Sì al contributo unificato per i procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria disciplinati dal Codice della proprietà industriale

Con nota prot. 5458/U/S del 17 aprile 2024, il Presidente della Corte di Appello di Torino ha trasmesso al Ministero della Giustizia il quesito formulato dal Direttore del responsabile dell’Ufficio di Presidenza e Dirigenza del Tribunale di Torino volto a chiarire «se il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 3, del d.P.R. numero 115 del 2002 per i processi speciali di cui al Libro IV, Titolo I, c.p.c., possa trovare applicazione anche ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. numero 30 del 10.02.2005 Codice della proprietà industriale ».

Il Direttore del Tribunale di Torino ha evidenziato che, al momento, «l'ufficio percepisce per tali procedimenti un contributo unificato dimezzato, ma che sono sorti dubbi in merito alla correttezza di tale prassi in quanto il richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto negli articoli 129 e 131 del d.lgs. numero 30/2005 deve ritenersi operante ai soli fini processuali e non anche a fini fiscali, e ciò in quanto le norme che prevedono una agevolazione di tipo tributario non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificatamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento visto il divieto di interpretazione analogica». Per rispondere alla suddetta questione, il Ministero ha sottolineato che «ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria disciplinati dagli articoli 129 e 131 del Codice della proprietà industriale deve applicarsi il contributo unificato indicato all'articolo 13, comma 1-ter, del d.P.R. numero 115 del 2002, secondo cui tutti i procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ivi compresi quelli di natura cautelare, scontano un contributo unificato doppio rispetto a quello previsto dal comma 1. Non si applica pertanto il dimezzamento previsto al comma 3 solo per i processi speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile».