Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile

«Un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex l. numero 575/1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto, deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell'esecuzione, e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto».

La Cassazione – II Sez. civile – con sentenza numero 17813/2024, in merito all'usucapione di un bene confiscato ed alla tutela del terzo acquirente, ribadisce quanto già affermato sia dalle Sezioni Unite civili che penali. Le civili hanno esaminato l'eventuale conflitto che può sorgere tra il creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, con iscrizione nei registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggior ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della priorità della iscrizione, dovendosi accertare, l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede. Soltanto in questa ipotesi, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione Cass. civ. S.U., 07/05/2013, numero 10534 . È stato precisato che l'acquisto da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege numero 575/1965 ha natura originaria e non derivativa Sez. 6-2, Ord. numero 12586 del 18/05/2017 . Si è ritenuto che spetti al giudice penale in sede di procedimento di prevenzione anche la tutela di diritti reali. All'uopo si è detto che la speciale disciplina dettata dall'articolo 55 del d.lgs. numero 159 del 2011 Codice antimafia e misure di prevenzione , come modificata dalla l. numero 161/2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che vi rinviano, con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi Sez. 3, Sent. numero 28242 del 10/12/2020 . Anche le Sezioni Unite penali hanno affrontato il problema del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, e hanno stabilito che può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame Cass. Penumero Sez. U, Sent. numero 48126 del 20/07/2017 . Con altra pronuncia la Corte ha ulteriormente precisato «In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile» Cass. Penumero Sez. 6, Sent. numero 26346 del 09/05/2019 . In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento dell'usucapione, il collegio ha dato continuità all'orientamento secondo cui il terzo che vanti un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, estraneo al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, possa rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione Cass. Penumero Sez. 5, numero 41428, 05/03/2018 . In altri termini ci si trova in una situazione assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione ex legge numero 575 del 1965, e che in base alla giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione Cass. Penumero Sez. 1, numero 16709 del 18/03/2008 . In tal caso, deve trovare applicazione, pertanto, l'articolo 667, comma 4, c.p.p. che prevede l'opposizione davanti allo stesso giudice come mezzo di impugnazione Cass. Penumero Sez. 3, 49317 del 7/10/2015 . In conformità ai citati orientamenti, la Cassazione, nel caso di specie, condividendo le argomentazioni della Corte di appello, ha ritenuto che la tutela del terzo titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo, particolare rilevanza l'indagine sulla buona fede come dalla massima sopra riportata, tematica del tutto trascurata dal giudice di prime cure.

Presidente Orilia – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Co.Anumero conveniva in giudizio il Comune di Casalnuovo di Napoli per ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuto acquisto della proprietà a titolo di usucapione, dell'immobile da lei occupato sito in C, via Omissis parco Omissis , costituito da appartamento contraddistinto al numero Omissis del fabbricato Omissis , meglio individuato in catasto al foglio Omissis , p.lla Omissis , sub Omissis . L'attrice, in particolare, allegava di aver posseduto uti dominus, unitamente al proprio nucleo familiare, dagli inizi dell'anno 1987, l'appartamento - formalmente intestato a Es.Pa. e lamentava che con ordinanza della Corte di Appello di Napoli, confermata dalla Corte di Cassazione, era stata disposta la confisca del predetto appartamento in danno del formale intestatario Es.Pa. e, con successiva ordinanza di sfratto notificatale il 13-03-2012, le era stato ordinato l'immediato rilascio dell'immobile. 2. Si costituiva il Comune di Casalnuovo, il quale in via pregiudiziale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, essendo la questione di competenza del G.A., e nel merito deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea. 3. Il convenuto chiamava in causa l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che si costituiva in giudizio deducendo che, la quinta Sezione penale della Corte di Appello di Napoli aveva disposto, in danno di Es.Pa., la confisca dell'immobile oggetto del giudizio, con ordinanza del 06 - 07/06/2006, confermata con provvedimento del 02/04 - 02/05/2007, divenuta definitiva in data 13/05/2008 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione. I citati provvedimenti ablativi erano stati resi a seguito del provvedimento di sequestro preventivo numero 41683 PM e numero 23594/01 GIP, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari, in data 3 maggio 2004, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 l'1/05/2004 ai nnumero 22405 di RG. e 16099 di R.P. a favore dell'Erario dello Stato e contro il proposto indicato in oggetto. A seguito della definitività del provvedimento di confisca, tali beni erano stati devoluti all'Erario dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di cui al D.L. numero 4/2010, convertito dalla legge numero 50 del 31/3/2010 e s.m.i., dalla Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Agenzia, all'esito dell'istruttoria finalizzata alla destinazione del suddetto cespite, aveva disposto con decreto di destinazione prot. numero 9325 del 17/05/2012, il trasferimento dello stesso al patrimonio indisponibile del Comune di Casalnuovo di Napoli affinché fosse affidato a cooperative con finalità sociali o antiracket . Il Comune beneficiario del trasferimento, con delibera di Giunta numero 113 del 29.05.2014, assegnava l'immobile in comodato d'uso gratuito al Coordinamento delle Associazioni Antiracket e Antiusura Napoletane, che vi istituiva uno Sportello antiusura e antiracket . Ciò premesso eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto Giudice competente a disporre un eventuale modifica dei provvedimenti richiamati, oramai definitivi, era, rationae materiae, l'Autorità Giudiziaria penale che aveva disposto la confisca. Rilevava l'inammissibilità della domanda anche in considerazione della natura demaniale del bene oggetto della stessa e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione. 4. Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda attorea e dichiarava l'intervenuta usucapione in favore di Co.Anumero della proprietà dell'appartamento contraddistinto al numero Omissis del fabbricato Omissis in C, via Omissis Parco Omissis , meglio individuato in catasto al foglio Omissis , particella Omissis , sub Omissis , di vani Omissis , categoria catastale Omissis . 5. Il Comune di Casalnuovo proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Si costituiva nel giudizio Co.Anumero nonché l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che proponeva, nei termini di rito, appello incidentale, aderendo sostanzialmente all'impugnazione avanzata dal Comune di Casalnuovo, di cui chiedeva l'accoglimento. 7. La Corte d'Appello di Napoli, rigettate le eccezioni preliminari del Comune in ordine al difetto di giurisdizione e della appellata in ordine all'inammissibilità dell'appello, accoglieva l'eccezione pregiudiziale riproposta dall'appellante incidentale, inerente all'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio, così come proposta dall'attrice e, quindi, ribaltava l'esito del giudizio dichiarando inammissibile la domanda. Secondo la Corte d'Appello, l'attento esame della fattispecie oggetto del giudizio e delle risultanze istruttorie documentali, inducevano a ritenere che, nel caso in esame, il giudice di prime non avesse adeguatamente valutato che la pronuncia sull'acquisto per usucapione andava ad incidere sul provvedimento di confisca dello stesso bene, divenuto oramai definitivo. La Corte d'Appello evidenziava altresì che i beni confiscati ai sensi della L. numero 575/65 e devoluti allo Stato, sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Essi acquisiscono, per effetto della confisca, un'impronta rigidamente pubblicistica, che tipicizza la loro condizione giuridica e la loro destinazione, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita. Il regime giuridico dei beni confiscati a norma della L. numero 575 del 1965, pertanto, doveva assimilarsi a quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile Cass. sent. nnumero 12317/05, 25152/078775/08 come del resto risultava dal chiaro disposto dell'articolo 47, comma 2, del Codice antimafia, laddove era specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse era effettuata con provvedimento dell'Agenzia e che, anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati trovava applicazione il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine agli strumenti di tutela dei terzi titolari di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca la Corte d'Appello evidenziava che l'orientamento che si era consolidato richiedeva che essi si concentrassero dinanzi al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo altresì, in tale sede, particolare rilevanza l'indagine sulla buona fede in capo al terzo. Tale ultimo presupposto, peraltro, era stato del tutto trascurato dal giudice di prime cure. La Corte d'Appello richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui colui che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, per averlo usucapito, ove intenda ottenere il riconoscimento del proprio diritto, deve intervenire nel procedimento di prevenzione o adire il giudice penale dell'esecuzione ed ivi dimostrare la sua buona fede. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano confermato il suddetto orientamento con la sentenza numero 48126 del 20 luglio 2017 dep. 19 ottobre 2017 , secondo cui il terzo che intenda esercitare il proprio diritto sui beni definitivamente confiscati, è legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle formo dell'articolo 676 c.p.p. . 8. Co.Anumero ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 9. Il Comune di Casalnuovo di Napoli ha resistito con controricorso. 10. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione beni sequestrati ha resistito con controricorso. 12. La parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 c.p.c. e dell'articolo 25 Cost in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. La statuizione - si sostiene - è errata perché resa in violazione del disposto di cui all'articolo 9 c.p.c., in tema di competenza del Tribunale civile e dell'articolo 25 Cost. a mente del quale ''nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge . Difatti, la Suprema Corte in tema di vaglio in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo a soggetto terzo, estraneo al procedimento penale che ha condotto alla confisca del bene, ha ripetutamente statuito la competenza a decidere del giudice civile e, nel merito, la prevalenza dei diritti acquistati in data anteriore alla misura di prevenzione. In relazione all'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la ricorrente afferma la prevalenza dei diritti dei terzi maturati in data precedente alla confisca sul punto la Cass Civ., sent. numero 845/2007 . 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è conforme all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità tanto in sede civile che in quella penale. Il tema in esame, infatti, è stato affrontato sia dalle Sezioni Unite civili che da quelle penali. Quelle civili hanno esaminato l'eventuale conflitto che può sorgere tra il creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della priorità della iscrizione dovendosi accertare, invece, l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. Solo in questo caso, infatti, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2013, numero 10534 . Peraltro si è precisato che l'acquisto da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege numero 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore della L. numero 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex articolo 1, comma 194, della cit. L. numero 228, la stessa, in base al principio tempus regit actum, trova immediata utilizzazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi in corso Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 12586 del 18/05/2017, Rv. 644278-01 . La citata norma di diritto transitorio prevista dall'articolo 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, come interpretata e applicata dalle sezioni unite civili, non regola il caso del terzo che rivendichi la proprietà del bene confiscato, ma solo quello dell'inizio o della prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati, nonché il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta su questi beni anteriormente alla trascrizione della confisca, oltre che dei creditori pignoranti ed intervenuti nelle procedure esecutive iniziate prima della trascrizione del sequestro. 1.2 Con successiva pronuncia, si è ritenuto che spetti al giudice penale in sede di procedimento di prevenzione anche la tutela di diritti reali. In proposito si è detto che la speciale disciplina dettata dall'articolo 55 del D.Lgs. numero 159 del 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , come modificata dalla L. numero 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano come l'articolo 104 bis disp. att. c.p.p. , con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'articolo 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro ex articolo 104 disp. att. c.p.p. che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pleno iure Sez. 3, Sentenza numero 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887-01 . 1.3 Anche in relazione alla confisca di cui all'articolo 240 c.p. si è affermato un principio analogo secondo cui Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'articolo 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene Sez. 2, Sentenza numero 24061 del 03/08/2022, conf. Sez. 2, Ordinanza numero 29596 del 2023 . Si è, infatti, evidenziato che nel caso in cui sorga un conflitto fra Stato e privato sulla proprietà delle cose definitivamente confiscate nell'ambito di un procedimento penale, non è previsto dal sistema processuale il ricorso immediato al giudice civile, come nei conflitti analoghi di natura squisitamente civilistica. La legge processuale, infatti, attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale, e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo nell'eventualità in cui quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà della res. Di conseguenza, va esclusa la possibilità di adire direttamente il giudice civile per far valere un diritto sulla cosa sequestrata o confiscata che avrebbe dovuto essere rivendicato in sede penale, nelle forme di cui all'articolo 676 c.p.p. 1.4 Le Sezioni Unite penali, invece, hanno affrontato il problema del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, e hanno stabilito che egli può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame Cass. Penumero Sez. U, Sentenza numero 48126 del 20/07/2017 - Rv. 270938-01 . 1.5 Con altra pronuncia successiva la sesta sezione penale ha ulteriormente precisato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale Cass. Penumero Sez. 6, Sentenza numero 26346 del 09/05/2019 - Rv. 276382-01 . In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, il collegio ha dato continuità all'orientamento secondo cui il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, possa rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione, dovendosi ritenere prevalente l'accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l'avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene Cass. Penumero Sez. 5, numero 41428, 05/03/2018, Rv. 274598 . In altri termini ci si trova in una situazione assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione regolato della legge numero 575 del 1965, e che in base alla giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione tra le altre Cass. Penumero Sez. 1, numero 16709 del 18/03/2008, Matasso, Rv. 240125 . In tal caso, deve trovare applicazione, pertanto, l'articolo 667, comma 4, cod. proc. penumero che prevede l'opposizione davanti allo stesso giudice come mezzo di impugnazione Cass. Penumero Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538 . 1.6 Sulla base della complessiva ricostruzione sopra riportata emerge come la Corte d'Appello abbia correttamente ritenuto che la tutela del terzo asseritamente titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo altresì, in tale sede, particolare rilevanza l'indagine sulla sua buona fede. Tale ultimo presupposto, peraltro, era stato del tutto trascurato dal giudice di prime cure. Pertanto deve affermarsi il seguente principio di diritto un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. numero 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell'esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione dell'articolo 324 c.p.c. e dell'articolo 342 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c Come ampiamente rilevato nella memoria difensiva in secondo grado, sia l'appellante principale che quello incidentale non avrebbero mosso alcuna censura al capo della sentenza di prime cure circa il fatto che la confisca è divenuta definitiva soltanto con il provvedimento della Corte di Cassazione emesso in data 13.05.2008 non potendo l'effetto retroagire al momento del sequestro preventivo del bene emesso nel 2004 dal GIP , in conseguenza a quella data doveva già considerarsi maturata l'usucapione ventennale in favore della ricorrente. Viceversa, per potersi ritenere validamente impugnata la statuizione de qua l'appellante avrebbe dovuto individuare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel fissare la data del 13.05.2008 quale momento di perfezionamento della confisca e degli effetti traslativi alla stessa riconnessi, precisando sulla scorta di quale norma e/o principio di diritto, detto effetto traslativo doveva essere individuato in un momento anteriore. Pertanto, sulla statuizione del giudice non impugnata e/o censurata nel dettaglio, dovrebbe ritenersi formato il giudicato. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato che il terzo che intenda far valere diritti reali su beni confiscati ex L. numero 575 del 1965 in sede di incidente di esecuzione debba preliminarmente rivolgersi al giudice penale per ottenere la revoca della confisca. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c. La sentenza gravata sarebbe comunque errata nella parte in cui, al di là della formazione del giudicato come dedotta al capo che precede, non ha dichiarato la inammissibilità degli appelli principale ed incidentale per non aver opposto specifiche censure al capo della decisione di prime cure primo grado sopra richiamato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. L'agenzia aveva eccepito l'inammissibilità della domanda sin dal primo grado e aveva poi proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Nola che non aveva pronunciato rispetto alla suddetta eccezione. Risulta evidente che non vi era alcuna ragione di inammissibilità dell'appello in relazione all'articolo 342 c.p.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1158 c.c. ed articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c. numero 3. Sebbene la sentenza impugnata ritenga assorbente il profilo di inammissibilità della domanda proposta in primo grado stante la competenza del giudice penale, la ricorrente contesta anche altre statuizioni, in quanto del tutto errate, anche al fine di evitare l'eventuale formazione di giudicato sul punto. Nella specie sarebbe violato anche l'articolo 1158 c.c. che individua il possesso ultraventennale quale requisito indispensabile affinché possa maturarsi l'acquisto per usucapione. Parte ricorrente ritiene che nella specie ricorrano i presupposti del possesso utile ad usucapire. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente questa volta è consapevole che la decisione impugnata ha riguardato solo l'inammissibilità della domanda e afferma esplicitamente di proporre la censura solo per evitare la formazione del giudicato sul punto. Risulta evidente, pertanto, l'inammissibilità del motivo in esame. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato Violazione dell'articolo 132, numero 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione, dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul presupposto essenziale, in relazione all'articolo 360, numero 5, c.p.c. La motivazione della sentenza non corrisponderebbe ai requisiti di cui all'articolo 132, numero 4, c.p.c. perché, sia pur concisa non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, da cui individuare il suo percorso argomentativo, funzionale alla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione. Non risponde neppure ai requisiti di cui all'articolo 112 c.p.c. in quanto il petitum sia in primo che in secondo grado era l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile per la sussistenza dei relativi presupposti requisiti ritenuti sussistenti dall'attuale ricorrente, condivisi dal Giudice di primo grado e contestati dalle altre parti in giudizio. La Corte d'Appello avrebbe fondato la decisione partendo dal presupposto che la richiesta di acquisizione dell'immobile per usucapione riguardava un bene già sottoposto a confisca senza che ciò fosse provato. La Corte d'Appello avrebbe dovuto preventivamente accertare la sussistenza o meno del possesso ad usucapionem vantato dalla Co.Anumero , dei relativi requisiti ed in particolare la data dell'efficacia della confisca, eventualmente diversa, da quella accertata dal Giudice di primo grado. La Corte avrebbe omesso qualsiasi esame e, conseguenzialmente, qualsiasi pronuncia sull'avvenuta usucapione ante confisca dedotta dall'attuale ricorrente. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Anche questo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ed è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in ordine ai motivi precedenti. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti controricorrenti che liquida, in favore del Comune di Casalnuovo di Napoli, in Euro 4.000,00 più 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge e in favore dell'Agenzia Nazionale per amministrazione e destinazione beni sequestrati in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, del D.P.R. numero 115/2002, inserito dall'articolo 1, co. 17, I. numero 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.