Notifica a mezzo posta: in caso di ritardo nella consegna degli avvisi di ricevimento risponde l’ufficiale giudiziario

Rimane a bocca asciutta l’avvocato che intenta un’azione legale nei confronti di Poste Italiane, per i diversi ritardi nel recapito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui aveva notificato a mezzo posta altrettanti atti giudiziari. L'ufficiale postale, infatti, è mero ausiliario dell'ufficiale giudiziario.

La vicenda oggetto di esame da parte della Corte riguarda un avvocato che si era recato all'ufficio postale per ritirare sette avvisi di ricevimento relativi ad alcuni atti giudiziari, e a cui veniva chiesto di pagare 31 euro per le raccomandate CAD emesse dall'ufficiale giudiziario. L'avvocato rifiutava il pagamento, non ritirando i sette avvisi di ricevimento, in relazione ai quali chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace decreto ingiuntivo di consegna. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Poste Italiane successivamente, il Tribunale rigettava l'opposizione di Poste Italiane e confermava il decreto ingiuntivo. La controversia giunge fino in Cassazione, dove Poste Italiane contesta la decisione di primo grado per non aver considerato che «in caso di notifica di atto giudiziario l'ufficiale postale è un mero ausiliario dell'ufficiale giudiziario, sicché il rapporto si instaura unicamente tra l'avvocato richiedente la notifica e l'Ufficio UNEP, che effettua il servizio di notifica e, ove non effettui la notifica a mani, può ricorrere alla notifica a mezzo posta». Il ricorso coglie nel segno. La Cassazione, infatti, conferma che il rapporto legale si instaura tra l'ufficiale giudiziario e il richiedente la notificazione, con l'agente postale che agisce come ausiliario «ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'articolo 1228 c.c., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga» ex multis, Cass. numero 3292/2018 Cass. numero 36505/2021 . Risulta dunque evidente che tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l'agente postale, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere. Pertanto, nei confronti dei terzi - tra i quali è ovviamente compreso anche il richiedente la notificazione - «in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. risponde solo l'ufficiale giudiziario che dell'agente postale si è avvalso quale ausiliario» ciò in quanto il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l'avvocato che richiede la notificazione e l'Ufficio notifiche che presta il servizio. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, dunque, accoglie il ricorso la parola, ora, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Scarano – Relatore Tassone Svolgimento del processo 1. Il signor B.G., recatosi all'ufficio postale per ritirare sette avvisi di ricevimento di sette atti giudiziari, si vedeva chiedere l'importo di euro 31,02 a titolo di costo delle sette raccomandate CAD che l'ufficiale giudiziario aveva emesso, essendovi tenuto ex lege. Il B.G. rifiutava il pagamento, non ritirando i sette avvisi di ricevimento, in relazione ai quali chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Acri decreto ingiuntivo di consegna. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società omissis s.p.a. 2. Con sentenza del 21 marzo 2017 il Giudice di Pace di Acri accoglieva l'opposizione, affermando la carenza di legittimazione passiva della società omissis s.p.a. 3. Avverso tale sentenza l'avvocato B.G. proponeva appello. Con sentenza numero 983/2020 del 9 giugno 2020 il Tribunale di Cosenza accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. 4. Avverso tale sentenza la società omissis s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidate a due motivi. Resiste con controricorso il B.G 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1, cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di legge articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. con riferimento all'articolo 1 della legge 20.11.1982, numero 890 ”. Lamenta che erroneamente il giudice di appello non ha considerato che in caso di notifica di atto giudiziario l'ufficiale postale è un mero ausiliario dell'ufficiale giudiziario, sicché il rapporto si instaura unicamente tra l'avvocato richiedente la notifica e l'Ufficio UNEP, che effettua il servizio di notifica e, ove non effettui la notifica a mani, può ricorrere alla notifica a mezzo posta. Si duole che erroneamente il giudice di appello non abbia pertanto affermato il suo difetto di legittimazione passiva. 2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'agente postale è un ausiliario dell'ufficiale giudiziario v. Cass., 18/2/2015, numero 3263 , e pertanto, “in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato ex lege tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell'articolo 1228 cod. civ., esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga” così Cass., 12/02/2018, numero 3292 Cass., 24/11/2021, numero 36505 . Tale principio è stato esplicitamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale Corte Cost. numero 477/2002 Corte Cost., numero 28/2004 , che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4, comma 3, legge numero 890 del 1982 notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari , nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona -per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ha appunto affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari -quale appunto l'agente postale sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. 3.1. Dunque, per quanto attiene al rapporto obbligatorio, questo si instaura tra il richiedente la notificazione e l'ufficiale giudiziario, mentre l'agente postale è un semplice ausiliario cui può anzi deve, in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio far ricorso l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. La legge numero 890 del 1982 prevede infatti che l'ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti che debba procurarsi buste ed avvisi di ricevimento per effettuare le notificazioni a mezzo posta che debba presentare all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare e debba conservare la ricevuta di spedizione. Risulta pertanto evidente che tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l'agente postale, in qualità di ausiliario, adempie al suo incarico, ed è all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere. L'articolo 6 L. numero 890 del 1982 conferma l'indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennità per lo smarrimento dei pieghi è effettuato all'ufficiale giudiziario , il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta . Nei confronti dei terzi tra i quali è compreso, ovviamente, il richiedente la notificazione , in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 1228 cod. civ. risponde pertanto solo l'ufficiale giudiziario che dell'agente postale si è avvalso quale ausiliario. In sostanza, la chiara dizione contenuta nelle norme di cui alla legge numero 890/1982 consente di dare questa spiegazione il servizio di notificazione si basa su di un mandato ex lege tra l'avvocato che richiede la notificazione e l'Ufficio notifiche che presta il servizio. 4. Orbene, là dove ha affermato “va riconosciuta la legittimazione passiva di omissis , quale soggetto tento alla consegna degli avvisi di ricevimento e che ha avanzato la richiesta di pagamento al difensore”, la corte territoriale non ha fatto buon governo dei suindicati principi. 5. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo [con il quale la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di legge articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. con riferimento all'articolo 2, comma 4-bis, del d.l. 14.3.2005, numero 35 convertito in legge 14.05.2005, numero 80 ”, lamentando che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che una missiva, a carattere esplicativo, inviata dall'avvocato B.G. all'ufficio postale avesse valenza sostitutiva dell'assenza del timbro “atti esenti” sul plico], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Cosenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. 7. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione.