Appello: modalità del deposito della procura

Uno dei profili più controversi della Riforma Cartabia è sicuramente costituito dall’accentuazione delle cause di inammissibilità del giudizio di impugnazione e in particolare dell’appello.

Integrando quanto previsto in punto di inammissibilità del coordinato disposto degli articolo 546 c.p.p. e 581 comma 1-bis c.p.p. il legislatore oltre alle modifiche dell'articolo 582 c.p.p. in punto di modalità di presentazione della domanda, ha introdotto sempre all'articolo 581 c.p.p., i commi 1-ter e 1-quater. Con il primo comma si prevede che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Con il secondo comma si prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Mentre quest'ultimo adempimento si presta a considerazioni molto ampie e complesse, il primo appare maggiormente lineare, limitandosi a richiedere che l'avvocato difensore sia legittimato a proporre l'impugnazione per conto dell'imputato ai fini della citazione in giudizio. La norma è stata oggetto di svariate interpretazioni in relazione ai diversi atti di impugnazione che possono essere proposti misure cautelari, opposizioni, ricorsi . Si è assistito ad una proliferazione di decisioni contrastanti che hanno suscitato non poco sconcerto anche perché le ritenute violazioni della norma determinavano l'inammissibilità dell'atto e la conseguente definitività del provvedimento gravato. Invero, non potendosi escludere interpretazioni di segno contrario, isolate forse, ma in ogni caso gravi, dovrebbe escludersi l'operatività della previsione nella procedura cautelare, nel ricorso per cassazione, nell'opposizione al decreto di condanna penale, negli incidenti di esecuzione. Il tema riguarda l'appello, stante il preciso riferimento alla citazione in giudizio. A tale proposito, tuttavia, si sono prospettate diverse letture sulle modalità degli adempimenti richiesti al difensore. Una prima differenza con l'articolo 581 comma 1-quater c.p.p. riguarda il riferimento temporale l'atto non necessariamente dev'essere successivo alla sentenza e non è richiesto uno specifico mandato il riferimento all'imputato assente rispetto alle parti private. Resta comunque la previsione della elezione o dichiarazione di domicilio. La questione, quindi, attiene in primis alla necessità del deposito unitamente all'atto di appello, anche se non dovrebbe escludersi un deposito separato purché in termini. Quindi, una prima questione riguarda proprio la necessità del deposito certamente necessaria in caso di sostituzione del difensore. In altri termini necessariamente il difensore potrà depositare lo stesso atto fatto in precedenza, ma il dubbio riguarda se ai fini del disbrigo dell'incombenza sia necessario un nuovo deposito oppure se costituisca elemento sufficiente l'indicazione nel ricorso della presenza dell'atto nel fascicolo. A fronte di una giurisprudenza che prospetta questo ventaglio di soluzioni – anche se quella che richiede il deposito di una dichiarazione appare largamente maggioritaria – la quinta sezione della Cassazione il 20.06.2024 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite formulando il seguente quesito «se il disposto dell'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo». Va sottolineato tuttavia che nel cosiddetto ddl Nordio in corso di approvazione al Senato, il Parlamento prevede l'abrogazione dell'articolo 581 comma 1-ter c.p.p., rendendo così “storica” la questione anche se non si può escludere che la decisione del Supremo Collegio possa costituire un elemento al quale la Cassazione riterrà comunque necessario fare riferimento ancorché la situazione di inammissibilità richieda una previsione espressa.

Cass. penumero , sez. V, notizia di decisione numero 6/2024