Decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati: come difendersi?

Se il condomino che ha ricevuto un decreto ingiuntivo per oneri condominiali non pagati vuole annullare la delibera su cui si basa tale ingiunzione, deve proporre apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione.

Il Tribunale di Milano si è pronunciato sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un condomino per la riscossione dei contributi condominiali dovuti, fondata sulla dedotta omessa convocazione dell'assemblea in cui erano state approvate tali spese, sulla mancata trasmissione della documentazione e sulla sussistenza di errori nei conteggi. Il decreto ingiuntivo veniva revocato tal Tribunale stante l'avvenuto parziale pagamento della somma intimata, condannando l'opponente al pagamento del residuo. La decisione veniva confermata in appello, previa ulteriore riduzione del debito residuo. Il condomino ha proposto ricorso in Cassazione tornando ad invocare l'annullabilità della delibera per omessa convocazione dell'assemblea. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione richiama le Sezioni Unite numero 9839/2021 con cui è stato chiarito che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Ed è proprio quanto accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente dedotto le ragioni di annullabilità della delibera assembleare su cui era fondata l'ingiunzione di pagamento opposta, senza però aver mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera. La pronuncia ricorda infine che dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale, discende l'insorgenza e la prova dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune. Concludendo, la Cassazione non può che rigettare il ricorso.

Presidente Falaschi – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1. L.A.P. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi averso la sentenza numero 706/2019 della Corte d'appello di Milano, depositata il 19 febbraio 2019. Ha resistito con controricorso il Condominio via omissis . 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo numero 7985/2015 intimato dal Condominio via omissis al condomino L.A.P. per la riscossione dei contributi dovuti, pari ad € 8.468,98, fondati sulla delibera assembleare del 9 ottobre 2014, di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio 1° giugno 2013 – 31 maggio 2014 e per il preventivo del successivo esercizio. A base dell'opposizione L.A.P. aveva dedotto l'omessa convocazione all'assemblea del 9 ottobre 2014, la mancata trasmissione della documentazione e la sussistenza di errori nei conteggi. Il Tribunale di Milano con sentenza del 23 marzo 2017, respinte le deduzioni dell'opponente, aveva revocato il decreto ingiuntivo per l'avvenuto parziale pagamento della somma intimata, condannando il L.A.P. al pagamento dell'importo residuo pari ad € 2.398,33. La Corte d'appello di Milano ha poi respinto il gravame del L.A.P., limitandosi a ridurre il debito residuo dello stesso all'importo di € 680,01. 4. Il primo motivo del ricorso di L.A.P. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 66 disp. att. c.c. e insiste per l'annullabilità della delibera su cui fonda il decreto ingiuntivo, non avendo il ricorrente ricevuto convocazione per l'assemblea del 9 ottobre 2014. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, lettere B e E del regolamento di condominio, sulle modalità della convocazione assembleare e sull'invio del verbale di assemblea, ribadendo l'annullabilità della delibera di approvazione del rendiconto. Il terzo motivo del ricorso di L.A.P. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1136 c.c. e dell'articolo 66 disp. att. c.c., per la “impossibilità di impugnare la delibera assembleare” del 9 ottobre 2014, non essendone il ricorrente “mai venuto a conoscenza” se non con la notifica del decreto ingiuntivo. Il quarto motivo del ricorso di L.A.P. lamenta “errore nei conteggi” e la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, avendo il ricorrente pagato € 13.934,21 e quindi estinto il suo debito verso il Condominio. Nelle pagine da 12 a 14 del ricorso, punti da 47 a 60, sono elencati pagamenti e calcoli. 5. I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, essendo accomunati da diversi profili di inammissibilità e rivelandosi comunque non fondati. 5.1. È innanzitutto inammissibile il quarto motivo di ricorso nel vigore del testo dell'articolo 360, primo comma, numero 5 , c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, numero 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, numero 134, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Opera, inoltre, la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'articolo 348-ter, comma 5, c.p.c. applicabile ratione temporis , che esclude che possa essere impugnata ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado cd. doppia conforme . Il quarto motivo di ricorso, inoltre, è strutturato elencando una lunga sequela di pagamenti avvenuti tra settembre del 2014 e settembre del 2016, rivelandosi privo della specifica indicazione, agli effetti dell'articolo 366, comma 1, numero 6, c.p.c., del contenuto rilevante di atti e documenti comprovanti le allegazioni al riguardo utilmente svolte nelle pregresse fasi di merito. È altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 , c.p.c. la violazione o falsa applicazione delle prescrizioni del regolamento di condominio, il quale è atto di produzione privata e non ha natura di fonte di norme di diritto Cass. numero 20567 del 2018 . 5.2. I motivi di ricorso vanno peraltro confrontati coi principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, numero 9839. Le SezioniUnite hanno chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Nel caso in esame, L.A.P. ha proprio dedotto soltanto ragioni di annullabilità della delibera assembleare del 9 ottobre 2014, su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento opposta, senza avere mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera, sicché i motivi di ricorso secondo e quarto sono tutti non fondati. 5.4. Quanto alle allegazioni della mancata convocazione all'assemblea del 9 ottobre 2014 e della mancata comunicazione della deliberazione ivi approvata, che ha ripartito le spese per cui si procede, esse ben possono costituire ragioni che abbiano impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall'articolo 1137 c.c., ma non possono essere meramente eccepite - sempre per i principi enunciati dalla sentenza numero 9839 del 2021 - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c. cfr. Cass. numero 20069 del 2017 numero 3626 del 2018 numero 22573 del 2016 numero 17486 del 2016 . Questa Corte ha, del resto, precisato che la produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex articolo 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo Cass. numero 16081 del 2016 . 5.5. Occorre poi ribadire che nel giudizio concernente il pagamento di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. numero 15696 del 2020 . Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere Cass. Sez. Unite, numero 26629 del 2009, numero 26629 Cass. numero 4672 del 2017 . Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione e negare la fondatezza del credito vantato dalla gestione condominiale solo qualora la delibera assembleare su cui esso poggia abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione Cass. numero 7741 del 2017 . Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, in particolare, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'articolo 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell'interesse comune Cass. numero 11981 del 1992 . Così, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute le quali configurano non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante , una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso Cass. numero 3847 del 2021 . 5.6. Del pari, un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea nella specie, quella del 9 ottobre 2014 che, come assume il ricorrente, contenga errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino, per effetto di inesatta contabilizzazione delle morosità e dei pagamenti precedenti di quel partecipante, deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'articolo 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera cfr. Cass. numero 3747 del 1994, numero 3747 numero 3291 del 1989 numero 5254 del 2011 . Anche gli ulteriori ipotizzati vizi della delibera assembleare del 9 ottobre 2014 di approvazione del consuntivo davano luogo, dunque, all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, numero 9839, in quanto non viene dedotta una modificazione dei criteri legali di riparto delle spese da valere per il futuro, quanto una erronea ripartizione in concreto in violazione di detti criteri. 6. Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 850,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.