Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha errato a dichiarare inammissibile l’opposizione allo stato passivo in oggetto, sia per non aver riconosciuto la legittimazione ad impugnare dei singoli condomini, sia per aver sindacato incidentalmente il vizio di annullabilità della delibera di autorizzazione assembleare, e per non aver comunque concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 c.p.c.
Per dirimere la controversia in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che «l'amministratore di condominio può esperire l'azione di rivendicazione di cui all'articolo 103 l. fall. diretta ad ottenere contro la procedura di liquidazione giudiziale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni, sia pure, trattandosi di azione che esula dal novero degli atti meramente conservativi al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex articolo 1130 numero 4 c.c. , previa necessaria autorizzazione dell'assemblea, ex articolo 1131 comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 4, dello stesso codice» Cass. numero 40/2015 Cass. numero 5147/2003 Cass. numero 8589/1999 Cass. numero 4530/1993 «allorché l'amministratore di condominio abbia proposto l'azione di rivendicazione delle cose comuni senza la preventiva necessaria autorizzazione dell'assemblea, quest'ultima può comunque ratificarne l'operato e sanare retroattivamente la costituzione processuale, dovendo a tal fine il giudice assegnare il termine ex articolo 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza» Cass. Sez. Unite numero 18331/2010 . «allorché l'amministratore abbia esperito un'azione concernente le parti comuni dell'edificio, ma eccedente dai limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c., previa autorizzazione dell'assemblea, il giudice non può accertare incidentalmente che la deliberazione autorizzativa non è stata approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 4, c.c., in quanto una delibera adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge è annullabile e perciò, ove non impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio» «sino a quando la delibera di autorizzazione alla lite annullabile non sia annullata quale conseguenza dell'esercizio di un potere di parte e della necessaria pronuncia di una sentenza costitutiva , il giudice deve, dunque, ritenere legittimamente instaurato il contraddittorio, in quanto l'atto annullabile produce gli effetti di cui è capace finché non sia annullato e, ove sia decorso il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento, esso resta definitivamente e automaticamente valido» inoltre, «nel giudizio di rivendicazione ex articolo 103 l. fall. volto ad ottenere contro la procedura concorsuale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni dell'edificio condominiale, come in ogni altra controversia che riguardi diritti afferenti al regime della proprietà dei beni comuni del fabbricato, ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale – concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota , sicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto distinte domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendano evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio» Cass. Sez. Unite numero 10934/2019 .
Presidente Falaschi – Relatore Scarpa Fatti di causa Il Condominio OMISSIS di OMISSIS , località “ OMISSIS ”, via OMISSIS , L.B., P.M.L. e C.D.C. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto del Tribunale di Roma R.G. numero 59547/2014 depositato il 1° ottobre 2018. L'intimato Fallimento OMISSIS s.c. a r.l. non ha svolto attività difensive. La causa ha ad oggetto la domanda proposta dal Condominio OMISSIS per la rivendica o restituzione ex articolo 103 l. fall. di alcuni immobili acquisiti all'attivo del Fallimento OMISSIS . Essendo stata respinta tale domanda dal giudice delegato, pregiudizialmente per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del Condominio OMISSIS , avevano proposto opposizione sia lo stesso Condominio, sia i condomini L.B., P.M.L. e C.D.C Il Tribunale di Roma ha dunque pronunciato il decreto oggetto di ricorso in sede di opposizione allo stato passivo, ex articolo 98 e 99 l. fall., dichiarando inammissibile l'impugnazione, sia perché i condomini non avevano proposto la domanda di ammissione al passivo per la rivendica o restituzione degli immobili in contesa, e non erano perciò legittimati a proporre opposizione, in quanto non già parti del processo sia perché l'azione proposta dall'amministratore non aveva ricevuto una valida autorizzazione assembleare, in quanto la relativa delibera dell'8 aprile 2014 era stata approvata con maggioranza insufficiente, essendo intervenuti in assemblea 135 condomini per un totale di 388 millesimi. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto di accogliere il primo e terzo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il secondo motivo. Hanno depositato memoria anche i ricorrenti. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 948,1117,1130,1131,1132 e 1136 c.c., nonché degli articolo 81 e 75 c.p.c., ed ancora l'omessa motivazione su punti decisivi. Si contesta la ravvisata natura reale dell'azione, trattandosi non di rivendicazione ma di restituzione dei beni condominiali, e si espone che comunque la stessa rientrasse fra le attribuzioni dell'amministratore per gli atti conservativi ex articolo 11130, numero 4, c.p.c. Viene pure evidenziato che già con delibera del 31 gennaio 2012 l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore, con la necessaria maggioranza, ad agire in giudizio per il recupero dei beni comuni. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 75,112 e 182 c.p.c., nonché dell'articolo 99 l. fall., e poi l'omessa motivazione, avendo dovuto il Tribunale in ogni caso assegnare un termine per sanare il ritenuto difetto di autorizzazione. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1117, 1130, 1131, 1132, nonché degli articolo 81 e 75 c.p.c., ed ancora l'omessa motivazione, sussistendo la legittimazione dei condomini ad intervenire in giudizio e ad impugnare il provvedimento sfavorevole al condominio. 2. - I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati nei sensi di cui alla motivazione che segue. 3. - L'articolo 103 l. fall. applicabile ratione temporis dispone che “[a]i procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile”. In particolare, le domande di rivendicazione sono quelle volte a far valere la proprietà o un differente diritto reale sul bene acquisito dalla procedura concorsuale, mentre le domande di restituzione sono finalizzate a far accertare un diritto personale fondato su un rapporto di carattere obbligatorio, ovvero sul venir meno degli effetti di un contratto. Sia le domande di rivendicazione che le domande di restituzione, fondando su titoli comunque incompatibili con la prosecuzione della disponibilità del bene in capo alla procedura, sono comunque assoggettate al regime probatorio previsto dall'articolo 621 c.p.c., avendo la stessa natura delle opposizioni di terzo all'esecuzione individuale. La domanda di rivendicazione o restituzione presentata ai sensi dell'articolo 103 l. fall., intende, quindi, conseguire una corretta individuazione del diritto, reale o personale, su beni appartenenti all'istante che, al momento di avvio della liquidazione giudiziale, erano nella disponibilità materiale dell'imprenditore ad essa sottoposto, ma non facevano parte del suo patrimonio e dunque non rientrano nell'attivo concorsuale Cass. numero 32565 del 2022 numero 2737 del 2021 numero 16158 del 2007 numero 12684 del 2004 numero 4043 del 2003 numero 352 del 1999 numero 2493 del 1998 numero 7078 del 1997 numero 6482 del 1984 . 4. - Tale premessa induce ad enunciare i seguenti principi. 4.1. - L'amministratore di condominio può esperire l'azione di rivendicazione di cui all'articolo 103 l. fall. diretta ad ottenere contro la procedura di liquidazione giudiziale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni, sia pure, trattandosi di azione che esula dal novero degli atti meramente conservativi al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex articolo 1130 numero 4 c.c. , previa necessaria autorizzazione dell'assemblea, ex articolo 1131 comma 1, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 4, dello stesso codice arg. da Cass. numero 40 del 2015 numero 5147 del 2003 numero 8589 del 1999 numero 4530 del 1993 . 4.2. - Allorché l'amministratore di condominio abbia proposto l'azione di rivendicazione delle cose comuni senza la preventiva necessaria autorizzazione dell'assemblea, quest'ultima può comunque ratificarne l'operato e sanare retroattivamente la costituzione processuale, dovendo a tal fine il giudice assegnare il termine ex articolo 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza Cass. Sez. Unite numero 18331 del 2010 . 4.3. - Allorché l'amministratore abbia esperito un'azione concernente le parti comuni dell'edificio, ma eccedente dai limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c., previa autorizzazione dell'assemblea, il giudice non può accertare incidentalmente che la deliberazione autorizzativa non è stata approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 4, c.c., in quanto una delibera adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge è annullabile e perciò, ove non impugnata dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Sino a quando la delibera di autorizzazione alla lite annullabile non sia annullata quale conseguenza dell'esercizio di un potere di parte e della necessaria pronuncia di una sentenza costitutiva , il giudice deve, dunque, ritenere legittimamente instaurato il contraddittorio, in quanto l'atto annullabile produce gli effetti di cui è capace finché non sia annullato e, ove sia decorso il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento, esso resta definitivamente e automaticamente valido. 4.3.1. Ciò è quanto condivisibilmente afferma anche il Pubblico Ministero nella memoria depositata, sostenendo che “l'azione del Condominio, vuoi in punto di sussistenza del credito o di legittimazione processuale, dipende da questa delibera e questa dipendenza può essere messa in crisi solo da specifiche e tempestive azioni volte ad impugnare la delibera al fine di ottenerne la declaratoria di inefficacia”. 4.4. - Nel giudizio di rivendicazione ex articolo 103 l. fall. volto ad ottenere contro la procedura concorsuale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni dell'edificio condominiale, come in ogni altra controversia che riguardi diritti afferenti al regime della proprietà dei beni comuni del fabbricato, ciascun condomino ha un autonoma legittimazione individuale - concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota , sicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto distinte domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendano evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio arg. da Cass. Sez. Unite numero 10934 del 2019 . 5. - Il Tribunale di Roma ha perciò errato a dichiarare inammissibile l'opposizione allo stato passivo, sia per non aver riconosciuto la legittimazione ad impugnare dei singoli condomini, sia per aver sindacato incidentalmente il vizio di annullabilità della delibera di autorizzazione assembleare dell'8 aprile 2014, sia per non aver comunque concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 c.p.c. 6. - Conseguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, il quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi agli enunciati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diversa composizione.