Amministrazione straordinaria e subentro dei commissari nei contratti pendenti

In caso di amministrazione straordinaria nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno parametrati alle norme di cui agli articolo 72/83-bis l. fall.

Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione presentata da una società avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della società Ilva in amministrazione straordinaria con il quale il giudice delegato aveva accolto solo in parte la domanda di ammissione al passivo in prededuzione. La società creditrice ha proposto ricorso in Cassazione. In particolare, coglie nel segno la doglianza con cui la società ricorrente lamenta l'omessa considerazione della comunicazione del 2018, ritualmente depositata in sede di opposizione, con la quale i commissari dell'Ilva avevano formalmente dichiarato di subentrare nel contratto. La Cassazione richiama l'articolo 50 d.lgs. numero 270/1999 e il successivo articolo 1-bis d.l. numero 134/2008, conv. in l. numero 166/2008 di interpretazione autentica della norma summenzionata giungendo ad affermare che «nell'amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l'apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all'apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. numero 270/1999». Difatti, il subingresso del commissario nel contratto implica la stabilizzazione del rapporto, con l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dall'articolo 51, commi 1 e 2, d.lgs. citato, il quale rinvia alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare, con la conseguente applicabilità dell'articolo 74 l. fall. Tirando le somme, è possibile affermare che «la generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli articolo 50 e 51 d.lgs. numero 270/1999 sta a significare che nell'amministrazione straordinaria per un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l'effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell'altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli articolo 72/83 bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all'articolo 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all'interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d'appalto nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 81, 1° comma, può subentrare anche il curatore del fallimento del committente ». La Cassazione accoglie dunque il ricorso avendo il giudice completamente omesso di valutare la portata, decisiva, della formale dichiarazione dei commissari straordinari dell'Ilva di subentro nel contratto. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.

Presidente Cristiano – Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1 Il Tribunale di Milano, con decreto dell'11/2/2021, ha respinto l'opposizione proposta da omissis di seguito omissis s.p.a. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di omissis s.p.a. in amministrazione straordinaria, col quale il G.D. aveva accolto solo in parte la domanda della società di ammissione in prededuzione del credito di complessivi € 23.811.036,74 -  vantato in corrispettivo dell'esecuzione di contratti d'appalto stipulati con omissis in bonis, pendenti alla data di apertura della procedura e dai quali i commissari straordinari non si erano sciolti - riconoscendo tale collocazione al minor credito di € 10.883.526,51 e ammettendo solo al chirografo quello residuo di € 13.193.568,73. 1.2 Il tribunale, premesso che i commissari straordinari di omissis , in coerenza con la regola generale di cui all'articolo 50, comma 1, d.lgs. numero 270/99, avevano consentito la prosecuzione delle commesse attraverso le richieste di varianti agli ordini, ha pienamente condiviso la decisione impugnata ha rilevato che il G.D. aveva riconosciuto la natura prededucibile sia dei crediti di omissis derivanti dall'esecuzione di dette varianti, sorti in corso di procedura per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sia dei crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura ma pretesi dall'opponente in corrispettivo di opere riconducibili alle speciali ipotesi di prededucibilità previste dall'articolo 3, comma 1 ter, del d.l. 347/2003, conv. con mod. dalla l. 39/2004, ovvero agli interventi di risanamento e di tutela ambientale e sanitaria di cui al “Piano ambientale” di omissis in A.S. approvato con DPCM del 14/3/2014, mentre aveva correttamente escluso la prededucibilità dei crediti anteriori che, come ammesso dalla stessa opponente, erano riferiti ad attività tecniche di rifacimento ed ammodernamento dell'altoforno. 1.1 omissis s.p.a., con ricorso notificato l'11/3/2021, illustrato da breve memoria, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. 1.2 La procedura è rimasta intimata. Ragioni della decisione 2.1 Con i primi tre motivi di ricorso, articolati sotto i distinti profili dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, e, in via subordinata, della violazione dell'articolo 115 cod. procomma civ. e della violazione dell'articolo 112 cod. procomma civ., omissis lamenta che il tribunale, nell'escludere che il suo residuo credito di € 13.193.568,73, maturato per l'esecuzione dell'ordine numero 25604, potesse ricevere collocazione in prededuzione, non abbia tenuto conto della comunicazione del 31/10/2018, ritualmente depositata in sede di opposizione, con la quale, nel corso del giudizio, i commissari dell' omissis in amministrazione straordinaria avevano formalmente dichiarato di subentrare nel contratto. 2.2 Con il quarto motivo, che denuncia la violazione degli articolo 72, comma 1°, e 74 l.fall., applicabili in virtù del richiamo operato dall'articolo 51 del d.lgs. numero 270/1999, la ricorrente deduce che, anche a prescindere dalla dichiarazione di subentro da parte dei commissari, la prosecuzione del contratto d'appalto nel corso dell'amministrazione straordinaria sino alla sua conclusione comporta che la procedura acquisisce il risultato dell'opera che ne costituisce l'oggetto corrispondente, nel caso in esame, alla ricostruzione e all'ammodernamento dell'altoforno e che non è possibile, di conseguenza, scindere il corrispettivo pattuito in una parte da collocare in chirografo, in quanto anteriore all'apertura della procedura, e l'altra in prededuzione, dovendo, piuttosto, riconoscersi natura prededucibile all'intero credito. 3.1 Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 3.2 L'articolo 50 del d.lgs. numero 270/1999, per quanto qui interessa, dispone che “1. […] il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. […] 3.3. L'articolo 1-bis del d.l. numero 134/2008, conv. dalla l. numero 166/2008, ha poi chiarito che la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2, del d.lgs. numero 270/1999 “va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 270 del 1999”. 3.4. Si afferma, quindi, la regola per cui nell'amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l'apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliersene finché una simile facoltà non viene esercitata, i crediti maturati dal contraente in bonis in corrispettivo delle prestazioni effettuate in data successiva all'apertura della procedura vanno pagati in prededuzione, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. numero 270/1999, secondo il quale “i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1 , della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria” cfr. Cass. numero 19146 del 2022, in motiv. . 3.5. D'altro canto, come si ricava dallo stesso articolo 1-bis della l. numero 166 del 2008, il subingresso del commissario nel contratto implica la stabilizzazione del rapporto, con l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dall'articolo 51, 1° e 2° comma, d. lgs. cit., il quale rinvia alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. 3.6 Da ciò discende l'applicabilità, fra l'altro, dell'articolo 74 l. fall., che nel testo attuale, cui occorre far riferimento ratione temporis, stabilisce che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione periodica o continuata deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. 3.7 In definitiva, come già affermato da questa Corte cfr. Cass. numero 16650/022 , la generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli articolo 50 e 51 del d.lgs. numero 270 del 1999 sta a significare che nell'amministrazione straordinaria per un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l'effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell'altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli articolo 72/83 bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all'articolo 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all'interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d'appalto nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 81, 1° comma, può subentrare anche il curatore del fallimento del committente . 3.8 Ciò premesso, risulta evidente che, al fine di stabilire se il credito in contestazione - vantato da omissis in corrispettivo di lavori d'appalto eseguiti prima dell'apertura della procedura - meritasse o meno collocazione in prededuzione, il tribunale avrebbe dovuto verificare se omissis in A.S., attraverso la manifestazione di volontà dei suoi organi, fosse o meno subentrata nel contratto. 3.9 Tale verifica non è stata invece compiuta, avendo il giudice del merito del tutto omesso di esaminare il fatto, senz'altro decisivo dedotto dall'opponente nei suoi scritti difensivi e risultante dalle comunicazioni via pec del 31/10/2018 prodotte sub. doccomma 35 e 35 bis lett. a del fascicolo omissis , costituito dalla formale dichiarazione dei commissari straordinari dell' omissis di subentro “nel contratto d'appalto in essere tra l'A.S. e omissis numero 25604, sottoscritto in data 1/10/2013”. 4. L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Milano in differente composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.