L’avvocato può essere iscritto in più elenchi dei curatori speciali del minore?

Nel caso di specie, un avvocato ha chiesto di essere iscritto in più elenchi dei curatori speciali dei minori presso diversi COA. La domanda era stata rigettata perché il Consiglio dell’Ordine aveva ritenuto vietata la contemporanea iscrizione in più elenchi.

Con sentenza numero 87 del 22 marzo 2024, il Consiglio Nazionale Forense specifica a riguardo che «quanto all'impugnabilità del diniego di iscrizione nell'elenco speciale dei curatori, il predetto elenco non rientra tra quelli tipicamente enumerati dalla legge professionale e dal regolamento che ad essa dà attuazione in materia di tenuta degli albi d.m. 178/2016 ». Inoltre, la giurisprudenza relativa alla tipicità degli atti impugnabili dinanzi al CNF fa riferimento, tra gli altri, «agli atti in materia di tenuta degli albi suscettibili di incidere direttamente nella sfera giuridica dell'interessato» CNF, sentenza numero 72 del 1° giugno 2022 . Nella pronuncia, viene evidenziato anche che sebbene l'articolo 15, comma 1, l. numero 247/2012 non menzioni espressamente l'elenco dei curatori speciali dei minori tra quelli tipici, è altrettanto vero che alla lett. n del medesimo comma primo si fa riferimento «a ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento per garantire, comprensibilmente, la concentrazione della giurisdizione in materia di albi, registri ed elenchi degli avvocati dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale». Pertanto, accogliendo il ricorso della professionista, il CNF sottolinea come l'articolo 17, comma 5, della legge numero 247 cit., non vieti l'iscrizione contemporanea in più elenchi dei curatori speciali dei minori tenuti dai rispettivi COA circondariali. Ciò significa che non esiste nessun vincolo territoriale per l'iscrizione in tali elenchi, contrastando con le norme regolamentari che potrebbero limitare l'accesso solo agli avvocati del proprio Foro.

CNF, sentenza 87 del 22 marzo 2024