La CGT di Taranto si è pronunciata in materia di tributi locali nella fattispecie IMU , statuendo che gli uffici finanziari devono programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro gli ordinari termini di decadenza.
Il caso in esame origina dall'impugnazione proposta dal contribuente contro il Comune di Taranto per la cassazione dell'avviso di accertamento esecutivo con cui l'ufficio comunale preposto accertava e liquidava l'IMU dovuta per l'imposta 2017. Avverso suddetto avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso, chiedendone previa sospensione e annullamento, alla CGT di I grado di Taranto. La Corte con ordinanza rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il Comune di Taranto si costituiva in giudizio comunicando la rideterminazione dei valori delle aree comunali con riliquidazione dell'imposta richiesta mediante avviso di accertamento in rettifica. Il Comune confutando le tesi della parte attrice, sosteneva la legittimità dell'operato dell'ufficio preposto chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Preliminarmente, la CGT di Taranto sentenza 930/2024 esamina il primo motivo di doglianza inesigibilità delle somme richiese per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione delle medesime in quanto ritenuto assorbente. Con detta censura la parte istante eccepisce la nullità dell'atto impugnato in ragione della decadenza dell'Ufficio Comunale per violazione del termine di cinque anni disposto dall'articolo 1, comma 161, l. numero 296/2006 « gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ». Per converso il Comune ritiene regolare la notifica dell'atto impugnato poiché effettuata in osservanza alla disciplina emergenziale da COVID 19 applicando l'articolo 67 d.l. numero 18/2020 c.d. “Cura Italia” che dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento, controllo nonché di riscossione di contenzioso da parte degli enti locali dilatando i termini di prescrizione delle suddette attività di 85 giorni. In ottemperanza al recente orientamento espresso dalla giurisprudenza tributaria di merito CGT I grado Latina 974/2023, CGT I grado Prato 87/2023, CGT I grado Torino 890/2022, CGT I grado Milano 537/2023, CGT I grado Bari 855/2024 in materia di tributi erariali gli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2023, con riferimento al periodo di imposta 2017, sono viziati da nullità poiché, a pena di decadenza, dovevano essere notificati entro il 31 dicembre 2022. La proroga dei termini di notifica trova giustificazione nella pandemia da COVID 19 che ha penalizzato le attività economiche negli anni 2020 e 2021 e pertanto non può trovare alcuna giustificazione l'applicazione negli anni successivi delle notifiche oltre i termini ordinari. La proroga dei termini di 85 giorni come interpretata e applicata dal Comune determinerebbe una violazione del diritto di difesa del contribuente in violazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3, d.lgs. numero 159/2015. Stante il recepimento di tale orientamento ad opera dell'Agenzia delle Entrate che, mediante atto di indirizzo, ha invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo per i procedimenti impositivi nel rispetto del termine ordinario di decadenza, evitando la proroga di 85 giorni causa COVID 19, la CTG adita accoglie il ricorso della parte istante e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato con compensazione di spese.
Presidente Nettis – Relatore Marchitelli Motivi della decisione In via preliminare la Corte esamina la prima censura in quanto ritenuta assorbente. Con detta censura la ricorrente, posto che la violazione è riferita all'anno d'imposta 2017 e che l'avviso d'accertamento opposto è stato notificato in data 07/03/2023, eccepisce la nullità dell'atto impugnato in ragione della decadenza dell'Ufficio Comunale dal potere di emetterlo, per violazione del termine di cinque anni previsto dall' articolo 1, comma 161, della legge numero 296 del 2006 che così recita “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”. Secondo la tesi del Comune di Taranto – Ente impositore - la notifica dell'atto impugnato è regolare in quanto effettuata in ossequio alla normativa emergenziale dovuta a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19 applicando l'articolo 67 del decreto legge c.d. Cura Italia 18/2020 convertito nella legge numero 27 del 2020 , che prevede la sospensione dall'8 marzo al 31.maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo ei accertamento, di riscossione di contenzioso da parte degli enti locali spostando di fatto di 85 giorni i termini di prescrizione per le attività ivi contemplate. Tanto premesso, ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato è affetto da nullità perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dalla legge , nello specifica dall' articolo 1, comma 161, della legge numero 296, non potendosi tenere conto della sospensione di 85 giorni prevista dal citato articolo 67 del decreto legge 18 del 2020. Ritiene , jnfatti, il Collegio, in rettifica di quanto precedentemente sentenziato, di aderire al recente orientamento espresso dalla giurisprudenza tributaria di merito ex plurimis CGT I^grado Latina 974/2023, CGT I^grado Prato 87/23, CGT I^grado Torino 890/22, CGT I^grado Milano 537/23, CGT I^grado Bari 855/2024 ,in tema di tributi erariali che, in casi consimili, ha ritenuto che gli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2023, con riferimento al periodo di imposta 2017, sono viziati da nullità, in quanto gli stessi dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022. La proroga dei termini di notifica di cui al citato articolo trova una sua piena giustificazione nella pandemia Covid 19 paralizzante ogni attività negli anni 2020 e 2021. Non può di contro trovare giustificazione alcuna nell'applicazione a cascata negli anni successivi delle notifiche oltre i termini ordinari in ordine a tre principali motivazioni 1 con l'articolo 157 del d.l. 34/2020, si è disciplinata la materia della “proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali” prevedendosi, in favore dei contribuenti, che le sole attività di notifica degli atti di accertamento i cui termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, e che comunque dovevano essere adottati dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2020, potevano essere svolte nel periodo compreso fra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza 2 la proroga dei termini di 85 gg. come interpretata e applicata finirebbe per favorire il solo operato degli enti impositori con lesione del diritto di difesa del contribuente violando quanto disciplinato dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, numero 159 3 il mancato richiamo nell'articolo 67, comma 4, al comma 2 dell'articolo 12, D.Lgs. numero 159/2015, in cui si indica la proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, è significativo in quanto da esso si desume che, per le attività interessate dall'emergenza Covid, il termine andava individuato in base alle specifiche disposizioni emergenziali disposte dal legislatore, le quali, per quanto ne occupa, ripetesi, sono da individuare nell'articolo 157 del DL numero 34/2020 c.d. Decreto Rilancio e nelle proroghe via via intervenute per la sola notifica degli atti in scadenza al 31 dicembre 2020 originariamente entro il 31 dicembre 2021 e nella versione finale entro il 28 febbraio 2022 . Detto orientamento è stato recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate Direzione Centrale di Roma che con atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid. Per quanto sopradetto e ritenendo che quanto statuito in tema di tributi erariali è estensibile ai tributi locali, la Corte ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in oggetto. La particolarità della fattispecie renda equa la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.