalla Commissione, ritenendo che la laconicità del giudizio d'inidoneità dalla stessa espresso imponesse di ricostruirne i motivi attraverso il confronto dell'elaborato della V.M.C. con altri giudicati idonei pur rilevando che nel primo risultava effettivamente omessa la trattazione di alcuni argomenti in particolare, brevi cenni sui modelli familiari e gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare , ha affermato che la traccia estratta in diritto civile avente ad oggetto i «riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto» non ne richiedeva espressamente l'approfondimento, aggiungendo che le altre parti trattate, oltre a risultare coerenti con la traccia, non apparivano meritevoli del giudizio d'inidoneità, il quale risultava pertanto oggettivamente troppo severo, e comunque ingiustificato. In tal modo, peraltro, il Giudice amministrativo di secondo grado si è non solo immotivatamente discostato dall'orientamento che, in presenza della preventiva determinazione dei criteri di valutazione, esclude la necessità di una specifica motivazione del voto o del giudizio d'inidoneità, ritenendo che le relative ragioni possano essere desunte dal confronto tra l'elaborato e i criteri enunciati dalla commissione, ma si è sostanzialmente sostituito a quest'ultima, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità alla stregua non già dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del d.lgs. numero 160 del 2006, ma di criteri di massima da esso stesso individuati con un ragionamento di tipo inferenziale ciò in virtù della premessa che il giudizio d'inidoneità risultava privo di qualsiasi supporto argomentativo idoneo ad evidenziare l'iter logico seguito dalla commissione. Tale premessa, tuttavia, non solo era palesemente contraddetta dal verbale numero 8 del 2017, ma, se anche fosse risultata esatta, non avrebbe comunque potuto giustificare l'affermazione dell'irragionevolezza o illogicità del giudizio d'inidoneità. L'avvenuta fissazione dei criteri di valutazione escludeva, peraltro, la possibilità di considerare immotivato il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, legittimando semmai, condizionatamente alla proposizione di un apposito motivo d'impugnazione, la verifica della ragionevolezza dei predetti criteri e della loro coerenza con la traccia sottoposta ai candidati in tal senso, d'altronde, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio espresso dalla commissione va reputato irragionevole o illogico non solo quando risulti manifestamente arbitrario o incoerente con i criteri adottati, ma anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell'eccessiva genericità di tali criteri, rivelatisi inidonei ad assicurare la parità di trattamento dei candidati cfr. Cass., Sez. Unumero , 13/02/2020, numero 3562 , oppure dell'attribuzione alla traccia di una portata ingiustificatamente restrittiva cfr. Cass., Sez. Unumero , 21/06/2010, numero 14893 . Al di fuori di tali ipotesi, l'interpretazione della traccia e la valutazione degli elaborati dei candidati spettano in via esclusiva alla commissione esaminatrice, alla quale è affidato il compito d'individuare gli argomenti generali e specifici di cui è necessaria o opportuna la trattazione e quello di verificare la completezza e il grado di approfondimento con cui sono stati affrontati, in modo tale da saggiare il livello di preparazione attitudinale e culturale di ciascun candidato e da porlo a confronto con quello degli altri. Non può ritenersi pertanto corretto l'operato del Giudice amministrativo, il quale, sostituendosi alla Commissione esaminatrice, ha per un verso individuato esso stesso gli argomenti da trattare, affermando che la traccia estratta in diritto civile non richiedeva brevi cenni sui modelli familiari ed una trattazione degli effetti della autonomia negoziale sulla crisi familiare, e per altro verso proceduto direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato, osservando che le altre parti trattate erano immeritevoli del giudizio d'inidoneità, e concludendo pertanto per la «non grave insufficienza» dell'elaborato, e per l'eccessiva severità dell'apprezzamento espresso dalla Commissione. Significativo di tale improprio approccio alla questione in esame deve considerarsi il recepimento del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, ed in particolare del metodo di ricostruzione della motivazione del giudizio d'inidoneità consistente nel confronto con gli elaborati redatti dagli altri candidati tale metodo, recidendo ogni legame tra il giudizio sintetico ed i criteri enunciati dalla Commissione, ed assumendo come metro di valutazione quelli che l'autore del parere aveva ritenuto di poter desumere dal predetto confronto, ha comportato la devoluzione del giudizio ad un soggetto non solo diverso dall'organo collegiale a ciò deputato, ma estraneo alla stessa Amministrazione, nonché operante nell'interesse della ricorrente. Esso ha determinato inoltre uno snaturamento del sindacato di logicità, ragionevolezza e non arbitrarietà, il quale, consistendo nella verifica della coerenza del giudizio con i canoni tecnici e logici che presiedono alla sua formulazione, non può essere effettuato né alla stregua di criteri elaborati dal giudice, né di quelli che il destinatario del giudizio o comunque un soggetto da lui incaricato ritiene, in base a un suo personale apprezzamento, i più appropriati alla tipologia e all'oggetto dell'elaborato sottoposto a valutazione, dovendo avere come parametro di riferimento quelli che la stessa Commissione ha fissato nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, come richiesto dal legislatore. In proposito, è appena il caso di rilevare che, lungi dal dimostrare l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, la diversità di quelle formulate nel parere pro veritate costituisce un indice dell'elevato tasso di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione sottesa al giudizio d'idoneità, il cui oggettivo margine di opinabilità esclude che il Giudice amministrativo possa sostituirsi alla Commissione nell'individuazione della soluzione tecnica più corretta, dovendo restringersi il suo sindacato alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della valutazione. In tale ottica, non può condividersi neppure il significato attribuito dal Giudice amministrativo alla circostanza, posta in risalto nella sentenza impugnata, che il presidente della sottocommissione incaricata di esaminare l'elaborato della V.M.C. ne abbia ritenuto necessaria la sottoposizione dello stesso alla Commissione plenaria, ai sensi dell'articolo 12, ottavo comma, del r.d. numero 1860 del 1925, non essendosi evidentemente raggiunta l'unanimità in ordine alla relativa valutazione lungi dal testimoniare la superficialità dell'esame o l'arbitrarietà del giudizio, la ritenuta opportunità di sollecitare un apprezzamento dell'intera Commissione, in presenza di opinioni contrastanti in ordine alla qualità dell'elaborato, avrebbe dovuto semmai essere considerata sintomatica di un particolare scrupolo nella valutazione, che si pone in contrasto con le conseguenze che ne ha tratto il Giudice amministrativo. L'invasione della sfera di attribuzioni riservata all'Amministrazione non risulta infine smentita, trovando invece conferma nella considerazione conclusiva svolta dal Consiglio di Stato, secondo cui la commissione esaminatrice non avrebbe potuto ragionevolmente assegnare valore dirimente alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, ma avrebbe potuto soltanto valorizzare, in termini di punteggio, gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i due istituti indicati, la cui trattazione dimostrava maggiore preparazione e capacità di ragionamento. In quanto riflettente per un verso l'incidenza delle carenze riscontrate sul giudizio complessivamente riportato dall'elaborato della V.M.C., e per altro verso il rapporto di tale giudizio con quelli espressi nei confronti degli altri candidati, tale considerazione impinge in profili valutativi tipicamente riservati alla competenza della commissione esaminatrice, il cui apprezzamento, in quanto connotato da un ampio margine di opinabilità, si sottrae, per tali aspetti, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo. Può dunque ritenersi sussistente, nel caso in esame, un eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, configurabile, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando l'indagine del Giudice amministrativo non rimanga nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma, come nella specie, si riveli strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, oppure quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante sostitutiva di quella dell'Amministrazione, nel senso che, attraverso un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronuncia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unumero , 24/05/2019, numero 14264 26/11/ 2018, numero 30526 2/02/2018, numero 2582 . 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbite le ulteriori censure proposte dal Ministero, aventi ad oggetto l'individuazione delle modalità da seguire per la rinnovazione del procedimento di valutazione dello elaborato. La causa va conseguentemente rinviata al Consiglio di Stato, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Consiglio di Stato, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.