Alle Sezioni Unite la questione sulla dichiarazione o elezione di domicilio presente in atti ma non richiamata nell’atto o allegata

La quinta penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in tema di impugnazioni  post riforma Cartabia , «il disposto dell’articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione o allegata al medesimo».

La Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello perché non era stato depositato unitamente all'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio. Il difensore proponeva ricorso in Cassazione evidenziando che nel giudizio di primo grado l'imputato era presente e che in atti era allegata una elezione di domicilio, ove erano avvenite tutte le notificazioni. I giudici di legittimità hanno rimesso la questione alle Sezioni Unite, interrogandosi sulla esatta portata dell'articolo 581, comma 1 ter, c.p.p., introdotto per effetto dell'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. numero 150/2022. In particolare, risulta controverso se nel caso in cui l'imputato non sia stato assente nel grado precedente, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione a occorra una nuova elezione ovvero dichiarazione di domicilio, da effettuarsi con l'atto di gravame b sia sufficiente il richiamo e/o allegazione all'atto di impugnazione di una precedente elezione o dichiarazione di domicilio c sia sufficiente la presenza in atti di una elezione o dichiarazione di domicilio.  Nella giurisprudenza di legittimità sulla esatta portata dell'articolo 581, comma 1 ter, c.p.p. si registrano tre indirizzi differenti e contrastanti. Per il primo indirizzo, di gran lunga maggioritario, la necessità di depositare una nuova dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione la ratio della disposizione introdotta al comma 1-ter dell'articolo 581 c.p.p., va individuata, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla Riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. La norma, dunque, impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell'ultima manifestazione di volontà dell'imputato Cass. numero 7020/2024 . Si è precisato che la nuova regola relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio da rendere con l'impugnazione si colloca, a sua volta, nel nuovo sistema di notificazioni predisposto per gli atti introduttivi del giudizio da notificare all'imputato non detenuto se fosse stata sufficiente la precedente dichiarazione o elezione di domicilio, la previsione di cui al comma 1 ter - e la speculare di cui al comma 1 quater - dell'articolo 581 c.p.p. non avrebbe avuto ragion d'essere prevedendo già l'articolo 157-ter c.p.p., al primo comma, per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica deve intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161 del codice di rito, salvo precisare, al terzo comma, che ove si tratti di impugnazione, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso iI domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater, c.p.p., domicilio che potrà quindi coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell'articolo 161 c.p.p. ma dovrà in ogni caso essere rinnovato in funzione dell'impugnazione, ossia nuovamente depositato unitamente all'atto di impugnazione o refluire nel mandato specifico ad impugnare Cass. numero 17055/2024 . Per tale orientamento, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio. Tale soluzione ermeneutica appare, infatti, l'unica coerente con le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni. In primo luogo, va considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna . In altri termini, partendo, dalla efficacia limitata della dichiarazione o elezione di domicilio alla notificazione all'imputato dell'atto di vocatio in iudicium introduttivo del primo grado di giudizio, cui seguirà, sempre nel medesimo grado, la notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che, una volta definito il grado di giudizio, ai fini della notificazione della citazione per il giudizio di appello, non può farsi riferimento al domicilio precedente dichiarato o eletto, essendo necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Attraverso la disposizione in esame, il legislatore ha, dunque, introdotto, attraverso la previsione dello specifico requisito di forma dell'impugnazione, una norma speciale derogatoria della disciplina generale contenuta all'articolo 157-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p., prevedendo, per la sola notificazione della citazione per il giudizio di appello, un'unica forma di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, il cui mancato deposito con l'atto di impugnazione, rendendo colpevolmente impossibile tale notificazione, determina la inammissibilità dell'impugnazione. Per altro verso, non viola il disposto dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado Cass. numero 16480/2024 . Con un ampio richiamo ai principi giurisprudenziali in materia, nonché dei principi convenzionali che debbono ispirare l'ermeneutica giudiziale in particolare Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'articolo 6 della Convenzione , si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa essere ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l'eventuale insufficiente chiarezza situazionale possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l'automatica inammissibilità, da reputarsi eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte di imputato presente, tale essendo, in definitiva, l'elemento qualificante della fattispecie. Infatti, è appena il caso di ricordare che l'intera riscrittura dell'articolo 581 c.p.p. da parte della c.d. Riforma Cartabia è finalizzata ad assicurare “verità” al processo, nella fase dell'impugnazione, da un lato impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del processo per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuova situazione processuale e, dall'altro, per facilitare agli uffici l'espletamento delle operazioni di vocatio in iudicio, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori. Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed “elettore” nel processo, la richiesta di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa, si ridurrebbe sostanzialmente ad una formalità, che va oltre il necessario per stabilire un corretto rapporto processuale Cass. numero 23275/2024 . Infine, per il terzo orientamento è sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, non essendo necessario né il deposito né il richiamo a tali atti Cass. numero 20515/2024 . Il giudice della nomofilachia sarà quindi chiamato a decidere se sono compatibili con l'equo processo disposizioni che, allo scopo di assicurare una corretta amministrazione della giustizia, regolano le modalità dell'esercizio del pur fondamentale diritto ad impugnare, al fine di evitare che l'interpretazione di queste regole che ridondi in un eccessivo formalismo si disveli idonea a pregiudicare la garanzia del diritto di accesso alla giustizia.

Presidente Pezzullo – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile - ai sensi del combinato disposto di cui agli articolo 591, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero e 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero - l'appello proposto nell'interesse di D.F.A. avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 27 marzo 2023, rilevando che non era stata depositata, unitamente all'atto di impugnazione del 23 agosto 2023, la dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento previsto a pena di inammissibilità appunto dal citato comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero 2. Il difensore di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, avv. omissis , ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale lamenta l'erronea applicazione degli articolo 581 e 164 cod. proc. penumero Sostiene, in particolare, che il giudizio di primo grado si era svolto in presenza l'imputato era stato considerato presente non comparso , in seguito alla revoca della ordinanza che lo aveva dichiarato assente e che, agli atti del primo grado di giudizio, risultava allegata una precedente elezione di domicilio, sulla cui base erano state effettuate le notifiche relative a tale grado, nonché la stessa notifica dell'ordinanza della Corte di appello impugnata. Dalla lettura combinata degli articolo 164 e 581, comma 1-ter cit. deriverebbe - nella prospettazione del ricorrente - che soltanto l'imputato che, in primo grado, non abbia eletto o dichiarato domicilio deve depositare, con l'atto di appello, anche l'elezione di domicilio al fine di permettere all'autorità procedente di notificargli il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 c.p.p. , e che, pertanto, il domicilio eletto in primo grado resta immanente anche per le notifiche previste dall'articolo 601 c.p.p., ossia per la citazione in giudizio in appello . Ha invocato a sostegno di quanto dedotto l'arresto di questa Corte, Sez. 2 numero 8014 dell'11/01/2024, Rv. 285936. 3. Con successiva nota del 22 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'articolo 610, comma 2, cod. proc. penumero , rilevando un contrasto interpretativo in merito alla disposizione di cui all'articolo 581 cod. proc. penumero , di cui sarebbero espressione la già citata pronuncia numero 8014/2024 e quella resa da Sez. 5 numero 3118 del 10/01/2024, Rv.285805, nonché ulteriori pronunce. 4. Con nota del 18 giugno 2024, la Difesa ha chiesto valutarsi l'opportunità di un rinvio dell'udienza del 19/6/2024 fissata per la trattazione del ricorso, sulla premessa che il d.d.l. Nordio, in discussione parlamentare, contiene l'abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero , già approvata dal Senato. 5. Con provvedimento del 7 giugno 2024 è stata rigettata l'istanza del difensore di ammissione alla trattazione orale, dovendosi il procedimento celebrare in camera di consiglio, ex articolo 611 cod. proc. penumero , risultando impugnato un provvedimento non emesso nel dibattimento. Considerato in diritto 1. La questione oggetto del ricorso - implicante l'esatta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , introdotta dall'articolo 33, comma 1, lett. d del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, da applicarsi ex articolo 89, comma 3, del medesimo decreto per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 - è interessata da pronunce contrastanti nella giurisprudenza di legittimità che impongono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 1.1. L'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , prevede testualmente Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio . 1.2. In relazione a tale disposto - da riferire al caso in cui l'imputato non sia stato assente nel grado precedente - risulta controverso se, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione a occorra una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, da effettuarsi con l'atto di impugnazione b ovvero, sia sufficiente il richiamo e/o l'allegazione all'impugnazione di una precedente elezione o dichiarazione c ovvero, ancora, se sia bastevole la presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, non occorrendo né il deposito, né il richiamo alla stessa, rilevando il disposto del comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero solo nel caso in cui l'imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento. 2. Le prime pronunce di questa Corte, al fine della esatta individuazione e delimitazione dell'onere imposto alla parte impugnante dal novello comma 1-ter dell'articolo 581, cod. proc. penumero , nel prediligere la prima opzione interpretativa costituente senz'altro indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, hanno enucleato e valorizzato la ratio legis sottesa alla disposizione in commento, individuandola, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla Riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo dei giudizio Sez. 6, numero 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985 . La norma, infatti, impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla regolare e celere notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell'ultima manifestazione di volontà dell'imputato . Inoltre, nella medesima prospettiva, il legislatore ha inteso agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, consentendo la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all'imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli articolo 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. penumero , esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto Sez. 5, numero 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805 , al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio cosi Sez. 4 numero 22140 del 03/05/2023, En Naji Kamal, Rv. 284645 e Sez. 5 numero 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non mass., chiamate entrambe a pronunciarsi sulla sospetta incostituzionalità dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero , ritenendo la questione manifestamente infondata . 2.1. In particolare, la già citata pronuncia Sez. 5 numero 46831/2023, nel mettere in risalto come, nella fattispecie, vengano in rilievo due valori fondamentali - conoscenza della citazione in giudizio e ragionevole durata del processo - ha considerato che le prescrizioni dell'articolo 581, comma 1-ter, risultano serventi proprio il principio del giusto processo, consentendo per un verso all'imputato di avere contezza della citazione in giudizio in appello, così da garantire che la fase di impugnazione possa essere celebrata con contraddittorio certo e, al tempo stesso, così da garantire anche la definizione del processo in «tempo ragionevole», in modo da non incorrere nella improcedibilità, a causa della necessità della rinnovazione della citazione per omessa notifica della stessa . D'altra parte, la conferma che l'adempimento richiesto sia finalizzato alla certa conoscenza del processo per l'imputato, si rinviene anche nella mancata applicazione di tale disciplina per il caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della notifica dell'atto di citazione atteso che, in tal caso, la stessa andrà effettuata a mani proprie e, dunque, senza che sia necessario il deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio in tal senso Sez. 5, numero 3118/2024, cit. . 2.2. A riprova dell'effettiva intenzione del legislatore, nella sentenza Sez. 4, numero 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02 e nella sentenza cit. Sez. 5, numero 3118/2024, è stato richiamato il passaggio della Relazione illustrativa al d.lgs. numero 150/2022 nel quale si evidenzia che «il comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero , in attuazione del criterio di cui all'articolo 1, comma 13, lett. a della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'Imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'articolo 585, comma 1». 2.2. Così delineata, nell'indirizzo maggioritario, la ratio legis del disposto di cui al comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero si è, in sintesi, affermato il principio che la dichiarazione o elezione di domicilio - da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex comma 1-ter dell'articolo 581 cod. proc. penumero - deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, sulla base del fondamentale rilievo che, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 164 cod. proc. penumero , quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata tesi argomentata, in particolare, da Sez. 5, numero 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805 Sez. 6, numero 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985 . Nella pronuncia di Sez. 5, numero 3118 del 10/01/2024 si è, tuttavia, anche precisato che, sebbene la precedente elezione di domicilio effettuata, nel caso trattato, in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto non soddisfi la richiesta di deposito di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, tuttavia, la nuova manifestazione di volontà di elezione o dichiarazione di domicilio può essere anche eventualmente confermativa della precedente dichiarazione/elezione. 2.3. Una approfondita analisi dell'opzione interpretativa sostenuta dall'indirizzo maggioritario si rinviene sempre in Sez. 5, numero 3118 del 10/01/2024 e in Sez. 6, numero 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985. In tale ultima pronuncia, è stato evidenziato che - pur mancando la previsione espressa che la dichiarazione o l'elezione di domicilio debba essere successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione - tale soluzione risulta essere l'unica coerente con la ratio della norma e con una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150. Tale conclusione tiene conto, e si fonda, sulla modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio, come ricavabile dalla lettura combinata degli articolo 161 comma 1 e 164 cod. proc. penumero All'uopo, si osserva che la riforma dei 2022 ha, dunque, conformato la dichiarazione o l'elezione di domicilio quale atto ad efficacia temporalmente limitata, in quanto funzionale alla sola notificazione degli atti sopra indicati. La dichiarazione o elezione di domicilio non è più configurata come un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento , quanto, piuttosto, quale atto la cui efficacia è limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore. 2.4. In particolare, è stato evidenziato che l'articolo 161, comma 1, cod. proc. penumero prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium, e che coerentemente con tale disposizione, all'articolo 164 cod. proc. penumero - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento», ossia alla validità illimitata alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti. La norma prevede, infatti, che, la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1. . La nuova formulazione di quest'ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica la precedente rubrica era Durata del domicilio dichiarato o eletto nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida [ ] per ogni stato e grado del procedimento [ ] . La eliminazione della disposizione che riconosceva validità illimitata alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame, nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può utilizzare la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo. La conseguenza immediata è che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto con l'allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa una durata illimitata, secondo le precedenti indicazioni dell'articolo 164 cod. proc. penumero , ma è necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, la indicazione di un domicilio dichiarato o eletto così Sez. 5, numero 3118 del 10/01/2024 . 2.5. A ulteriore conferma di tale conclusione, l'arresto in commento ha richiamato anche la nuova disciplina delle notificazioni all'imputato, come declinata dagli articolo 157 e ss. cod. proc. penumero , la quale solo per la notificazione degli atti di vocatio in iudicium prevede, con l'articolo 157-ter, cod. proc. penumero , che questa sia eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto anche digitale o, in mancanza di questo, nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, escludendo espressamente l'impiego della modalità telematica di cui all'articolo 148, comma 1, cod. proc. penumero Ne consegue che Sulla base di tali disposizioni, deve, dunque, ritenersi che la validità della manifestazione di volontà dell'Imputato cessa con l'esecuzione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto. Da tale momento, infatti, al domicilio volontario , si sostituisce il domicilio ex lege presso il difensore, rispetto al quale il legislatore ha eliminato ogni possibilità di deroga correlata ad una eventuale diversa manifestazione di volontà dell'imputato l'articolo 157-ter non prevede, infatti, alcuna eccezione alla regola della notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore o dei difensore , la disposizione in questione deve interpretarsi nel senso che, una volta definito il grado di giudizio, ai fini della notificazione della citazione per il giudizio di appello, non può farsi riferimento al domicilio precedente dichiarato o eletto, essendo necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Attraverso la disposizione in esame ossia, l'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero , il legislatore ha, dunque, introdotto, con la previsione dello specifico requisito di forma dell'impugnazione, una norma speciale derogatoria della disciplina generale contenuta all'articolo 157-ter, comma 1, secondo periodo, cod. proc. penumero prevedendo, per la sola notificazione della citazione per il giudizio di appello, un'unica forma di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, il cui mancato deposito con l'atto di impugnazione, rendendo colpevolmente impossibile tale notificazione, determina la inammissibilità dell'impugnazione . Sez. 6, numero 7020/2024 . 2.6. In definitiva l'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero non limita il diritto di impugnazione, ma disciplina la forma di presentazione dell'atto di impugnazione al fine di assicurare una regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e individuando, per tutti gli imputati, un'unica modalità di notificazione del decreto di citazione a giudizio di cui all'articolo 601 cod. proc. penumero Si tratta, dunque, di una disposizione che, oltre ad essere pienamente coerente con la nuova disciplina delle notificazioni, è espressione di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, scelta che, ad avviso del Collegio, non appare irragionevole né incidere sul diritto di difesa - non limitando in alcun modo il diritto di impugnazione o la tipologia di provvedimenti impugnabili . Il sacrificio richiesto dal legislatore con la previsione in questione non risulta distonico rispetto al diritto all'impugnazione e risulta immune dalle censure di incostituzionalità, non risultando irragionevole e/o ingiustificato rispetto all'esigenza di consentire all'impugnante la certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e, dunque, la possibilità di parteciparvi con piena consapevolezza cfr. per un'ampia esposizione delle ragioni di insussistenza dei sospetti di incostituzionalità della norma Sez. 5 numero 46831, ud. 22/09/2023, Iacuzio, numero m. . Peraltro, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d'atto dell'esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l'esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato , e a ritenere non irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà elezione o di scienza dichiarazione avente comunque valore processual-negoziale cfr. Sez. 6, numero 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 - 01 Sez. 6, numero 4921 del 09/12/2003, Fiilocamo, Rv. 228319 a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo. 2.7. L'opzione ermeneutica maggioritaria, come sopra delineata, ha trovato condivisione anche in numerose altre pronunce della Quinta Sezione, tra cui quella numero 1177 del 28/11/2023, Mauro, numero m., che ha escluso la validità, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, della eventuale dichiarazione o elezione di domicilio già presente agli atti, osservando che, se fosse sufficiente quest'ultima, la previsione di cui al comma 1-ter non avrebbe ragion d'essere, prevedendo già l'articolo 157-ter, comma 1, cod. proc. penumero , per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica debba intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto, ex articolo 161, salvo precisare, al comma 3, che la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 581 commi 1-ter e 1-quater, domicilio che potrà, quindi, coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell'articolo 161 cod. proc. penumero , solo se la dichiarazione è stata rinnovata da parte dell'imputato attraverso uno dei modi previsti dai medesimi commi 1-ter e 1-quater si richiama la lettera della legge, oltre che la ratio dell'adempimento, non limitata alla sola facilitazione del compito della cancelleria, ma funzionale all'obbiettivo di rendere certo il buon esito della notificazione e, quindi, la conoscenza della citazione in giudizio da parte dell'imputato, il che implica l'attualità della dichiarazione o elezione di domicilio cfr. Sez. 5, numero 2531, del 24/11/2023, dep. 2024, Ibrahimi, numero m. Sez. 5, numero 17055 del 19/03/2024, Cappiello, numero m. Sez. 5, numero 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, numero m. . 2.8. Analoghe conferme provengono da numerose pronunce non massimate di più Sezioni della Corte, tra cui Sez. 1, numero 8607 del 13/12/2023, dep.2024, Kalo, numero m. Sez. 2, numero 2024 del 24/11/2023, dep. 2024, Cristiano, numero m. Sez. 2, numero 47946, 09/11/2023, Delfini, numero m. Sez. 2, numero 4796, del 21/12/2023, dep. 2024, numero 4796, Noto, numero m. Sez. 2, numero 4810, del 16/01/2024, Cianchetti, numero m. Sez. 2, numero 19547, del 14/03/2024 numero 19547, Deidda Sez. 3, numero 17821, del 20/02/2024, numero 17821, ric. Bonsi, sulla necessità di una 'nuova' elezione di domicilio così anche Sez. 3, numero 17737, del 23/01/2024 numero 17737, Mavilla Sez. 4, numero 39 del 14/12/2023, dep. 2024, numero 39, Iorio, numero m. Sez.4, numero 47417 del 28/09/2023, Hafsa, numero 47417, che richiama il termine deposito che si intende appunto riferito ad un atto nuovo e non già ad un atto che sia già stato acquisito nell'incarto processuale, per il quale diversamente si parla di allegazione Sez. 4, numero 44376, del ud. 19/10/2023, Marino, numero m. Sez. 4, numero 18605 del 22/03/2024, numero 18605, Coratella Sez. 6, numero 43320, del 26/09/2023 Rossi, numero m., che richiede la contestualità del deposito rispetto all'atto di appello e la novità della dichiarazione, altrimenti la norma sarebbe superflua Sez. 6, numero 22820, del 16/04/2024, Bonetti Sez. 6, numero 22287 del 16/04/2024, Fall Nanne, numero m. Sez. 7, ord. numero 12906, del 13/03/2024, Eckerova, numero m. 2.9. Anche nella pronuncia della Sezione 4, numero 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02, risulta chiaramente condiviso l'orientamento maggioritario, atteso che, pur venendo in questione, in tale pronuncia, il disposto del comma 1-quater dell'articolo 581 cod. proc. penumero , in motivazione si afferma che La nuova disposizione dell'articolo 581, co. 1-ter, cod. proc, penumero , così come l'analoga incombenza imposta dall'articolo 581 co. 1-quater cod. proc. penumero , riproduttiva . dell'articolo 1, comma 13, lett. a della legge delega, si coordina perfettamente con il novellato articolo 157-ter co. 3 cod. proc. penumero secondo cui «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater» e con l'articolo 164 rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto» , che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio, ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». H dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'articolo 164 cod. proc. penumero in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio . 2.10. Giova in ogni caso precisare che, nell'ambito dell'indirizzo maggioritario, alcune pronunce ammettono anche la possibilità di un deposito differito della elezione di domicilio, rispetto all'atto di impugnazione Sez. 5, numero 46831, 22/09/2023, Iacuzio, numero m. già citata, si è espressa nel senso che, pur ammettendosi il deposito di detta dichiarazione in un momento successivo al deposito dell'atto d'impugnazione della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, questo dovrebbe comunque avvenire entro la scadenza dei termini previsti dall'articolo 585 cod. proc. penumero , comma 1 per proporre impugnazione. In senso conforme, si è pronunciata anche Sez. 5, numero 17995, 24/01/2024, ric. Veludo, che fa riferimento a una previsione perentoria ed inequivoca, nel senso di esigere un deposito, concomitante o comunque formalizzato tempestivamente, dei due distinti scritti l'atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio , con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello . il secondo documento deve essere in ogni caso depositato entro la scadenza del termine per impugnare . 3. Più recentemente, è stato proposto, invece, un indirizzo in contrasto con quello maggioritario, che si è tradotto nell'affermazione del principio secondo cui, nel caso di imputato non processato in absentia , la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l'accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti Sez. 2, numero 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936 . 3.1. Secondo tale orientamento occorre tener conto del diverso regime previsto dal comma 1-ter, che regola il caso di imputato non assente nel grado precedente, e richiede solo l'allegazione della elezione o dichiarazione di domicilio e non anche del mandato a impugnare, rispetto a quanto, anche nella lettera della disposizione, è previsto dal comma 1-quater, allorché l'imputato è stato assente, evenienza che richiede il deposito, a pena di inammissibilità, dello specifico mandato a impugnare, conferito al difensore, contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell'atto introduttivo dell'appello, con esplicito riferimento alla necessità che si tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata. La diversa configurazione delle modalità dell'adempimento prevista nei due commi 1-ter e 1-quater trova fondamento, nell'ottica di tale indirizzo, nella diversa finalità perseguita dal legislatore, che, nel comma 1-quater, sarebbe quella di garantire la reale volontà di impugnazione e la reale conoscenza da parte dell'imputato, che non ha partecipato al giudizio, della pendenza e dell'esito del processo, oltre che di agevolare la citazione a giudizio dell'appellante, intento che, invece, non sarebbe presente nel comma 1-ter. L'approccio in commento sarebbe sostenuto sia dall'interpretazione letterale dell'articolo 581, comma 1-ter, rispetto al comma 1-quater, non richiedendo la prima norma la posteriorità della elezione di domicilio posteriorità, peraltro, non richiesta né dalla Relazione illustrativa al d.lgs. numero 150/2022 né dall'articolo 1, comma 13, lett. a della legge delega del 27 settembre 2021, numero 134 , che è espressamente prevista, invece, per il caso di processo di primo grado celebrato in absentia sia dall'interpretazione teleologica, dal momento che, nel caso di imputato presente, l'elezione di domicilio è adempimento solo teso ad agevolare la vocatio in iudicium, risultato che può essere garantito anche dalla allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata. Si sostiene, inoltre, che non è condivisibile una interpretazione diretta ad applicare, ad un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici della fattispecie, l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità, poiché le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono soggette ad uno stretto principio di tassatività e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Si aggiunge poi che, anche il novellato articolo 164 cod. proc. penumero non osterebbe a tale interpretazione, in quanto esso richiama espressamente l'articolo 601, cod. proc. penumero con la finalità di limitare l'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all'imputato libero, con esclusione dei giudizi cautelari e dell'Imputato detenuto. Resta ferma, tuttavia, per tale indirizzo la necessità che gli atti di dichiarazione o di elezione di domicilio, rilasciati anche in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase delle indagini preliminari, siano depositati ex articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero unitamente all'atto di appello, poiché detta interpretazione non svuoterebbe di contenuto l'onere a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l'imputato presente potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l'onere di effettuare la verifica e depositare con l'impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione. 4. Pare porsi nella medesima scia, con alcune ulteriori precisazioni, la successiva pronuncia Sez. 2 numero 16480 del 29/02/2024, Miraoui Mohammed, Rv. 286269, che, nel concentrare la riflessione ermeneutica sulla effettiva individuazione della portata del termine deposito indicato dal legislatore, quanto alla dichiarazione di domicilio , ha individuato due profili di particolare rilievo, costituiti, il primo, dal se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere rilasciata contestualmente all'atto di appello e non eventualmente essere riferibile ad epoca precedente, purché allegata , e il secondo dal se la allegazione puntuale da parte della difesa nel corpo dell'atto di appello, della ricorrenza di elezione di domicilio - richiamata dal difensore proprio al fine della citazione in appello - già effettuata dall'appellante presso il proprio difensore di fiducia, possa rientrare nell'ambito della nozione di deposito indicata dal legislatore e, dunque, soddisfare la ratio della previsione per come introdotta con la c.d. Legge Cartabia. 4.1. Quanto al primo profilo, è stato osservato come la norma non individui una espressa delimitazione temporale quanto al rilascio della dichiarazione o elezione di domicilio , prevedendo solo che tate dichiarazione debba essere presente, proprio al fine di rendere agile, veloce, certa, e non caratterizzata da incertezza e ambiguità, la notifica del decreto di citazione . Quanto al secondo profilo, la pronuncia in questione - confrontandosi con una fattispecie in cui il difensore appellante aveva richiamato, nell'intestazione e nel corpo dell'atto di appello la precedente elezione di domicilio effettuata in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto - ha evocato la massima di esperienza che, in molti casi, tale dichiarazione sia già presente agii atti, perché validamente e compiutamente rilasciata nel corso dei procedimento, richiamata dai difensori nel corso delle diverse fasi e conosciuta e conoscibile dall'ufficio . Ha, quindi, considerato che la presenza di tale dichiarazione o elezione di domicilio ha una sua portata, una serie di collegati effetti giuridici , e che questa non possa ignorarsi tanto da ritenerla tamquam non esset nel caso in cui, con la chiara, esplicita, diretta e immediata intermediazione del difensore, che agisce nell'interesse del proprio assistito, ma sempre in una ottica di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e tra le parti del processo, in adempimento di doveri deontologici e di etica professionale, ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell'ambito dell'atto di appello, proprio ai fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell'ottica della disciplina introdotta con la c.d. riforma Cartabia, proprio l'adempimento di cancelleria di cui si è detto . In tale ottica, il richiamo alla precedente elezione può, dunque, essere ritenuto equipollente della allegazione, proprio in considerazione dello spirito di leale collaborazione tra autorità giudiziaria e difesa . 4.2. Con la pronuncia in esame, inoltre, è stato evidenziato che, con l'adesione all'interpretazione dell'indirizzo maggioritario, la continuità dell'operato del difensore sarebbe inopinatamente limitata, pur essendo il procedimento caratterizzato dalla prova diretta della conoscenza della pendenza dello stesso da parte dell'imputato, tanto che, nell'ambito dello stesso, questi ha eletto domicilio, così determinando, con il requisito di ammissibilità, per come formalisticamente inteso, l'imposizione di un vero e proprio limite alla possibilità di impugnare. Si evidenzia, poi, che non appare condivisibile l'opzione ermeneutica secondo la quale la dichiarazione di domicilio nella sua nuova configurazione avrebbe una efficacia temporalmente limitata così Sez. 6, numero 7020 del 16/01/2024 , atteso che la sostituzione del domicilio ex lege non esclude ad altri fini la validità della elezione di domicilio in assenza di esplicita previsione in tal senso e di indicazioni univoche nella relazione illustrativa relativa alla previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. l del d.lgs. numero 150 del 2022 , non apparendo a tal fine assolutamente risolutiva l'abrogazione della dizione in ogni stato e grado del procedimento nell'ambito dell'articolo 164 cod. proc. penumero , che deve essere necessariamente letta come elemento di armonizzazione quanto alle nuove caratteristiche derivanti dalla disciplina di cui agli articolo 157-bis e segg. cod. proc. penumero 5. Da ultimo, tuttavia, occorre richiamare il recente arresto espresso da Sez. 2 numero 20515 del 9/05/2024, Casà, numero m., arresto dal quale emerge più significativamente il contrasto rilevante nel caso in scrutinio. La fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia, per quanto testualmente riportato nella parte della sentenza relativa al ritenuto in fatto , è stata quella che unitamente all'atto di appello, non risultata essere stato depositato l'atto di dichiarazione o di elezione di domicilio, atto neppure indicato nell'intestazione dell'atto di impugnazione . Ebbene il Collegio - a fronte del motivo di ricorso, che censurava la declaratoria di inammissibilità dell'appello sul presupposto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione od elezione di domicilio, richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, va rilasciata dopo la pronuncia impugnata solamente nel caso in cui, nel grado precedente, si sia proceduto nei confronti dell'imputato in sua assenza, mentre, nel caso in esame, l'imputato era presente al momento della celebrazione del giudizio abbreviato - ha richiamato i principi espressi da Sez. 2, numero 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936 ed altre, evidenziando che la sanzione d'inammissibilità, testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall'articolo 581, comma 1-quater, non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall'articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero , di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio d'impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti . 6. Tanto premesso, osserva il Collegio che la fattispecie considerata nella predetta pronuncia risulta del tutto assimilabile a quella che si prospetta nel caso qui in scrutinio. In entrambi i casi, infatti, l'imputato ha presenziato al giudizio di primo grado e non risulta aver allegato a mezzo del difensore, né richiamato nell'atto di appello, o, comunque, nella sua intestazione, una pregressa dichiarazione o elezione di domicilio. All'uopo la difesa dell'imputato, con il ricorso in esame, ha dedotto, come rilevato in premessa, che la norma di cui all'articolo 581 comma 1-ter cod. proc. penumero si applica solo all'imputato che, in primo grado, non abbia eletto o dichiarato domicilio, risultando, in caso contrario, immanente il domicilio eletto in primo grado, anche per le notifiche previste dall'articolo 601 cod. proc. penumero Tale interpretazione risulterebbe avvalorata a posteriori dal fatto che l'imputato ha ricevuto tutte le comunicazioni, ivi compresa quella relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, presso il domicilio eletto in primo grado. 7. Si rileva, pertanto, alla luce degli orientamenti sopra riportati, l'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità richiedente la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618, comma 1, cod. proc. penumero con specifico riguardo alla questione Se il disposto dell'articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.