Nella pronuncia in esame, analizzeremo, in particolare, i primi due motivi di ricorso inerenti la violazione o falsa applicazione dell’articolo 5 del d.m. 55/2014.
Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato i compensi del professionista sul valore «valore della somma effettivamente recuperata a mezzo di transazione anziché sul valore della domanda». Con la seconda doglianza, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato «il criterio del “valore effettivo della controversia quando manifestamente diverso da quello presunto” nonostante la domanda proposta fosse riferita ad una somma precisa e determinata». I suddetti motivi sono fondati. Avendo agito il Tribunale nel modo sopra descritto, si è disallineato dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, la Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'articolo 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'articolo 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio». Inoltre, «il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore». E a tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio che, «ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione» Cass. numero 1666/2017 Cass. numero 27305/2020 . Nel caso di specie il Tribunale non ha compiuto tale verifica ma ha ritenuto tout court che «l'importo oggetto della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda fosse il valore effettivo della controversia». Pertanto, ne consegue l'accoglimento dei motivi in oggetto.
Presidente Manna – Relatore Mondini Premesso che 1. con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Monza, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui all'articolo 14 del d.lgs. numero 150 del 2011, decidendo dell'opposizione di V.M. avverso il decreto con cui era stato a lui ingiunto di pagare all'avvocato P.D., a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta in suo favore in due controversie, una delle quali di lavoro, la somma a saldo di 8433,20 euro, ha affermato -per ciò che ancora rileva che i compensi per la causa di lavoro dovevano essere calcolati avendo riguardo non, come preteso dall'opposta, alla somma -84.000,00 euro richiesta con il ricorso con cui era stato dato inizio a quella causa, ma al “valore effettivo della controversia vale a dire l'importo” -17.000,00 euro per cui la causa era stata transatta “l'importo oggetto della transazione” . Il Tribunale ha aggiunto che “la fase di trattazione è stata molto breve e non vi è stata assolutamente istruttoria” e pertanto ha ritenuto “si ritiene” che “il compenso per tale fase” dovesse “essere ridotto ad euro 781,00”. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato la somma dovuta dal V.M. per la causa di lavoro in 5844,00 euro inferiore agli acconti già corrisposti 2. per la cassazione dell'ordinanza l'avvocato P.D. ricorre con quattro motivi, avversati da V.M. con controricorso 3. le parti hanno depositato memorie considerato che 1. con il primo motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'articolo 5 del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale calcolato i compensi sul valore di 17.000,00 euro, “valore della somma effettivamente recuperata a mezzo di transazione anziché sul valore della domanda”, pari a 84.000,00 euro 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 5 del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale “ritenuto di applicare il criterio del “valore effettivo della controversia quando manifestamente diverso da quello presunto” nonostante la domanda proposta fosse riferita ad una somma precisa e determinata” 3. con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'articolo 4, lett.c del d.m. 55/2014 per avere il Tribunale “ritenuto che l'attività svolta dal difensore e risultante da verbale non fosse riconducibile all'attività istruttoria prevista dal d.m. citato”, ai fini della liquidazione del compenso” 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentato, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale considerato che dal verbale di causa risultasse espletata l'attività prevista dall'articolo 4, lett. c del d.m. 55/2014 nel quadro della “fase istruttoria” espressamente prevista ai fini della liquidazione del compenso” 5. il primo e il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati assieme. 5.1. I motivi sono fondati. Il Tribunale ha liquidato i compensi dell'attuale ricorrente “sul valore effettivo della controversia, vale a dire l'“importo oggetto della transazione notevolmente inferiore a quello della domanda”. In tal modo si è disallineato dalla giurisprudenza di questa Corte. In fattispecie analoga a quella che occupa, è stato infatti affermato, con la sentenza numero 16465 del 13 giugno 2024, che “secondo la giurisprudenza di questa Corte a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva … la Corte di appello non avrebbe potuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante dallo sviluppo del giudizio, e ciò anche in base alla prospettata transazione sopravvenuta pari ad euro … . Si è, in proposito, affermato cfr. Cass., Sez. Unumero , numero 5615 del 1998 e Cass. numero 8660 del 2010 che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'articolo 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'articolo 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. Pertanto, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore asseritamente ritenuto congruo dalle parti con riferimento all'ammontare della somma riconosciuta in sede di transazione ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese fino alla formalizzazione della transazione stessa. In senso analogo, questa Corte ha altresì chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore Cass. numero 3383 del 1968 . In termini più specifici e calzanti alla fattispecie di cui trattasi, è stato più recentemente affermato e a tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione cfr. Cass. numero 1666 del 2017 Cass. numero 27305 del 2020 . Del resto, l'articolo 5, comma 2, prima parte D.M. numero 55 del 2014 prevede che per la liquidazione dei compensi «a carico del cliente», si abbia riguardo «al valore corrispondente all'entità della domanda»”. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'articolo 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo della controversia», così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale” Cass. 16465/2024, cit. . Nel caso di specie il Tribunale non ha compiuto tale verifica ma ha ritenuto tout court che “l'importo oggetto della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda” fosse “il valore effettivo della controversia” 6. il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. 7. I motivi sono infondati. L'avvocato P.D. ha allegato di avere partecipato -tramite “l'avvocato dall'Orto” che, come viene specificato nel ricorso e come è incontestato, era, con la ricorrente, difensore del V.M. nella causa all'udienza davanti al giudice del lavoro in data 7 marzo 2017, contestando le eccezioni della parte contrapposta al V.M., e insistendo «nell'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. nonché nell'emissione dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c.”. Ai sensi dell'articolo 4 del d.m. 55/2014, per fase istruttoria si intende “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. La fase istruttoria nel contesto del d.m. non è dunque limitata all'istruttoria in senso stretto, all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, tant'è che avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, dall'altro riguardo alla istruttoria in senso stretto, è stato affermato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. numero 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” Cass, Sez. 2 , Ordinanza numero 8561 del 27/03/2023 . Il Tribunale laddove ha affermato che “la fase di trattazione è stata molto breve e non vi è stata assolutamente istruttoria” ed ha liquidato “il compenso per tale fase” non ha violato l'articolo 4 del d.m. 55/2014 né omesso di dare rilievo all'attività segnalata dalla ricorrente ma ha proceduto all' unitaria liquidazione per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria indipendentemente dalla istruttoria in senso stretto, nel caso non svolta 8. in conclusione i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il terzo e il quarto devono essere rigettati, l'ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Monza, in diversa composizione 9. il Tribunale dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo PQM la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo e il quarto motivo, cassa l'ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Monza in diversa composizione.