La sentenza in esame affronta il caso del suicidio di una giovane sposa una settimana dopo aver denunciato le violenze domestiche subite dalla suocera che le aveva aizzato contro anche il marito con bugie. Le autorità interne, malgrado l’evidenza delle prove che facevano dubitare del suicidio, sono state incapaci di proteggere la giovane e di effettuare un’efficace inchiesta penale, tanto che al 2022 le indagini erano ancora in corso senza che fosse stata presa alcuna misura effettiva né fosse stato rinviato alcuno a giudizio per lo meno per l’istigazione al suicidio.
La CEDU ha perciò ravvisato una violazione dell'articolo 2 diritto alla vita sotto l'aspetto procedurale che assorbe le deroghe agli articolo 3 e 13 Cedu nel caso Oghlishvili c. Georgia del 4 luglio in cui la ricorrente è una madre coraggio che cerca giustizia per la figlia morta una settimana dopo aver denunciato un'aggressione violenta da parte di suocera e marito. La storia di questa ragazza, che sembra un film drammatico, vede protagonista la suocera che aveva inculcato nella mente del figlio il tarlo di essere stato tradito dalla moglie, solo perché la ragazza era costretta dal lavoro a rientrare a casa a tarda sera. Il 12/10/17 la ragazza telefonò alla polizia per denunciare un'aggressione da parte del marito e della suocera. Sul suo corpo furono riscontrati lividi, nessuna ferita sulla suocera che asseriva di essere stata ferita, ma mentiva. La settimana successiva la giovane fu trovata impiccata nella cantina della fattoria ove risiedeva col marito e la sua famiglia di origine. Le analisi autoptiche rilevarono che «erano presenti anche lesioni cutanee e contusioni sulla parte inferiore della mandibola, sull'avambraccio sinistro, sul polso destro, sulla parte inferiore sinistra dell'addome, fianchi, entrambe le cosce, gluteo destro, le pieghe esterne della vulva, la parte anteriore inferiore di entrambe le gambe vicino alle caviglie e nella zona della parte posteriore delle ginocchia e sul piede destro. Gli esperti hanno stimato che mentre alcune di queste lesioni vale a dire quelle sull'avambraccio sinistro, sul polso destro e sul gluteo destro erano state inflitte sei o sette giorni prima della morte, tutti gli altri lividi e lesioni cutanee erano stati inflitti poco prima che la vittima morisse. I periti hanno anche confermato che la causa del decesso è stata l'asfissia causata da strangolamento e che sono trascorse non meno di diciassette ore dal momento del decesso fino all'inizio dell'esame forense» neretto, nda . Sin dall'inizio ci furono dubbi sulla sua morte, ma non si è mai arrivati ad un rinvio a giudizio di nessuna delle persone coinvolte per istigazione a suicidio e/o per omicidio. Meraviglia anche che il cognato non ha prestato alcun soccorso che forse avrebbe salvato la giovane e che l'ambulanza e la polizia furono chiamate con molte ore di ritardo, in quanto il primo verbale riporta che la giovane fu rinvenuta alle 8.40 e la polizia arrivò tra le 11 e 12.10. La madre si costituì parte civile nell'azione penale su questa morte sospetta, ma non è stato fatto nulla per anni e l'azione è ancora pendente. In oltre 2 anni l'unica azione significativa fatta è stata la richiesta di accesso ai dati da parte della ricorrente. Uccide più la gelosia della suocera o l'inerzia dello Stato? La CEDU non ha avuto dubbi a stigmatizzare l'inerzia dello Stato dato che l'inchiesta è pendente da oltre sei anni e, perciò, in base al diritto interno ormai prescritta e stante le chiare responsabilità della suocera. Ed ha ribadito che «l'obbligo di condurre un'indagine efficace su tutti gli atti di violenza domestica è un elemento essenziale degli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione per un'autorità recente si veda Tunikova e altri c. Russia, nnumero 55974/16 e altri 3, § 114 del 14 dicembre 2021 . Per essere efficace, tale indagine deve essere tempestiva e approfondita» neretto, nda e questi requisisti si estendono ad ogni fase e grado del processo penale. Inoltre «l'obbligo di indagine dello Stato non sarà soddisfatto se la protezione offerta dal diritto interno esiste solo in teoria soprattutto, deve anche operare efficacemente nella pratica, e ciò richiede un rapido esame del caso senza inutili ritardi» neretto, nda . Deve poi essere adottata una specifica diligenza stante la peculiare natura dei casi di violenza domestica e le autorità devono intraprendere ogni azione per proteggere le prove soprattutto quelle forensi. L'indagine sulla fattispecie non è stata efficace perché non ha rispettato questi criteri. «Il principio di effettività significa che le autorità giudiziarie nazionali non devono in alcun modo essere disposte a lasciare impunita l'inflizione di sofferenze fisiche o psicologiche. Ciò è essenziale per mantenere la fiducia e il sostegno dell'opinione pubblica allo Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di tolleranza o collusione da parte delle autorità negli atti di violenza» Talpis c. Italia nel quotidiano del 2/3/17 nneretto, nda. Nella fattispecie l'indagine non è stata effettiva. Infatti, le indagini sono iniziate subito e sono state raccolte prove sulla morte sospetta della giovane se da un lato sono state intraprese le dovute misure nei primi due anni dal presunto suicidio, dopo c'è stato stallo totale, senza che fosse stata nemmeno formulata un'accusa od un un'archiviazione per assenza di reati, sì che la ricorrente è stata privata dei rimedi interni per tutelare i suoi diritti e far luce sulla morte della figlia, torturando questa povera madre. Inoltre, l'intervenuta prescrizione ha privato di efficacia l'indagine è risaputo che più il tempo passa e meno si ha possibilità di ottenere giustizia e vedere puniti i colpevoli di queste violenze domestiche. «La manifesta mancanza di un ritmo adeguato per lo svolgimento dell'indagine, che non può essere giustificata né dalla sua complessità né da altre difficoltà oggettive, nonché la mancanza di diligenza nell'affrontare una serie di questioni importanti … , non rispettano manifestamente l'obbligo per le autorità nazionali di dar prova di particolare diligenza e vigore nell'indagare sui casi di violenza contro le donne … Sakvarelidze c. Georgia del 6 febbraio 2020 e può anche essere letto come una pura riluttanza da parte dell'autorità investigativa a stabilire la verità sulla morte» neretto, nda nella fattispecie non c'è stata un'indagine né efficace né effettiva.
CEDU, 4 luglio 2024, caso Oghlishvili v. Georgia numero 7621/19