Con l’ordinanza qui annotata riaffiora un tema di assoluta rilevanza per il mondo bancario, vale a dire la qualificazione del mutuo c.d. «solutorio», stipulato cioè per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante.
La giurisprudenza di legittimità registra soluzioni non uniformi. La Seconda Sezione Civile, tenuto conto della particolare importanza della questione, ha ritenuto opportuno l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. Cenni sui fatti di causa La vicenda approdata in sede di legittimità trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ferrara che aveva condannato una mutuataria e il suo garante a pagare alla banca il saldo negativo del conto corrente. Gli opponenti deducevano di avere stipulato con la banca nel corso del tempo cinque contratti di mutuo con contestuale apertura di credito su conto corrente, sulla base del quale la banca aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Veniva denunciata l'illegittimità del comportamento della banca consistito nell'avere concesso mutui sempre regolati su conti correnti ipotecari che servivano a pagare il debito già maturato per capitale e interessi. In questa prospettiva la banca aveva solo apparentemente erogato le somme, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell'asserita mutuante, bensì erano state utilizzate quale pagamento dei mutui e delle aperture di credito precedenti. A seguito del rigetto dell'opposizione veniva interposto, senza successo, gravame. Ad avviso della Corte di Appello di Bologna non era fondata la domanda di nullità del mutuo per vizio della causa in concreto in quanto il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari era legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto. In dettaglio, il mutuo fondiario non era mutuo di scopo perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, per cui non ricorreva neppure l'ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell'atto. Da qui il ricorso per cassazione. Alle Sezioni Unite la qualificazione del mutuo «solutorio» Ad avviso della Seconda Sezione Civile i motivi di ricorso impongono la disamina di questioni decisive al fine della qualificazione del mutuo «solutorio» e dei suoi corollari, sulle quali si sono registrati differenti orientamenti di legittimità. Tenuto conto della particolare importanza del tema in esame, sia a livello concettuale che pratico, il Collegio ha pertanto ritenuto opportuno l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. Primo orientamento il mutuo «solutorio» è valido Secondo un primo maggioritario indirizzo, il mutuo «solutorio», stipulato cioè per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è da ritenersi nullo in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e neppure può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. In breve, il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a tal fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante v. Cass. numero 16377/2023 Cass. numero 23149/2022 Cass. numero 37654/2021 Cass., numero 724/2021 Cass. numero 1945/1999 Cass. numero 5193/1991 . Secondo orientamento il ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito non integra gli estremi del contratto di mutuo In senso difforme, altra minoritaria corrente di legittimità ritiene che l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario. Tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista v. Cass. numero 12007/2024 Cass. numero 1517/2021 Cass. numero 774/2020 Cass. numero 20896/2019 . A sostegno di tale indirizzo, sulla base dell'osservazione che il mutuo solutorio provoca l'effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi, è stato pure rilevato in dottrina che l'articolo 1231 c.c. fa espresso riferimento alle modificazioni accessorie dell'obbligazione che, come tali, non producono novazione. Mancherebbe, per qualificare il mutuo solutorio in termini di novazione, anche l'animus novandi, posto che nei contratti di mutuo solutorio non si rintraccia in genere alcuna espressa e inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Ad avviso di questo indirizzo giurisprudenziale, la traditio deve realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, e cioè comportare l'acquisizione della loro disponibilità da parte del mutuatario, che non si ravvisa però nel caso in cui la banca, già creditrice, con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito. Al fine della sussistenza della disponibilità giuridica, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario, il quale ne può disporre non solo senza l'intermediazione del mutuante, ma anche invito mutuante. Su questa via, qualora nell'atto di mutuo siano contenute specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo meritevole di tutela quale, appunto, il pagamento di precedente debito nei confronti del mutuante medesimo , deve ritenersi avvenuta la consegna simbolica, perché le parti consensualmente hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto a evitare il duplice e inutile trasferimento cfr. Cass. numero 2483/2001 Cass. numero 17194/2015 Cass. numero 11116/1992 . I nodi che le Sezioni Unite sono chiamate a sciogliere Nel rimettere gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la Seconda Sezione precisa gli interrogativi sulla base del caso affrontato, meritevoli di univoca risoluzione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario in caso di risposta positiva, se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo. Qualche contributo della dottrina in materia Bacciardi, Mutuo solutorio e causa concreta del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 924 Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l'“ambaradan” delle categorie civiliste, in Corr. giur., 2016, 952. Più recentemente, Fausti, Mutuo, Commentario Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2024, 673.
Presidente Di Virgilio – Relatore Cavallino Fatti di causa 1.Con atto di citazione notificato il 10-10-2013 La.Anumero e Bi.Anumero hanno proposto avanti il Tribunale di Ferrara opposizione al decreto ingiuntivo che aveva condannato La.Anumero come debitrice principale e Bi.Anumero come garante a pagare alla Cassa di Risparmio di Cento Spa, tramite la procuratrice speciale Guber Spa, l'importo di Euro 50.742,86 oltre interessi e spese, quale saldo negativo del conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Cento e garantito da ipoteca. Gli opponenti hanno dedotto di avere stipulato con la banca nel corso del tempo cinque contratti di mutuo, il primo ipotecario nel 1990, il secondo ipotecario nel 1995, due nel 1998, dei quali uno chirografario e l'altro ipotecario, e l'ultimo nel 2000, quale mutuo ipotecario per Lire.900.000.000 con contestuale apertura di credito su conto corrente, sulla base del quale Guber aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. Hanno denunciato l'illegittimità del comportamento della banca, consistito nell'avere concesso mutui sempre regolati su conti correnti ipotecari che servivano a pagare il debito già maturato per capitale e interessi, in quanto la banca aveva solo apparentemente erogato le somme, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell'asserita mutuante, ma erano state utilizzate quale pagamento dei mutui e delle aperture di credito precedenti. Hanno lamentato altresì la violazione dell'articolo 1283 cod. civ., il superamento del tasso soglia per l'usura e hanno sostenuto di essere creditori della Banca. Si è costituita Guber Spa chiedendo il rigetto dell'opposizione e alla causa è stata riunita la causa promossa da Guber Spa a seguito dell'opposizione ex articolo 615 co. 2 cod. proc. civ. proposta da La.Anumero e Bi.Anumero , a cui aveva fatto seguito il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara che aveva sospeso la procedura di espropriazione fondata sul contratto di mutuo concluso il 29-112000 in tale causa le parti avevano riproposto le deduzioni svolte nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Ferrara con sentenza numero 195/2016 depositata il 13-2016 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato in solido La.Anumero e Bi.Anumero a pagare a Guber Spa Euro 35.262,69 oltre interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha limitato l'efficacia del titolo esecutivo azionato all'importo di Euro 518.811,53, regolando altresì le spese di causa e di c.t.u. 2.Avverso la sentenza La.Anumero e Bi.Anumero hanno proposto appello, che la Corte d'Appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza numero 905/2020, pubblicata il 4-3-2020, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza -ha ritenuto infondate le deduzioni sulla nullità del contratto di mutuo per mancata erogazione della somma posto che l'accredito sul conto corrente equivaleva alla consegna prevista dall'articolo 1813 cod. civ., ha dichiarato che la documentazione prodotta, mai contestata sotto tale profilo, dimostrava che le somme di denaro erano state accreditate sul conto corrente il fatto che la somma mutuata fosse stata poi utilizzata dalla Banca per estinguere il mutuo precedente non escludeva l'avvenuta consegna e dimostrava l'esistenza di una causa concreta del negozio, che era servito al debitore a ripianare le passività pregresse -ha confermato l'irrilevanza della querela di falso riproposta in appello perché l'utilizzazione delle somme mutuate per estinguere altri debiti non escludeva la consegna delle stesse somme -ha dichiarato che le prove orali riproposte erano superflue, in quanto i capitoli avevano a oggetto la circostanza che la somma mutuata era stata immediatamente riaccreditata nella disponibilità della Banca per pagare i precedenti debiti e per dimostrare le altre circostanze oggettive risultanti dagli atti e documenti di causa, mentre l'affermazione sulla legittimità o meno di tale condotta atteneva agli argomenti difensivi e non era un fatto da provare per le stesse ragioni non era rilevante il giuramento decisorio, peraltro proposto con formulazione inammissibile -era infondata anche la questione della nullità del mutuo per vizio della causa in concreto, in quanto il fatto che l'importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari era legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto il mutuo fondiario non era mutuo di scopo perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, per cui non ricorreva neppure l'ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell'atto quindi, non rilevava il precedente di Cass. 20896/2019 richiamato dagli appellanti, perché le fattispecie erano diverse, non potendosi equiparare la scelta di La.Anumero e Bi.Anumero di impiegare le somme mutuate per estinguere i loro debiti precedenti, al fine di mantenere il rapporto con la Banca, all'accordo intervenuto da un debitore insolvente e la Banca volto a frodare i creditori privi di cause di prelazione -in ordine alla quantificazione del dovuto, non poteva essere accolta la tesi degli appellanti di considerare tutti i rapporti come un'unica operazione e la Banca aveva tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione con riferimento ai contratti chiusi prima del 2000 -il c.t.u. aveva verificato, quanto al rapporto di conto corrente con garanzia ipotecaria, la mancanza di superamento del tasso soglia con riguardo ai mutui, aveva riscontrato per quello del 1990 e del 1995 superamenti, per alcune rate, del TAEG, mentre nessun superamento del TAEG aveva riscontrato al momento della conclusione del contratto di mutuo ipotecario del 2000, con superamento in corso di rapporto per alcune rate pagate e mai per il tasso di mora -erano irrilevanti le censure, estremamente generiche, di omessa pronuncia su una serie di questioni, tutte funzionali alla tesi degli appellanti, in radice riconosciuta infondata, quale l'omessa pronuncia sull'accertamento dell'usura in concreto, con declaratoria di nullità di tutti i mutui senza valutare la prescrizione già decorsa -erano da condividere le affermazioni della Banca appellata sul fatto che il superamento del tasso soglia in alcuni periodi, non essendo stato ab origine il tasso usurario, era irrilevante, non essendo configurabile l'usura sopravvenuta, ma la Banca aveva insistito solo nel rigetto dei motivi di appello. 3.Avverso la sentenza La.Anumero e Bi.Anumero hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. Guber Banca Spa, già denominata Guber Spa, quale procuratrice speciale di Cassa di Risparmio di Cento Spa, ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 4-7-2024 e nei termini di cui all'articolo 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa Ragioni della decisione 1. Il primo motivo è intitolato nella prima parte, nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza ex articolo 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. nella seconda parte, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1813 c.c., 117T.U.B. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Con esso i ricorrenti, evidenziando che il motivo è decisivo in quanto la Banca non ha azionato titoli diversi rispetto all'ultimo mutuo e al conto corrente ipotecario contestuale, in primo luogo censurano la sentenza impugnata per avere dichiarato che la decisione di impiegare le somme mutuate per estinguere i debiti precedenti era stata una libera scelta al fine di mantenere il rapporto con la Banca, in quanto essi avevano sempre dedotto che mancava la prova degli atti di disposizione del denaro, solo apparentemente erogato quindi rilevano che la Corte d'Appello avrebbe dovuto spiegare da dove avesse ricavato che le operazioni erano state volute e autorizzate dai ricorrenti perché, in mancanza di dimostrazione dell'accordo sulla destinazione della somma, viene confermata la tesi che la traditio era stata assente, in quanto unilateralmente e contestualmente la Banca aveva accreditato e stornato la somma di Lire.897.000.000 mediante un mero giroconto. Di seguito i ricorrenti sostengono che la sentenza, disattendendo l'eccezione di nullità e comunque di inesistenza del mutuo, abbia erroneamente escluso la rilevanza del precedente di Cass. 20896/2019, perché anche nel loro caso non è avvenuto alcun trasferimento di proprietà ma una semplice operazione contabile, definita tecnicamente dalla Banca operazione di giro , con la quale la Banca ha utilizzato le somme per estinguere i finanziamenti pregressi dei correntisti, in assenza di alcuna istruzione in tal senso sostengono che il mero accredito sul conto corrente, a cui consegua l'immediata riappropriazione autonoma delle somme da parte della Banca mutuante, impedisca di fare ritenere acquisita la disponibilità delle somme in capo al mutuatario, in quanto nel caso di specie l'operazione non risultava autorizzata dai ricorrenti. 2.Il secondo motivo è intitolato violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2730 e dell'articolo 1852 c.c. in relazione all'articolo 1813 c.c. e degli articolo 112 e 342 c.p.c. nullità del procedimento e/o della sentenza -articolo 360 numero 4 e con esso i ricorrenti evidenziano che l'estratto conto del 31-12-2000 qualificava come operazione di giro quello che la Corte d'Appello aveva qualificato erroneamente come mutuo sostengono che, essendo stata da loro posta la questione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere posizione sul problema della valenza dell'affermazione contenuta nel documento e, ritenendola come ammissione di un fatto a sé sfavorevole, cioè come ammissione di non avere mai messo a effettiva disposizione di La.Anumero le somme oggetto del mutuo inesistente, avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia o quanto meno per pronuncia apparente su motivo di impugnazione, con conseguente violazione degli articolo 112 o 132 c.p.c. in entrambi i casi in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. da cui è derivata la violazione e/o falsa applicazione della L. 7 marzo 1996 . Evidenziano che nell'atto di citazione in appello avevano censurato la sentenza di primo grado per non avere considerato che l'ultimo mutuo stipulato nel 2000 aveva un tasso di mora superiore a quello legale, in quanto il tasso di mora era dell'11,2%, all'epoca il tasso medio per le operazioni similari era del 6,63%, con conseguente superamento del tasso soglia pari a 9,95% 6,63x1,5 . Rilevano che la Corte d'Appello non ha considerato la censura per il fatto che il consulente d'ufficio aveva maggiorato la soglia del 2,1% come stabilito dalla Banca d'Italia, dichiarando che il tasso soglia di mora era del 13,10, creando un tasso soglia ad hoc per gli interessi di mora in termini illegittimi secondo la pronuncia di Cass. 27442/2018. 4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento e della sentenza per omessa pronuncia o quanto meno per pronuncia apparente su motivo di impugnazione, con conseguente violazione degli articolo 112 e 132 c.p.c. in entrambi i casi in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., da cui è derivata la violazione e/o falsa applicazione della L. 7 marzo 1996 numero 108 e dell'articolo 644 c.p. e degli articolo 1815 e 2909 c.c. . Rilevano che la sentenza impugnata, sulla base della c.t.u., ha riscontrato nel rapporto di cui all'ultimo mutuo il superamento del tasso soglia ed evidenziano che nell'atto di appello avevano sostenuto che tale superamento avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'articolo 1815 co. 2 cod. civ. con esclusione della debenza degli interessi per tutto il rapporto e non solo per i due trimestri individuati dal consulente d'ufficio aggiungendo che Guber Spa non aveva proposto appello incidentale, lamentano che la sentenza impugnata abbia trascurato le loro deduzioni, in quanto sull'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso soglia era sceso il giudicato sostengono che ciò comportava che il mutuo doveva definitivamente essere considerato usurario e lamentano che la Corte d'Appello abbia omesso di statuire sul motivo di appello con il quale si chiedeva l'azzeramento di tutti gli interessi applicati al rapporto contrattuale. 5.Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 112 e degli articolo 342 e 343 c.p.c., dell'articolo 2934 e dell'articolo 2947, comma 3 c.c. e dell'articolo 644, commi nnumero 1 e 3 e dell'articolo 644 ter c.p. nullità della sentenza articolo 360 numero 3 e 4 . Rilevano che avevano chiesto di accertare l'usura in concreto, e cioè l'istituto previsto dall'articolo 644 co.3 cod. penumero e, esponendo il contenuto degli atti nei quali avevano proposto la questione, lamentano che la sentenza abbia dichiarato irrilevanti le loro deduzioni dichiarano che le deduzioni avrebbero dovuto essere esaminate nel merito, non essendo rilevante la questione della prescrizione, sia perché essi non avevano proposto domanda di restituzione ma si erano limitati a eccepire l'esistenza di rapporto usurario, sia perché l'eccezione di prescrizione era stata formulata dalla controparte con riguardo ai contratti conclusi prima del 2000 e perciò non con riguardo all'ultimo mutuo, sia perché il reato di usura non era prescritto. 6.Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 342 c.p.c.articolo 360, numero 4 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza evidenziano di avere chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva considerato la circostanza che la Banca aveva calcolato gli interessi anche sulla somma di Lire.2.900.000, che aveva trattenuto a titolo di spese e non aveva perciò certamente erogato lamentano l'omessa pronuncia sulla questione che, nonostante la modestia, avrebbe dovuto essere oggetto di vaglio. 7.Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 233 c.p.c. e degli articolo 1418, 1421, 1813 e 2736 c.c. articolo 360, numero 3 e numero 4 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento e della sentenza lamentano che non sia stato ammesso il giuramento decisorio, da loro ritualmente deferito alla controparte, in quanto la formula del giuramento era conforme a quella ritenuta corretta da Cass. 26027/2014 e i capitoli, relativi al contenuto dell'operazione, avrebbero dovuto essere ammessi, in quanto idonei a definire la controversia. 8.Con l'ottavo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli articolo 221 c.p.c. e dell'articolo 2700 c.c. articolo 360 numero 4 c.p.c. con conseguente nullità del procedimento e della sentenza e con esso i ricorrenti lamentano che non sia stata ammessa la querela di falso avente a oggetto il contenuto dell'atto notarile contratto di mutuo fondiario del 29-11-2000 da loro prodotto con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e prodotto da Guber Spa quale titolo fondante la procedura esecutiva. Evidenziano che la sentenza impugnata, al fine di ritenere la consegna delle somme, ha fatto riferimento alla documentazione bancaria e alla quietanza sottoscritta davanti al notaio, contro i quali era diretta la querela di falso. 9.Con il nono motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. ed evidenziano che la sentenza di primo grado, avendo accertato il superamento del tasso soglia in alcuni periodi, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per gli accertamenti che avesse ritenuto di svolgere in ordine alla configurabilità del reato di usura rilevano che nell'atto di appello avevano chiesto di correggere la sentenza di primo grado laddove non aveva fatto conseguire a tale dato il risarcimento dal reato di usura lamentano che la sentenza impugnata, esprimendo condivisione alle deduzioni della Banca appellata, non abbia considerato che sulla questione dell'usura sussisteva giudicato, in mancanza di impugnazione della Banca. 10.Ritiene il Collegio che il primo e il secondo motivo di ricorso pongano questioni decisive al fine della decisione, relative alla qualificazione del cosiddetto mutuo solutorio , sulle quali si sono registrate soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte e che hanno indubbio rilievo concettuale e pratico, tali da costituire anche questioni di massima di particolare importanza, rendendosi perciò opportuno l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. 11.Secondo Cass. Sez. 3, Sentenza numero 23149 del 25-7-2022 Rv. 665427-01 , il cosiddetto mutuo solutorio , stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. Questa sentenza, espressione dell'indirizzo maggioritario che specificamente richiama in motivazione, anche confutando l'indirizzo minoritario, si pone in continuità già a Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5193 del 9-5-1991 Rv. 472085-01 e Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1945 del 8-3-1999 Rv. 523924-01 , secondo le quali il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. Nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 37654 del 30-11-2021 Rv. 663324-01 , Cass. Sez. 3, Ordinanza numero 724 del 18-1-2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 16377 del 9-6-2023, non massimate, per tutte. Nel senso difforme, sul quale insistono i ricorrenti al fine di negare che l'accordo concluso nel 2000 configuri autonomo contratto di mutuo, sono i precedenti di Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1517 del 25-1-2021 Rv. 660370-01 e di Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 20896 del 5-8-2019 Rv. 655022-01 , secondo i quali l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. In senso analogo si registra Cass. Sez. 3, Sentenza numero 7740 dell'8-4-2020numero 7740, non massimata i ricorrenti in memoria richiamano a sostegno della medesima tesi anche Cass. Sez. 3, Sentenza numero 12007 del 3-5-2024, Rv. 670868-01 -relativa a ipotesi di accordo negoziale con il quale la banca concede somma a mutuo erogandola al mutuatario ma convenendo che la somma sia immediatamente restituita al mutuante, con l'intesa che sarà svincolata a favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni-, in quanto la leggono quale conferma che non sia integrata la realità del mutuo nel caso in cui le somme oggetto del mutuo ipotecario non siano effettivamente entrate nella disponibilità del mutuatario. A sostegno dell'indirizzo minoritario, sulla base dell'osservazione che il mutuo solutorio provoca l'effetto sostanziale di dilatare le scadenze dei debiti pregressi, è stato rilevato in dottrina che l'articolo 1231 cod. civ. fa espresso riferimento alle modificazioni accessorie dell'obbligazione che, come tali, non producono novazione. Evidenziando come tra le diverse modificazioni non novative di un rapporto obbligatorio siano annoverate dalla giurisprudenza anche l'apposizione di diverse condizioni economiche, la modificazione di clausole relative al tasso di interessi e l'aggiunta di garanzie, in dottrina si è sostenuto che il rapporto obbligatorio, pur modificato, conserva la propria precedente identità anche dopo la conclusione del mutuo solutorio ciò in quanto manca, per qualificare il mutuo solutorio in termini di novazione, anche l'animus novandi, posto che nei contratti di mutuo solutorio non si rintraccia in genere alcuna espressa e inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Non essendo questa la sede per esaminare analiticamente e porre a confronto gli argomenti svolti dai due indirizzi, basti osservare che neppure l'indirizzo minoritario nega che per il perfezionamento del mutuo sia sufficiente la dazione giuridica delle somme, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente sia sufficiente a questo fine però, tale indirizzo si fonda sulla considerazione che la traditio debba realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, e cioè comportare l'acquisizione della loro disponibilità da parte del mutuatario, che non ravvisa nel caso in cui la banca già creditrice con tali somme realizzi il ripianamento del precedente debito. Sul punto, gli stessi precedenti che affermano che l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario integri la traditio rei rilevano che in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario Cass. Sez. 1, Sentenza numero 2483 del 21-2-2001 Rv. 543989-01, Cass. Sez. 3 27-8-2015 numero 17194 Rv. 636304-01 . Già Cass. Sez. 1, Sentenza numero 11116 del 12-10-1992 Rv. 478874-01 ha evidenziato che, al fine della sussistenza della disponibilità giuridica, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario, il quale ne può disporre non solo sen za l'intermediazione del mutuante , ma anche invito mutuante tale precedente aggiunge che, nel caso in cui nell'atto di mutuo siano contenute specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse di esso mutuatario meritevole di tutela, quale il pagamento di precedente debito nei confronti del mutuante, deve ritenersi avvenuta la consegna simbolica, perché le parti consensualmente hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto a evitare il duplice e inutile trasferimento. In questa prospettiva, nella presente fattispecie ci si chiede anche se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla Banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, secondo quanto lamentano i ricorrenti, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario in caso di risposta positiva, ci si chiede se in tale ipotesi il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo. Per le ragioni esposte, si dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché possa valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 4 luglio 2024. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2024.