Al marito affetto da gravi problemi di salute va assegnata la casa coniugale

Vanno contemperati gli interessi dei coniugi e dei minori senza arrecare pregiudizio ad alcuno in tal senso può essere assegnata la casa coniugale al marito qualora le condizioni di salute dello stesso impediscano un collocamento differente che vada ad alterare l’equilibrio psico-fisico del soggetto affetto da una grave patologia.

La ricorrente depositava presso il Tribunale competente ricorso per separazione giudiziale dal marito esponendo che dall'unione erano nati due figli, attualmente minori, e che la famiglia aveva vissuto nella casa di proprietà del suocero concessa in comodato d'uso alla coppia prima del matrimonio. La moglie riferiva di svolgere attività lavorativa con contratto a chiamata, mentre il marito era socio di una società. Riferiva, altresì, che il resistente aveva intrattenuto una relazione extraconiugale ma che aveva preferito indugiare nella richiesta di separazione atteso che il coniuge nel frattempo si era ammalato gravemente. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso dei figli minori e l'assegnazione a sé della casa coniugale, oltre un mantenimento per se stessa e per i figli. Si costituiva il marito deducendo di versare in condizioni di salute gravi, negava la relazione extraconiugale, riferendo che, invece, era la moglie che aveva intrattenuto relazioni stabili. Concludeva chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale in considerazione delle proprie condizioni di salute, il collocamento paritario dei bambini e negando un mantenimento in favore della moglie, atteso che la stessa aveva sempre lavorato a tempo pieno. All'udienza fissata per comparizione delle parti il giudice verificata l'impossibilità della conciliazione, disponeva emettendo i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando, in maniera condivisa i figli minori, poneva a carico del marito l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla per la moglie, e assegnava la casa coniugale al marito in considerazione della gravità della patologia di cui era affetto. Il giudice adito, nel decidere in via provvisoria in merito all'assegnazione della casa coniugale, aveva valutato che la moglie, unitamente ai figli minori, si era trasferita da qualche mese dai genitori, mentre il marito era rimasto in casa e, a causa della gravissima malattia, si sottoponeva a cicli di terapie. Posto ciò, deriverebbe un notevole pregiudizio il trasferimento in un'altra abitazione del marito, considerando, altresì, che lo stesso dovrebbe reperire un'abitazione adatta alle sue necessità e alle sue gravi condizioni di salute. Precisava, inoltre, il giudicante che l'assegnazione della casa coniugale al marito non contrastava con l'interesse dei figli minori, bensì si affiancava nella misura in cui si deve considerare la necessità di assicurare condizioni di vita quanto più possibile serena e stabili per il padre, unitamente ai momenti di condivisione di vita con i bambini. Non va sottaciuto che il padre si sottoponeva periodicamente ai cicli di terapie, pertanto andava mantenuto il collocamento prevalente presso la madre, ma, in ogni caso, andavano assicurati gli incontri periodici con il padre il quale, pur in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, non può veder esautorato del suo ruolo con i figli. In conclusione, il giudice invitava le parti a trovare un accordo conciliativo, in mancanza, rigettava le richieste istruttorie di ammissione di prova orale nonché di CTU e il giudizio sarebbe proseguito nelle forme previste dal codice di rito con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

La sig.ra PA.Me., con ricorso depositato il 20.9.23, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Ma.Fa., con il quale ha contratto matrimonio il 17.8.2014. Ha esposto che dall'unione sono nati, nel 2015 e nel 2017, i figli Gi. e Ni. e che la famiglia aveva vissuto a Gu.Ta., nella casa di proprietà del suocero, concessa in comodato d'uso alla coppia già prima del matrimonio. Ha riferito di svolgere attività lavorativa come cameriera addetta a un bar con contratto a chiamata e redditi non superiori ad euro 600,00 mensili, mentre il marito è socio al 49% di una società che esercita l'attività di bar, nella quale la stessa ricorrente ha riferito di avere lavorato fino al 2018, quando il contratto non le era stato rinnovato per incomprensioni lavorative e familiari con il cognato e la suocera, che del resto non la avevano mai vista di buon occhio ed avevano con continue intromissioni creato tensioni nella coppia. Ha aggiunto che il marito aveva intrattenuto per un paio di anni una relazione con un'altra donna ed aveva ammesso la circostanza a maggio 2022, al termine di una cena rivelatrice tra coppie, ma di avere deciso di indugiare, fintanto che era stato possibile, nel chiedere la separazione perché lui nel frattempo si era ammalato gravemente. La malattia da cui è affetto il marito richiede, secondo quanto in ricorso, frequenti cicli di chemioterapia che lo costringono a letto e a ricoveri e degenze improvvisi, limitando fortemente la sua capacità di gestione dei figli minori. La Pa. ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando come indicato in ricorso le occasioni di visita paterne e quantificando in euro 300 per ciascun figlio l'importo dovuto dal Ma., oltre ad euro 200 quale assegno di mantenimento per sé. Il sig. Ma.Fa. si è costituito ed ha dato atto di trovarsi dal 2019 a combattere conto un cancro al colon infiltrato ed in metastasi. Ha riferito che dopo la malattia la moglie, trascorso un primo periodo di comprensione e vicinanza, si era sempre più allontanata, dandosi alla vita mondana, disinteressandosi della casa e dei figli e adottando atteggiamenti rabbiosi e ostili nei confronti propri e della propria famiglia di origine. Ha negato di avere intrattenuto relazioni extraconiugali, riferendo che era stata semmai la moglie ad intrattenerne in passato e ad intrattenerne attualmente una stabile. Ha aggiunto di avere subito e di continuare a subire da parte della moglie vessazioni, umiliazioni, offese, giunte al punto che la stessa in una occasione si era avventata contro di lui provocandogli escoriazioni il tutto alla presenza dei figli e senza alcun rispetto per la tranquillità che un malato oncologico dovrebbe avere. Il resistente ha dunque avanzato domanda di addebito della separazione alla moglie ed ha chiesto assegnarsi a sé, in considerazione delle proprie condizioni di salute, la casa coniugale, con collocamento paritario dei bambini e mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza. Si è opposto alla domanda di assegno di mantenimento per la moglie, evidenziando che lei ha sempre lavorato con orario a tempo pieno come barista e da ultimo è stata assunta come commessa presso un negozio. All'udienza di comparizione del 6.3.24, sentite le parti e tentata senza esito la conciliazione, il giudice riservava la decisione sui provvedimenti temporanei e urgenti. Non è dubbio doversi disporre - in conformità alla richiesta avanzata dalle parti -l'affidamento condiviso dei figli minori Gi. di anni 9 e Ni. di anni 6 , in applicazione del criterio legislativo ordinario e preferenziale. Costituisce oggetto di contrapposizione la questione inerente l'assegnazione della casa coniugale e la conseguente disciplina del collocamento abitativo dei bambini. In particolare, il Ma. ha insistito nella richiesta di assegnazione a sé della casa, di proprietà del padre, che gliela ha concessa in comodato d'uso prima del matrimonio Per me l'abitazione, dove vivo da 15 anni, è diventata un punto focale della mia malattia, è il punto dove ho le mie sicurezze e so dove muovermi, per me sarebbe del tutto deleterio cambiare abitazione v. verbale di udienza del 6.3.24 . La Pa. ha riferito di essere stata costretta a trasferirsi insieme ai figli in casa dei propri genitori a Nocera Umbra, ma di voler tornare quanto prima nella casa coniugale con i bambini, che ci sono nati e ivi hanno sempre vissuto. Nel decidere in via provvisoria delle sorti della casa coniugale non può non considerarsi che il Ma. - che vi è rimasto a vivere quando, a gennaio di quest'anno, la moglie insieme ai figli si è trasferita dai genitori - è affetto da una gravissima malattia adenocarcinoma del colon, stadio IV, con metastasi , per la quale si sottopone a cicli ripetuti di chemioterapia. Dall'assegnazione alla Pa. della casa coniugale deriverebbe la necessità per il Ma. di spostarsi a vivere in altra abitazione evenienza, questa, che potrebbe pregiudicare gravemente la sua serenità, meritevole di essere preservata e tutelata proprio in considerazione delle difficili condizioni di salute. Al cambiamento di ambiente domestico -che per un malato oncologico in stadio avanzato può già essere di grave pregiudizio - si aggiungerebbe la difficoltà di reperire una abitazione adatta alle sue necessità, dunque posta al piano terra, che abbia spazi adeguati per i figli, nelle immediate vicinanze delle quale deve essere agevole parcheggiare e dalla quale non sia complicato muoversi per recarsi in ospedale o per far transitare eventuali altri mezzi auto di familiari che debbano assisterlo o accompagnarlo per effettuare le cure, ambulanza . Quanto detto fin qui non trascura affatto di considerare l'interesse dei figli minori, che non si pone certo in contrasto con quello del padre ma ad esso si affianca, nella misura in cui si consideri che condizioni di vita quanto più possibile serene e stabili per il padre sono le uniche che consentiranno ai figli di essere esposti il meno possibile alla sofferenza inevitabilmente connessa alla malattia del genitore e di condividere con lui momenti di vita normale . Va anche considerato il fatto, riferito da entrambe le parti, che nella fase delle trattative stragiudiziali che hanno preceduto l'introduzione del procedimento i genitori del Ma. hanno più volte prospettato alla Pa. la possibilità di metterle a disposizione con la formula dell'intestazione di proprietà ai minori e del diritto di abitazione alla madre altra abitazione, situata nel centro di Gualdo Tadino, ove la stessa potrebbe trasferirsi a vivere insieme ai figli, rimanendo così nella località dove essi frequentano le scuole ed hanno i loro interessi. E' auspicabile che le parti, anche supportate dai rispettivi legali, coltivino in autonomia questa possibilità, che avrebbe per i bambini evidenti vantaggi, connessi al venir meno dei frequenti spostamenti cui attualmente sono costretti vivendo a Nocera ed alla vicinanza delle case dei genitori. Alla luce di quanto detto fin qui ritiene la scrivente che, allo stato, la soluzione maggiormente conforme all'interesse dei minori sia quella che consente al padre di continuare a vivere nella casa coniugale. Qualunque altra soluzione, tale da imporre al Ma. di lasciare la casa coniugale, rischierebbe di pregiudicare grandemente le sue già difficili condizioni di vita e di salute, pregiudicando quindi inevitabilmente anche l'andamento del rapporto con i minori. La casa coniugale deve dunque rimanere nella disponibilità del Ma., alla quale va provvisoriamente assegnata. I minori dovranno essere collocati in via prevalente presso la madre, pur prevedendo frequenti occasioni di frequentazione con il padre. Detta soluzione appare quella maggiormente conforme all'interesse dei minori, considerando che le condizioni di salute del padre, pur non diminuendo in alcun modo la sua certa adeguatezza e capacità genitoriale, non gli consentono di attendere in modo sempre costante e puntuale alle loro molteplici esigenze di cura e accudimento. Come emerge dagli scambi di messaggi prodotti in atti, e come è ovvio considerando le condizioni di salute del Ma., accade che egli debba sottoporsi a ricoveri ospedalieri, anche non programmati inoltre, non è difficile immaginare che i trattamenti chemioterapici cui si sottopone con regolarità richiedano il rispetto di periodi di riposo, in cui non si può che delegare ad altri l'accudimento dei bambini. Per tali ragioni è opportuno il collocamento prevalente presso la madre dei bambini, che potranno trascorrere con il padre, oltre ai fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera , anche alcuni giorni infrasettimanali con pernottamento, nei termini che meglio si indicano in dispositivo, che tengono conto dell'alternanza dei fine settimana. Nulla osta a che i bambini possano trascorrere con il padre più giorni continuativi durante i periodi di vacanza scolastica, come pure si indica in dispositivo. E' bene precisare che la presente regolamentazione è a valere in via residuale, per il caso in cui non vi siano altri accordi tra i genitori, che in regime di affidamento condiviso possono sempre decidere in autonomia le migliori modalità di gestione coordinata dei figli. E' anzi auspicabile, tenuto conto dell'età dei bambini e della molteplicità delle loro esigenze, che le parti riescano ad avere un atteggiamento collaborativo nell'andare incontro alle loro esigenze anche tenendo conto degli impegni propri, di salute e di lavoro. Considerando il collocamento prevalente presso la madre, deve porsi a carico del Ma. un assegno di contributo al mantenimento ordinario dei figli, parametrato anche alle sue migliori condizioni reddituali. Invero, il padre, pur non svolgendo al momento alcuna attività lavorativa in ragione delle proprie condizioni di salute , percepisce pensione di invalidità di euro 1.120,00, non gravata da spese di mutuo o locazione ed è socio al 49% del bar gestito dalla famiglia. Egli, anche considerando i soli introiti mensili, può contare su una disponibilità economica maggiore di quella della Pa., che ha riferito di percepire stipendio di circa euro 900,00 mensili, sul quale potrebbe gravare a beve il costo di una abitazione ove vivere con i figli. Valutate le riferite circostanze, e primariamente i tempi prevalenti trascorsi con la madre, si reputa congruo quantificare in euro 200,00 per ciascun figlio l'importo che dovrà essere versato mensilmente dal Ma Le spese straordinarie, per la cui individuazione potrà essere di aiuto la lettura del Protocollo in uso presso l'Ufficio, dovranno gravare in misura paritaria su entrambi i genitori. Non sussistono, invece, i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della Pa., che è economicamente indipendente in quanto occupata come commessa, sia pure con contratto part-time. P.T.M. Letto l'articolo 473-bis.22 c.p.c. provvedendo all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti 1 Autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto. 2 Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori Gi. e Ni., con collocazione abitativa presso la madre, in Nocera Umbra. 3 Assegna a Ma. Fa. la casa coniugale. 4 Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, e comunque una settimana, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00 e il martedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno dopo, quando li accompagnerà a scuola o dalla madre alle 13.00 l'altra settimana, dal martedì, dall'uscita da scuola o dalle 13 fino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola o dalla madre alle 13.00 per quindici giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il 24 e 25 dicembre con uno ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio co n l'altro genitore per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno e con l'altro genitore. 5 Pone a carico di Ma. Fa. l'obbligo di corrispondere a PA.Me., entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di deposito del presente provvedimento, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, la somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di euro 400,00 euro 200,00 per ciascuno , oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche ed extra-scolastiche. Provvedendo sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti Sono da ammettersi i documenti prodotti dalle parti nel rispetto dei termini di rito. Le richieste di prova orale rispettivamente avanzate dalle parti non sono invece ammissibili perché inerenti circostanze non utili alla prova dell'addebito, in quanto accadute per lo più quando la crisi coniugale era ampiamente conclamata, o comunque circostanze non utili alla decisione es. quelle inerenti l'attività lavorativa svolta dalla Pa. sono superate dal riferito reperimento di altra attività lavorativa, quelle inerenti i giorni di vacanza trascorsi dal Ma. con i figli sono irrilevanti . Non sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta di ctu tesa ad accertare la idoneità fisica del Ma. ad occuparsi dei figli. Le parti vanno invitate a depositare, in tempo utile per l'udienza di rimessione della causa in decisione, documentazione reddituale aggiornata. Il Ma. dovrà inoltre depositare estratti conto semestrali personali e societari degli ultimi tre anni e i bilanci o documenti della società di cui è socio al 49% degli ultimi tre anni. P.T.M. Fissa, per la decisione della causa ex articolo 473bis.28 c.p.c., l'udienza del 10 dicembre 2024, h. 9.00, per l'effetto assegnando alle parti a termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni b termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali c termine di giorni quindici prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. Dispone che ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. l'udienza così fissata sarà sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi note di trattazione scritta o dicitura similare , redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atti già depositato Assegna alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, pur invitando le parti a provvedervi in ottica collaborativa entro cinque giorni prima. Assegna ad entrambe le parti termine fino al 20.11.24 per il deposito della documentazione menzionata in parte motiva, comprendente - se già non in atti - quanto indicato nell'articolo 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e modulo costituente allegato A al Protocollo per il processo di famiglia in uso presso l'ufficio debitamente compilato in ogni sua parte. Invita le parti a valutare, nelle more, la possibilità di un accordo sulle condizioni della separazione.