Il giudice di pace può essere equiparato a un lavoratore subordinato?

E se così fosse, a chi spetterebbe decidere sui suoi compensi? Al giudice ordinario o a quello amministrativo? La parola alle Sezioni Unite.

Oggetto della vicenda in esame è la richiesta da parte della ricorrente, in qualità di giudice di pace, del diritto alla percezione del trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, anche nel periodo in cui era intervenuta la sospensione dall'esercizio delle funzioni nello specifico, la ricorrente agiva dinanzi al Tribunale per la verifica dello svolgimento di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, nonché per la rideterminazione del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni espletate, di tenore analogo a quello garantito a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del Dicastero. Il ricorso offre l'occasione alla Corte per ricordare che rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura Cass. numero 27198/2017 . Nel caso in esame, quindi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intende essere assimilata.

Presidente D'Ascola – Relatore Tricomi Svolgimento del processo 1. M.M. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del giudizio che la stessa ha incardinato presso il Tribunale di Bari, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia del Ministero della giustizia, sia dell'I.N.P.S. La ricorrente ha adito il giudice di primo grado in ragione del pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, da ultimo nella qualità di giudice di pace, e ha chiesto l'accertamento del diritto alla percezione del trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, con l'applicazione di tutti gli istituti previsti, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto, anche nel periodo in cui era intervenuta la sospensione dall'esercizio delle funzioni l'accertamento della abusiva ed illegittima reiterazione del termine apposto ai contratti, come prorogati nel corso dei diciotto anni di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, con conseguente condanna al risarcimento del cd. danno comunitario la ricostituzione della posizione previdenziale ed assicurativa, stabilendo i necessari adempimenti a cura dell'Amministrazione. 2. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto a seguito dell'eccezione con la quale l'I.N.P.S. ha prospettato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto le domande formulate non hanno ad oggetto l'assimilazione della propria posizione allo status giuridico riconosciuto al giudice togato, ma hanno preso in esame il riconoscimento dello status di “lavoratrice” alle dipendenze del Ministero della giustizia, e dei conseguenti diritti patrimoniali. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia si sono costituiti con controricorso, rimettendosi alle determinazioni di questa Corte, atteso che l'eccezione sulla giurisdizione era stata sollevata dall'I.N.P.S. 4. L'I.N.P.S. è rimasto intimato. 5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 6. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'articolo 380-bis1, cod. proc. civ., insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Ragioni della decisione 1. Occorre premettere che, sebbene il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sia stato proposto dalla parte che ha promosso il giudizio di merito, lo stesso è ammissibile. Ed infatti, a seguito della eccezione prospettata dall'I.N.P.S., parte convenuta, sussiste il ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito. Vi è, quindi, un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della quaestio da parte delle Sezioni unite, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa Cass., S.U., numero 15058 del 2023, numero 15122 del 2022 . 2. Deve quindi statuirsi sulla giurisdizione. Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all'oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale ex aliis, da ultimo, Cass., S.U., numero 2368 del 2024 . Come emerge dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Bari affinché, previo accertamento della sua qualità di magistrato onorario - da ultimo nelle funzioni di giudice di pace - per la verifica dello svolgimento di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della giustizia. Ha chiesto, quindi, la rideterminazione del trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio, nonché il riconoscimento della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero della giustizia alla regolarizzazione della propria posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Proprio in ragione della prospettata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della giustizia, assimilabile alla posizione del magistrato ordinario, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratrice alle dipendenze del suddetto Ministero, quale presupposto per l'accertamento della abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti ed il riconoscimento del cd. danno comunitario. Dall'esame degli atti di causa, si può quindi osservare che vi è domanda di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'Amministrazione, quale rapporto di lavoro subordinato analogo a quello del magistrato ordinario. Tenuto conto del petitum sostanziale, così enucleato con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, trovano applicazione i principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza numero 27198 del 2017 cui adde, l'ordinanza di queste S.U. numero 21986 del 2021, che ha esaminato la questione di giurisdizione rispetto alla domanda proposta da un magistrato onorario giudice di pace , ai quali si intende dare continuità, secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura. 3. Nella fattispecie in esame, quindi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente intende essere assimilata. 4. Nulla spese in mancanza di attività difensiva svolta dalle amministrazioni controricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti.