Il Ministero del Lavoro apre alla realtà virtuale per la formazione sulla sicurezza

Con l’Interpello numero 3/2024, il Ministero ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di strumenti di realtà virtuale come metodo per l’erogazione dei corsi formativi obbligatori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È stata l’Università di Siena a portare il tema all’attenzione del Ministero con il seguente quesito «si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell'efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 numero 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l'attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'articolo 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 numero 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». Fermo restando che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, dispone che «La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento». In tale contesto, il parere del Ministero esprime il favor per metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali, garantendo il ricorso a strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi. In tal modo è possibile agevolare una migliore conciliazione tra esigenze professionali ed esigenze di vita personale.

Ministero del Lavoro, interpello numero 3/2024