La Suprema Corte si sofferma sull’ammissibilità dell’istanza di verificazione della scrittura privata presentata oltre i termini prescritti per la proposizione dell’appello incidentale.
La società Alfa conclude con Caio e Tizia un contratto preliminare. A seguito dell'inadempimento di quest'ultimo, la società chiede ed ottiene il trasferimento in suo favore, ex articolo 2932 c.c., del diritto reale sul bene immobile. Tizia, contumace in primo grado, propone appello avverso la predetta sentenza sostiene di non aver mai sottoscritto il preliminare e disconosce qualsivoglia sottoscrizione o quietanza di pagamento. Conseguentemente la società propone istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute. La Corte d'appello afferma che l'istanza di verificazione è inammissibile poiché avendo natura di atto istruttorio non può essere proposta con una costituzione tardiva. La società propone, quindi, ricorso per Cassazione. La Corte accoglie il ricorso ed afferma, in relazione al disconoscimento, che la parte contumace in primo grado può proporre il disconoscimento della scrittura privata nell'atto di appello C. Cass. numero 13145 del 14/05/2021 non si tratta di un disconoscimento preventivo ovvero su una scrittura privata non ancora depositata in giudizio, sui cui cfr. C. Cass. numero 6890 del 11/03/2021 poiché il documento è stato già prodotto nel giudizio di prime cure il disconoscimento che avviene con l'atto introduttivo in appello produce, quindi, gli effetti di cui all'art 214 e 215 c.p.c. In merito all'istanza di verificazione giudiziale della scrittura privata disconosciuta la Suprema Corte stabilisce che l'istanza deve essere proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie C. Cass. numero 16915 del 02/08/2011 quindi non è ammissibile proporla per la prima volta in appello se la scrittura privata è stata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede se, invece, il disconoscimento è avvenuto con l'atto introduttivo di appello, per contumacia in primo grado della parte che lo propone, l'istanza, nel giudizio di gravame, può essere presentata nella prima difesa utile successiva al disconoscimento, nel rispetto del principio di parità di armi tra le parti se proposta in appello l'istanza non deve essere depositata a pena di decadenza entro il termine prescritto per la proposizione dell'appello incidentale poiché non ha valenza di gravame incidentale ma rilievo strumentale rispetto al disconoscimento operato dalla controparte. L'istanza, in conclusione, ha finalità di carattere istruttorio C. Cass. numero 1549 del 28/01/2004 ed è sufficiente che sia avanzata con l'atto di costituzione in appello non ampliando l'oggetto del giudizio non opera la preclusione temporale prevista per la proposizione dell'appello incidentale.
Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- La RP Nuova Immobiliare Srl conveniva, davanti al Tribunale di Brindisi, Gi.El., chiedendo il trasferimento in suo favore ex articolo 2932 c.c. della nuda proprietà del locale al piano terra, sito in M, con accesso da via Omissis numero Omissis e via Omissis nnumero Omissis , inserito in catasto al foglio numero Omissis , particella numero Omissis , subalterno numero Omissis , e del locale al piano terra, sito in M, con accesso da via Omissis nnumero Omissis , inserito in catasto al foglio numero Omissis , particella numero Omissis , subalterno numero Omissis , in forza del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti con scrittura privata del 25 febbraio 2009, per il prezzo di Euro 200.000,00, già corrisposto e quietanzato con un primo acconto in data 4 maggio 2009 e con il versamento del saldo in data 3 giugno 2009. Rimaneva contumace Gi.El. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza numero 1138/2011, depositata il 14 settembre 2011, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare e, per l'effetto, disponeva il trasferimento della nuda proprietà degli immobili emarginati. 2.- Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2017, proponeva appello avverso tale pronuncia Gi.El., la quale lamentava la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della relativa sentenza conclusiva. In specie, deduceva che non aveva mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta nelle mani del portiere all'indirizzo di via Omissis numero Omissis in L, che non era né il luogo della sua residenza, né il luogo corrispondente al suo domicilio, né costituiva un luogo al quale fosse altrimenti ricollegabile. Aggiungeva che non aveva mai ricevuto neanche la notifica della sentenza di primo grado, né la notifica del precetto per il pagamento delle spese di lite poste a suo carico. Nel merito, sosteneva che non aveva mai sottoscritto il preliminare, che non aveva mai avuto contatti con la RP e che non aveva mai ricevuto somme, né l'invito a recarsi presso un notaio per la stipula del definitivo. Per l'effetto, disconosceva ora per allora qualsivoglia sottoscrizione o quietanza di pagamento - dichiarazione reiterata anche a seguito della produzione degli originali -. Rilevava poi che dagli atti di causa risultava che il contratto preliminare era stato sottoscritto anche dal di lei fratello Gi.To., il quale, sempre dalla lettura degli atti, aveva promesso di vendere e aveva venduto anche altri due beni di cui aveva la nuda proprietà. Eccepiva ancora l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, poiché i beni immobili erano ubicati in M, nonché l'arbitraria trascrizione della sentenza. Esponeva, inoltre, che aveva acquistato, con atto pubblico del 29 novembre 2002, dal fratello Gi.To. la nuda proprietà dei beni oggetto di causa, con usufrutto in favore della madre, e che aveva appreso, in via del tutto casuale, il 19 ottobre 2017 che non era più titolare della nuda proprietà dei beni, in quanto trasferita in favore della società appellata, come riscontrato all'esito della visura storica degli immobili richiesta presso la conservatoria dei registri immobiliari. Si costituiva nel giudizio di impugnazione all'udienza fissata in citazione del 15 marzo 2018 la RP Nuova Immobiliare Srl, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ovvero per il suo rigetto, depositando il fascicolo di primo grado, contenente l'originale degli atti, tra cui anche il preliminare. Confutava, per l'effetto, la ricostruzione dell'appellante, contestando che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado fosse nulla, in quanto effettuata presso lo studio professionale di Gi.To., quale domicilio eletto nel contratto preliminare. Chiedeva, conseguentemente al disconoscimento effettuato dall'appellante, la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, contro cui l'appellante non si opponeva. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Taranto, autorizzando l'annotazione della sentenza d'appello a margine della trascrizione della sentenza di primo grado. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede a che, sebbene la società appellata si fosse costituita tardivamente, la produzione del fascicolo di primo grado era ammissibile, trattandosi di atti già acquisiti al processo e prodotti in osservanza delle preclusioni istruttorie previste per il giudizio di primo grado b che dall'esame degli atti risultava che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure era avvenuta presso l'indirizzo di via Omissis numero Omissis , mediante consegna al portiere, quale domicilio eletto nel contratto preliminare c che era incontestato che tale indirizzo corrispondesse alla sede dello studio professionale del fratello della Gi.El., indirizzo presso cui era stato recapitato anche l'invito a presentarsi presso il notaio per la stipula del definitivo d che, a fronte delle contestazioni dell'appellante, la quale aveva negato ogni collegamento con il suddetto indirizzo, era onere del notificante provare la regolarità della notifica e segnatamente, rispetto al disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al preliminare, era onere dell'appellato formulare regolare istanza di verificazione al fine di consentire l'utilizzabilità del documento e, in specie, del riferimento alla elezione di domicilio in esso contenuta e che l'istanza di verificazione era inammissibile in quanto tardiva, avendo natura di atto istruttorio e dovendo essere inoltrata nel termine previsto per la formulazione delle richieste istruttorie, mentre nel caso in esame l'appellato si era costituito tardivamente f che, in conseguenza del disconoscimento, l'elezione di domicilio non aveva alcun effetto verso l'appellante ai fini della validità della notifica. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RP Nuova Immobiliare Srl Ha resistito, con controricorso, l'intimata Gi.El. Con ordinanza interlocutoria numero 40811/2021, depositata il 20 dicembre 2021, all'esito dell'adunanza camerale non partecipata del 22 settembre 2021, la causa è stata rimessa all'udienza pubblica. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex articolo 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All'esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'articolo 378, secondo comma, c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articolo 343, primo comma, e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, in quanto tardiva, essendosi l'appellato costituito oltre i termini prescritti per la proposizione dell'appello incidentale. Osserva l'istante che non sarebbe stata esclusa la tempestività dell'istanza di verificazione, effettuata dall'appellato con la costituzione alla prima udienza, dinanzi ad un disconoscimento operato per la prima volta dall'appellante con l'atto introduttivo del gravame. E ciò a fronte della produzione, dichiarata ammissibile dalla stessa Corte d'Appello, del documento disconosciuto, contenuto nel fascicolo di primo grado depositato dall'appellato unitamente alla sua costituzione. Con l'effetto che non vi sarebbe stata alcuna novità della prova e viceversa vi sarebbe stata la ritualità della contestuale istanza di verificazione, non essendo prescritto alcun divieto dall'articolo 345 c.p.c. ai fini della proposizione di detta istanza. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 216 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la tardività dell'istanza di verificazione sulla scorta del rilievo secondo cui, avendo detta istanza natura di atto istruttorio, avrebbe dovuto essere avanzata nel termine previsto per la formulazione delle richieste istruttorie, conclusione che avrebbe avuto senso per il giudizio di primo grado ma non per quello di appello. Obietta l'istante che il disconoscimento della scrittura privata - avvenuto in precedenza al buio , ossia senza prendere atto del documento - si era compiuto e definito solo alla prima udienza di comparizione , poiché in quella sede, visionati i documenti, parte appellante aveva per la prima volta, a ragion veduta, confermato il disconoscimento delle sottoscrizioni. Non sarebbe stato dunque necessario che la verificazione fosse stata proposta entro 20 giorni prima dell'udienza di comparizione , essendo sufficiente la sua proposizione alla prima udienza o alla prima risposta successiva al disconoscimento. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345, terzo comma, c.p.c., per avere la Corte distrettuale prospettato l'inammissibilità dell'istanza di verificazione avvenuta con la comparsa di costituzione dell'appellato all'udienza di prima comparizione , alla stregua della inammissibilità della produzione di nuove prove in appello, senza tenere conto del fatto che il disconoscimento di controparte era stato compiuto per la prima volta con l'atto introduttivo del gravame e confermato all'udienza di prima comparizione , a seguito dell'acquisita conoscenza della scrittura privata contenuta nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, nonché del relativo originale prodotto dell'appellato nel fascicolo di parte di secondo grado, acquisizione nel giudizio di gravame dichiarata ammissibile, non trattandosi di documento nuovo. Espone la ricorrente che l'istanza di verificazione della scrittura privata non avrebbe potuto considerarsi quale istanza istruttoria soggetta alle normali preclusioni probatorie, in quanto rientrante in un procedimento strumentale rispetto alla conferma di validità di una prova, consistente in un documento già prodotto nel primo grado di giudizio ed ammesso nel giudizio d'appello. Con la conseguenza che si sarebbe trattato di istanza proposta nella prima difesa utile, sganciata dal termine di costituzione per la proposizione dell'appello incidentale. 4.- I motivi - che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione di ordine logico e giuridico - sono fondati nei termini che seguono. 4.1.- Si premette che la parte rimasta contumace in primo grado può disconoscere con l'atto di appello, ai sensi ed agli effetti degli articolo 214 e ss. c.p.c., la scrittura privata contro tale parte prodotta nella precedente fase del giudizio ed utilizzata dalla sentenza impugnata ai fini della decisione Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 13145 del 14/05/2021 Sez. 3, Sentenza numero 13384 del 22/06/2005 Sez. 2, Sentenza numero 2965 del 29/03/1999 Sez. 1, Sentenza numero 4615 del 18/05/1996 Sez. 1, Sentenza numero 495 del 22/01/1980 Sez. 1, Sentenza numero 1142 del 30/03/1976 Sez. 3, Sentenza numero 3452 del 20/10/1975 . In ragione del principio di non dispersione o di acquisizione della prova nel giudizio di gravame Cass. Sez. 3, Sentenza numero 7923 del 23/03/2024 Sez. 3, Ordinanza numero 10202 del 17/04/2023 Sez. U, Sentenza numero 4835 del 16/02/2023 , il disconoscimento ha avuto ad oggetto un documento già prodotto nel giudizio di prime cure e posto a fondamento della decisione impugnata del Tribunale , dovendo il fatto storico in esso rappresentato considerarsi dimostrato nel processo indipendentemente dalla sua rinnovata produzione in appello. Non si è trattato, dunque, di un disconoscimento preventivo, che peraltro, anche allorché riguardi una scrittura privata non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli articolo 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia Cass. Sez. 2, Sentenza numero 6890 del 11/03/2021 Sez. 5, Sentenza numero 16232 del 19/08/2004 in senso contrario Cass. Sez. L, Ordinanza numero 15113 del 03/06/2019 Sez. 2, Sentenza numero 3431 del 03/04/1998 . Dalle argomentazioni che precedono discende, rispetto al caso di specie, che già il disconoscimento avvenuto con l'atto introduttivo dell'appello era idoneo a produrre gli effetti regolati dagli articolo 214 e 215 c.p.c. e dunque a precludere l'utilizzabilità, a fini probatori, del documento disconosciuto, fatto salvo l'esito favorevole dell'istanza di verificazione , avendo avuto la sua reiterazione alla prima udienza di trattazione del gravame udienza entro cui si è costituito l'appellato, producendo il documento una valenza meramente confermativa di un disconoscimento in sé perfetto e già avvenuto. 4.2.- Quanto all'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta, essa deve essere ordinariamente proposta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie Cass. Sez. 2, Sentenza numero 16915 del 02/08/2011 Sez. 3, Sentenza numero 2411 del 07/02/2005 . E ciò con precipuo riguardo al giudizio di prime cure. Sicché, ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex articolo 214 stesso codice Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 27218 del 07/10/2021 Sez. L, Sentenza numero 7993 del 30/03/2018 Sez. 2, Sentenza numero 23450 del 19/12/2012 Sez. 6-2, Ordinanza numero 10748 del 27/06/2012 Sez. 2, Sentenza numero 30550 del 30/12/2011 Sez. 2, Sentenza numero 26943 del 11/11/2008 Sez. 3, Sentenza numero 19067 del 05/09/2006 Sez. 3, Sentenza numero 2411 del 07/02/2005 . Orbene, in tema di procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta ex articolo 216, primo comma, c.p.c., la relativa istanza non può essere formulata in via preventiva, in quanto la validità di prova legale della scrittura va acquisita al perfezionarsi di una fattispecie articolata ed integrata, secondo una rigida scansione dei tempi processuali, dal disconoscimento della scrittura e dal comportamento dell'altra parte che attivi il procedimento di verificazione che si concluda per la stessa positivamente Cass. Sez. 2, Ordinanza numero 4566 del 14/02/2023 Sez. U, Sentenza numero 3086 del 01/02/2022 Sez. 2, Ordinanza numero 17902 del 06/07/2018 Sez. L, Sentenza numero 7993 del 30/03/2018 . Senonché nella fattispecie il disconoscimento è ritualmente avvenuto per la prima volta con l'atto introduttivo dell'appello posto che l'appellante era contumace asseritamente involontaria nel giudizio di prime cure e non aveva avuto modo di prendere atto del preliminare prodotto in giudizio e posto a fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., se non all'esito della conoscenza della sentenza del Tribunale impugnata . Ne discende che l'istanza di verificazione ben poteva essere proposta nel giudizio di gravame nella prima difesa utile successiva all'avvenuto disconoscimento, nel rispetto del principio di parità delle armi tra le parti, con la costituzione dell'appellato. A fronte di siffatto disconoscimento non era necessario che la comparsa di costituzione e risposta contenente l'istanza di verificazione, quale prima difesa utile dell'appellato, successiva alla proposizione del gravame con il quale era stato effettuato il disconoscimento , fosse depositata, ai sensi dell'articolo 343 c.p.c., a pena di decadenza, entro il termine prescritto per la proposizione dell'appello incidentale ossia 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione . E tanto perché l'istanza di verificazione non può essere equiparata alla proposizione di un gravame incidentale, avendo piuttosto un rilievo interinale strumentale rispetto al disconoscimento operato dalla controparte, allo scopo di consentire l'utilizzazione a fini decisori del documento disconosciuto. Essa più precisamente ha natura e finalità di carattere istruttorio, essendo preordinata alla utilizzazione della prova documentale Cass. Sez. 2, Sentenza numero 1549 del 28/01/2004 , e non già confutativa delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado. Al disconoscimento è pertanto tempestivamente seguita l'istanza incidentale di verificazione, proposta con la comparsa di risposta depositata dall'appellato alla prima udienza del giudizio d'appello indicata in citazione. Ed invero, valorizzando la sua finalità istruttoria, sopravvenuta al disconoscimento operato solo con la citazione introduttiva dell'impugnazione, la facoltà di richiedere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti in appello nei casi eccezionali previsti è ammessa dall'articolo 345, terzo comma, c.p.c. purché essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli articolo 163 e 166 c.p.c. vigenti ratione temporis , richiamati dagli articolo 342, primo comma e 347, primo comma, c.p.c. vigenti ratione temporis , tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, a meno che la formazione documentale da esibire non sia successiva Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 35862 del 22/12/2023 Sez. 2, Sentenza numero 35188 del 15/12/2023 Sez. 2, Sentenza numero 20448 del 17/07/2023 Sez. 1, Ordinanza numero 18586 del 30/06/2023 Sez. 2, Sentenza numero 6460 del 06/03/2019 Sez. 1, Ordinanza numero 4195 del 21/02/2018 Sez. 2, Sentenza numero 12687 del 19/05/2017 Sez. 6-3, Ordinanza numero 4553 del 22/02/2017 Sez. 1, Sentenza numero 10515 del 20/05/2016 Sez. 1, Sentenza numero 11510 del 23/05/2014 Sez. 3, Sentenza numero 5524 del 05/04/2012 Sez. 3, Sentenza numero 27906 del 21/12/2011 Sez. 1, Sentenza numero 12731 del 10/06/2011 Sez. 5, Sentenza numero 6528 del 02/04/2004 . Ebbene, ai sensi dell'articolo 167, secondo e terzo comma, c.p.c. vigente ratione temporis , le richieste istruttorie non debbono essere formulate a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione tale decadenza è prevista per le sole domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e chiamate di terzo . È sufficiente, invece, che esse ove ammissibili in sede di gravame siano avanzate con l'atto di costituzione in appello, non essendovi la facoltà del giudice d'appello di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per l'indicazione di nuovi mezzi di prova o per la produzione di documenti. Sicché incide, ai fini della decadenza, soltanto la necessità di richiedere le prove ammissibili in appello unitamente all'atto di appello - allorché a richiederle sia l'appellante - ovvero unitamente all'atto di costituzione dell'appellato che sia stato depositato entro la prima udienza - allorché a richiederle sia l'appellato - Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 19390 del 03/08/2017 Sez. 2, Sentenza numero 12481 del 19/07/2012 contra Cass. Sez. 6-2, Ordinanza numero 5995 del 04/03/2020 Sez. 1, Sentenza numero 5463 del 16/04/2002 . Non vi è infatti alcuna prescrizione che imponga, a pena di decadenza, la costituzione almeno 20 giorni prima dell'udienza ai fini della formulazione delle richieste istruttorie ammissibili in appello. In questa prospettiva, attraverso tali istanze, non viene ampliato l'oggetto del giudizio, sicché non opera la preclusione prevista per la proposizione dell'appello incidentale Cass. Sez. U, Sentenza numero 7940 del 21/03/2019, riferita alla riproposizione in appello di domande ed eccezioni non esaminate nel giudizio di primo grado . Se, come è stato affermato anche in dottrina, non vi è motivo per discostarsi in grado di appello dalla struttura processuale del giudizio di primo grado vigente ratione temporis , salvi gli adattamenti imposti dalla clausola di compatibilità ex articolo 359 c.p.c., l'unica preclusione per l'appellato, anteriore all'udienza di prima comparizione, è quella per proporre appello incidentale ex articolo 343 c.p.c. . Le altre decadenze sono successive e si collocano in coincidenza con la costituzione dell'appellato, che può avvenire anche all'udienza ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis. In questi termini detta istanza non può, per l'effetto, ritenersi tardiva. 5.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. In tema di sub-procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l'atto introduttivo dell'appello, è tempestiva l'istanza di verificazione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza, avente natura e finalità di carattere istruttorio, sia avanzata nel termine previsto per l'interposizione dell'appello incidentale . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 25 giugno 2024. Depositato in Cancelleria l'11 luglio 2024.