Elezione diretta del Presidente del Consiglio: in Senato la prima approvazione per la riforma costituzionale

Nella seduta di ieri, l'Assemblea del Senato ha approvato in prima deliberazione il ddl numero 935 sulle modifiche costituzionali per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento, approvato con 109 voti a favore, 77 contrari e 1 astenuto, passa ora all'esame della Camera per la seconda deliberazione e proseguire così l'iter per dar vita alla riforma costituzionale. Il testo, di iniziativa governativa, interviene infatti sugli articolo  59, 88, 92 e 94 Cost. e «ha l'obiettivo di offrire soluzione a problematiche ormai risalenti e conclamate della forma di governo italiana, cioè l'instabilità dei Governi, l'eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il “transfughismo” parlamentare». Al contempo, il testo «mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione, attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico». Nello specifico, ecco come verranno modificate le norme costituzionali   Modifica all'articolo 59 Cost. Abrogazione del secondo comma Modifica all'articolo 88 Cost. al primo comma le parole « o anche una sola di esse » sono soppresse Modifica all'articolo 92 Cost. La norma sarà così riscritta «articolo 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri». Modifica all'articolo 94 Cost. il terzo comma è sostituito dal seguente «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere». Viene inoltre aggiunto il seguente comma «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».    

Ddl 935 approvato il 18 giugno 2024