Nel caso di fallimento del debitore nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, l’inserimento da parte della cancelleria della sentenza di fallimento nel fascicolo della procedura esecutiva, in assenza di comunicazione alle parti, non è idoneo a trasferire l’effettiva conoscenza del fallimento in capo al creditore.
In pendenza di una procedura di espropriazione immobiliare, la società debitrice e il socio illimitatamente responsabili venivano dichiarati falliti, ma il curatore decideva di non intervenire nel processo esecutivo e non effettuava l'avvisoex articolo 92 l.fall. al creditore pignorante. Il Tribunale allegava al fascicolo d'ufficio della espropriazione immobiliare la sentenza dichiarativa di fallimento e l'espropriazione proseguiva, finchè un'altra società formalizzava ricorso per intervento, ai sensi dell'articolo 499 c.p.c., dichiarando di essere divenuta cessionaria del credito azionato dal creditore pignorante, che le era stato trasferito, ai sensi dell'articolo 58 d.lgs. numero 385/1993, all'esito di una operazione di cartolarizzazione. Successivamente, dopo la scadenza del termine ultime per la presentazione delle domande tardive, il curatore notificava alla cessionaria l'avviso ex articolo 92 l.fall. e quest'ultima proponeva domanda di ammissione allo stato passivo in via privilegiata ipotecaria. Il giudice delegato escludeva però il credito per ritardo imputabile al creditore istante. La decisione veniva confermata anche in sede di opposizione allo stato passivo e la questione è dunque giunta all'attenzione della Cassazione. Il S.C. ritiene che «il curatore che abbia omesso di inviare l'avviso ex articolo 92 l.fall., non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura, in una data determinata solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l'imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva , mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell'articolo 92 cit.». Infatti, il dato relativo all'inserimento all'interno del fascicolo della procedura esecutiva, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa di fallimento, non seguito da alcuna comunicazione alle parti, non può essere considerato idoneo a trasferire l'effettiva conoscenza del fallimento in capo al creditore. Il decreto impugnato viene dunque cassato con rinvio al Tribunale per l'esame della questione.
Presidente Cristiano – Relatore Vella Rilevato che 1. – Dagli atti di causa risulta che, pendente dinanzi al Tribunale di Ivrea l'espropriazione immobiliare numero 58/19 promossa dal Credito omissis poi fuso per incorporazione nel Credito omissis in danno di omissis s.a.s. di P.R., in virtù di mutuo fondiario, la società debitrice e il socio illimitatamente responsabili venivano dichiarati falliti in data 19.7.2019 ma il curatore decideva di non intervenire nel processo esecutivo e non effettuava l'avviso ex articolo 92 l.fall. al creditore pignorante. 1.1. – In data 24.9.2019 la cancelleria del Tribunale di Ivrea allegava al fascicolo d'ufficio della espropriazione immobiliare la sentenza dichiarativa di fallimento della società debitrice e l'espropriazione proseguiva ad istanza del credito omissis s.p.a. sino a quando, in data 18.5.2020, la omissis s.r.l. di seguito omissis formalizzava ricorso per intervento, ai sensi dell'articolo 499 c.p.c., dichiarando di essere divenuta cessionaria del credito azionato dal creditore pignorante, che le era stato trasferito, ai sensi dell'articolo 58 d.lgs. numero 385 del 1993, all'esito di una operazione di cartolarizzazione sottoscritta il 12.3.2020. 1.2. – Solo nel marzo 2021 – quando era scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive – il curatore notificava alla cessionaria l'avviso ex articolo 92 l.fall. e quest'ultima, con atto del 29.7.2021, proponeva domanda di ammissione allo stato passivo per complessivi € 295.543,60 in via privilegiata ipotecaria, oltre ad € 1.495,30 per interessi moratori e ulteriori interessi pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso convenzionale in via chirografaria, nonché € 5.180,82 per spese processuali in via privilegiata ex articolo 2770 e 2777 c.c. 1.3. – Il giudice delegato, acquisito il fascicolo della procedura esecutiva, escludeva il credito per ritardo imputabile al creditore istante, sulla base della seguente motivazione «non può ragionevolmente dubitarsi della conoscenza dell'intervenuto fallimento sin dalla data di deposito dell'estratto di sentenza nella procedura esecutiva, essendo onere delle parti verificare il contenuto degli atti processuali presenti nel fascicolo d'ufficio, sia in vista della costituzione in giudizio che ai fine di adempiere al mandato difensivo atti di impulso della procedura . La posizione creditoria è la medesima e pertanto deve ai fini che ci occupano tenersi in considerazione la condotta del cedente valutata unitamente a quella del cessionario . In ogni caso, la costituzione in giudizio del cessionario è avvenuta nel maggio 2020, ovverosia in un momento in cui non era ancora decorso il termine annuale di cui all'articolo 101 l.f.» inoltre, «dalla comunicazione del Curatore marzo 2021 alla trasmissione dell'istanza di insinuazione al passivo sono trascorsi ulteriori 4 mesi trattasi di ritardo dalla comunicazione pec del Curatore all'assunzione dell'iniziativa processuale non giustificato alla luce della natura del credito dedotto e della documentazione a supporto dell'istanza ridotta produzione documentale e questioni in diritto di modesta complessità ». 1.4. – In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Ivrea, pur dando atto del consolidato orientamento per cui, in assenza di avviso ex articolo 92 l.fall., grava sul curatore l'onere di provare che il creditore che abbia proposto una domanda ultratardiva di ammissione al passivo fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento in tempo utile per proporla nel rispetto dei termini di legge, ha ritenuto provata «in maniera univoca una precisa e concreta conoscenza del fallimento» in capo ad omissis sin dalla costituzione nel processo esecutivo, in forza i dell'avvenuto deposito della sentenza di fallimento a cura della cancelleria nel fascicolo telematico della procedura esecutiva evento non equiparabile né al notorio né alla mera conoscibilità dell'evento ii dell'espresso richiamo all'articolo 41, comma 2, TUB contenuto nell'istanza di vendita del 19.3.2019 indice della conoscenza dell'avvenuto fallimento del debitore iii dell'identità tra il difensore che aveva sottoscritto l'istanza di vendita e quello che in data 14.5.2020 aveva sottoscritto l'atto di intervento di OMISSIS , mentre gli ulteriori difensori intervenuti avevano espressamente richiamato e fatto proprie tutte le istanze, eccezioni e difese nonché i documenti prodotti. Il tribunale ha poi sottolineato come il creditore tardivo non avesse comunque fornito alcun elemento per giustificare in concreto la mancata lettura degli atti allegati al fascicolo dell'esecuzione, cui avrebbe dovuto dar corso secondo diligenza e perizia. Ha infine dichiarato assorbite le ulteriori censure dell'opponente in ordine all'ingiustificato ritardo della presentazione della domanda anche rispetto alla successiva comunicazione ex articolo 92 l.fall. 2. – Avverso detta decisione omissis ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui il Fallimento della società e del socio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il rappresentante della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che 2.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 l.fall., per avere il tribunale ritenuto che omissis e i suoi danti causa avessero avuto conoscenza effettiva del fallimento, con conseguente imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda oltre il termine ex articolo 101 l.fall., nonostante il mancato invio dell'avviso ex articolo 92 l.fall., solo sulla base del deposito di copia della sentenza di fallimento nel fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva però non seguito da alcuna comunicazione di cancelleria alle parti costituite e del richiamo dell'articolo 41, comma 2, TUB, nell'istanza di vendita del 19.3.2019, in realtà funzionale al richiamo dell'intera disciplina speciale sui mutui fondiari che consente tra l'altro il versamento diretto degli importi incassati a seguito dell'aggiudicazione degli immobili ipotecati, come previsto dal successivo comma 4 , tanto più che il fallimento era stato dichiarato solo in data 19.7.2019. 2.2. – Il secondo mezzo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2697 e 2729 c.c., per avere il tribunale da un lato ritenuto dimostrata per presunzioni semplici la conoscenza effettiva del fallimento del debitore esecutato grazie al mero deposito dell'estratto della sentenza di fallimento nel fascicolo telematico della procedura esecutiva pendente a carico di quest'ultimo –facendosi così discendere da un fatto in realtà ignoto la conoscenza effettiva del deposito nel fascicolo telematico di un atto non comunicato alle parti la presunzione del fatto ad esso conseguente la conoscenza effettiva del fallimento del debitore esecutato – e dall'altro invertito l'onere della prova, valorizzando il fatto che la ricorrente non avesse «fornito alcun elemento utile a comprendere la mancata conoscenza della sentenza di fallimento, dando finanche atto essa stessa della sua presenza all'interno del fascicolo dell'esecuzione, e limitandosi ad asserire il non dovere della parte che si costituisca in giudizio di procedere alla lettura degli atti ivi presenti, ritenendo onerata la cancelleria delle comunicazioni, alle parti, degli atti che nel fascicolo telematico vengono a confluire». 3. – I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, devono essere accolti. 4. – Ad avviso del Pubblico ministero, la decisione impugnata risulta conforme all'orientamento di questa Corte in tema di onere della prova gravante sul curatore fallimentare in caso di mancato invio dell'avviso ex articolo 92 l.fall., laddove ha ritenuto che questi non fosse onerato di «individuare esattamente il tempo e la modalità attraverso le quali il creditore cessionario aveva appreso del fallimento della OMISSIS », poiché «la prova della conoscenza effettiva della pendenza della procedura concorsuale può essere fornita con ogni mezzo e risulta evidentemente raggiunta anche in virtù di ragionamento presuntivo» e, sul punto, «la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità Cass. numero 19017 del 2017 Cass. numero 21661 del 2018 » conf. Cass. 16103/2018 . Lo stesso rappresentante della Procura generale ha per completezza evidenziato che «il percorso logico-giuridico sul quale si fonda il decreto impugnato è del tutto plausibile perché incentrato prevalentemente sul rilievo secondo cui il creditore fondiario, che insista per proseguire nello svolgimento della procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 41 l.f., è evidentemente consapevole di potersi avvalere della facoltà di conseguire la liquidazione degli immobili acquisiti al fallimento del suo debitore nell'ambito della esecuzione individuale». 5. – Sul punto, il collegio ritiene invece che il curatore che abbia omesso di inviare l'avviso ex articolo 92 l.fall., non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento “fallimento” da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura, in una data determinata solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l'imputabilità del ritardo nella presentazione della cd. domanda supertardiva , mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell'articolo 92 cit. Fatto equipollente non ravvisabile né nel mero inserimento, all'interno del fascicolo della procedura esecutiva, su iniziativa della cancelleria, di un estratto o copia della sentenza dichiarativa di fallimento atto non annoverabile tra quelli di rito , non seguito da alcuna comunicazione alle parti, né nel mero richiamo alla normativa speciale in tema di mutuo fondiario, segnatamente all'articolo 41 TUB, contenuto in una istanza depositata mesi prima che il fallimento fosse dichiarato, e dunque ontologicamente inidoneo a farne inferire la effettiva conoscenza. 6. – Una simile conclusione appare coerente con i più recenti approdi di questa Corte in tema di imputabilità del ritardo ai sensi dell'articolo 101 l.fall. 6.1. – Sollecitata a pronunciarsi in una vicenda simile, in cui veniva in rilievo la conoscenza del fallimento desunta dal deposito telematico della nota di precisazione del credito da parte della curatela fallimentare – lì intervenuta nella procedura esecutiva pendente – questa Corte ha difatti valorizzato la circostanza che di detto deposito fosse stata data comunicazione massiva a tutte le parti del processo esecutivo, a mezzo PEC, ribadendo perciò il principio di diritto in base al quale, in tema di valutazione dell'imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda cd. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 92 l.fall. «l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità da parte di quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall'articolo 92 cit. con la conseguenza che la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'articolo 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo il risultato pratico cui detto avviso era finalizzato ex lege» Cass. sentenza numero 35963 del 2023 cfr. Cass. 21760/2022, con riguardo al “notorio” Cass. 3195/2023, in caso di dichiarazione a verbale e deposito della sentenza di fallimento da parte del difensore del debitore nel processo penale Cass. 13635/2023, in ipotesi di conoscenza del fallimento appresa tramite il difensore nel processo esecutivo in cui era intervenuto il curatore fallimentare Cass. 30846/2023, con riguardo a notifica del precetto . 7. Segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Ivrea in diversa composizione per l'esame della censura dichiarata assorbita e, eventualmente, del merito della causa, oltre che per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.