Il CNF, con parere 15/2024, rispondendo al COA Novara, ha spiegato che gli avvocati che non completano la loro formazione continua non possono essere rimossi automaticamente dall'albo, poiché la regola prevista dall’articolo 2, comma 5, d.m. 47/2016 non è ancora in vigore, mancando un decreto attuativo del Ministero della Giustizia.
Il Consiglio dell'ordine di Novara ha chiesto al CNF se «in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal d.m. 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri». Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere pubblicato l'8 giugno 2024, ricorda che l'articolo 2, comma 5 del d.m. cit. rinvia al successivo decreto del Ministro della Giustizia «il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione». Pertanto, la mancata adozione del suddetto decreto ministeriale «rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo». Ne consegue che «la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare».