Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano non hanno il potere di accertare le violazioni del codice della strada nell’intero territorio comunale.
Un automobilista veniva sanzionato con tre verbali di accertamento per violazione dell'articolo 157, comma 8, c.d.s. per aver posteggiato il suo veicolo in località prossima alla stazione della metropolitana di Milano senza avere azionato il parchimetro. La sua opposizione ha trovato accoglimento da parte del Giudice di Pace che ha accertato l'assenza del dispositivo su quella via. Il Tribunale ha però ribaltato la decisione affermando che il codice della strada non richiede che il parchimetro debba essere collocato nella stessa via in cui avviene il parcheggio del veicolo. Inoltre, deve ritenersi valida la sanzione a firma degli agenti accertatori dell'ATM. L'automobilista ha impugnato la sentenza in Cassazione. Tra i diversi motivi sollevati, trova accoglimento la doglianza con cui si lamenta la violazione dell'articolo 17, commi 132 e 133, l. numero 127/1997, per avere il Tribunale erroneamente affermato che agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico siano conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nell'intero territorio comunale e non limitatamente alle aree in concessione alle aziende medesime. La Cassazione ricorda infatti che «mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, attribuite al personale ispettivo di dette aziende». Nel caso di specie invece il Tribunale di Milano ha erroneamente affermato che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano hanno il potere di accertare le violazioni del codice della strada “nell'intero territorio comunale”, discostandosi così dalla consolidata giurisprudenza. Per questi motivi, il ricorso trova accoglimento e la sentenza impugnata viene cassata con decisione nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c. La Cassazione accoglie dunque il ricorso introduttivo dell'automobilista volto all'annullamento dei verbali di accertamento.
Presidente Mocci – Relatore Guida Rilevato che 1. M.G. ha proposto opposizione avverso tre verbali di accertamento del 2019, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'articolo 157, comma 8, c.d.s., per sosta del veicolo di sua proprietà in via omissis , a omissis , in località prossima alla stazione della metropolitana, senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa 2. il Giudice di pace, nel contraddittorio del Comune di omissis “Comune” , con sentenza numero 397/2020, ha accolto l'opposizione, in ragione dell'assenza di parchimetri su via OMISSIS , e ha annullato le sanzioni 3. proposta impugnazione dal Comune, il Tribunale di omissis ha riformato la pronuncia di primo grado rilevando, da un lato, che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, l'articolo 157, comma 6, c.d.s., non implica che il parchimetro debba essere collocato nella stessa via in cui avviene il parcheggio del veicolo nella specie, via omissis dall'altro lato, che, posto che è possibile pagare la sosta in diversi modi, è persino ultronea la possibilità di provvedere al pagamento a mezzo dei parchimetri situati nelle vie adiacenti a via omissis . Il giudice d'appello, inoltre, ha richiamato l'orientamento dello stesso Tribunale per cui sussiste il potere sanzionatorio in capo agli agenti accertatori dell'ATM, come si desume dalle disposizioni di riferimento articolo 17, commi 132 e 133, legge numero 127 del 1997 . Infine, in risposta alla doglianza dell'opponente, secondo cui, trattandosi di un parcheggio incustodito, mancherebbe uno scambio di prestazioni e l'automobilista non dovrebbe pagare la sosta, il Tribunale ha rimarcato che la disciplina della sosta in area cittadina è dettata da plurime ordinanze sindacali, in forza delle quali il Comune non fornisce una prestazione corrispettiva al pagamento della sosta, ma esercita una funzione pubblica a garanzia della migliore turnazione della sosta da parte di tutti i cittadini, senza alcun obbligo di provvedere alla custodia dei veicoli 4. M.G. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, illustrati con una memoria. Il Comune di OMISSIS ha resistito con controricorso. Considerato che 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 17, commi 132 e 133, legge numero 127 del 1997, per avere il Tribunale erroneamente affermato che agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico siano conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nell'intero territorio comunale e non limitatamente alle aree in concessione alle aziende medesime 2. il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 157, comma 6, c.d.s., per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il ricorrente dovesse attivare il dispositivo di controllo della sosta, benché in zona non fosse collocato alcun parchimetro 3. il terzo motivo denuncia la violazione dell'articolo 7, comma 1, lett. f , c.d.s., e dell'articolo 1571, c.c., per aver la sentenza escluso che nell'area di parcheggio fosse imposto un dovere di custodia in capo all'amministrazione e ciò senza esaminare, poiché non prodotta in giudizio, la delibera comunale che disciplinava la materia, non essendo segnalato - come era doveroso - che il parcheggio era incustodito 4. il quarto motivo denuncia la violazione dell'articolo 5, allegato E della legge numero 2248 del 1865, per avere il Tribunale escluso che il giudice ordinario possa sindacare le ordinanze comunali che disciplinano la sosta cittadina, senza considerare che il G.O. ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, che siano rilevanti ai fini del giudizio 5. il quinto motivo denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulle questioni, prospettate dall'appellato nella comparsa di costituzione in appello, in punto di non visibilità della segnaletica stradale, di mancanza delle autorizzazioni di legge per l'istituzione di parcheggi a pagamento, di mancanza di stalli di parcheggio 6. il primo motivo è fondato, il che comporta l'assorbimento degli altri motivi va data continuità al precedente sezionale – Cass. numero 30288 del 2022 – relativo a controversia, tra le stesse parti, avente ad oggetto la medesima fattispecie, che intrepreta l'articolo 17, commi 132 e 133, legge numero 127 del 1997, nel senso che «il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” Cass. 551/2009 . La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione , chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, c.d.s., non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati Cass. 551/2009 Cass. 2973/2016 Cass. 3494/2019 . Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”, attribuite al personale ispettivo di dette aziende» il Tribunale di OMISSIS , discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte, ha erroneamente affermato che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano hanno il potere di accertare le violazioni del c.d.s. “nell'intero territorio comunale” 7. in conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo 8. dato che la questione giuridica esaminata è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali, superate soltanto di recente, debbono essere compensate, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione.