Nella riunione dei procedimenti di merito per il pagamento di un credito e di opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti dei fideiussori, avvenuta anni dopo l’instaurazione di un procedimento per indebite somme, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi.
Di conseguenza, le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro procedimento solo perché questo è stato riunito al primo Cass. 26 febbraio 2021, numero 5434 Cass. 13 luglio 2011, numero 15383 . Tardività ed inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo, integrante violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. La Banca ricorrente lamentava la nullità della sentenza di secondo grado impugnata per omessa pronuncia sui motivi di appello altrui inerenti la prescrizione del credito, circa le preclusioni processuali avvenute stante la loro tardività e come tali inammissibili. Ed invero che la Corte avesse mancato di ricalcolare il saldo del debitore e delle competenze maturate derivanti dalle operazioni di anticipo e sconto fatture. Tale eccezione di prescrizione di un diritto non consente, infatti, la riproposizione della difesa in un secondo giudizio successivamente riunito al primo Cass. 6 settembre 2019, numero 22342 . Pertanto la mancata proposizione, nel primo giudizio, di una domanda atta a far valere gli illegittimi addebiti, sui conti correnti, delle competenze risulta confermata rispetto alla pretesa fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente introdotto. Legittimazione attiva in giudizio Con il primo motivo la banca lamentava la falsa applicazione della legittimazione attiva di uno dei debitori articolo 75 e 77 c.p.c. stante l'avvenuta cessione di un credito, oggetto del processo, tra i controricorrenti. La Banca lamentava inoltre la non ufficialità della documentazione della cessione avvenuta nonché la mancata notifica al debitore ceduto. La Corte ha ritenuto inammissibile tale eccezione confermando la decisione in secondo grado in quanto la deduzione della Banca non era fondata sulla documentazione risultante bensì sull'incidenza del mero pagamento. Fonti del diritto Sul secondo motivo della banca, circa l'onere da parte del debitore di allegare le tabelle dei tassi soglia come prova, la Corte ha stabilito che, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale circa la rilevazione dei tassi soglia, come affermato più volte dalla Corte, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall'articolo 113 c.p.c. Cass. 29 novembre 2022, numero 35102 . In assenza di pattuizioni, vige l'applicazione dei tassi legali Circa il terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione formulata dalla banca relativa all'applicazione dei tassi legali, ex articolo 1284 c.c., nonostante i conti correnti fossero sorti tutti dopo l'entrata in vigore della l. numero 154/1992 e del d.lgs. numero 385/1993. In ragione di tale successione temporale, infatti, avrebbe dovuto attuarsi la sostituzione dei tassi legali con i tassi contemplati dall'articolo 117 t.u.b. La Corte ha ritenuto tale motivazione inammissibile confermando i tassi legali. Preclusioni processuali Nel merito della quarta motivazione, inerente all'inammissibilità e tardività della domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo, la banca lamentava che la Corte distrettuale avesse mancato di prendere in considerazione la parte della motivazione con cui si era denunciata l'erronea esclusione, dal saldo finale, delle competenze afferenti i conti di anticipazione e di sconto, registrate a debito, sul conto corrente. Tale doglianza si correla a quella principale e investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte del merito ha dato atto dell'assorbimento del quinto motivo della sentenza. Nullità della sentenza Circa il quinto motivo della sentenza, viene denunciata la nullità della sentenza di appello e l'error in procedendo per omessa pronuncia su di un motivo di appello, per falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto discendere dall'accoglimento del quinto motivo del gravame incidentale l'assorbimento del sesto, mancando, dunque, di decidere in relazione alle competenze e agli interessi esclusi dal ricalcolo del saldo finale di uno dei conti correnti. 'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale avrebbe effettivamente determinato l'assorbimento del sesto soltanto laddove il collegio avesse deciso anche in relazione al conto corrente sopracitato, disponendo che il ricalcolo del saldo finale avrebbe dovuto tener conto anche delle somme contabilizzate a debito della correntista quali competenze rivenienti dai conti anticipi e/o sconto. omesso esame probatorio Il sesto motivo risulta inerente ad un fatto decisivo la causa in esame ovvero le somme contabilizzate sul conto corrente a titolo di competenze dei rapporti di sconto ed anticipi i quali avrebbero dovuto essere esclusi dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente non avendo gli attori in primo grado assolto all'onere della prova su di essi gravante mediante deposito dei contratti di sconto e anticipo. Tale domanda è stata ritenuta inammissibile in quanto si deduce che le somme contabilizzate sul conto corrente a titolo di competenze dei rapporti di sconto e anticipi avrebbero dovuto essere escluse dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente del debitore e fideiussore che non hanno assolto l'onere della prova su di essi gravante mediante deposito dei contratti di sconto e anticipo.
Presidente De Chiara – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Agrisole Srl, Franchini Srl, Ovomurgia Srl e Edilinvest Srl hanno convenuto in giudizio nel 2005 Banca Popolare Antoniana Veneta Spa, ora Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, deducendo l'illegittimo addebito, sui rispettivi conti correnti, di somme a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, chiedendo che se ne disponesse la restituzione in proprio favore. La banca convenuta ha resistito alla pretesa proponendo domanda riconvenzionale con riguardo ai saldi dei conti a proprio credito alla data del 31 dicembre 2005. Con distinto atto di citazione, nel 2010, Ni.Gi. e Ce.Co., nella loro qualità di fideiussori delle indicate società, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Roma decreto con cui, su ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena, era stato loro intimato di pagare le somme di Euro 1.549.370,70 e di Euro 1.032.913,80. I giudizi sono stati riuniti e il Tribunale di Roma, a seguito di consulenza tecnica, ha pronunciato sentenza con cui ha anzitutto respinto le contrapposte domande di condanna al pagamento e rideterminato le somme dovute con riguardo ai conti oggetto di causa, ritenendo non dovuti gli interessi anatocistici, le commissioni di massimo scoperto, gli interessi, ove usurari, gli importi addebitati a titolo di spese e gli interessi relativi alle operazioni di sconto e di anticipazione, oltre ad altre competenze il Tribunale ha poi rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che la fideiussione fosse valida ed efficace e che non fossero opponibili alla banca creditrice le eccezioni relative al rapporto di base, posto che la garanzia era stata prestata a prima richiesta . 2. - La sentenza è stata impugnata da tutte le parti del giudizio. In data 23 aprile 2018 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato insussistente il credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di Agrisole, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e revocato lo stesso ha quindi accertato il debito di Ovomurgia Srl nei confronti della banca nella misura di Euro 80.549,66 e accertato il credito di Agrisole verso la stessa per Euro 1.013.064,69. 3. - Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Banca Monte dei Paschi di Siena con otto motivi Ni.Gi. e Ce.Co. con tre Ni. e Franchini Srl con due. Le impugnazioni sono resistite da controricorso. Al ricorso della banca resiste, oltre a Ni.Gi., Ce.Co. e Franchini Srl, Agricola Lomuscio Srl, incorporante Ovomurgia Srl. Con ordinanza interlocutoria numero 12480 del 10 maggio 2023 il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo per essere trattato in pubblica udienza. I controricorrenti al ricorso principale hanno depositato memoria. II Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del quarto e del sesto motivo del ricorso principale, con assorbimento del quinto e del settimo e rigetto delle altre censure fatte valere in via principale e incidentale. Ragioni della decisione 1. - Conviene premettere che le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale proposte dai controricorrenti al ricorso principale vanno disattese. Il ricorso principale reca infatti una esauriente esposizione dei fatti di causa e risulta articolato in motivi di censura aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Mette conto pure di avvertire che, contrariamente a quanto ritenuto dai controricorrenti al ricorso principale pag. 22 del controricorso , la statuizione della sentenza di appello circa l'insussistenza del credito della banca nei confronti di Agrisole non è passata in giudicato, visto che i motivi del ricorso principale mirano proprio a sovvertire detta statuizione. 2. - Con il primo motivo la banca lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 75 e 77 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la legittimazione attiva di Ni.Gi. . Si deduce che la Corte di merito non abbia fatto buon governo delle norme in materia di legittimazione ad agire e di cessione del credito. Evidenzia la ricorrente che la cessione non sarebbe stata adeguatamente documentata in quanto la controparte avrebbe dovuto depositare i bilanci della società e la cessione avrebbe dovuto risultare non già dalla delibera assembleare ma dal contratto che la disponeva. Osserva ancora la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente assolto l'onere della prova della legittimazione ad agire che gravava su controparte, posto che la documentazione all'uopo depositata da Ni. non aveva carattere ufficiale e non era conosciuta ovvero conoscibile dal debitore ceduto, non essendogli stata neanche notificata. Il mezzo investe l'accertamento compiuto dalla Corte di appello quanto alla cessione di credito intervenuta tra Agrisole e Ni Ha ritenuto il Giudice distrettuale che la detta cessione risultasse documentata e che l'eccezione della banca basata sulla mancata notificazione dell'atto alla debitrice ceduta non fosse fondata, posto che la deduzione incideva sulla mera opponibilità del pagamento. Il motivo è inammissibile. La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio adprocessum, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda Cass. 28 luglio 2017, numero 18775 Cass. 16 marzo 2012, numero 4208 . Lo scrutinio delle prove relative alla prospettata cessione non inerisce, dunque, a una questione processuale, ma a una questione di merito, devoluta, come tale, a un giudice diverso da quello di legittimità. È conseguentemente insindacabile, nella presente sede, l'accertamento dell'intercorsa cessione compiuto dalla Corte di appello sulla scorta del materiale probatorio di causa. 3. - Con il secondo mezzo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., dell'articolo 113c.p.c., dell'articolo 1 preleggi, della l. numero 108 del 1996, avendo la Corte di appello ritenuto infondato il motivo di appello incidentale con il quale era stato lamentato l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia di verifica dell'usura senza che le controparti avessero assolto all'onere della prova su di esse gravante, omettendo anche il deposito dei decreti ministeriali recanti la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. La sentenza impugnata è censurata evocandosi il principio, enunciato in passato da questa Corte, per cui i detti decreti integrano atti amministrativi, onde con riguardo ad essi non potrebbe trovare applicazione la regola iura novit curia. Ad avviso della ricorrente, dunque, non meriterebbe condivisione l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui i decreti di rilevazione del TEGM svolgerebbero la funzione di integrare la norma primaria assumendo con ciò valore normativo. In tal senso, al consulente tecnico d'ufficio era preclusa l'acquisizione officiosa dei detti decreti acquisizione che aveva invece avuto luogo. Il motivo, vertente sull'esistenza o meno di un onere della parte quanto alla produzione della documentazione atta a dar ragione dei decreti ministeriali di periodica rilevazione dei tassi globali medi rilevanti ai fini della decisione della causa, è privo di fondamento. Come affermato di recente da questa Corte, in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'articolo 2 l. numero 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall'articolo 113 c.p.c. Cass. 29 novembre 2022, numero 35102 . 4. - Con il terzo motivo la banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1284 e 1339 c.c., 117 e 161t.u.b., per aver la Corte di appello ritenuto che ai rapporti in contestazione, in assenza di pattuizione, dovesse essere applicato il tasso legale ex articolo 1284 c.c., sebbene detti rapporti di conto corrente fossero sorti tutti dopo l'entrata in vigore della l. numero 154/1992 e del D.Lgs. numero 385/1993 . In ragione di tale successione temporale l'eterointegrazione avrebbe dovuto attuarsi avendo riguardo ai tassi sostitutivi contemplati dall'articolo 117 t.u.b Il mezzo di censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ai contratti dedotti in lite e privi di forma scritta o della pattuizione, pure carente della forma scritta, del tasso di interesse, si applicasse non già il tasso sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 7, t.u.b., ma quello legale, previsto dall'articolo 1284, comma 3, c.c. Ad essere posta in dubbio non è la regula iuris tratta dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale la disposizione di cui all'articolo 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma di recente Cass. 24 novembre 2022, numero 34600 Cass. 31 dicembre 2019, numero 34740 , quanto il fatto che i contratti in questione, per essersi perfezionati dopo l'entrata in vigore della l. numero 154/1992, sarebbero soggetti alla disciplina contenuta nel cit. articolo 117, comma 7. Il motivo è inammissibile. La ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Ebbene, tale vizio ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione e, cioè, del processo di sussunzione , rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex articolo 366, numero 4 c.p.c., i motivi per i quali chiede la cassazione Cass. 15 dicembre 2014, numero 26307 Cass. 24 ottobre 2007 numero 22348 . La banca, col mezzo di censura in esame, lamenta, invece, un improprio scrutinio delle prove documentali essa, in altri termini, fa questione della prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa profilo, questo, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito Cass.5 febbraio 2019, numero 3340 Cass. 13 ottobre 2017, numero 24155 Cass. 11 gennaio 2016, numero 195 . La conclusione non muta se si considera la questione posta dal motivo dall'angolazione del cosiddetto travisamento della prova, da cui muove l'ordinanza interlocutoria. Secondo la più recente e autorevole giurisprudenza, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, numero 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nnumero 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, numero 5792 . Censure in tal senso non sono state, però, sollevate. 5. - Col quarto motivo Banca Monte dei Paschi di Siena prospetta nullità della sentenza impugnata ovvero error in procedendo per omessa pronuncia su motivo di appello, nonché violazione del regime delle preclusioni processuali, con tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo, integrante violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. . Si lamenta, in sintesi, che la Corte di merito abbia mancato di statuire in ordine all'erronea espunzione, dal saldo ricalcolato del conto corrente Omissis , delle competenze derivanti dalle operazioni di anticipo e sconto quantificate in Euro 1.242.342,76. Osserva pertanto la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe deciso su tutta la domanda, ma solo su una parte della stessa e che, in conseguenza, il saldo finale del conto sopra indicato avrebbe dovuto quantificarsi nella somma di Euro 229.278,09 a debito della società Agrisole. Il quinto mezzo oppone l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la violazione del regime delle preclusioni processuali e, in particolare, la tardività e l'inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto o anticipo. La doglianza si correla a quella di cui al precedente motivo di censura e investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte del merito ha dato atto dell'assorbimento del sesto motivo di appello. Con tale mezzo la banca aveva contestato il saldo ricostruito dei due conti correnti la banca lamenta che la Corte distrettuale abbia mancato di prendere in considerazione la parte del motivo di gravame con cui si era denunciata l'erronea esclusione, dal saldo finale, delle competenze afferenti i conti di anticipazione e di sconto registrate a debito sul conto corrente numero Omissis . Col sesto motivo del ricorso principale è denunciata la nullità della sentenza e l'error in procedendo per omessa pronuncia su di un motivo di appello, integrante violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto discendere dall'accoglimento del quinto motivo del gravame incidentale l'assorbimento del sesto, mancando, dunque, di decidere in relazione alle competenze e agli interessi esclusi dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente numero Omissis . Si rileva che l'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale avrebbe effettivamente determinato l'assorbimento del sesto soltanto laddove il collegio avesse deciso anche in relazione al conto corrente numero Omissis , disponendo che il ricalcolo del saldo finale avrebbe dovuto tener conto anche delle somme contabilizzate a debito della correntista quali competenze rivenienti dai conti anticipi e/o sconto . Il settimo mezzo della banca censura la sentenza impugnata per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sempre in relazione al sesto motivo di appello incidentale. Si deduce che le somme contabilizzate sul conto corrente a titolo di competenze dei rapporti di sconto e anticipi avrebbero dovuto essere escluse dal ricalcolo del saldo finale del conto corrente numero Omissis non avendo gli attori in primo grado assolto all'onere della prova su di essi gravante mediante deposito dei contratti di sconto e anticipo, non avendo il Tribunale disposto il riconoscimento degli interessi e competenze sul capitale anticipato ed avendo il giudice istruttore deciso in base ad una c.t.u. i cui risultati erano inattendibili . Si deduce che il Giudice del gravame, ove si fosse avveduto che con l'accoglimento del quinto motivo dell'appello incidentale si era pronunciato solo su di una parte della censura formulata dalla banca, avrebbe dovuto accogliere il motivo di impugnazione e disporre l'addebito delle somme dovute a titolo di interessi e competenze derivanti dai rapporti di sconto e di anticipazione contabilizzate sul conto corrente numero Omissis . Ni.Gi. quale cessionario e successore della estinta società Agrisole, oltre che in proprio, quale fideiussore, insieme all'altra garante Ce.Co., ha proposto ricorso incidentale con riguardo al capo della sentenza impugnata vertente sulla tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e anticipi. I ricorrenti per incidente deducono anzitutto, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e la violazione del regime delle preclusioni processuali. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la tardività e inammissibilità della domanda relativa alle operazioni di sconto e anticipi. Col secondo denunciano l'error in procedendo, per omessa pronuncia e per omessa motivazione, in relazione alla violazione degli articolo 112 c.p.c., 132 comma 2, numero 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c Censurano la sentenza impugnata per non essersi la Corte di appello pronunciata in ordine alle domande degli attori e ai successivi atti processuali da cui sarebbe scaturita la convinzione che la domanda relativa alle operazioni di sconto e/o anticipo sarebbe stata avanzata tardivamente solo in sede di osservazioni critiche alla bozza della relazione del c.t.u. depositata in data 8 novembre 2012, e quindi non motivando a tutti gli effetti la stessa . Col terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano l'omesso esame e l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli articolo 112 c.p.c., 132, comma 2, numero 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c Si pone l'accento su più circostanze l'intervenuta riunione della cause proposte separatamente l' acquisizione nel presente giudizio delle maggiori domande avanzate nel giudizio riunito dai fideiussori la conseguente estensione e concentrazione in capo a Ni. di tutte le domande oggetto dei giudizi riuniti, posto che, per effetto della intervenuta estinzione dell'Agrisole, nella persona fisica del detto Ni., si erano confuse e concentrate la qualità di cessionario ed erede delle ragioni di Agrisole e dei garanti. Occorre qui ricordare che la Corte di merito ha accolto il quinto motivo dell'impugnazione incidentale della banca con tale mezzo di censura era stato dedotto che il Tribunale, in relazione ai conti correnti Omissis e 20692S, entrambi facenti capo a Agrisole Srl, aveva valorizzato deduzioni tardive e perciò inammissibili. Il Giudice distrettuale ha osservato che l'accertamento effettuato in merito ai rapporti di sconto e anticipazione era stato disposto in accoglimento di un'istanza delle società attrici formulata solo in corso di causa, trattandosi di una domanda nuova in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, tale domanda doveva ritenersi inammissibile e il conteggio del consulente tecnico doveva essere corretto escludendo il diritto della società sulla somma di Euro 94.187,25, quale ammontare delle competenze relative alle operazioni di sconto o anticipazione. Sostiene la ricorrente principale che la Corte distrettuale avrebbe ricavato tale somma prendendo in considerazione il solo conto corrente numero 20692S, nulla disponendo per il conto corrente numero Omissis dal saldo ricalcolato di quest'ultimo conto ammontante a Euro 1.107.251,94 a credito della cliente cfr. l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, a pag. 7 della sentenza impugnata avrebbe dovuto quindi stralciarsi la somma di Euro 1.242.342,78 corrispondente a quanto il c.t.u. aveva accreditato alla società correntista cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione in ragione dello scomputo degli interessi e delle competenze addebitati dalla banca stessa sui conti di sconto e anticipazione. Sostengono invece i ricorrenti per incidente che lo stralcio non avrebbe dovuto operarsi, visto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta Ni.Gi. e Ce.Co. avevano in sintesi domandato di accertarsi l'illegittimità della girocontazione delle appostazioni dei conti di anticipazione e dei conti tecnici sul conto corrente ordinario ciò è materia dei primi tre motivi dell'impugnazione incidentale, di cui ci si occuperà in seguito. Come si è visto, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo dei garanti venne introdotta anni dopo l'instaurazione del primo giudizio. Vero è che i due procedimenti furono riuniti ma ciò non implica che le domande proposte nel secondo da soggetti diversi avesse ampliato il thema decidendum del primo. In linea di principio, infatti, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo Cass. 26 febbraio 2021, numero 5434 Cass. 13 luglio 2011, numero 15383 tant'è che le preclusioni assertive o istruttorie maturate all'interno di un procedimento non possono essere superate dall'attività assertiva o istruttoria svolta in altro procedimento ad esso riunito così, nel senso che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito Cass. 14 luglio 2023, numero 20248 Cass. 5 ottobre 2018, numero 24529 nel senso che l'inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo Cass. 6 settembre 2019, numero 22342 . La mancata tempestiva proposizione, nel primo giudizio, di una domanda diretta a far accertare gli illegittimi addebiti, sui conti correnti sopra menzionati, delle competenze e degli interessi relativi ai conti di anticipazione e di sconto risulta dunque confermata, ad onta della pretesa fatta valere dai ricorrenti incidentali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente introdotto. Discende da ciò che la Corte di appello, nel determinare il saldo di entrambi i conti nei confronti della correntista Agrisole avrebbe dovuto tenere in considerazione i valori contabili non influenzati dagli storni operati sulla scorta di quanto eccepito, nel secondo giudizio, dai due garanti onde, nel prendere in esame il saldo del conto Omissis , detta Corte non avrebbe dovuto recepire il saldo di Euro 1.107.251,94 pag. 7 della sentenza , il quale era stato calcolato anche escludendo gli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo pag. 6 della pronuncia . Proprio detto importo è stato invece assunto dal Giudice distrettuale ciò si ricava da pag. 10 della sentenza, ove la somma di Euro 94.187,25 pari a quanto scomputato dal c.t.u. con riferimento al conto corrente numero 2069S è stato decurtato dall'ammontare di Euro 1.107.251,94 che dovrebbe costituire il saldo ricalcolato del conto numero Omissis al lordo degli accrediti operati per spese e interessi relativi alle operazioni di anticipo e di sconto. La conferma dell'errore si ricava dalla sentenza di primo grado i cui conteggi sono stati ripresi dal Giudice di appello ivi sono indicate separatamente le ricostruzioni dei due conti, e per il conto numero 20692S è spiegato che andavano esclusi gli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo complessivamente pari a lire 182.371.955 Euro 94.187,25 , mentre il conto numero Omissis è stato fatto oggetto di un computo separato e distinto il Tribunale ha rilevato che per questo rapporto si era proceduto allo storno degli importi addebitati a titolo di spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e anticipo ed ha poi precisato che per effetto dello scomputo di tutte le voci non solo quelle appena indicate, ma anche quelle relative a interessi ultralegali, capitalizzazione, commissioni di massimo scoperto e altre competenze andava riaccreditata alla società correntista la somma di Euro 1.242.342,76, onde il saldo del conto diventa va positivo ha quindi precisato, in altra parte della motivazione, che tale saldo era pari all'importo sopra indicato di Euro 1.107.251,94. Da un lato, quindi, la Corte da appello ha effettivamente errato, come dedotto dalla banca, nello stornare dal conto Omissis , cui era tenuta Agrisole, quale obbligata principale, addebiti per l'importo di Euro 1.242.342,78, che comprendeva anche gli addebiti per spese e interessi relativi alle operazioni di sconto e/o anticipo dall'altro Ni., in quanto avente causa dell'originaria correntista, non può giovarsi di quanto allegato e provato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella sua primitiva veste di garante, ma risente dell'esito dell'accertamento che ha interessato la debitrice principale. Il quarto motivo del ricorso principale va quindi accolto, con assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo del medesimo ricorso. Le censure di cui al ricorso incidentale riferibili a Ni., quale successore di Agrisole, sono invece da respingere. L'impugnazione svolta in qualità di garanti dallo stesso Ni. e da Ce.Co. è poi inammissibile, in quanto la Corte di appello non ha pronunciato alcuna condanna in loro danno infatti, il Giudice distrettuale ha dichiarato che Agrisole era creditrice, non già debitrice, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena. Deve rilevarsi in proposito, che, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento Cass. 29 dicembre 2022, numero 38054 Cass. 29 maggio 2018, numero 13395 nel caso in esame la condizione della soccombenza è mancante. Naturalmente, le argomentazioni svolte col ricorso incidentale potranno essere riproposte al Giudice del rinvio nella prospettiva dell'eventuale accertamento di un debito della società. 6. - Con l'ottavo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1284,1326,1327,2697 c.c., 117 e 161t.u.b. sul rilievo che la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione del documento denominato richiesta di apertura di conto corrente numero 3779S , intestato a Molino di Gravina Srl poi divenuta Franchini Srl , ritenendo di non poterlo qualificare come contratto, così rigettando il settimo motivo di appello incidentale e disponendo il ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso legale. Si assume che la Corte avrebbe erroneamente escluso che il documento prodotto dalla ricorrente principale potesse qualificarsi come contratto, e ciò muovendo dalla mera denominazione dello scritto avrebbe con ciò trascurato di considerare che, in punto di diritto, il contratto si conclude mediante lo scambio di proposta e accettazione e che il modulo versato in atti dalla banca conteneva la richiesta alla stessa dell'apertura di un rapporto di conto corrente con accettazione espressa delle condizioni in esso riportate. Si aggiunge che l'assente determinazione dei tassi e delle condizioni contrattuali doveva determinare l'applicazione al negozio dei tassi sostitutivi previsti dall'articolo 117 t.u.b., visto che lo stesso era stato concluso dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. numero 154 del 1992 e del D.Lgs. numero 385 del 1993. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, decidendo sul settimo motivo di appello della banca, ha escluso che uno scritto da questa prodotto documentasse un contratto di conto corrente. Il motivo è inammissibile. Esso investe l'accertamento di fatto che si è tradotto nel rilievo, espresso nella pronuncia, per cui il detto documento non è un contratto di conto corrente ma una mera richiesta di apertura di conto con stampigliati sulla prima pagina dei numeri verosimilmente dei tassi non espressamente riferiti ad alcuna pattuizione contrattuale, e pertanto inapplicabili . Tale accertamento non è sindacabile in questa sede. 7. - Il solo Ni.Gi., nella veste di avente causa di Agrisole, e Franchini Srl hanno poi impugnato per incidente la sentenza della Corte di Roma con altri due motivi. Col primo hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2033 c.c Hanno censurato la pronuncia per aver la Corte di appello erroneamente qualificato la domanda attrice come domanda di ripetizione di indebito. Col secondo hanno lamentato l'omesso esame e l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli articolo 2230 c.c., 132, numero 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c I ricorrenti incidentali imputano, in sintesi, al Giudice distrettuale di non aver apprezzato la diversità della domanda attrice di pagamento del saldo, da loro effettivamente proposta, rispetto a quella di ripetizione di indebito, su cui la Corte di appello aveva pronunciato. I due motivi hanno ad oggetto la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda restitutoria proposta da Agrisole e da Franchini. Il Giudice di merito ha ritenuto, in sintesi, che una siffatta domanda non potesse essere proposta, dal momento che al momento dell'introduzione del giudizio il primo dei giudizi poi riuniti i conti erano ancora aperti, a nulla rilevando che essi fossero stati chiusi in pendenza di lite. Si fa questione del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento del saldo a credito delle società correntiste. Con riguardo alla posizione di Ni. i motivi possono ritenersi anche a tale riguardo assorbiti, visto che in sede di rinvio dovrà essere accertato se, con riferimento ai rapporti di conto corrente intrattenuti da Agrisole, ancora si delinei una complessiva situazione creditoria, quale quella accertata nella sentenza impugnata. Quanto al conto corrente numero 3779S, facente capo a Franchini, si osserva quanto segue. Nel rapporto di conto corrente bancario la periodica chiusura del conto assolve alla funzione di consentire la liquidazione del saldo la chiusura del conto non implica, cioè, lo scioglimento del rapporto, giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto a nuovo del saldo del periodo cfr. Cass. 28 febbraio 2024, numero 5282, in motivazione infatti, l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, previsto dall'articolo 1832, comma 2, c.c., non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data e la contabilizzazione delle medesime, con l'indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere, è tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto per tutte Cass. 3 dicembre 2018, numero 31187 . Il saldo a credito della società Franchini accertato in giudizio è riferito a una di tali chiusure intermedie del conto, dal momento che il rapporto di conto corrente si è estinto in un momento successivo infatti, il saldo di Euro 98.677,66 a credito della società correntista, è stato determinato all'ottobre 2005 cfr. sentenza di appello, pag. 7 , mentre nel controricorso con ricorso incidentale pag. 63 si rileva che quel rapporto venne chiuso solo il 23 gennaio 2012. Ora, è vero che nel rapporto di conto corrente il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito articolo 1852, comma 1, c.c. ciò non implica, però, che il correntista stesso possa aspirare, per ciò solo, alla pronuncia, in proprio favore, della condanna al pagamento del saldo che sia stato ricalcolato a proprio credito a una certa data. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è senz'altro ammissibile, prima della chiusura del conto, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, posto che il correntista ha un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto Cass. 5 settembre 2018, numero 21646 . Per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente a un tale accertamento non basta, però, che sia data dimostrazione del saldo ricalcolato, a credito del cliente, a una certa data di chiusura intermedia del conto poiché tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto, occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato. E onerato della prova in questione non può che essere il correntista stesso soggetto - quest'ultimo - che, agendo in giudizio per il soddisfacimento di una propria pretesa, ha l'onere di dar ragione dell'attualità di questa. -Deve affermarsi, in conclusione, che la domanda del correntista proposta prima della chiusura del conto, e diretta all'ottenimento di una condanna della banca al pagamento del saldo intermedio rideterminato per effetto dello storno di addebiti illegittimi operati nel corso del rapporto, non può essere accolta ove il correntista stesso non alleghi e inoltre dimostri, in caso di contestazione, l'attualità di quel saldo al momento in cui la causa è posta in decisione. La società Franchini non ha dedotto di aver allegato alcunché al riguardo, onde la censura con cui essa si duole della mancata pronuncia della condanna al pagamento del saldo accertato dal c.t.u. va disattesa. 8. - In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale il primo, il terzo e l'ottavo motivo del ricorso principale sono dichiarati inammissibili, il secondo è respinto, il quinto, il sesto e il settimo restano assorbiti il ricorso incidentale deve essere nel respinto, salvo che per i motivi proposti da Ni. quale successore di Agrisole, da dichiararsi assorbiti. 9. - La sentenza è casata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primo, il terzo e l'ottavo, rigetta il secondo e dichiara assorbiti i restanti dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale proposti da Ni. quale successore di Agrisole e per il resto rigetta il detto ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in diversa composizione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali Ce. e Franchini, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.