Violazione del regime doganale di ammissione temporanea per la circolazione di veicoli extra UE

Con la sentenza in esame, la Cassazione ha escluso la ricorrenza, ai fini del beneficio della fiscalità daziaria, del regime doganale speciale dell’ammissione temporanea nel territorio doganale unionale di mezzi di trasporto appartenenti a società stabilite fuori da tale territorio, qualora vi sia un utilizzo di tale mezzo da parte del legale rappresentante, residente abitualmente in Italia e non avente con la società un rapporto di dipendenza lavorativa che potrebbe viceversa valorizzare il beneficio ai fini daziari ed IVA, qui invece escluso.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una sanzione amministrativa ex articolo 216 d.P.R. 43/1973 TULD - Testo unico delle leggi doganali , alla quale seguiva un provvedimento di confisca , irrogata nei confronti del conducente, cittadino italiano e residente in Italia, legale rappresentante di una società svizzera , proprietaria dell'autoveicolo confiscato e ivi immatricolato. Tale veicolo veniva fermato e confiscato dall'autorità italiana, una volta attraversato il confine svizzero ed introdotto nel territorio doganale unionale, per la violazione della normativa unionale ed interna , recante i requisiti per l'introduzione nel territorio doganale in esenzione dalla fiscalità daziaria in applicazione del regime doganale speciale dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto, per la durata massima prevista dall'articolo 217, par. 1, lett. c , del Reg. UE 2446/2015. Già i giudici di merito, coerentemente al sistema doganale unionale ed interno, rigettavano le argomentazioni di parte contribuente, facendo corretta applicazione tanto del TULD quanto del Reg. UE 2013/952 CDU - Codice Doganale dell'Unione e del suo Reg. delegato 2015/2446, in relazione al mancato rispetto delle formalità doganali prescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenenti a soggetti non residenti . La Corte ha confermato l'impostazione giuridica avallata nei gradi di merito in relazione agli articolo 212-218 del Reg. 2015/2446, ribadendo che l'articolo 212 di tale norma fissa le condizioni per la concessione dell' esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto , in relazione all'articolo 250 del CDU in tema di ammissione temporanea di merci non unionali, purché siano soddisfatte le condizioni contenute nell'articolo 212, par. 3, per effetto delle quali si richiede che i mezzi siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'UE a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'UE , fatte salve le eccezioni specifiche contenute agli articoli 214, 215 e 216.   La norma richiamata dal contribuente e di cui si chiedeva l'applicazione è l'articolo 215 del Reg. 2446/2015, dal titolo “Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione”, il quale introduce l'eccezione al divieto di ammissione temporanea in esenzione da dazi e dalla conseguente fiscalità interna IVA qualora ricorra una delle seguenti circostanze quelle qui di interesse le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell' UE beneficiano di un'esenzione totale dai dazi per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale UE al momento dell'uso le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'UE beneficiano di un'esenzione totale dai dazi per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale. L'uso privato è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere le mansioni del contratto di lavoro. Su richiesta della Dogana, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.   Tale impianto normativo, riferisce la Cassazione, è impermeabile alla circostanza che la persona conducente del mezzo rivesta il ruolo di rappresentante legale della società, non rientrando tale figura in quella, richiamata dalla norma, di dipendente. Da ciò l'ulteriore conseguenza che la mancata comunicazione , alla Dogana di ingresso nell'UE, del mezzo condotto , unitamente al pagamento della fiscalità di confine dazi ed IVA , rileverà anche ai fini della contestazione del reato di contrabbando , come previsto dall'articolo 216 del TULD, il quale «nel dettare le formalità doganali da osservare per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenenti a soggetti non residenti, rinvia a propria volta alle disposizioni contenute nella Convenzione di New York del 4 giugno 1954» v. CTR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. IV, sent. 1516/2020 nonché Cass. sent. 20076/2022, CGT II°, Piemonte, Torino, Sez. II, sent. 47/2023 e Comunicazione Dogana 2012 numero 56256 .

Presidente Virgilio – Relatore Gori Fatti di causa 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna veniva rigettato l'appello proposto dalla società di diritto svizzero ARTY SHOW S.A.R.L., Pa.Anumero , in proprio, e da Sc.El., numero q. di legale rappresentante della società, avverso la sentenza numero 12/1/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì la quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l'atto di contestazione al Pa.Anumero , avente ad oggetto le sanzioni amministrative ex articolo 216 d.P.R. numero 43/1973 TULD numero 24100-3-2019 prot. 5193/RU e il provvedimento di confisca amministrativa ex articolo 301 TULD dell'autoveicolo Land Rover tg. omissis immatricolato in Svizzera di cui la società era proprietaria. 2. In particolare, le riprese traevano origine dalla contestazione da parte della polizia municipale di F al Pa.Anumero della violazione della normativa doganale per la circolazione in territorio italiano del veicolo svizzero, al di fuori dei presupposti per il regime di ammissione temporanea del mezzo per sei mesi. 3. Il giudice di prime cure, premessa la legittimazione del Pa.Anumero in qualità di autore materiale della condotta e della Sc.El. quale legale rappresentante della società, rigettava il ricorso introduttivo in applicazione del d.P.R. numero 43/1973 per il mancato rispetto delle formalità doganali prescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenenti a soggetti non residenti. 4. Il giudice d'appello condivideva la sussunzione della fattispecie, ratione temporis, nel Regolamento UE numero 2013/952 CDU e nel Regolamento delegato UE numero 2015/2446 integrativo, ricostruzione proposta dai contribuenti in luogo di quella, considerata parzialmente erroneamente, individuata dalla CTP. Tuttavia, il giudice rigettava il gravame ritenendo in primo luogo che non potesse trovare concreta applicazione l'articolo 212 del Regolamento numero 2015/2446, dal momento che il Pa.Anumero , autore materiale della condotta contestata, era cittadino italiano pacificamente residente in Italia e non una persona stabilita fuori dal territorio doganale UE. Inoltre, non ricorrevano le eccezioni di cui agli articolo 214 e 215 del Regolamento delegato. Infine, il giudice riteneva generica la contestazione circa la misura della sanzione applicata, ed esplorativa la richiesta di CTU avanzata a riguardo. 5. Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati con memoria, cui replica l'Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell'articolo 212 Reg. UE 2446/2015, avendo la CTR fornito un'interpretazione del tutto erronea e non condivisibile della normativa di riferimento. I ricorrenti censurano il capo di decisione, riportato alle pagg.5 e 6 del ricorso, nel quale il giudice ritiene che la disposizione suddetta vada interpretata nel senso che non legittima, al di fuori del regime di ammissione temporanea per sei mesi, la circolazione in ambito UE dell'automezzo immatricolato al di fuori dello spazio doganale UE allorquando, come nel caso di specie, sia intestato ad una persona giuridica e il legale rappresentante della società e conducente sia residente in Stato UE. Con il secondo motivo i ricorrenti, ai fini dell'articolo 360 primo comma nnumero 3 e 4 cod. proc. civ., lamentano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 215 Reg. UE 2446/2015, per aver la CTR ritenuto insussistenti anche i presupposti di cui alla previsione citata. 7. I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 7.1. È opportuna una breve ricostruzione del complesso normativo europeo applicabile, contenuto negli articolo 212-218 del Regolamento Delegato UE 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del Regolamento UE numero 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione. 7.2. In particolare, l'articolo 212 del Regolamento Delegato, nel testo in vigore dal 31/07/2018 e vigente ratione temporis, fissa le condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto, in relazione all'articolo 250, paragrafo 2, lettera d , del Codice doganale. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto purché soddisfino le seguenti due condizioni paragrafi 2 e 3 dell'articolo 212 cit. in primo luogo siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, siano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione in secondo luogo, siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216. 7.3. Con riferimento all'Articolo 250, paragrafo 2, lettera d invocato nel primo motivo di ricorso, tali condizioni devono sussistere in concorrenza e non alternatività tra loro, e sono ulteriormente specificate dall'ultima parte del paragrafo 3 dell'articolo 212 cit. nel senso che Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione . 8. La regola così delineata, trova delle eccezioni agli articolo 214, 215 e 216 del Regolamento Delegato, previsioni rispettivamente rubricate Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione 214 , Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione 215 ed Esenzione dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto in altri casi 216 . 8.1. Le eccezioni più rilevanti sono contenute ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 215, il primo dei quali dispone che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, godono di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, e sempre se il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso. 8.2. Inoltre, per quanto qui interessa, il terzo paragrafo dell'articolo 215 cit., invocato nel secondo motivo di ricorso, prevede che le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione possano beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto, e purché il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale. Il mancato rispetto del complesso dei presupposti sopra richiamati fa scattare la fattispecie del contrabbando doganale. 9. Alla luce del quadro come sopra ricostruito, il Collegio ritiene che la regola fissata dall'articolo 212 del Regolamento Delegato non può essere interpretata, come ritiene parte ricorrente, nel senso che allorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale UE sia intestato a nome di una persona giuridica stabilita fuori di tale territorio, il fatto che il conducente sia il legale rappresentante consenta di per sé di fruire dell'agevolazione doganale oltre il periodo di sei mesi del regime di ammissione temporanea. Ritiene il Collegio che il requisito non possa essere considerato soddisfatto allorquando l'utilizzatore del mezzo, anche se legale rappresentante della persona giuridica intestataria, sia una persona residente, ossia stabilita ai fini dell'articolo 212 cit., all'interno e non all'esterno del territorio doganale dell'Unione. Tale interpretazione è infatti coerente con la ratio legis, come già correttamente colto dal giudice d'appello, volta al contrasto di abusi dell'agevolazione doganale, come nel caso di immatricolazione extra UE di mezzi di trasporto intestati a società off shore o con sede legale al difuori dello spazio doganale unionale e concretamente utilizzati da residenti in Italia ben oltre il periodo semestrale di ammissione temporanea del veicolo nello spazio doganale UE. 10. Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, i requisiti di cui all'articolo 212 del Regolamento Delegato UE 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, nel quadro del Regolamento UE numero 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, non sono soddisfatti allorquando il mezzo di trasporto immatricolato al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona giuridica stabilita fuori da tale territorio è utilizzato da soggetto residente, e dunque stabilito , all'interno del territorio doganale dell'Unione, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della persona giuridica extra UE . In applicazione del principio, il Collegio ritiene che correttamente il giudice d'appello a pag.6 della sentenza impugnata ha ritenuto che la condizione per fruire del beneficio di cui all'articolo 212 cit. non sussistesse nella fattispecie, in quanto il veicolo in questione al momento del controllo è pacificamente stato utilizzato da una persona, Pa.Anumero , cittadino italiano residente in Italia e, dunque, persona stabilita all'interno del territorio doganale dell'Unione e non al di fuori di esso. 11. Venendo al secondo motivo di ricorso e così alle eccezioni alla regola dell'articolo 212 previste all'articolo 215 paragrafo 3 del Regolamento Delegato, la CTR a pag.7 della sentenza censurata ha accertato che non vi è il presupposto del rapporto di lavoro dipendente tra società e contribuente. Non si tratta di una motivazione apparente, contraddittoria o perplessa e quindi nulla come sostiene parte ricorrente, in quanto il ragionamento seguito dal giudice non si risolve in una statuizione apodittica né contiene alcun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili né è perplessa o apparente essendo la ratio immediatamente comprensibile al lettore. 12. Piuttosto, la statuizione è fondata sul principio di non contestazione e determina un accertamento fattuale che non è neppure stato specificamente impugnato dai ricorrenti sul piano fattuale, ma solo contestato sul piano interpretativo. A questo proposito, non è condivisibile la linea difensiva di parte ricorrente, perché la nozione di dipendente non coincide con quella di legale rappresentante della persona giuridica, come conferma anche il fatto che l'articolo 215 paragrafo 3 del Regolamento Delegato prevede espressamente che la prova di tale causa di esclusione ai fini del godimento dell'agevolazione doganale possa essere data attraverso una copia del contratto di lavoro . Al proposito va affermato l'ulteriore principio di diritto Ai fini dell'agevolazione doganale dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto oltre i sei mesi del regime di ammissione temporanea, l'eccezione alla regola fissata dall'articolo 212 del Regolamento Delegato UE 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, contenuta nel paragrafo 3 dell'articolo 215 del Regolamento va interpretata nel senso che il legale rappresentante della persona giuridica stabilita fuori da tale territorio intestataria del mezzo di trasporto non può essere considerato dipendente del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto ai fini della fruizione del beneficio . 13. Il terzo motivo, ex articolo 360 primo comma numero 3 cod. proc. civ., prospetta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ. con riferimento alla misura della determinazione della sanzione, rapportata al valore del veicolo determinato sulla base di indici ritenuti non attendibili. 14. Il mezzo di impugnazione è inammissibile, per più concorrenti profili. Innanzitutto, perché ripropone in sede di legittimità una questione di merito coperta dall'accertamento fattuale della CTR, che ha espresso una argomentazione razionale basata su una fonte editoriale specialistica di stima di una comune autovettura AutoScout24 . In secondo luogo, perché non impugna tale accertamento sotto l'angolo del vizio motivazionale nei limiti in cui ciò è ammesso dall'articolo 360 primo comma numero 5 cod. proc. civ Infine, perché non allega specificamente neppure e tanto meno dimostra il fatto decisivo e contrario, ossia il fatto che il valore dell'automezzo sarebbe stato davvero sostanzialmente diverso da quello fatto proprio dalla CTR. 15. In conclusione il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.