Sottrazione di credenziali e password dell’home banking: la banca deve bloccare anche il conto, non solo le carte

Va ritenuta responsabile la banca che, nonostante fosse a conoscenza dell’illegittima sottrazione delle credenziali e password dell’home banking, a opera di terzi e ai danni del proprio correntista, non ha cautelativamente e immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente.

Lo ha stabilito la Sezione Civile del Tribunale di Ragusa, nella sentenza del 7 marzo 2024, numero 420. La truffa telefonica Il titolare di un conto corrente bancario cui erano collegate carte di credito e di debito, conveniva in giudizio la banca, chiedendo il riconoscimento della responsabilità dell'istituto con riferimento alle operazioni successive alla conoscenza da parte del medesimo istituto di credito della condotta criminosa, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificabile in € 6.000,00, ovvero la somma maggiore o minore risultante dal giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione. L'attore aveva infatti ricevuto una chiamata da parte di un soggetto che si presentava come l'addetto al servizio di assistenza e di sicurezza della banca, che gli riferiva che per evitare l'illecito utilizzo della sua carta occorreva un intervento immediato onde inibire le transazioni in essere a suo danno. L'attore, fidandosi che l'operatore fosse un dipendente della banca, ne seguiva le istruzioni, fornendo le informazioni idonee al perpetrarsi della truffa. Conclusa la telefonata, riceveva un'ulteriore chiamata, stavolta da un effettivo operatore della convenuta, che riferiva il riscontro di alcune operazioni sospette eseguite con la carta di credito al medesimo intestata e di alcune modifiche ambigue apportate all'applicazione apprendeva inoltre che erano state eseguite sulla propria carta di credito due pagamenti € 99,00 e € 196,00 in favore di un destinatario a lui sconosciuto. Provvedeva pertanto al blocco della carta di credito. L'attore si recava presso la filiale e veniva a conoscenza che i malfattori avevano eseguito ulteriori transazioni in conto corrente un bonifico di € 5.000,00 in favore di destinatario sconosciuto all'attore, e due prelievi di € 250,00 e € 750,00. Si provvedeva al blocco del conto corrente. L'attore sporgeva denuncia/querela e avviava la procedura di disconoscimento delle operazioni. La banca stornava l'importo, inizialmente rimborsato al cliente, facendo presente che le transazioni erano state eseguite tramite l'utilizzo delle credenziali di commercio elettronico sicuro e con la corretta digitazione della password in esclusivo possesso del cliente. Il procedimento di mediazione si chiudeva con esito negativo per la mancata partecipazione della banca. Legislazione sulla responsabilità dell'istituto di credito circa la sottrazione di somme Il d.lgs. numero 11/2010, modificato dal d.lgs. numero 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU prevede in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione di pagamento, disconosciuta dall'utente, «è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti» articolo 10, comma 1 . Il comma 2 aggiunge che «quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente». La giurisprudenza sul phishing Per la giurisprudenza, la responsabilità contrattuale della banca per operazioni di pagamento disconosciute dal correntista “phishing” viene esclusa dalla prova di avvenuta adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno e di aver osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere, nonché dalla prova della riconducibilità delle disposizioni di pagamento al dolo o alla colpa grave del correntista, caratterizzata dall'assenza di quel minimo grado di diligenza riconoscibile da chiunque. La banca è tenuta a provare non solo di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e di aver osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere corretta funzionalità dei propri sistemi informatici anche ai fini della prevenzione delle frodi , ma deve altresì fornire la prova positiva della riconducibilità delle operazioni disconosciute dal cliente alla volontà di quest'ultimo o comunque alla sua grave negligenza Tribunale Roma, sez. VI civile, 9 aprile 2023 . In tema di phishing la Corte di Cassazione Cass., sez. I, 13/03/2023, numero 7214 , nel delineare il dovere di diligenza gravante sul correntista, ha precisato che «non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali verosimilmente richiestigli con una e-mail fraudolenta , in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato». Inoltre Caas., sez. III, 12/02/2024, numero 3780 . «La possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore». La condotta colposa dell'attore per tre pagamenti Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, emerge la ricezione di una telefonata nella quale l'attore, seppur inconsapevolmente, ha dichiarato di avere seguito le istruzioni fornite telefonicamente dal presunto operatore fornendogli le informazioni e i dati richiesti necessari all'accesso nell'area personale dell'home-banking. Venivano quindi eseguite sulla carta di credito tre operazioni in favore di un soggetto sconosciuto allo stesso, per complessivi € 394,00. Inoltre, risulta altresì provata, e comunque non contestata, l'applicazione da parte della banca del protocollo di sicurezza a due fattori, con protezione derivante da codici segreti nella disponibilità esclusiva del cliente e dall'utilizzo di password “usa e getta”, generate dai dispositivi utilizzati dal cliente, per autorizzare le operazioni dispositive via internet. Secondo il Tribunale è provato che l'evento fraudolento che ha portato alle tre operazioni di pagamento, per un importo globale di € 394,00, sia stato reso possibile grazie alla condotta colposa dell'attore, nonostante i presidi di sicurezza predisposti dalla banca a tutela dei pagamenti on-line. La responsabilità della banca per aver omesso di bloccare il conto È risultato provato e non contestato che l'attore riceveva un'ulteriore chiamata, stavolta dall'effettivo operatore bancario, e che detto intervento portava al solo blocco delle carte di pagamento del cliente. In seguito, venivano registrate delle ulteriori transazioni in conto corrente un bonifico di € 5.000,00, e due prelievi di € 250,00 e € 750,00 per un importo totale di € 6.000,00. Dette operazioni sono state disconosciute dall'attore e risultano effettuate quando la banca era già al corrente della frode perpetrata ai danni del cliente. Il servizio antifrode ha segnalato al cliente la truffa e ha riferito di modifiche sospette dall'App della banca comunicando la sussistenza di «alcune operazioni sospette eseguite con la carta di credito al medesimo intestata e di alcune modifiche ambigue apportate all'applicazione». Di contro, l'attore ha contestato il fatto di aver ricevuto le notifiche push e di aver autorizzato le operazioni in contestazione. Nella denuncia/querela era emerso che l'attore aveva dichiarato « … dando per scontato che si trattasse di un operatore vero, ho fornito i codici di accesso online al mio conto … . Inoltre, mi chiedevano di disinstallare l'app della banca dal mio telefono, cosa che effettuavo. Al termine di detta chiamata ho ricevuto un'altra chiamata questa volta dal vero centro assistenza della banca dove mi riferivano che erano state eseguite alcune operazioni sospette con la mia carta di credito … e che erano state apportate delle modifiche alla mia app … ». A fronte delle contestazioni dell'attore nulla ha replicato la banca la cui condotta deve ritenersi inescusabile. Infatti, il servizio antifrode, dopo aver rilevato le anomalie e le modifiche all'utenza del cliente, ha colpevolmente omesso di bloccare nel modo più adeguato il servizio di home banking. Tale negligenza ha determinato la prosecuzione e l'aggravio della truffa, consentendo ai truffatori di agire anche in un momento successivo alla scoperta della loro condotta fraudolenta. È stata ritenuta provata la parziale responsabilità della banca che, nonostante fosse a conoscenza dell'illegittima sottrazione dei dati credenziali e password a opera di terzi e ai danni del proprio correntista non ha cautelativamente e immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente. Il mancato concorso colposo del danneggiato La richiesta formulata dalla banca convenuta, sul concorso del fatto colposo del danneggiato ex articolo 1227, comma 1, c.c., è stata rigettata dopo la chiamata del servizio antifrode dell'istituto di credito, nessuna colpa è stata ravvisata nella condotta dell'attore, che ha riferito l'accaduto all'istituto di credito senza che questi si sia attivato tempestivamente a tutela del cliente correntista. Pertanto, è stata riconosciuta la responsabilità della banca in relazione alle operazioni effettuate sul conto corrente, col conseguente accoglimento della domanda formulata dall'attore e del diritto di questi al pagamento del risarcimento del danno, liquidati in € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Svolgimento del fatto e sintesi del processo Con atto di citazione notificato in data omissis titolare di conto corrente bancario presso omissis S.p.A. cui erano collegate carte di credito e di debito, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa l' omissis di credito, al fine di chiedere che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della omissis per l'illecita sottrazione delle somme subite per una truffa, con condanna dello stesso omissis di credito al risarcimento del danno patrimoniale quantificabile in € 6.394,00, ovvero in quella somma maggiore o minore risultante dal giudizio, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dì della sottrazione delle somme al soddisfo. In via subordinata, parte attrice chiedeva che venisse riconosciuta la responsabilità di omissis S.p.A. con riferimento alle operazioni riguardanti il momento successivo alla conoscenza da parte dell' omissis di credito della condotta criminosa, ovvero dopo le ore 15 41 del 23.09.2020, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale quantificabile in € 6.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore risultante dal giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione. In particolare, in data omissis , alle ore 15 03, l'attore riceveva una chiamata da parte di un soggetto che si presentava come l'addetto al servizio di assistenza e di sicurezza di omissis S.p.a., il quale gli riferiva che per evitare l'illecito utilizzo della sua carta era necessario un intervento immediato onde inibire le transazioni in essere a suo danno. omissis fidandosi che l'operatore fosse un dipendente ufficiale della banca, seguiva le istruzioni dell'interlocutore, fornendo tutte le informazioni idonee al perpetrarsi della truffa. Conclusa la telefonata, il omissis riceveva un'ulteriore chiamata, stavolta da un effettivo operatore della omissis convenuta, il quale riferiva il riscontro di alcune operazioni sospette eseguite con la carta di credito al medesimo intestata e di alcune modifiche ambigue apportate all'applicazione di omissis apprendeva inoltre che erano state eseguite sulla propria carta di credito due pagamenti di importo pari ad € 99,00 ed uno di € 196,00 in favore di un destinatario a lui sconosciuto. omissis di omissis provvedeva pertanto al blocco della carta di credito. In data omissis l'attore si recava presso la locale filiale della omissis e veniva a conoscenza che sull' omissis erano stati modificati il suo numero di cellulare ed il suo indirizzo e-mail mediante le suddette modifiche i malfattori avevano eseguito ulteriori transazioni in conto corrente, ovvero un bonifico di € 5.000,00 effettuato il omissis alle ore 19 09, in favore di destinatario sconosciuto all'attore, e due prelievi del 24.9.2020 di importo pari ad € 250,00 ed € 750,00 presso un ATM a Napoli. Preso atto di quanto sopra, il omissis della omissis provvedeva al blocco del conto corrente. In data omissis il omissis provvedeva a sporgere denuncia/querela presso la omissis di omissis nonché ad avviare la procedura di disconoscimento delle suddette operazioni. In seguito, la omissis effettuate le verifiche del caso, stornava l'importo, inizialmente rimborsato al cliente, facendo presente che le transazioni in commento erano state eseguite tramite l'utilizzo delle credenziali di commercio elettronico sicuro e con la corretta digitazione della password in esclusivo possesso del cliente. In data omissis , su istanza dell'attore, veniva preventivamente esperito il procedimento di mediazione, che si chiudeva con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta, come da verbale in atti. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2021 si costituiva nel giudizio omissis S.p.A. la quale sosteneva nel merito ed in via principale il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate, per i motivi esposti nelle proprie difese. In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande formulate dall'attore, la convenuta chiedeva la riduzione, anche in via di compensazione, della somma richiesta dall'attore in ragione del comportamento colposo tenuto da quest'ultimo ex articolo 1227, comma 1, c.c Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio. All'esito della prima udienza del 10.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.comma richiesti dalle parti. La causa risultava documentale e, pertanto, nessuna ulteriore istruttoria veniva ritenuta necessaria. All'udienza del 7.10.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 17.11.2023 nella quale il procedimento veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.comma per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. § Sulla responsabilità dell'istituto di credito in merito alla sottrazione di somme subita dall'attore. Il vigente D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 11 come modificato dal D. Lgs. numero 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU omissis - omissis 2 prevede in capo al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione di pagamento, disconosciuta dall'utente, “è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti” articolo 10, comma 1 . Il comma 2 aggiunge che “quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento . non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la responsabilità contrattuale della banca per operazioni di pagamento disconosciute dal correntista riconducibili allo schema del c.d. “phishing” viene esclusa dalla prova di avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno e di aver osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere, nonché dalla prova della riconducibilità delle disposizioni di pagamento al dolo o alla colpa grave del correntista, caratterizzata dall'assenza di quel minimo grado di diligenza riconoscibile da chiunque. Nella sostanza la banca è tenuta a provare non solo di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e di aver osservato la diligenza qualificata propria dell'accorto banchiere da intendere come corretta funzionalità dei propri sistemi informatici anche ai fini della prevenzione delle frodi , ma deve altresì fornire la prova positiva della riconducibilità delle operazioni disconosciute dal cliente alla volontà di quest'ultimo o comunque alla sua grave negligenza cfr. Tribunale Roma, sez. VI civile, 9 aprile 2023 . Ed infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ‘‘la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente'' cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 26916/2020 . Più in particolare, proprio in tema di phishing, si registra una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale, nel delineare il dovere di diligenza gravante sul correntista, ha precisato che ‘‘non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali verosimilmente richiestigli con una e-mail fraudolenta , in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato'' cfr. Cass. Civ. sez. I, 13/03/2023, numero 7214 . Ancora, da ultimo, secondo Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, numero 3780 “La possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente è una eventualità rientrante nel rischio d'impresa la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore nella specie, relativa ad un truffa informatica ai danni di un correntista di omissis la Corte ha sottolineato che era onere di omissis dover provare di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. In assenza di tale prova, per la Corte è corretta la decisione di imputare alla banca il rischio professionale della possibilità che terzi accedano ai profili dei clienti con condotte fraudolente ”. Tutto ciò premesso, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e dalla ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso attore, emerge la ricezione, da parte del omissis di una telefonata in data omissis , alle ore 15 03, nella quale l'attore, seppur inconsapevolmente, ha dichiarato di avere seguito tutte le istruzioni fornite telefonicamente dal presunto operatore di omissis fornendogli le informazioni ed i dati richiesti necessari all'accesso nell'area personale dell'home-banking. In conseguenza di ciò venivano nell'immediatezza eseguite sulla carta di credito del omissis tre operazioni due di pari importo di € 99,00 ed una di € 196,00 in favore di un soggetto sconosciuto allo stesso, per complessivi € 394,00. Ed ancora, risulta altresì provata, e comunque non contestata ex articolo 115 c.p.c., l'applicazione da parte della omissis del protocollo di sicurezza a due fattori, con protezione derivante da codici segreti nella disponibilità esclusiva del cliente e dall'utilizzo di password “usa e getta”, generate dai dispositivi utilizzati dal cliente, per autorizzare le operazioni dispositive sulla omissis via internet. Inoltre, la chiamata da numero di utenza con prefisso 02, non può di certo rendere credibile la telefonata del presunto operatore della omissis al punto tale da indurre il omissis a riferire le proprie credenziali personali per l'accesso ai servizi di home banking. Tra l'altro parte convenuta ha escluso che il numero di telefono utilizzato per la chiamata truffa sia corrispondente ad alcuno dei numeri di omissis e parte attrice nulla ha contestato e provato sul punto. Per quanto sopra esposto deve ritenersi provato che l'evento fraudolento che ha portato alle tre operazioni di pagamento del 23.9.2020, per un importo complessivo di € 394,00, sia stato reso possibile proprio grazie alla condotta colposa dello stesso attore, nonostante i presidi di sicurezza predisposti dalla omissis a tutela dei pagamenti on-line. Ciò posto, risulta altresì provato dagli atti, e comunque non contestato, che alle ore 15 41 del 23.9.2020 il omissis riceveva un'ulteriore chiamata, stavolta dall'effettivo operatore del omissis di omissis S.p.A., e che detto intervento portava al solo blocco delle carte di pagamento del cliente. Successivamente venivano registrate delle ulteriori transazioni in conto corrente e, specificamente, un bonifico di € 5.000,00 effettuato il omissis , alle ore 19 09, e due prelievi del 24.9.2020 di importo pari ad € 250,00 ed € 750,00 per un importo complessivo pari ad € 6.000,00. Dette operazioni sono state disconosciute dall'attore e risultano effettuate quando la omissis era già al corrente della frode perpetrata ai danni del proprio cliente. In particolare, il omissis ha evidenziato la colpevole omissione e la negligenza nella condotta posta in essere dalla omissis che avrebbe dovuto procedere anche al blocco del conto corrente intestato al cliente e del servizio di home banking. Si evidenzia infatti come sia stato lo stesso servizio antifrode di omissis a segnalare al cliente la truffa ed a riferire di modifiche sospette dall'App della omissis comunicando la sussistenza di “alcune operazioni sospette eseguite con la carta di credito al medesimo intestata e di alcune modifiche ambigue apportate alla applicazione di omissis ” cfr. scritti difensivi di parte convenuta pag. 2 comparsa di costituzione e risposta, pag. 2 memoria numero 1 ex articolo 183, comma 6, c.p.c., nonché pag. 2 comparsa conclusionale . Di contro, l'attore nella prima difesa utile successiva alla costituzione in giudizio della omissis e nelle memorie ex articolo 183, comma 6, numero 1 c.p.c., ha specificamente contestato il fatto di aver ricevuto le notifiche push e di aver autorizzato le operazioni in contestazione. Risulta tra l'altro pacifica e non contestata la modifica dei recapiti dell'App del cliente mail e numero di telefono . A riprova di ciò dalla denuncia/querela del omissis depositata in atti, a cui la stessa omissis convenuta ha fatto più volte riferimento nei propri scritti difensivi, emerge che l'attore ha dichiarato testualmente “ … dando per scontato che si trattasse di un operatore vero, ho fornito i codici di accesso online al mio conto … . Inoltre, mi chiedevano di disinstallare l'app della banca dal mio telefono, cosa che effettuavo. Al termine di detta chiamata ho ricevuto un'altra chiamata questa volta dal vero centro assistenza della omissis dove mi riferivano che erano state eseguite alcune operazioni sospette con la mia carta di credito … e che erano state apportate delle modifiche alla mia app … ” cfr. docomma 3 allegato ad atto di citazione omissis querela del 30.09.2020 . A fronte delle contestazioni dell'attore nulla ha saputo replicare la omissis la cui condotta deve ritenersi inescusabile. Infatti, il servizio antifrode dell' omissis di credito, dopo aver rilevato le anomalie e le modifiche all'utenza del cliente, ha colpevolmente omesso di bloccare nel modo più adeguato il servizio di home banking. Tale negligenza ha determinato la prosecuzione e l'aggravio della truffa, consentendo ai truffatori di agire anche in un momento successivo alla scoperta della loro condotta fraudolenta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali sopra citati, deve ritenersi provata la parziale responsabilità della omissis la quale nonostante fosse ben a conoscenza della illegittima sottrazione dei dati credenziali e password ad opera di terzi ed ai danni del proprio correntista non abbia cautelativamente ed immediatamente provveduto al blocco del conto corrente del cliente. Le superiori argomentazioni determinano il rigettato della richiesta formulata in subordine dalla convenuta sul concorso del fatto colposo del danneggiato ex articolo 1227, comma 1, cod. civ Infatti, successivamente alla chiamata del servizio antifrode dell' omissis di credito, nessuna colpa è ravvisabile nella condotta dell'attore il quale ha riferito l'accaduto al proprio omissis di credito senza che questi si sia attivato tempestivamente a tutela del cliente correntista. Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità di omissis S.p.A. in relazione alle operazioni effettuate sul conto corrente del omissis successivamente alle ore 15 41 del 23.9.2020, con il conseguente accoglimento della domanda formulata dall'attore in via subordinata e del diritto di questi al pagamento del risarcimento del danno che qui si liquida in € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione. § Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta dall'attore e per l'effetto CONDANNA parte convenuta omissis S.P.A. al pagamento in favore dell'attore omissis della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal 23.9.2020 sino al soddisfo CONDANNA parte convenuta omissis S.P.A. al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore omissis e per questi al suo procuratore distrattario Avv. omissis , il quale ha dichiarato di aver anticipato spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi, che, ai sensi del D.M. numero 147/2022, liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, ed oltre alla ripetizione delle spese sostenute dall'attore per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio, pari ad € 48,80.