Le Sezioni Unite precisano i termini di operatività dell’art. 601 comma 5 c.p.p.

Con due sentenze gemelle Cass. 16364 e 19365 del 18 aprile la seconda sezione della Cassazione, prendendo in considerazione la questione relativa all’operatività dell’articolo 601 comma 5 c.p.p. ove – ai sensi della modifica introdotta dalla riforma Cartabia, il decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere notificato quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio – in relazione al regime transitorio di cui all’articolo 94 d.lgs. numero 150 del 2022, ha riscontrato un contrasto di orientamenti.

Secondo un primo orientamento, considerato che questa previsione si limita a sostituire, per un periodo limitato, lo statuto delle impugnazioni previsto dal rito “pandemico” a quello della riforma Cartabia, senza sostituire il nuovo articolo 601 c.p.p., si ritiene che l'articolo 601 c.p.p. sia vigente dal 30 dicembre 2022. Secondo una diversa impostazione, la nuova formulazione dell'articolo 94 del d. lgs. numero 150 del 2022, introdotta dall'articolo 5-duodecies della l. numero 199 del 2022, implica la sostituzione “integrale” dello statuto delle impugnazioni previsto dal rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, sicché, sebbene l'entrata in vigore dell'articolo 601 c.p.p., nella nuova formulazione, non sia stata espressamente differita, la stessa non può che essere contestuale all'entrata in vigore dell'articolo 598-bis c.p.p., ad oggi individuata nel 30 giugno 2024. Con una lettura “sistematica” si è ulteriormente affermato che la nuova disciplina dell'articolo 601, commi 3 e 5, c.p.p., introdotta dall'articolo 34, comma 1, lett. d , d. lgs. numero 150 del 10 ottobre 2022, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'articolo 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, numero 215, in quanto sussiste una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni. In altri termini, l'articolo 601 c.p.p. nella nuova formulazione è strettamente correlato alle modalità di trattazione del giudizio di appello previsto dalla riforma Cartabia, poiché i termini previsti dall'articolo 598-bis, c.p.p., richiamati dall'articolo 601 c.p.p., non sono compatibili con il vecchio termine per comparire venti giorni . Pertanto, si può ritenere che l'articolo 94, comma 2, d. l.gs. numero 150 del 2022, nel “sostituire” il rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, abbia implicitamente sospeso anche l'operatività dell'articolo 601 riformato, poiché il più lungo termine di comparizione è una conseguenza necessitata delle nuove cadenze processuali. La questione finiva per coinvolgere anche l'atto dal quale calcolare il riferito termine. Anche al riguardo si prospettavano opinioni diverse. Per un verso, infatti, raccordandosi alle Sez. unumero Lista Cass. Sez. unumero 29.3.2007, numero 27614 si ritiene che sia necessario fare riferimento al momento della pronuncia della sentenza, in linea con quanto deciso a proposito dell'appello della parte civile Cass. Sez. unumero 21.09.2023, numero 3841 per un altro che sia possibile e necessario fare riferimento al momento in cui il giudice del giudizio d'appello procede a disporre l'invio della citazione. Sulla base di questi contrasti la cassazione rimetteva la questione alle sezioni unite formulando i seguenti quesiti «da quando deve considerarsi vigente l'articolo 601c.p.p., come riformato dal d. lgs. numero 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 94 d. lgs. numero 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'articolo 5 duodeciesl. 199 del 2022 se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024 » «se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto ‘autonomo', o solo ‘esecutivo' e se, pertanto, per individuare la legge che lo regole, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata».   Con due massime provvisorie la numero 9 e la numero 10 del 2024 il Supremo Collegio riunito ha definito il contrasto affermando che la disciplina dell'articolo 601 comma 3 c.p.p. introdotta dall'articolo 34 comma 1 lett. g d.lgs. 10.10.2022 numero 150 che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio d'appello è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 01.07.2024 e ha ritenuto conseguentemente assorbita la seconda questione con operatività dell'articolo 601 comma 5 c.p.p. per il quale il termine a comparire non può essere inferiore a quaranta giorni dalla notificazione della citazione. Corre in questa occasione di evidenziare che ai sensi del d.l. numero 96 approvato negli scorsi giorni,  il termine del 1 luglio riguarda anche le modiche agli articolo 610 comma 5 e 611 comma 1 e comma 2 ter del procedimento in Cassazione.