«L'indennità giornaliera prevista a favore del personale con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi e con servizio su tre turni, compete ogni qualvolta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psicofisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale».
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame. Il riposo dell'infermiere La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione riguarda la qualificazione e, quindi, la retribuzione maggiorata del “giorno off “ degli infermieri successivo al turno notturno. Nel caso di specie, un'infermiera, assunta presso un ospedale pubblico, aveva un orario di lavoro articolato in turni mattutini e pomeridiani di sei ore ciascuno, oltre a un turno notturno di 12 ore quest'ultimo iniziava alle 20 00 e finiva alle 08 00 del mattino successivo ed aveva quindi una durata doppia rispetto al turno ordinario. Proprio tale durata doppia e prolungata richiedeva una giornata off, ossia, una giornata nella quale il lavoratore non era impegnato in nessun turno. Nel caso di specie, per questa giornata l'azienda non avrebbe corrisposto la maggiorazione contrattuale, giustificando la scelta sull'ultimo periodo dell'articolo 44, comma 3, CCNL Sanità che prevede la maggiorazione solo per i giorni di riposo compensativo propriamente detti. Posto che anche ai lavoratori turnisti deve essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale, occorre distinguere il riposo compensativo dal riposo settimanale e perciò valutare se il giorno successivo a quello di smonto dal turno notturno sia da considerare come giorno non lavorato così come sostenuto dall'azienda o come giorno di riposo compensativo come sostenuto dalla lavoratrice . La ratio legis La Corte di Cassazione avalla le difese della lavoratrice qualificando il giorno off come giorno di riposo compensativo da retribuirsi con la dovuta maggiorazione. Per giungere a tale decisione, la Corte ragiona sulla lettera dell'articolo 44 CCNL Sanità, secondo cui la maggiorazione non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo parte su cui faceva leva l'azienda ma solo per i giorni in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. In altri termini «la maggiorazione per il riposo compensativo è un emolumento strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato su turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa». Più semplicemente, la maggiorazione ha lo scopo di ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato su turni a copertura dell'intero arco delle ventiquattrore. Nel caso di specie, l'assenza della lavoratrice si collocava proprio dopo il turno notturno di 12 ore e, pertanto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più consolidato, tale assenza avrebbe dovuto essere considerata come riposo compensativo poiché concessa - proprio - per recuperare il maggior stress psicofisico dovuto al prolungato turno notturno e non come mero riposo settimanale. Sotto tale prospettiva, quindi, si può parlare di riposo compensativo non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale, ma anche qualora riposo venga programmato sistematicamente per consentire il recupero psicofisico dovuto alla maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in orario notturno.
Presidente Di Paolantonio – Relatore Casciaro Rilevato che 1. la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accolto la domanda di V.G. – infermiera professionale, cat. D, in servizio presso la omissis di Sorrento –riconoscendole, nei confronti della omissis , il diritto a percepire a decorrere dal 2009, anche per il giorno non lavorato successivo a quello nel quale la lavoratrice era stata utilizzata nel turno notturno dalle ore 20,00 alle ore 08,00 , la maggiorazione prevista per i lavoratori turnisti dall'articolo 44, comma 3, del c.c.numero l. del 1° settembre 1995 Comparto Sanità personale non dirigente 2. riassunto il quadro normativo e contrattuale, la Corte d'appello ha evidenziato che la questione controversa atteneva al concetto di «riposo compensativo», ed ha osservato, a tal fine, che l'orario dei lavoratori non turnisti si articolava per legge in 5 giorni settimanali di cui il 7º era il giorno di riposo settimanale mentre il 6º ossia la giornata del sabato era un giorno “non lavorato” 3. il giudice d'appello ha richiamato, invece, per i lavoratori turnisti, la giurisprudenza di questa Corte sulla diversa questione della spettanza dell'indennità di turno per la giornata del sabato e, dalle considerazioni svolte nella motivazione, ha tratto la conseguenza che andava qualificata come giornata di riposo compensativo quella di “smonto”, in cui il lavoratore turnista è assente dal lavoro perché recupera il maggiore orario svolto nella giornata precedente nel corso del turno notturno 4. la Corte distrettuale ha evidenziato, ancora, che l'appellata, pur non avendo superato l'orario contrattuale settimanale, era tenuta, coprendo tutti i giorni della settimana secondo turni prestabiliti mensilmente, compreso il sabato e la domenica, a osservare 36 ore settimanali, ma su 5 giorni alla settimana in 3 turni a rotazione mattina, pomeriggio e notte e a lavorare per 12 ore consecutive nel turno notturno, talché, nella giornata successiva allo “smonto”, la mancata prestazione di lavoro doveva essere imputata a riposo compensativo 5. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la omissis sulla base di due motivi assistiti da memoria, cui si oppone la lavoratrice con controricorso. Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso l' omissis denuncia violazione degli articolo 22 legge numero 724/1994, dell'articolo 3 del d.lgs. numero 66/2003, dell'articolo 44 del c.c.numero l. del Comparto Sanità del 1.9.1995, dell'articolo 2109 cod. civ. e reitera la tesi secondo cui non sarebbero state superate le 36 ore dell'orario ordinario settimanale, con conseguente impossibilità di qualificare la giornata successiva al turno notturno di 12 ore come “riposo compensativo”, dovendo essa ritenersi piuttosto come secondo riposo settimanale aggiunge che «una settimana lavorativa su 5 giorni lascia liberi 2 giorni di non lavoro» e non si vede per quale motivo uno solo, e non invece entrambi, debba essere inteso come di riposo settimanale rileva che la stessa Corte territoriale era pervenuta in altre decisioni a queste stesse conclusioni 2. con il secondo si denuncia «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ.», per avere la Corte di merito ritenuto, da un lato, che non fossero state superate le 36 ore settimanali e dall'altro riconosciuto comunque la spettanza dei riposi compensativi per il giorno di riposo successivo allo “smonto” 3. il primo motivo è infondato risulta dallo storico della lite che l'orario di lavoro è articolato in turni mattutini/pomeridiani di sei ore e con un turno notturno di 12 ore, con inizio di quest'ultimo alle ore 20 e cessazione del servizio alle ore 8 del mattino successivo – e quindi con una durata doppia rispetto al turno ordinario –, al quale segue una giornata nella quale il lavoratore non è impegnato in altri turni proprio per questa giornata l'azienda non ha, invero, corrisposto la maggiorazione contrattuale facendo leva sull'ultimo periodo dell'articolo 44 comma 3 c.c.numero l., cit., che la circoscrive ai soli giorni di “riposo compensativo” premesso che anche ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di riposo settimanale, dovendosi distinguere da esso il giorno di riposo compensativo Cass., Sez. L, numero 5710/2009 , occorre perciò valutare, ai fini di causa, se il giorno successivo a quello di smonto dal turno notturno sia da considerare come giorno non lavorato, come propugnato dalla Azienda, o giorno di riposo compensativo, come sostenuto dalla lavoratrice 3.1 è utile preliminarmente muovere da una ricognizione della disciplina collettiva 3.2 in essa si prevede articolo 44 c.c.numero l. del 01/09/1995, articolo 41 c.c.numero l. del 07/04/1999 e articolo 25 c.c.numero l. del 19/04/2004 una speciale indennità per particolari condizioni di lavoro in particolare l'articolo 44, comma 3, c.c.numero l., cit., nella versione ratione temporis vigente, recita «[…] 3. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49182. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. […]». il testo della disposizione, per come trascritto, è stato ripreso dall'articolo 86 del c.c.numero l. del Comparto Sanità 2016/2018 che non ha apportato significative modificazioni quanto all'orario di lavoro è stabilito, poi, all'articolo 26 c.c.numero l. del 07/04/1999, Comparto Sanità, come integrato dall'articolo 5 c.c.numero l. del 10/04/2008, quanto segue «1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'articolo 4, comma 2, punto VIII. […] 3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere a. utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro b. orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore c. orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b , con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali d. assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza e. la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore […]» 3.3 la tesi dell'Azienda è quella secondo cui solo il riposo motivato dal superamento delle 36 ore ordinarie settimanali potrebbe essere qualificato “compensativo” e cita, a sostegno di tale assunto, la giurisprudenza di legittimità sulla giornata del sabato non lavorato, e, in particolare Cass. numero 15291/2019 che però è richiamata anche dalla controricorrente a supporto della propria prospettazione 3.4 come si è visto, l'articolo 44 c.c.numero l. Comparto Sanità, al comma 3, prevede che al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al 5^, 6^ e 7^ livello retribuivo e operante in servizi articolati su tre turni debba essere corrisposta una indennità giornaliera, pari a Euro 4,49 la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata l'unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa 4. ciò è stato affermato da questa Corte fin da epoca risalente Cass. numero 27273/2013 con principi cui hanno dato sostanziale continuità numerose pronunce successive Cass. nnumero 13447, 13803, 13804, 13805 del 2015, Cass. nnumero da 24379 a 24382 del 2015, Cass. 29632/2018 Cass. numero 24439/2015 in un caso di superamento, da parte dei lavoratori turnisti, dell'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore settimanali per effetto della necessità di copertura dei turni di 8 ore su 5 giorni, con quaranta ore complessive lavorate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per godere del riposo compensativo in particolare, traendo spunto da una situazione in cui l'esigenza del riposo compensativo era occasionata dal superamento, da parte del turnista, dell'orario di lavoro settimanale, ma pur sempre a causa «del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera», tale pronuncia ha sottolineato che «solo per i giorni suddetti, che non sono festivi né sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetterà l'indennità di turno in quanto solo per questi esiste, come chiaramente voluto dalle parti collettive, una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l'esigenza organizzativa di copertura dei turni nelle 24 ore giornaliere» 4.1 in termini non dissimili si esprimono Cass. numero 10052 e 10053/2019 e Cass. numero 15291/2019, quest'ultima espressamente richiamata dall'Azienda ricorrente in essa si precisa che l'indennità giornaliera «spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni» v. punto 3 , aggiungendo, in altro passaggio della motivazione, che «la giornata di sabato costituisce di regola una giornata di non lavoro», ma ai lavoratori turnisti «deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato […]», sicché, in tal caso, «questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà col sabato» punto 6 4.2 si tratta di decisioni che, se intese nella loro oggettiva e reale portata e al di là dei casi che le hanno propiziate, convergono nel qualificare come riposo compensativo la giornata non lavorata concessa per recuperare il maggior stress psico-fisico per prestazioni legate al superamento dell'orario contrattualmente stabilito con affermazione di principio che deve potersi estendere anche alla fattispecie che ci occupa in cui la maggiore gravosità della prestazione è legata all'intensità del singolo turno di servizio può ben parlarsi, dunque, di riposo compensativo non solo per l'avvenuto superamento dell'orario di lavoro settimanale ma anche qualora il riposo venga a porsi in termini di sistematica programmazione legata al recupero della maggiore gravosità della prestazione resa in un turno prolungato in periodo notturno e di ciò si mostra avvertita Cass. numero 10053/2019, cit., la quale, in coerenza con il quadro ricostruttivo sopra delineato, evidenzia che non era in discussione, nel contesto fattuale lì considerato, l'intervenuto «pagamento, regolarmente effettuato dall'Azienda, dell'indennità maturata nei giorni di riposo concessi a ristoro dell'eccedenza oraria giornaliera» punto 2.4 5. non si può non condividere, allora, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, «che l'unico dato certo è che dopo il turno notturno vi è lo smonto e poi il giorno di riposo», e, su tali basi, ha qualificato come giornata di riposo compensativo quella non lavorata successiva allo “smonto”, in cui il lavoratore ha la necessità di recuperare le energie psico-fisiche relativamente a un turno “doppio” perché prolungato per 12 ore, potendosi configurare nell'evenienza in questione una prestazione connotata da inusuale intensità rispetto a quella ordinariamente assolta e, in quanto tale, meritevole di riposo compensativo 6. la funzione dell'indennità riconosciuta dall'articolo 44 comma 3 del contratto collettivo è, d'altronde, quella di ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato per turni a copertura dell'intero arco delle 24 ore e la disposizione in parola va opportunamente letta in connessione con l'articolo 26 c.c.numero l. del 07/04/1999, il quale ultimo, nell'ipotesi d'orario continuato e in turni sulle 24 ore, impone di prevedere «adeguati periodo di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico» articolo 26 comma 3 lett. e 7. la locuzione adottata nell'articolo 26, cit., in merito all'esigenza di un riposo per consentire “il recupero psico-fisico” in caso di orario continuato e in turni è senz'altro decisiva nell'orientare l'interprete verso una qualificazione della giornata di “smonto”, prevista dopo il turno notturno di 12 ore, in termini di riposo compensativo e ciò sebbene non risulti nella fattispecie oltrepassato l'ordinario orario settimanale delle 36 ore contrattuali, non essendo invero un tale requisito imprescindibile per la qualificazione della giornata “non lavorata” in termini di riposo compensativo 8. diversa, e non utilmente richiamabile dalla difesa dell'Azienda ricorrente, è, invece, la questione del sabato non lavorato, dove questa Corte nel ribadire, sulla scorta di indirizzo consolidato Cass. numero 29632/2018, Cass. nnumero da 24379 a 24382/2015, cit., Cass. nnumero 13447, 13803, 13804, 13805/2015, cit., e Cass. numero 27373/2013, cit. , che lo speciale emolumento di cui all'articolo 44, comma 3, c.c.numero l., cit., è inteso a ristorare la maggiore gravosità del lavoro prestato in turni, ne ha escluso la spettanza per il “sesto giorno” non lavorativo allorquando il giorno di riposo non sia volto si noti a riequilibrare l'eccedenza della precedente prestazione giornaliera e/o delle maggiori prestazioni rese settimanalmente Cass. numero 10053/2019, cit. , ma sia, piuttosto, diretta conseguenza dell'orario di lavoro settimanale ripartito per legge articolo 22 legge numero 724/1994 su cinque giorni settimanali 9. in definitiva, il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la omissis – che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'articolo 44 comma 3 c.c.numero l., cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero 10. il primo motivo di ricorso dev'essere pertanto rigettato con affermazione del seguente principio di diritto «ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del c.c.numero l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale» 11. il secondo motivo è inammissibile 11.1 la censura, là dove è formulata ai sensi dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. non è conforme al testo dell'articolo 360 cod. proc. civ. numero 5 come novellato dell'articolo 54 del d.l. numero 83/2012, convertito in l. numero 134/2012, ed inoltre incontra l'ulteriore sbarramento della ‘doppia conforme' ai sensi dell'articolo 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., norma introdotta dall'articolo 54, comma 1, lett. a del medesimo d.l. numero 83/2012 ed applicabile ai giudizi di appello instaurati, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della medesima legge Cass. numero 7478/2024 12. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con piena conferma della statuizione impugnata le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Azienda ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in € 1.200,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. omissis , dichiaratasi anticipataria. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.