Sanzioni stradali: nessun limite di tempo per eccepire la prescrizione

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’opposizione al pagamento di una cartella esattoriale per violazione del codice della strada.

La vicenda in esame può essere così sintetizzata un automobilista aveva dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che tra la data della notificazione del verbale di accertamento 11 giugno 2008 e la data della notifica della cartella esattoriale 23 settembre 2013 erano decorsi i cinque anni previsti dall'articolo 28 della legge numero 689/1981, sul presupposto che la cartella esattoriale costituisse il primo atto interruttivo della prescrizione. Per i giudici di merito, invece, una volta intervenuta la regolare notifica della cartella esattoriale, la controparte aveva perso il diritto di eccepire la prescrizione, poiché la cartella non era stata contestata e quindi il titolo esecutivo era diventato esecutivo. Insistendo nel motivo, l'automobilista ha affermato il proprio diritto di contestare in qualsiasi momento, tramite opposizione ex articolo 615 c.p.c., l'avvenuta prescrizione, indipendentemente dal momento in cui si sia verificata di conseguenza, a differenza di quanto affermato dal giudice di secondo grado, non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l'impugnazione. Il ricorso coglie nel segno. Il Collegio, nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, precisa infatti che sono esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento i rimedi oppositivi ordinari degli articolo 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che la contestazione in esame, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito, «può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una  azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire» Cass. numero 13300, 13304 e 13306/2024 . Dunque, «costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo». Pertanto, a prescindere dal fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando anche l'interesse ad agire dell'attore. La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente De Stefano – Relatore Giannitti Fatti di causa 1. omissis dinanzi al Giudice di Pace di Roma, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che ad essa era stata notificata in data 8 agosto 2018, chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito relativo alla cartella di pagamento, afferente ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risalente all'anno 2008, per intervenuta prescrizione ex articolo 28 della legge numero 689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione di seguito, per brevità, omissis e la data di notificazione della cartella di pagamento. Nel contraddittorio di omissis e dell'Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace, con sentenza numero 22463/2020, rigettava l'opposizione sul rilievo che l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando la cartella di pagamento, ritualmente notificata, e non già l'intimazione di pagamento, non essendo quest'ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la omissis deducendo che l'opposizione all'esecuzione è ammissibile senza alcun limite temporale per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Si costituivano anche nel giudizio di appello entrambe le origina rie parti convenute, contestando l'impugnazione avversaria, della quale chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza impugnata sul presupposto che, essendo intervenuta la rituale notifica della cartella esattoria le, la controparte era decaduta dal di ritto di eccepire la prescrizione, in quanto la cartella non era stata opposta e, pertanto, il titolo esecutivo era divenuto esecutivo. La Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 556/22, rigettando l'impugnazione, confermava la sentenza del giudice di primo grado, compensando tuttavia le spese processuali tra le parti, sussistendo < < gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integra le compensa zione delle spese in ragione delle difformi pronunce giurisprudenziali sul punto> > . 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la omissis . Ha resistito con controricorso omissis , che ha preliminarmente eccepita il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Per l'odierna adunanza il Procuratore Genera le non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare da omissis , non è fondata. In disparte la problematica configurabilità di un vero e proprio ricorso incidentale, in relazione anche alle difese svolte nei precedenti gradi di merito, l'articolazione dei principi in tema di contraddittorio elaborati da questa Corte Cass. ord. numero 30777/2023 in relazione alla tipologia dei crediti azionati in via esattoriale giustifica il coinvolgimento dell'ente creditore nel caso in esame, relativo all'accerta mento di un credito per sanzioni da violazioni al codice della strada. 2. Ciò posto, va osservato che il Tribunale di Roma, nel respingere l'appello, dopo aver richiamato il principio fissato da Cass. numero 3005/2020, ha confermato il rigetto dell'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni a la cartella di pagamento non è stata impugnata b l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito deve essere sollevata con l'impugna zione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non dimostri che di non averne mai ricevuto la notifica c diversamente opinando si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella ed il sotteso titolo esecutivo anche quando, come nel caso di specie, la cartella è stata notificata ed il titolo è divenuto esecutivo d l'eccezione sollevata dall'allora appellante riguarda va il decorso del termine prescrizionale non maturato successiva mente alla notifica della cartella, ma tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica della cartella. 3. OMISSIS articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia < < Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione articolo 615 c.p.c. Violazione articolo 28 L. 689/1981. Violazione articolo 24 Costituzione> > nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che non è possibile impugna re la pretesa creditoria dell'Amministrazione per avvenuta prescrizione intercorsa tra la notifica del verbale di accertamento violazione elevato l'11 giugno 2008 e la notifica della cartella esattoria le, pur essendo stato impugnato un atto successivo sopravvenuto quale per l'appunto è il precetto . Sottolinea che già in sede di atto di appello aveva eccepito che la prescrizione quinquennale del credito era intervenuta dopo la notifica del verbale di accertamento di violazione 20 luglio 2008 e prima della notifica della cartella esattoria le 23 settembre 2013 . Deduce che la cartella non era stata impugnata per il semplice fatto che essa, a seguito di un trasloco, era andata perduta. Osserva che, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento con l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale , con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l'impugnazione almeno fino a quando non è iniziata l'esecuzione . 4. Il motivo è fondato. Occorre premettere che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi di regola, il pignoramento nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'articolo 50 del D.P.R. numero 602 del 1973 . Ciò posto, la omissis aveva dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che tra la data della notificazione del verbale di accerta mento 11 giugno 2008 e la data della notifica della cartella esattoriale 23 settembre 2013 erano decorsi i cinque anni previsti dall'articolo 28 della legge numero 689/1981 , sul presupposto che la cartella esattoriale sia stato il primo atto interruttivo della prescrizione. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato cfr. SU numero 2 2080/2017 che < < Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli articolo 615 e 617 cod. proc. civ Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'articolo 209 C.d.S. e della L. numero 689 del 1981, articolo 28 richiamato quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione . In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'articolo 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra , ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere fa prescrizione. Evidente è allora fa deducibilità della mancanza di questo e di altri atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'articolo 615 cod. proc. civ.> > Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato cfr. Cass. numero 13300, 13304 e 13306/2024 che la contestazione in esame, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito , può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24 . 5. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere all'accerta mento omesso nella sentenza impugnata, oltre che alle spese per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribuna le di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.