Caduta sulla pista da motocross: di chi è la responsabilità?

Con l’ordinanza numero 17942 del 28 giugno 2024, la Corte di Cassazione esclude la responsabilità del gestore di un circuito da motocross per il sinistro occorso all’utente, stante l’assenza di qualsivoglia pericolo “atipico” sulla pista.  

Il 18 febbraio 2007, il sig. S.M. scivola sulla pista da motocross e, nonostante fosse dotato della necessaria attrezzatura, riporta gravi lesioni alla schiena. Ritenendo che la causa del sinistro fosse imputabile esclusivamente alla presenza di sassi sulla pista e al fondo ghiacciato, lo sfortunato motociclista conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza l'associazione sportiva che gestiva il circuito, deducendone la responsabilità ex articolo 2051 c.c. La domanda attorea viene accolta, con conseguente riconoscimento a favore del sig. S.M. a titolo risarcitorio di oltre € 560.000,00. La Corte d'Appello di Venezia riforma integralmente la sentenza, negando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'associazione ex articolo 2051 c.c. Invero, a parere dei giudici d'appello, il sinistro doveva ascriversi al caso fortuito, posto che la pista non aveva caratteristiche intrinseche o condizioni di manutenzione incompatibili con la natura dello sport al cui esercizio era destinata non era ravvisabile alcuna condotta antigiuridica.   Deluso, il sig. S.M. ricorre per cassazione, nella speranza di ottenere la soddisfazione delle proprie pretese. La Suprema Corte, però, conferma l'assenza di responsabilità dell'associazione sportiva rispetto al sinistro. Nello specifico, richiamata l'elaborazione giurisprudenziale concernente l'articolo 2051 c.c. v., tra le altre, Cass., Sez. Unumero , 30 giugno 2022, numero 20943 , la Corte di Cassazione afferma che in caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, l'eziologia richiesta dall'articolo 2051 c.c. – in relazione all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito e all'accertamento della sua connessa responsabilità – deve parametrarsi rispetto a un pericolo “atipico”, non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando invece relegato all'ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo “normale” o “tipico” connesso allo sport in questione l'incidente del sig. S.M. era senz'altro legato all'accettazione del rischio “normalmente” gravante sull'utente di una pista da motocross, sicché, non riscontrandosi un pericolo “atipico”, doveva escludersi la responsabilità ex articolo 2051 c.c. dell'associazione che gestiva il circuito.   Queste conclusioni sono conformi agli esiti interpretativi già raggiunti nell'esame della responsabilità risarcitoria correlata all'esercizio sportivo non professionistico, non può prescindersi dall'accettazione – da parte dell'utente – del rischio connaturato allo sport praticato, sicché la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del gestore del circuito presuppone un nesso eziologico tra il sinistro e la presenza sulla pista di un pericolo “atipico” v. Cass. 18 febbraio 2020, numero 3997 Cass. 19 maggio 2022, numero 16223 .

Presidente De Stefano – Relatore Saija Fatti di causa Con atto di citazione del 1.6.3010, Ma.Si. agì nei confronti dell'Associazione sportiva dilettantistica Crossodromo di Albettone di seguito, ASD , nonché dell'Associazione Italiana Cultura e Sport Veneto e dell'Associazione Italiana Cultura e Sport Nazionale, al fine di ottenerne la condanna in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro occorsogli il 18.2.2007 sulla pista da motocross dell'Associazione, a seguito del quale - benché indossasse regolarmente casco e paraschiena - aveva riportato gravi lesioni alla schiena dedusse che la causa del sinistro era da imputarsi alla presenza di sassi sulla pista e al fondo ghiacciato. L'ASD si costituì, sostenendo che l'incidente andava ascritto ad imprudenza ed imperizia del motociclista. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 6.8.2018, accolse la domanda attorea nei soli confronti dell'ASD, condannandola al pagamento della somma di Euro 567.930,00 in favore dell'attore e condannando altresì la Fondiaria - SAI Spa ora, UnipolSai Spa , chiamata in causa, a tenere indenne l'ASD, propria assicurata, nei limiti del massimale di polizza il Tribunale, infine, dichiarò la carenza di legittimazione passiva dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, sia per la sede nazionale che per il comitato regionale Veneto. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 13.4.2021, accolse però il gravame proposto in via incidentale dall'ASD e, in riforma della prima decisione, rigettò le domande proposte dal ricorrente, pure rigettando l'appello principale del Ma., che lamentava l'erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'A.I.C.S. nazionale e veneta. Osservò la Corte territoriale che il sinistro era da ascrivere al caso fortuito, non essendo dato ravvisare sotto quale profilo la pista dell'ASD appellante avesse caratteristiche intrinseche o condizioni di manutenzione incompatibili con la natura dello sport al cui esercizio era destinata, né comunque sussistendo la natura antigiuridica della condotta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ma.Si., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'ASD Crossodromo di Albettone. La Unipolsai Spa e l'Associazione Italiana Cultura e Sport Sede Nazionale, nonché del Veneto, non hanno resistito. Il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi all'adunanza camerale. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 c.c. e 4 della Normativa Nazionale Omologazione Impianti Sportivi - Sezione Motocross, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità ex articolo 2043 c.c. del Crossodromo, rilevando che sassi di rilevanti dimensioni, presenti nella pista e causa dell'evento dannoso, esulano dall'obbligo di manutenzione e vanno considerati mere asperità naturali con cui il motociclista deve necessariamente confrontarsi. 1.2 - Con il secondo motivo, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., per aver la Corte veneta escluso la responsabilità del custode, ancorché fosse stato dimostrato il nesso causale tra cosa ed evento, in assenza di prova positiva di fatto fortuito idoneo a spezzare il nesso causale, prova tuttavia indispensabile, secondo il paradigma dell'articolo 2051 c.c., per escludere la responsabilità del custode. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., si lamenta l'omesso esame, nonché assoluta mancanza di motivazione al riguardo, circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, non essendosi valutata come necessaria la sussistenza del caso fortuito onde escludere la responsabilità del custode riguardo alle condizioni della pista custodita. 2.1 - Occorre anzitutto rilevare che la Corte d'appello ha negato la sussistenza della responsabilità dell'ASD, nell'occorso, in relazione ad entrambi i profili ventilati dal Ma. sia con riguardo alla responsabilità ex articolo 2043 c.c., non essendosi ravvisato né il presupposto della natura antigiuridica della condotta cioè, all'evidenza, la colpa specifica della stessa ASD, posto che non è stato rinvenuto un onere di manutenzione della pista tale da eliminare i sassi da essa affioranti, onere non configurabile al lume dell'articolo 4 del Regolamento FMI , sia con riguardo alla responsabilità ex articolo 2051 c.c., essendosi ascritto l'incidente a caso fortuito. Entrambi i suddetti profili sono stati attinti, rispettivamente, con il primo e con il secondo e il terzo motivo di ricorso. 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è infondato. Va anzitutto premesso che l'articolo 4 del Regolamento - FMI non reca propriamente una norma giuridica, la cui violazione e/o falsa applicazione possa di per sé denunciarsi in questa sede di legittimità ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. le relative disposizioni, destinate agli affiliati, possono però utilizzarsi ai fini della configurazione del parametro della diligenza esigibile dal gestore di una pista di motocross, sub specie di oneri manutentivi, nell'egida dell'articolo 2043 c.c., ed in questo senso saranno valutate così come, in effetti, lo sono state dal giudice d'appello . 3.2 - Come correttamente evidenziato dalla controricorrente, l'articolo 4 del detto regolamento non configura affatto il contenuto dell'obbligo di manutenzione della pista da motocross, ma detta soltanto le condizioni che devono osservarsi affinché il circuito possa essere omologato dalla Federazione, richiedendosi in particolare che non si faccia ricorso ad elementi non naturali quali ad es., cemento, catrame, ecc. . In altre parole, come sostanzialmente pure ritenuto dal giudice d'appello, la disposizione regolamentare vuole solo impedire che, lungo il percorso della pista da motocross, l'utente possa imbattersi in opere, manufatti, ecc., creati dall'uomo e dunque esulanti dal contesto fuoristradistico. Ciò, evidentemente, in piena sintonia con lo sport cui il circuito omologando è destinato, caratterizzato dall'uso di potenti ed agili motocicli, dotati di speciali gomme tassellate e ampia escursione degli ammortizzatori, in grado di affrontare efficacemente e velocemente le asperità del terreno e le difficoltà connesse salti, curve, avvallamenti, ecc. si tratta, come è noto, di uno sport fuoristradistico, la cui essenza - se confinata in un circuito all'uopo predisposto - consiste proprio nell'affrontare nel più breve tempo possibile il perimetro del circuito stesso, le cui caratteristiche il pilota deve sfruttare, con abilità, per sopravanzare i concorrenti per meglio intendersi il tratto di circuito percorso durante un salto consente al pilota di coprire una data lunghezza molto più velocemente che la si percorresse senza effettuare il salto stesso ma la questione non cambia affatto in relazione ad un utilizzo del circuito non agonistico non finalizzato, cioè, all'espletamento di una gara, ma solo per allenamento od altra causa di diporto, come avvenuto nella specie . Per quanto lapalissiano, è comunque chiaro che l'utilizzo del circuito da parte del motociclista richiede apprezzabile perizia, trattandosi comunque di uno sport motoristico, di per sé pericoloso, svolto in ambiente natura/iter accidentato, destinato a continui mutamenti, giro dopo giro, per effetto dell'intenso lavoro cui il circuito è sottoposto dall'azione dei motocicli, anche in ragione della tassellatura delle gomme di cui essi sono dotati. 3.3 - La presenza di sassi o asperità varie sul percorso, dunque, fa parte del gioco, fatte salve situazioni che, in relazione alle cennate caratteristiche dello sport di cui si discute, si presentino come obiettivamente eccezionali e/o imprevedibili secondo quanto normalmente atteso da un manufatto di questa specie si ipotizzi un ostacolo così rilevante, su un circuito da motocross, da non poter essere superato o affrontato da una moto da cross, ma solo, ad es., da una moto trial . Quanto precede, fermo l'obbligo del gestore di schermare opportunamente ostacoli disseminati lungo il circuito, quali quelli indicati dall'articolo 4.11 del Regolamento, mediante balle di paglia o materiale assorbente gli urti. 3.4 - Tale situazione non può riscontrarsi in relazione al caso che occupa, in cui lo stesso accertamento operato dalla Corte d'appello, circa la presenza di sassi affioranti dal terreno per circa 15 - 20 cm. rectius, sassi di dimensioni apprezzabili , è avvenuta più su base deduttiva che fenomenica ed appare comunque compatibile con l'uso cui il circuito era destinato. Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello ha escluso la responsabilità dell'ASD ex articolo 2043 c.c., non essendo configurabile un onere manutentivo - o altrimenti positivo o commissivo - del circuito da motocross, in capo al gestore, tale da rendere il percorso privo di ostacoli, asperità o pericoli invece, consustanziali alla stessa natura dello sport di cui si discute. 4.1 - Il secondo e il terzo motivo - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono parimenti infondati, benché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ai sensi dell'articolo 384, ult. comma, c.p.c Nel rigettare anche la domanda attorea ex articolo 2051 c.c., con le stesse argomentazioni già viste ed utilizzate in relazione alla domanda ex articolo 2043 c.c., la Corte lagunare ha escluso la responsabilità dell'ASD per caso fortuito da tanto dovrebbe dunque ricavarsi che il Ma., nella apparente prospettiva della stessa Corte d'appello e come infatti sostenuto dallo stesso ricorrente con i mezzi in esame , avrebbe assolto integralmente l'onere sullo stesso gravante, in special modo circa la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento se tanto fosse vero, avrebbe buon gioco il ricorrente nel rimarcare l'error iuris commesso dalla Corte lagunare, perché il caso fortuito, che esime il custode da responsabilità, deve avere ben determinate caratteristiche, nient'affatto scrutinate dal giudice d'appello. Può sin d'ora anticiparsi che cosi non è, per quanto paia opportuno effettuare una ricognizione circa lo stato della giurisprudenza di legittimità con riguardo alla responsabilità da custodia. 4.2 - In proposito, occorre evidenziare che questa Corte, con ordinanza numero 2482/2018 e, nello stesso senso, con ordinanze nnumero 2479 e 2480 del 2018 , ha avuto modo di precisare che In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro . Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità tra le altre, Cass. numero 27724/2018 Cass. numero 20312/2019 Cass. numero 38089/2021 Cass. numero 35429/2022 , anche a Sezioni Unite Cass. numero 20943/2022 - è stato poi ancor più di recente riaffermato, essendosi statuito Cass. numero 11152/23 Cass. numero 14228/2023 Cass. numero 21675/2023 Cass. numero 33074/2023 che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito che appartiene alla categoria dei fatti giuridici , senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo rientranti nella categoria dei fatti umani , caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 c.c. bastando la colpa del leso Cass., numero 21675/2023, Rv. 668745 - 01 ancor più di recente, Cass. numero 2376/2024, Rv. 670396 - 01 o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del vizio motivazionale come tuttora denunciabile per cassazione tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti Cass. numero 16502/2017 . Riassumendo, l' esatta interpretazione che, ai sensi dell'articolo 65 ord. giud., le Sezioni Unite nonché i successivi approdi della giurisprudenza di questa Corte hanno dato dell'articolo 2051 c.c., per quanto qui rileva, può cosi compendiarsi da ultimo, Cass. numero 8346/2024 a la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito b il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima c se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode imprevedibile ed inevitabile d se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri d' valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno d'' valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela d''' escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale d'''' considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. 4.3 - Ora, l'affermazione della Corte del merito, circa la ricorrenza nella specie del caso fortuito, è chiaramente erronea. Si afferma in sentenza che l'unico teste oculare ha solo confermato che l'attore cadde col bacino su un sasso, ma non anche che egli sia caduto a causa dell'impatto della moto contro un sasso, avendo il teste solo visto che la moto dell'attore si impennò prima di cadere per terra. Insomma, difetta ogni accertamento, da parte della Corte d'appello, sulla eziologia della caduta, avendo il Ma. solo dimostrato l'occasione della caduta l'impatto della parte bassa della schiena contro un sasso, quand'anche di dimensioni apprezzabili, costituisce ovviamente un posterius, anche sul piano logico . Così stando le cose, ciò che in realtà la Corte lagunare ha inteso dire è non già che l'attore avesse assolto l'onere della prova a suo carico, sì da far emergere il contrapposto onere a carico del custode del circuito, ma solo che la caduta del Ma. costituiva un fatto meramente casuale, ossia strettamente ed intimamente connaturato con i rischi normalmente affrontati da chi si cimenta col motocross. Ciò risulta palese proprio dalla motivazione addotta dalla Corte, laddove essa si sofferma sulla impossibile configurabilità, nella specie, di caratteristiche intrinseche o condizioni di manutenzione della pista dell'ASD incompatibili con lo sport di cui si discute. 4.4 - Così emendata la motivazione, la finale statuizione di rigetto della domanda attorea ex articolo 2051 c.c. appare senz'altro corretta, perché nell'esame della responsabilità risarcitoria lato sensu intesa , collegata all'esercizio sportivo non professionistico, non può prescindersi dall'accettazione del rischio da parte dell'utente, connaturato al tipo di sport praticato è ben noto, anzitutto, l'insegnamento di Cass. numero 3997/2020, secondo cui In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media principio affermato in relazione al calcetto . Particolarmente calzante, in detta prospettiva, risulta poi l'insegnamento di Cass. numero 16223/2022, dettata circa la pratica dello sci amatoriale La responsabilità ex articolo 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo atipico sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa . Richiamando quanto già osservato nel par. 3.2 circa la presenza di ostacoli eccezionali o imprevedibili, in relazione al motocross, il principio da ultimo richiamato, con gli opportuni adattamenti, ben può applicarsi anche al tema che occupa in caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, l'eziologia richiesta dall'articolo 2051 c.c. - in relazione all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito ed all'accertamento della sua connessa responsabilità - deve parametrarsi rispetto ad un pericolo atipico , non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nella ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo normale o tipico correlato allo sport motoristico in parola. Pertanto, posto che il sinistro occorso al Ma. appare essere stato nella sostanza correttamente apprezzato dal giudice d'appello, nel senso appena descritto, può anche aggiungersi - davvero adabundantiam - che la circostanza che il sinistro stesso sia accaduto durante il giro di ricognizione del circuito da parte dello stesso danneggiato v. ricorso, p. 5 denota vieppiù l'assenza dei vizi denunciati dal Ma. in questa sede l'incidente può dirsi senz'altro correlato all'accettazione del rischio normalmente gravante sull'utente di un circuito da motocross, se non pure da una verosimilmente inadeguata perizia dello stesso Ma., addirittura caduto in una fase in cui il circuito stesso avrebbe dovuto affrontarsi con la necessaria cautela, proprio per individuarne le caratteristiche e i pericoli tipici posto che di pericoli atipici , nella specie, non v'è traccia, come s'è detto ampiamente . Il che, in buona sostanza, è quanto ha inteso affermare - seppur cripticamente, non meno che correttamente - la Corte lagunare. 5.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. L'assenza di precedenti specifici sul tema giustifica ampiamente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Nulla va disposto in relazione alle intimate, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell'applicabilità dell'articolo 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . Infine, vista la causa petendi, va disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.