L’attribuzione di una pubblica funzione ad un privato rende quest’ultimo un pubblico ufficiale. Tale qualifica non è invece attribuibile a colui che esercita un servizio che, per quanto privato, sia di interesse pubblico, come nel caso del titolare della scuola guida.
Il Tribunale del riesame di Brescia confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso nei confronti di un soggetto indagato per falsità ideologica e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. L'uomo era titolare di una scuola guida ed era accusato di aver certificato falsamente lo svolgimento di lezioni da parte dei docenti, in cambio del versamento di somme di denaro, nonché di aver apposto le firme di presenza alle lezioni rilasciando l'attestato di superamento del corso per la guida di mezzi pesanti, inducendo in errore i funzionari della Motorizzazione che avevano successivamente rilasciato il relativo titolo di guida. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, dolendosi, in particolare, dell'insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale con conseguente impossibilità di configurare il reato di corruzione. La doglianza risulta fondata. La pronuncia analizza la nozione di pubblico ufficiale risultante dalla l. numero 86/1990 che ha adottato una concezione oggettivo-funzionale. Secondo l'articolo 357 c.p. «è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». In altre parole, non è determinante la natura dell'ente da cui tali soggetti dipendono, né il tipo di rapporto di impiego, né ancora l'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l'ente pubblico. Unico criterio determinante è quindi la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, anche se come soggetto “privato”. Quanto alla qualifica di incaricato di un pubblico servizio, l'articolo 358 c.p. così definisce «colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico». È dunque sufficiente che il servizio offerto, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, sia volto alla realizzazione di finalità pubbliche. Tornando al caso in esame, il Tribunale ha errato nel ritenere pacifica la qualifica di pubblico ufficiale in capo al ricorrente basandosi sull'attività di attestazione che avrebbe svolto. Come infatti ha sottolineato la difesa, l'uomo non ha mai rilasciato le Carte Qualificazione Conducenti, attività che è riservata ai funzionari della Motorizzazione Civile articolo 19 d.lgs. numero 286/2005 . Il ricorrente si limitava invece all'organizzazione dei corsi per coloro che volessero successivamente sostenere l'esame presso la Motorizzazione Civile. Ancora diversa, precisa la Cassazione, è l'ipotesi relativa ai corsi per il recupero dei punti della patente di guida, poiché in questo caso è necessario e sufficiente frequentare corsi presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture. In conclusione, la Corte accoglie l'impugnazione e annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame.
Presidente Di Stefano – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 20 ottobre 2023 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia nei confronti di L.J., in ordine ai reati di falsità ideologica e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. All'indagato erano sequestrati, a fini di confisca per sproporzione ex articolo 240-bis cod. penumero , tutte le risorse economiche in suo possesso, depositate sui conti correnti a lui riferibili, fino al corrispondente valore di euro 1.134.705,00, nonché tre fabbricati. In ordine alla somma di 18.100,00 euro, costituita dagli importi complessivamente ricevuti da alcuni corsisti, era disposto il sequestro preventivo, considerata l'esatta determinazione del profitto, anche ai fini di confisca ex articolo 322-ter cod. penumero Si contesta al ricorrente, titolare della scuola di guida OMISSIS , in cambio della corresponsione di denaro contante, di avere certificato falsamente lo svolgimento delle lezioni da parte dei docenti, nonché di avere apposto le firme di presenza alle lezioni, e così di avere rilasciato l'attestato di superamento del corso, per la guida di mezzi pesanti, inducendo in errore i funzionari della Motorizzazione Civile, che avevano predisposto il titolo di guida. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione L.J., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 319 cod. penumero , 63, 321, 253 e 187 cod. proc. penumero Va premesso che le C.Q.C. carte qualificazione conducenti in contestazione sono in tutto quarantaquattro, come, del resto, il numero dei corsisti, indagati insieme a L.J La difesa ha dimostrato che, almeno fino al 21 marzo 2021, le lezioni nelle quali il dottore A. stesso sarebbe stato falsamente indicato come presente erano soltanto due e che dette lezioni si erano tenute entrambe lo stesso giorno. Ciò prova che, contrariamente a quanto inteso dal Tribunale del riesame, quantomeno fino al 21 marzo 2021, i corsi ai quali anche il suddetto medico aveva partecipato si erano regolarmente tenuti, e che, pertanto, occorreva restringere l'area di interesse, rispetto al fumus commissi delicti, al periodo successivo a quella data e che l'indicazione di presenza del professionista alle due lezioni del 30 novembre 2021 poteva essere dovuto a mero errore di trascrizione. Ma, soprattutto, che, da quella circostanza non si poteva desumere, come invece aveva fatto il giudice della misura, che i corsi non si erano tenuti. Il Collegio della cautela avrebbe dovuto dubitare anche della affidabilità di C. insegnante della scuola guida che, inizialmente, aveva riferito di non avere tenuto i corsi , zio di L.J., non solo in ragione del suo ruolo e della sua oggettiva prossimità alle vicende oggetto di indagine, ma anche perché, come dimostrano i registri acquisiti dalla polizia giudiziaria e come poteva desumersi dalla annotazione della polizia provincia del 28 giugno 2023, che lo aveva comunque incluso tra gli indagati, C. risultava essere il docente con più presenze nei vari corsi per le C.Q.C. attenzionate. Affidabilità ulteriormente compromessa dalla dichiarazione sottoscritta dal predetto e consegnata a L.J. appena due giorni dopo la sua audizione, nella quale lo stesso afferma il contrario di quanto riferito agli operanti due giorni prima. Il Collegio della cautela ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità, delle dichiarazioni rese da C. il 12 giugno 2023, posto che quest'ultimo, per le ragioni anzidette, avrebbe dovuto essere sentito come indagato. Invece, lo stesso veniva escusso come persona informata sui fatti molto tempo dopo l'acquisizione dei registri e della documentazione, ovvero in un momento in cui erano già noti la prossimità e il collegamento del dichiarante rispetto alle vicende oggetto di indagine. Quanto al reato di corruzione, erra il Collegio della cautela a ritenere l'indagato pubblico ufficiale. Nel caso in esame l'attività del privato titolare della scuola rappresenta solo uno dei requisiti per il conseguimento di una particolare abilitazione, la cui concessione rimane comunque ancorata a valutazioni di esclusiva pertinenza della Pubblica Amministrazione. Non diversamente da quanto avviene per la patente di guida, è previsto il superamento di un esame presso la Motorizzazione Civile territorialmente competente e, quindi, sotto il diretto controllo della Pubblica Amministrazione. Le condotte dell'indagato non avrebbero potuto avere alcuna diretta incidenza nel progredire dell'iter di formazione della volontà del provvedimento finale, emanato dalla Pubblica Amministrazione, all'esito di una prova d'esame condotta sotto il suo esclusivo controllo e sotto il suo esclusivo potere. Manca l'individuazione sia dei doveri d'ufficio riconducibili all'indagato, sia dell'atto contrario a tali doveri. Non è, inoltre, configurabile il pactum sceleris perché la rappresentazione della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio qualifica anche il dolo della fattispecie, che deve essere oggetto di rappresentazione da parte di tutti i partecipanti all'accordo. Erra il Tribunale del riesame allorché afferma che i corsisti avrebbero riferito di avere pagato L.J. per ottenere il rilascio della C.Q.C. senza la frequentazione del corso, perché oggetto di quel presunto accordo non avrebbe potuto in nessun caso essere il rilascio della C.Q.C., trattandosi di un'attività normativamente riservata ai funzionari della motorizzazione civile che vi provvedono a seguito del superamento di un esame specificatamente disciplinato. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei corsisti L. e B., si afferma che sono state rese a seguito degli avvisi ex articolo 63 cod. proc. penumero , mentre B. è stato sentito con l'assistenza del difensore. Così facendo, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni difensive relative alla inutilizzabilità di quelle dichiarazioni in quanto rese da soggetti che, a prescindere dall'inconferente richiamo agli avvisi operato nell'ordinanza, dovevano essere assunti, sin dall'inizio, come persone indagate. Quanto al tema della sproporzione, il giudice del reclamo nulla ha detto sulle critiche mosse dalla difesa all'attendibilità dell'annotazione della Guardia di finanza del 3 ottobre 2023. In essa manca una distinzione tra conto economico e conto finanziario della società e non si rinviene alcun accertamento in relazione agli esborsi riportati nel totale degli impieghi , che potrebbero non essere stati interamente onorati dalla società. Tali dati avrebbero consentito di considerare più ragionevole la possibilità che l'ingente importo sottoposto a vincolo potesse rappresentare il frutto di un risparmio di spesa realizzato negli anni. Del resto, il presunto corrispettivo introitato illecitamente dall'indagato sarebbe pari a 220.000,00 euro, di molto inferiore a quello rinvenuto presso l'autoscuola di L.J Inoltre, nel calcolo della capacità reddituale dell'indagato, non si è tenuto conto del reddito da lavoro dipendente della propria compagna. Infine, la sproporzione patrimoniale può fungere da indizio soltanto unitamente ad altri indizi, quali la mancata giustificazione e la commissione di un reato spia . Nel caso in esame, non sussistendo la corruzione, si sarebbe dovuta escludere ogni genere di sproporzione. 2.2. Omessa motivazione in relazione alle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove della difesa, contrarie e decisive alla conferma del sequestro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, non potendosi attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio a L.J L'ordinanza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Brescia. 2. Occorre premettere che, a seguito della novella normativa ad opera della legge 26 aprile 1990, numero 86, il legislatore ha impostato la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio secondo una concezione oggettivo-funzionale. In ossequio all'attuale formulazione dell'articolo 357 cod. penumero , agli effetti della legge penale , è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi . La veste di pubblico ufficiale postula, pertanto, che il soggetto agente svolga, in concreto, mansioni tipiche dell'attività pubblica, che può manifestarsi nelle forme della pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, mentre prescinde dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente. Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale , non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui gli stessi dipendono, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente ancorché soggetto privato . Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di pubblico ufficiale impone, dunque, un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'articolo 357 cod. penumero , id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi Sez. U, numero 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190 Sez. 6, numero 1943 del 13/01/1999, Mascia, Rv. 213910 . Con riguardo alla qualifica di incaricato di un pubblico servizio , l'articolo 358 cod. penumero definisce tale colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 con l. 26 agosto 1990, numero 86, articolo 18 , nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha difatti privilegiato il criterio oggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione a qualunque titolo ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'articolo 358 cod. penumero , al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico Sez. 6, numero 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835 . Non si richiede, dunque, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il comma secondo del medesimo articolo 358 cod. penumero esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente articolo 357 cod. penumero , ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima poteri deliberativi, autoritativi o certificativi . Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale Sez. 6, numero 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835 Sez. 6 numero 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337 . In applicazione di tale regula iuris, questa Corte di legittimità ha, così, avuto modo di affermare che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società privata in relazione all'attività svolta per il perseguimento di un interesse pubblicistico. Stesso principio di diritto ha affermato in relazione all'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione del servizio di riscossione di tributi comunali, in considerazione della connotazione prettamente pubblicistica del servizio predetto Sez. 6, numero 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127 . 3. Il Tribunale del riesame, incorrendo in errore, ha ritenuto pacifica la qualifica di pubblico ufficiale in capo a L.J., «avendo egli svolto attività di attestazione, attraverso la compilazione del registro degli iscritti e il rilascio della C.Q.C., all'esito dei corsi formativi». Come bene evidenziato dalla difesa, invece, L.J. non ha mai rilasciato le Carte Qualificazione Conducenti. 3.1. Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 286/2005, «La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità . . I corsi di cui al comma 1 sono organizzati a dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida b da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. Si tratta, pertanto, di un'attività normativamente riservata ai funzionari della Motorizzazione Civile, che vi provvedono a seguito del superamento di un esame specificatamente disciplinato. 3.2. E', quindi, di tutta evidenza l'errore in cui è incorso il Tribunale del riesame L.J., all'interno della scuola guida da lui gestita, si limitava a organizzare i corsi per coloro che successivamente volevano sostenere l'esame presso la Motorizzazione Civile. Proprio alla luce della suindicata normativa, sbaglia il Tribunale a ritenere il caso di specie analogo a quello relativo al recupero dei punti della patente di guida, perché in quest'ultimo caso è necessario e sufficiente frequentare corsi presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture. È pacifica la pubblica funzione attribuita a colui che, in qualità di titolare di scuola guida, falsifichi il registro delle presenze dei frequentanti e l'attestato finale di frequenza dei corsi per il recupero dei punti della patente Sez. 5, numero 13069 del 16/02/2011, Miscioscia, Rv. 249851 - 01 . La natura pubblica dipende, infatti, dalla duplice attività di attestazione delle autoscuole, dotate delle necessarie autorizzazioni amministrative, che devono consegnare l'attestazione finale anche ai competenti uffici amministrativi per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alle guide. Sbaglia, invece, come sopra evidenziato, il Collegio della cautela a sostenere che «il ruolo svolto del titolare della scuola guida per il rilascio della C.Q.C. prevede una attività di controllo e certificazione che fa capo alla scuola guida in ordine alla quale la Pubblica Amministrazione ripone affidamento». In conclusione un conto è attribuire a un privato una pubblica funzione, altro è regolamentare chi esercita un servizio che, per quanto privato, è di interesse pubblico. Solo nel primo caso è configurabile l'incaricato di pubblico servizio, mentre la fattispecie oggetto di riesame rientra pacificamente nella seconda ipotesi. 4. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia, che dovrà valutare, alla luce dei principi sopra dettati, se la fattispecie in esame sia eventualmente riconducibile ad altre ipotesi di reato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc. penumero