Ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi nel giudizio di prevenzione, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice civile competente […].
[…] Soltanto a fronte di tale avvenuto accertamento, il creditore può chiedere l'ammissione del credito al giudice della prevenzione in assenza di tale accertamento, invece, la competenza va individuata nel giudice civile di cognizione. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza in esame, fornisce i criteri per la determinazione della competenza sull'ammissione del credito vantato nei confronti del soggetto il cui patrimonio è attinto da una misura di prevenzione reale. L'accertamento e la liquidazione del credito vantato nei confronti del preposto L'articolo 52 d.lgs. numero 159/2011 dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro. La norma, dunque, consente il pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. Nel caso di specie, la società creditrice aveva chiesto l'accertamento e la liquidazione del credito al giudice civile della cognizione, il quale aveva rigettato la parte relativa alla liquidazione per competenza del tribunale misure di prevenzione quest'ultimo, a sua volta, a seguito di riassunzione della causa, aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice della cognizione per l'accertamento del credito. Orientamenti in tema di competenza sulla domanda di credito relativo ad un patrimonio soggetto a confisca La Suprema Corte si è pronunciata rilevando che il confine tra la competenza del giudice civile e quella del giudice della prevenzione è da rinvenirsi, rispettivamente, nel mancato o nell'avvenuto accertamento del credito, relativamente all'an e al quantum. Difatti, il presupposto per l'inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione è che i crediti risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro, sicché, in mancanza di quell'accertamento, esso deve necessariamente essere compiuto dal giudice civile di cognizione. Più in generale, osserva la Corte, nel procedimento disciplinato dagli articolo 52 e ss. d.lgs. numero 159/2011, il legislatore non pare aver configurato un generale e indiscriminato potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca in capo agli organi della prevenzione, ma si profila aver configurato un più specifico e circoscritto potere di verifica delle condizioni che governano l'ammissione, sulla base essenzialmente di produzione documentale attestante i fatti costitutivi del vantato credito. Ne consegue che il sistema previsto in sede di prevenzione induce a ritenere che i fatti costitutivi del credito debbano risultare provati dai documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre. Di conseguenza, quando il credito si deduca essere scaturente da un rapporto con il soggetto attinto dalla misura di prevenzione patrimoniale oggetto di contestazione giudiziale, il documento giustificativo va identificato nella decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e dell'ammontare del credito allegato come sussistente. L'avvenuto accertamento dell'an e del quantum quale presupposto per l'ammissione del credito nel giudizio di prevenzione Deve dunque ritenersi che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice competente, rispetto al cui esito il giudice della prevenzione è tenuto alla verifica, ex articolo 59 d.lgs. numero 159/2011, delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il titolo che vi ha dato luogo. Il giudice della confisca, infatti, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull'an e sul quantum del credito, impregiudicata la susseguente analisi di propria competenza, tenuto conto dell'esercizio del potere di verifica della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore.
Presidente Di Nicola – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale civile di Napoli Nord, con sentenza in data 11 aprile 2023, nell'ambito di una più ampia controversia intercorsa tra la omissis Srl in liquidazione, il Consorzio omissis Scarl, in persona dell'amministratore giudiziario del relativo patrimonio, e la Regione Campania, in merito all'esecuzione del contratto di appalto relativo alle opere di completamento della rete fognaria del Comune di omissis - oltre ad accertare la tempestività delle riserve iscritte dal Consorzio nel corso dell'esecuzione dei lavori, a rigettare la domanda della omissis nei confronti della Regione Campania e ad accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campania, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore del Consorzio della somma di euro 1.241.615,44, con i corrispondenti accessori - aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda proposta dalla OMISSIS nei confronti del Consorzio, avente ad oggetto la liquidazione dell'importo indicato nelle riserve, importo pure verificato nel corso del procedimento, per essere competente il Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, assegnando il termine di legge per la riassunzione. Alla base di questa declaratoria di incompetenza il Tribunale di Napoli Nord ha osservato che esclusa la legittimazione diretta della omissis per far valere il suo credito nei confronti della Stazione appaltante, soltanto il Consorzio essendo titolare di questa legittimazione, quanto all'azione di accertamento del credito vantato dalla suddetta società nei confronti del Consorzio, tale accertamento, pur dopo che le riserve apposte in contabilità erano state analizzate dal consulente tecnico di ufficio che, nell'ambito dell'intero importo pari a euro 1.241.615,44, aveva individuato la somma di euro 619.725,81 come importo da riferirsi al tempo in cui era subentrata la omissis nell'esecuzione , era sottratto alla pronuncia del Tribunale civile infatti, il suddetto Consorzio era stato sottoposto a sequestro penale delle quote e dell'intero patrimonio con provvedimento che era stato convertito nella misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca ex articolo 20 d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 dunque, ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. cit., la relativa controversia era attratta nel procedimento per accertamento dei crediti da effettuarsi nella sede della prevenzione, con le modalità previste dagli articolo 57-59 d.lgs. cit., procedimento a cui doveva provvedere, in via esclusiva, il Tribunale della prevenzione. 2. Riassunta la vertenza dalla omissis innanzi al Tribunale di Roma, Sezione per le misure di prevenzione, questo Tribunale ha emesso in data 20 ottobre 2023 ordinanza con cui ha declinato la competenza in ordine alla domanda di accertamento del credito della suddetta società in liquidazione nei confronti del Consorzio e ha sollevato il conflitto negativo di competenza. Il Tribunale di Roma ha evidenziato che la omissis aveva chiesto al Giudice delegato, nel procedimento di prevenzione, la verifica del credito vantato, quale subentrante alla omissis Srl, nei confronti del Consorzio per l'importo di euro 302.116,88, oltre interessi legali, adducendo a prova la fattura numero 11 del'11.05.2011, relativa ai lavori svolti per il Consorzio in ordine all'appalto del sistema fognario della località omissis il Giudice delegato non aveva ammesso il credito, su conforme parere dell'amministratore giudiziario, in primo luogo per essere stata la omissis esclusa dal Consorzio nel 2010 per essere stata raggiunta da un'interdittiva antimafia, per essere il credito oggetto di riserva, sulla quale non si era ancora avuto accertamento in sede civile, nonché per essere il credito prescritto proposta opposizione dalla omissis , il Tribunale, rilevato che il credito era anteriore al sequestro, lo aveva ammesso al passivo poi, la omissis aveva chiesto l'ammissione al passivo in via tardiva del credito di euro 3.186.341,25, avente titolo nei maggiori oneri e costi affrontati nell'esecuzione dei lavori eseguiti a tutto l'8.03.2010 nel completamento della rete fognaria di Sarno, affidati al Consorzio OMISSIS il Giudice delegato aveva escluso questo credito per mancanza di buona fede proposta opposizione dalla società, il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma per la ragione che il credito dedotto dalla società era relativo a riserve iscritte dal Consorzio nella contabilità dei lavori appaltati dal Comune di omissis , sicché il fatto costitutivo del diritto di credito mancava avverso il rigetto dell'opposizione la società non aveva proposto ricorso per cassazione, con conseguente definitività del provvedimento di rigetto intanto, in data 8.11.2019, era divenuto definitivo il decreto di confisca ed era, pertanto, decorso il termine per la presentazione di qualunque ulteriore domanda di verifica del credito nessuno strumento poteva essere ulteriormente azionato dalla società innanzi al Tribunale della prevenzione, dovendo - la pretesa della medesima di accertamento del suo credito nei confronti del Consorzio, intanto oggetto della confisca - essere fatta valere innanzi al Tribunale civile in sede ordinaria. 3. La difesa della omissis Srl in liquidazione ha rassegnato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale civile di Napoli Nord e, soltanto in subordine, dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'articolo 23 d.l. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, numero 176, come richiamato dall'articolo 16 d.l. 30 dicembre 2021, numero 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, numero 15, nonché, ulteriormente, dall'articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, numero 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, numero 18, ha ai sensi dell'articolo 23 d.l. numero 137 del 2020 e succ. modd., ha chiesto la declaratoria di competenza del Tribunale civile di Napoli Nord, essendo stata già esperita e definita negativamente per la società la domanda di ammissione del credito al passivo della procedura ex articolo 59 d.lgs. numero 159 del 2011. Considerato in diritto 1. Innanzi tutto, deve essere ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo subprocedimento relativo all'espletamento delle funzioni di giudice chiamato a delibare nel merito la domanda proposta dalla omissis Srl in liquidazione avente ad oggetto il riconoscimento degli importi giù fatti oggetto di riserva nell'ambito del corrispondente contratto di appalto, domanda fatta valere nei confronti del Consorzio stabile omissis Scarl, a sua volta assoggettato, come sopra si è già puntualizzato, a sequestro di prevenzione finalizzato alla corrispondente confisca e alla susseguente confisca, con attrazione della relativa controversia nel procedimento per accertamento dei crediti da effettuarsi nella sede della prevenzione - appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, intervento che, in ragione dell'inserzione del rapporto nel procedimento di prevenzione, si profila da emettersi ai sensi dell'articolo 32 cod. proc. penumero Gli atti processuali relativi alla delibazione della domanda formulata dalla suddetta società implicano la necessità di rendere chiaro il procedimento da seguire e, di conseguenza, il giudice da adire per definire l'indicato rapporto controverso quest'attività non è differibile sine die e rispetto a essa il contrapposto diniego di emanazione determina la stasi costitutiva del conflitto. 2. Trattasi di uno snodo punto in qualche misura già esaminato in sede di legittimità con riferimento a credito di altra natura. Sempre in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, si è affermata, in particolare, la competenza del giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sull'accertamento di un credito implicante a sua volta l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, al fine dell'ammissione al passivo a valere per il procedimento di prevenzione. Pur tenendo conto della peculiarità dell'accertamento dei diritti inerenti alla materia lavoristica, è utile osservare che in quel caso la Corte di legittimità ha considerato che il presupposto per l'inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione è che i crediti risultino da atti certi che siano antecedenti alla data del sequestro, sicché, mancanza in quella fattispecie quell'accertamento, si è ritenuto che esso dovesse necessariamente essere compiuto dal giudice del lavoro, in considerazione della sua competenza funzionale prevista e disciplinata dagli articolo 409 e ss. cod. proc. civ. Si è, più in generale, considerato che, nel procedimento disciplinato dagli articolo 52 e ss. d.lgs. numero 159 del 2011, il legislatore non pare aver configurato un generale e indiscriminato potere di accertamento dell'esistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca in capo agli organi giurisdizionali della prevenzione, ma si profila aver configurato un più specifico e circoscritto potere di verifica secondo le scansioni previste dagli articolo 57, 58 e 59 d.lgs. cit. delle condizioni che governano l'ammissione, sulla base essenzialmente di produzione documentale attestante i fatti costitutivi del vantato credito sicché il sistema previsto in sede di prevenzione induce a ritenere che i fatti costitutivi del credito debbano risultare provati dai documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre con la domanda formulata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lett. c , d.lgs. numero 159 del 2011. Di conseguenza, quando il credito si deduca essere scaturente da un rapporto con il soggetto attinto dalla misura di prevenzione patrimoniale oggetto di contestazione giudiziale, il documento giustificativo va identificato nella decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e dell'ammontare del credito allegato come sussistente Sez. 1, numero 14214 del 15/12/2022, dep. 2023, Confl., comp. in proc. Ferri, Rv. 284506 - 01 . Nello scrutinio della fattispecie richiamata, si è concluso che l'accertamento del credito del lavoratore istante, ancora non compiuto e oggetto di contestazione, appartiene funzionalmente al giudice del lavoro, non potendo la verifica del giudice della prevenzione tener luogo della procedura cognitiva sull'an e sul quantum del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio, di natura essenzialmente cartolare, che si svolge nel procedimento ammissivo del credito, regolato dall'articolo 59 d.lgs. numero 159 del 2011. Nella stessa direzione, si è precisato, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice competente, rispetto al cui esito il giudice della prevenzione è tenuto alla verifica, ex articolo 59 d.lgs. cit., delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo Sez. 1, numero 22222 del 26/01/2022, Fallimento Anemone Costruzioni Srl, Rv. 283123 - 01 . Sempre nella stessa direzione, si è affermato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull'an e sul quantum del credito, impregiudicata la susseguente analisi di propria competenza, tenuto conto dell'esercizio del potere di verifica della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore Sez. 1, numero 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189 - 02 . Con riguardo a tale specifica fase, si è ulteriormente considerato che il giudizio di verifica dei crediti ex articolo 59 d.lgs. cit. si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca, che si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita, ma anche con l'attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all'accertamento dell'effettività di tali presupposti Sez. 2, numero 46099 del 13/09/2023, Scarpetta, Rv. 285821 - 01, la quale ha ritenuto rilevabile di ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale venga avanzata istanza di ammissione . 3. Posto ciò e circoscrivendo, nell'ambito di un quadro che si connota per una marcata complessità esegetica, la disamina effettuata alla chiarita necessità per l'onerato di addurre nel procedimento di verifica in sede di prevenzione i documenti giustificativi del titolo del diritto di credito di cui chiede l'ammissione, impregiudicato l'esercizio susseguente dei poteri propri da parte del giudice della prevenzione, deve considerarsi che, nel caso in esame, il credito che la OMISSIS Srl in liquidazione vanta nei confronti del Consorzio, oggetto di procedimento di confisca di prevenzione, come rappresentato dall'amministratore giudiziario, attiene a posta già fatta valere in sede di prevenzione, con esito di rigetto, rigetto però motivato dal Tribunale che aveva in tali sensi modificato la statuizione emessa dal Giudice delegato con il rilievo che la relativa posta, dedotta come ammontante a euro 3.186.341,25, avente titolo nei maggiori oneri e costi affrontati dalla società nell'esecuzione dei lavori eseguiti a tutto l'8.03.2010 nel completamento della rete fognaria di Sarno, affidati al Consorzio, il credito dedotto dalla società era relativo a riserve iscritte dal Consorzio nella contabilità dei lavori appaltati dal Comune di omissis , sicché il fatto costitutivo del diritto di credito non risulta ancora accertato. Si è registrata ora la riproposizione della domanda da parte della omissis Srl in liquidazione, riproposizione che è stata formulata, in sede di riassunzione, sul presupposto che - nel giudizio civile che era seguito nel contraddittorio fra la società dedotta esecutrice di una parte delle opere, il Consorzio omissis e l'Ente successore della Stazione appaltante, ossia la Regione Campania, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, che poi si era dichiarato incompetente a riconoscere il credito con effetti per la procedura di prevenzione - il fatto costitutivo del credito è risultato accertato. 3.1. Per vero, la suindicata sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha effettuato l'accertamento delle poste creditorie scaturenti dall'esecuzione dell'appalto inerente ai suddetti lavori ha analizzato le riserve apposte negli atti contabilità del lavoro pubblico in esame, verificato le opere ascrivibili al Consorzio omissis nonché, nell'ambito di esse, anche la quota da attribuire all'opera della omissis Srl, l'importo del corrispettivo a tale titolo maturato dal Consorzio omissis nei confronti dell'Ente avente causa della Stazione appaltante e, infra tale importo, la parte di esso corrispondente ai lavori eseguiti per il Consorzio dalla omissis Srl pagg. 8 e ss. della decisione , salvo a dichiararsi incompetente all'emissione della pronuncia accertativa del credito stesso che avesse diretti effetti nei confronti del Consorzio, siccome esso è risultato avvinto dalla procedura di prevenzione. Sulla scorta di tale approdo, la omissis Srl in liquidazione ha riproposto la domanda innanzi al Tribunale della prevenzione per ottenere, con effetti per il bene sottoposto a misura di prevenzione reale, l'ammissione del credito, su cui il Tribunale civile aveva analizzato le riserve a suo tempo iscritte dal Consorzio. 3.2. Posto ciò - e non è superfluo sottolinearlo quale che debba essere l'esito dello scrutinio di tale domanda - la stessa, essendo seguita all'avvenuto accertamento del fatto costitutivo del credito nella sede civile, è stata correttamente riservata dal Tribunale civile al Giudice titolare del procedimento di prevenzione che attinge il soggetto passivo del rapporto giuridico dedotto. Agli organi procedenti nella sede della prevenzione compete, infatti, di stabilire se sussistano i presupposti processuali e, poi, le ulteriori condizioni stabilite dalla legge agli articolo 52 e ss. d.lgs. cit. per la concreta verifica e, se del caso, l'ammissione del credito in questione, credito che la omissis Srl in liquidazione ha fatto valere nei confronti del Consorzio omissis , con effetto diretto sull'oggetto della confisca. In tal senso, diverso caso sarebbe stato, secondo le coordinate fissate dall'articolo 52 d.lgs. numero 159 del 2011, quello in cui la parte creditrice avesse chiesto di accertare il suo diritto nei confronti di soggetto attinto da misura di prevenzione, ma riferita ad ambito estraneo a essa, per soddisfarsi su beni non attinti dalla confisca. 3.3. Nella fattispecie oggetto di questo scrutinio, il Tribunale di Roma ha dato atto che il pregresso rigetto della domanda della omissis Srl in liquidazione in sede di prevenzione era stato motivato dal rilievo che il credito per l'appalto in questione formava oggetto di riserve iscritte nella contabilità dal Consorzio appaltatore nel suo rapporto con la Stazione appaltante, sicché la mera iscrizione delle riserve non integrava fatto costitutivo del credito. Essendosi definito, nel susseguente giudizio civile concluso con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, il punto relativo all'accertamento del credito del Consorzio per l'iscrizione di quelle riserve, accertamento sfociato nel riconoscimento di un determinato credito, sia pure inferiore rispetto a quello vantato, in capo al Consorzio, oggetto di confisca e rappresentato dall'amministratore giudiziario, con condanna della Regione Campania al pagamento in favore del Consorzio del relativo importo, oltre che con l'enucleazione della parte di tale importo corrispondente ai lavori eseguiti per il Consorzio dalla omissis Srl, risulta superata la ragione per la quale non era stata affrontata la disamina di quella domanda di ammissione al passivo del procedimento di prevenzione. Consegue che compete al Tribunale e, in generale, agli organi del procedimento di prevenzione esaminare la domanda stessa per ogni determinazione che essi ritengano di dover assumere, anche in relazione all'ammissibilità della stessa, oltre che, se del caso, alla disamina delle ulteriori condizioni stabilite dagli articolo 52 e ss. d.lgs. numero 159 del 2011 per la verifica del credito dedotto dirimente è il rilievo che il provvedimento decisorio - sia per il controllo dei presupposti processuali, sia per la verifica delle condizioni di merito susseguenti al suddetto accertamento - sull'istanza di ammissione del credito al passivo da far valere con effetti sui beni e rapporti giuridici attinti dalla misura di prevenzione non può non essere emesso dal giudice della prevenzione. 4. Corollario delle svolte considerazioni è l'affermazione della competenza del Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, a delibare la domanda di cui sopra, con la disposizione di trasmissione degli atti al suo Ufficio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma -Sezione misure di prevenzione - cui dispone trasmettersi gli atti.