Sequestro conservativo: come declinare le obbligazioni solidali esistenti tra le parti del processo penale?

La difesa dell’imputato quale obbligato principale invoca l’intervento della Suprema Corte per stabilire i limiti dell’azione cautelare della parte civile, sull’assunto che possano imporsi, per la sostanza del vincolo, principi di diritto civilistici.

Il processo di legittimità costituisce giudizio di rinvio, in cui il Tribunale del Riesame competente si era pronunciato sul sequestro conservativo adottato, in favore di un istituto bancario, nei confronti dei beni di tutti gli imputati, in concorso, per le ipotesi delittuose di manipolazione di mercato continuata, bancarotta impropria da reato societario e bancarotta patrimoniale per distrazione, asseritamente integrate da condotte commesse, con ruoli diversi, nell'ambito della crisi di una società per azioni, dichiarata fallita nel 2019. Interpone ricorso per Cassazione uno dei prevenuti, deducendo in via principale, che malgrado un creditore possa scegliere il debitore contro il quale muoversi, una volta che il titolo sia stato attivato nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente e sia stato citato, altresì, un responsabile civile nella fattispecie, la società di revisione, datrice di lavoro di uno dei coimputati , agire nei confronti del debitore incapiente senza dirigersi nei confronti di quello solvibile costituirebbe error in procedendo – o, secondariamente, abuso del rimedio esperito – visto che il creditore avrebbe già aggredito il patrimonio di tutti i debitori producendo ulteriore vizio processuale, tale inammissibile scelta tra i convenuti di un litisconsorzio necessario si risolverebbe in una fittizia dimostrazione del periculum in mora, ricavata escludendo del compendio a garanzia i beni della parte capiente sullo stesso versante, verrebbe meno la proporzionalità della misura infine, con riguardo al fumus boni iuris e con analoga prospettiva, non si sarebbe prodotto un danno effettivo dipendente dall'induzione in errore della Banca, che ha sostenuto d'aver inopinatamente concesso un finanziamento di quindici milioni di euro alla società fallita, quando, in realtà, ne avrebbe seguito passo per passo l'evoluzione, essendo a perfetta conoscenza dei rischi assunti dall'impresa sin dalla quotazione in AIM, avvenuta nel 2014. Prima della discussione la parte civile depositava articolata memoria, con la quale, premessa l'attinenza al merito del giudizio e non alla fase di cautela delle censure difensive, denunciava circa le esigenze cautelari, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere apprezzate in ordine al singolo soggetto contro il quale è richieste il sequestro conservativo sulla fondatezza in diritto, che, oltre ad esser sottratte allo scrutinio di legittimità questioni simili, non sarebbe dirimente il contributo fornito dalla banca creditrice alla quotazione in borsa, che pur comprendendo l'esame di documentazione aziendale non avrebbe permesso di superare gli artifici posti in essere dagli imputati, essendo sufficiente allo scopo di dimostrare il requisito, poi, l'accertamento condotto per disporre il rinvio a giudizio. Il Collegio – su parere conforme del Procuratore generale – rigetta il ricorso, condannando l'impugnante al pagamento delle spese processuali. L'Estensore espone in modo lineare gli argomenti che intaccano la solidità delle doglianze difensive, premettendo la deducibilità dei soli vizi di violazione di legge avverso provvedimenti che intervengano su misure cautelari reali, e sancendo, in conclusione, l'apoditticità delle censure sulla proporzionalità della somma sequestrata, sovrapponibile all'entità del danno patrimoniale reclamato – ed allegato – dalla parte civile. Nel merito, poi, l'iter motivo esamina per prima la prospettata esigenza cautelare in riferimento al periculum in mora. Sul tema, le Sezioni Unite hanno già stabilito che è sufficiente la prova dell'incapienza del patrimonio del debitore, senza che debba dimostrarsi che egli stia effettivamente disperdendo i beni presenti per soddisfare il diritto del creditore cfr. Cass., SS. UU. Penumero , 25/9/2014, numero 51660 . La Corte regolatrice, oltre a ciò, ha precisato come spetti unicamente a quest'ultimo la scelta di quale tra i condebitori solidali debba essere destinatario dell'azione sul lato c.d. esterno dell'obbligazione , non rilevando la garanzia offerta dal responsabile civile, che subentra solo a titolo eventuale nel surrogarsi all'imputato, quale debitore principale si citano Cass., Sez. II Penumero , 4/12/2019, numero 51576 conforme a Cass., Sez. V Penumero , 23/1/2018, RV. 272850 spetterà a chi tra loro sia chiamato a rispondere della pretesa patrimoniale, semmai, agire in regresso nei confronti degli altri obbligati sul lato c.d. interno dell'obbligazione , rendendo estraneo al creditore qualunque nodo relativo alla ripartizione del danno in misura delle rispettive responsabilità. La funzione dell'istituto, infatti, non è parzializzare la responsabilità del debitore, ma agevolare la riscossione del credito, ampliando le possibilità di ottenere soddisfazione, non essendo qui neppure rilevabili benefici o eccezioni di matrice civilistica. Nella fattispecie, anzi, la parte civile, salva comunque l'insindacabilità della scelta operata, aveva ragionevolmente ritenuto che agendo nei confronti dell'amministratore delegato della fallita sarebbe stata maggiore la probabilità di conferma del titolo in sede di cognizione, ad esito del processo ancora da concludersi. In proposito al fumus boni iuris, la V Sezione si riporta al consolidato indirizzo, richiamato dalla stessa difesa di parte civile, per il quale la positiva valutazione di sostenibilità dell'accusa in giudizio realizzatasi in udienza preliminare possa già esser sufficiente a dirimere ogni dubbio, salva l'inaccessibilità di profili di merito in sede di ultima istanza tra le tante, supportano questa linea Cass., Sez. V Penumero , 17/4/2009, numero 30596 e Cass., Sez. II Penumero , 12/11/2003, numero 805 . Logica che, aggiunge chi scrive, è facile pronosticare confermata con l'attuale rito, che ha visto irrobustirsi, con la c.d. Riforma Cartabia, il criterio prognostico per vagliare la prosecuzione al dibattimento delle singole inchieste. In conclusione, la decisione in commento affronta tematiche poco percorse nella giurisprudenza di legittimità, poiché derivanti dalla tentata trasposizione di principi civilistici nella sede penale, stante la natura sostanziale dell'azione incidentale esercitata dalla parte civile. L'approdo al quale giungono gli Ermellini, pur apparentemente controintuitivo, risulta condivisibile, valorizzando le specificità di questo giudizio, che impediscono di applicarvi canoni statuiti in rapporto a obbligazioni e titoli che le originano affatto sovrapponibili.

Presidente Sabeone – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Bologna, pronunciando in sede di rinvio, conseguente all'annullamento disposto con sentenza di questa Corte numero 43389 del 16/10/2023, ha confermato il decreto di sequestro conservativo adottato, ai sensi dell'articolo 316 cod. proc. penumero , dal medesimo Tribunale - Sez. I penale, in favore di omissis s.p.a., con riguardo ai beni di tutti gli imputati, fino alla concorrenza di euro 17 milioni. 1.1. Il processo ha riguardo ai reati, commessi in forma concorsuale, di manipolazione di mercato continuata capo 1 , bancarotta impropria da reato societario in relazione ai fatti punibili ex articolo 2622 cod. civ. capo 2 , bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva capo 3 , e sono relativi al fallimento della società omissis s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna con sentenza del 19 dicembre 2019. 1.2. Il ricorrente C.G. è imputato dei suddetti reati, in concorso con altri, quale socio e consigliere delegato e vice presidente del c.d.a. della fallita dal 4/12/2014 al 31/10/2019. 1.3. Nel procedimento penale in corso si è costituita parte civile, nei confronti degli imputati, la OMISSIS s.p.a., che ha chiesto il sequestro conservativo in esame. 2. Ricorre per cassazione C.G., con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luigi A.P. Panella, che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dell'articolo 316 cod. proc. penumero , anche per motivazione apparente in merito alla sussistenza dei presupposti legali per l'adozione dell'impugnato decreto. 2.1. Premette che, nel giudizio penale in corso, non è stato citato il responsabile civile per il fatto del coimputato G.B. - omissis s.p.a., società di revisione della quale il B. era dipendente all'epoca dei fatti - nei cui confronti la costituita parte civile Banca OMISSIS non ha richiesto il sequestro conservativo, pur trattandosi di società di notoria solidità patrimoniale e finanziaria, in grado di soddisfare le pretese economiche vantate dalla parte civile, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Bologna, che ha revocato il sequestro preventivo disposto nei confronti del coimputato B., per insussistenza del periculum. In realtà, sostiene il ricorrente, analoga valutazione di insussistenza del periculum dovrebbe farsi anche con riguardo agli altri coimputati, tra cui il C.G., in virtù, appunto, della presenza del responsabile civile, dal momento che, ai sensi degli articolo 187 cod. proc. penumero e 2055 cod. civ., la responsabilità civile del B. è indivisibile e solidale con i coimputati. La capienza patrimoniale della omissis è tale, cioè, da escludere il periculum in mora nei riguardi di tutti i concorrenti del B. tra cui il ricorrente responsabili in solido per le restituzioni e il risarcimento del danno, poiché - si sostiene - dal momento che omissis si è costituita come responsabile civile nel processo in corso nei confronti dell'imputato B., dipendente di omissis , la stessa omissis ha assunto la qualifica di coobbligato solidale di B. e di tutti gli altri imputati in concorso con lui rispetto alle pretese risarcitone di tutte le parti civili costituite . 2.2. Contesta, quindi, la difesa ricorrente - con riguardo al profilo del periculum in mora - l'affermazione che, in presenza di una pluralità di debitori chiamati a rispondere in solido, il creditore sarebbe libero di scegliere il debitore contro il quale agire, con la conseguenza che il periculum in mora andrebbe valutato in relazione al singolo soggetto contro il quale il creditore/parte civile ha chiesto la misura cautelare. Sostiene, invece, alla luce di richiamato orientamento della giurisprudenza civile, che, laddove il creditore abbia già promosso l'azione civile nel giudizio di merito nei confronti di tutti i debitori solidali, ove formuli domanda di sequestro conservativo, debba rivolgerla necessariamente nei confronti di tutti i debitori, giacché, con l'azione civile, instando per il risarcimento del danno nei confronti di tutti gli imputati, ha dato luogo a un litisconsorzio processuale tra i destinatari della domanda risarcitoria, anche ai fini cautelari. Tanto perché l'obbligazione solidale dà luogo a un'unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non a una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti e autonomi. In sintesi - secondo la linea ermeneutica propugnata dalla Difesa - un creditore può sì scegliere il debitore contro il quale agire sia nel merito che in via cautelare, ma una volta che, come nel caso di specie, il creditore abbia già agito contro tutti, ed esista un responsabile civile, la selezione del debitore incapiente, omettendo di rivolgersi a quello capiente qui, il responsabile civile , si risolve, in tesi difensiva, in un'azione cautelare inammissibile e, in subordine, in un abuso dello strumento processuale, dal momento che il creditore ha già attaccato il patrimonio cumulato di tutti i debitori. 2.3. Deduce, inoltre, che, omettendo di coinvolgere il responsabile civile nella richiesta cautelare, il creditore avrebbe creato artificialmente un periculum di incapienza del patrimonio, in realtà insussistente stante, appunto, la garanzia effettiva offerta dal responsabile civile, in violazione dell'articolo 316 cod. proc. penumero , che consente il ricorso al sequestro conservativo laddove manchino le garanzie del credito, garanzie qui costituite dalla presenza del responsabile civile. 2.4. Con ulteriore censura, denuncia il mancato rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce, alla luce degli approdi della giurisprudenza interna e sovranazionale, parametro di valutazione delle ingerenze statuali rispetto al diritto di proprietà, tutelato dalla costituzione e dall'articolo 1, Prot. 1, CEDU, nel senso che il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, deve comprendere il canone modale della proporzionalità. 2.5. Quanto al profilo del fumus boni juris, posto che, secondo la prospettazione fatta propria dalla ordinanza impugnata, il danno calcolato nell'importo di circa 17 milioni di euro sarebbe derivato all'istante Banca omissis esclusivamente dalla bancarotta impropria per falso in bilancio di cui al capo 2 dell'imputazione, in relazione al quale è responsabile civile omissis , il ricorrente deduce l'insussistenza di tale requisito, dal momento che Banca omissis , per i ruoli da questa assunti nella quotazione e nel sostegno in borsa del titolo omissis S.p.A., non potrebbe essere considerata soggetto leso dai reati contestati, ma, piuttosto, un collaboratore consapevole del reale stato finanziario di omissis S.p.A. La Banca omissis avrebbe, cioè, svolto un ruolo pregnante di verifica nei confronti di omissis per tutta la durata della sua attività, dopo che la stessa, nel 2014, si è quotata in AIM, cosicché sarebbe del tutto infondata la asserita induzione in errore, rappresentata dallo stesso istituto bancario, che ha prospettato il danno sul rilievo di essere stato indotto a concedere un nuovo finanziamento di quindici milioni di euro alla omissis e alla compravendita in perdita per due milioni di euro di azioni della fallita, perché ingannato circa la reale solidità economico finanziaria della società dalle condotte manipolatone sub 1 e dai fatti di bancarotta sub 2 . 3. Ha presentato memoria di costituzione l'Avv. Prof. Maurizio Bellacosa, difensore e procuratore speciale della parte civile BANCA omissis S.p.A. 3.1. Quanto al profilo del periculum in mora, la parte civile si rifà all'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui tale periculum va valutato in relazione ad ogni singolo soggetto contro cui è richiesto il sequestro conservativo e ciò proprio tenuto conto della natura solidale delle obbligazioni nascenti da reato ex articolo 187 cod. penumero atteso che i la solidarietà è istituto che la legge prevede a vantaggio del creditore e non già per schermare il debitore ii in base alle norme del codice civile è prerogativa del creditore la libera scelta del debitore azionando cita Sez. IV, sent. numero 13510 del 31 marzo 2023 Sez. V sent. numero 33143 del 25 novembre 2020 sent. numero 32541 del 19 novembre 2020 sent. numero 8445 del 1° febbraio 2019 in C.E.D., numero 276123 Sez. II, sent. numero 51576 del 20 dicembre 2019, in C.E.D., numero 277813, c . Proprio in forza del principio di solidarietà, il creditore può esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro debitore a sua scelta, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito Cass. civ. Sez. 3, numero 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742 [ ] Cass. civ. Sez. 3, numero 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834 ] il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito nei confronti dei condebitori , può, a sua volta, promuovere tutte le azioni ritenute opportune fra cui, la richiesta di sequestri conservativi nei confronti dei condebitori [ ] Cass. civ. Sez. 1, numero 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427 . In conclusione - si dice - proprio in ragione della pacifica natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto dell'astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare .Pertanto, tutti i problemi relativi alla ripartizione del danno in proporzione delle rispettive responsabilità , diventa un problema estraneo al creditore, e si riduce ad una questione che va risolta fra i condebitori in solido così nella sentenza Rv. 597427 . Inoltre, si evidenzia come, nel caso di specie, Banca omissis abbia richiesto il sequestro conservativo nei confronti di tutti gli imputati verso i quali ha mosso azione civile di risarcimento vi è, dunque, perfetta corrispondenza fra la domanda principale e la domanda cautelare, cosicché in ogni caso, i richiamati principi aventi rilievo esclusivamente civil processualistico di buona fede e proporzionalità risulterebbero, anche a tutto concedere, integralmente rispettati. Ancora, non sarebbe conducente l'argomento per cui l'intervenuta revoca del sequestro in favore dell'imputato B. la cui posizione risarcitoria risulta accompagnata dalla responsabilità oggettiva del datore di lavoro OMISSIS dovrebbe comportare la revoca anche per tutti i restanti coimputati, in ragione della solidarietà di cui all'articolo 187 cod.penumero , dal momento che il danno prospettato da Banca omissis S.p.A. scaturisce quale conseguenza di entrambi i reati di cui ai capi 1 manipolazione di mercato e 2 bancarotta fraudolenta da reato societario dell'Imputazione, mentre il Sig. B. è imputato del solo reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 2 . Si osserva anche che benumero diverso è il rapporto che lega, da un lato, la omissis e il Dott. B., rispetto al vincolo giuridico che, invece, unisce, dall'altro, il medesimo Dott. B. ai suoi coimputati. Di qui, l'improprio accostamento delle due vicende processuali - responsabilità oggettiva di padroni e committenti da un lato e concorso nel reato dall'altro - peraltro, in contrasto con i principi giurisprudenziali ai quali si sono correttamente conformati i giudici di merito. Invero, mentre la responsabilità di omissis , a norma dell'articolo 2049 c.c., segue ipso jure all'accertamento della responsabilità del proprio incaricato, Dott. B., secondo il paradigma della responsabilità oggettiva per fatto altrui, lo stesso non può certo dirsi per la sorte dei singoli coimputati, a ciascuno dei quali viene imputata una responsabilità soggettiva per fatto proprio, improntata ai principi di colpevolezza e personalità del reato. In sintesi, proprio in ragione della pacifica natura solidale della responsabilità civile da reato, il periculum del sequestro deve essere valutato in riferimento al singolo condebitore attinto dal sequestro, non potendo a tal fine tenersi conto della astratta presenza sullo sfondo di ulteriori presunti coobbligati la cui responsabilità per di più è tutta da dimostrare . 3.2. Quanto alle censure in punto di fumus boni iuris, esse sono manifestamente infondate alla stregua del principio secondo cui la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato è preclusa per le misure cautelari reali in generale Cass. Penumero , Sez. V, sent. numero 30596 del 17 aprile 2009, in C.E.D., numero 244476 e per il sequestro conservativo, in particolare Cass. Penumero , Sez. 5, sent. numero 50521 del 20 settembre 2018, in C.E.D., numero 275227 Cass. Penumero , Sez. II, sent. numero 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., numero 227802 Cass. Penumero , Sez. I, sent. numero 2264 del 5 aprile 1996, in C.E.D., numero 204820 , quando risulti già disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato Cass. Penumero Sez. V, sent. numero 26588 del 9 aprile 2014 e la ratio di tale preclusione è collegata ad una valutazione del giudice sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio Cass. Penumero , Sez. 5, sent. 33143 del 25 novembre 2020 Cass. Penumero , Sez. V, sent. numero 51147 del 2 ottobre 2014, in C.E.D., numero 261906 Sez. II, sent. numero 805 del 12 novembre 2003, in C.E.D., numero 227802 . In ogni caso, nessun valore può conferirsi alla circostanza per cui Banca omissis avrebbe assistito la omissis S.p.A. nella procedura di quotazione in borsa. Tale ruolo, infatti, pur consentendo in ipotesi l'accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione, comunque non avrebbe potuto consentire né ha nei fatti consentito a Banca omissis S.p.A. di restare immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come contestate nell'odierno procedimento. Ne è testimonianza l'ingente perdita patrimoniale sofferta da Banca omissis , che evidentemente tratta in errore sulla solidità economica di omissis S.p.A., ha concesso l'ingente finanziamento di € 15 min, per di più acquisendo nel tempo, anche a garanzia del credito, un importante pacchetto azionario della omissis S.p.A. per circa € 2 min oggi privo di valore alcuno . Infine, si osserva che tutte le circostanze ora richiamate del tutto apodittiche e non provate sono estranee alla fase cautelare e attengono invece al merito della pretesa risarcitoria di Banca omissis S.p.A., attualmente in corso di valutazione in sede di istruttoria nel contraddittorio fra le parti. Nella sede cautelare, invece, l'unanime giurisprudenza di legittimità afferma che per l'accertamento del fumus è sufficiente il vaglio sulla tesi d'accusa operato in sede di udienza preliminare, all'esito della quale il GUP ha disposto il rinvio a giudizio degli odierni imputati. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. I. In premessa, deve essere ricordato che l'articolo 325 cod. proc. penumero prevede che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali possa essere proposto esclusivamente deducendo la violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo Consesso, ha più volte ribadito come, in tale nozione, debbano ricomprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice Sez. Unumero numero 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 conf. Conf. Sez.Unumero , 29 maggio 2008 numero 25933, Malgioglio, non massimata sul punto, nonché Sez. 5, numero 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 Sez. 3, numero 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296 . 2. Occorre, altresì, considerare che, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato Sez. 5 numero 50521 del 20/09/2018, Rv. 275227 , essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa Sez. 3, numero 35715 del 17/09/2020, Rv. 28069403 . 2.1. Nondimeno, quanto al profilo del fumus, pur non essendovi la necessità di specifica motivazione, il provvedimento impugnato ha individuato una situazione di seria compromissione degli interessi economici della p.c. per effetto delle condotte poste in essere di l.r. della fallita, illustrando compiutamente il danno, di straordinaria gravità. 2.2. Non ha alcun rilievo la circostanza, illustrata nel ricorso, che la parte civile, in epoca in cui la società fallita era quotata in borsa, non poteva essere tratta in inganno sulla reale situazione della società, osservandosi che tale ruolo e la possibilità di accesso alla documentazione societaria strettamente utile a gestire le pratiche di quotazione non necessariamente comportavano che la Banca OMISSIS fosse venuta a conoscenza della situazione finanziaria della OMISSIS , né la tenevano immune dalle condotte artificiose realizzate dagli imputati, come di fatto è avvenuto, in considerazione del danno dedotto. 3. Con riguardo al profilo del periculum in mora, va ricordato che, nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite 'Zambito' hanno chiarito che, per l'attivazione del provvedimento di sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza del patrimonio del debitore, non essendo necessaria la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale Sez. U, numero 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 . Quindi, per la configurabilità del periculum in mora, basta la attuale insufficienza del patrimonio del debitore ad adempiere le obbligazioni, senza che sia necessario il compimento reale o seriamente paventato di attività che portino ad un futuro depauperamento dello stesso. 4. Ciò posto e venendo al tema, prospettato con il ricorso, riguardante l'ammissibilità del sequestro conservativo, nel caso di condebitori solidali, con specifico riferimento al quesito se, per la valutazione del periculum in mora legato alla dispersione delle garanzie patrimoniali, debba essere presa in considerazione la complessiva consistenza patrimoniale di tutti i debitori in solido o possa aversi riferimento alla posizione anche di uno solo dei debitori, e, quindi, al tema correlato della possibilità per la parte civile creditrice e richiedente il sequestro di selezionare tra i debitori solidali quelli contro i quali agire, alla tesi che sostiene come, atteso che la solidarietà adempie ad una funzione di garanzia lato sensu, occorrerebbe parametrarsi al complesso dei patrimoni, salvo il caso della fidejussione con beneficio di escussione, si contrappone chi osserva come, per tale via, si verrebbe a menomare il diritto del creditore di rivolgersi per l'adempimento a ciascun debitore, costringendolo ad agire nei confronti di un soggetto piuttosto che di un altro, a causa della impossibilità di tutelare le proprie ragioni sul piano cautelare. 4.1. La giurisprudenza penale di questa Corte Sez. 2 numero 51576 del 04/12/2019 Rv. 277813 si è orientata in tale ultimo senso, affermando che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il periculum in mora va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore, in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. In senso conforme, si è pronunciata sez. 5, numero del 23/01/2018 Rv. 272850, affermando che, ai fini del periculum in mora , occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del provvedimento cautelare, mentre, non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta dal responsabile civile, la cui condanna alla restituzione e al risarcimento del danno è solo eventuale e in solido, a condizione che venga riconosciuta la sua responsabilità. A fondamento di tale orientamento, si è osservato che il titolo giuridico che legittima la parte civile a chiedere il sequestro è un illecito penale che le ha provocato un danno, venendo in rilievo l'articolo 2055 cod. civ., per cui, trattandosi di obbligazione derivante da reato, tutte le persone responsabili quindi, nella specie, il ricorrente, i coimputati ed eventuali responsabili civili rispondono in solido del risarcimento del danno nei confronti del creditore lato esterno dell'obbligazione , salvo il regresso fra di loro secondo comma c.d. lato interno dell'obbligazione . Funzione della solidarietà passiva è, infatti, la garanzia del creditore, in quanto rende più sicura ed agevole la realizzazione del credito, consentendogli di rivolgersi solo ad uno di essi ed evitandogli il disagio di esercitare una pretesa per ciascun debitore e per la rispettiva quota opinione pacifica anche in dottrina . Una volta chiarito che ci si trova di fronte ad un'obbligazione solidale, se ne sono tratte le seguenti conseguenze a ciascun debitore è tenuto per l'intero e il creditore può quindi esigere l'adempimento totale da parte dell'uno o dell'altro a sua scelta «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unico creditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex articolo 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740 cod. civ. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito» Cass. civ. Sez. 3, numero 2623 del 13/03/1987, Rv. 451742 , con l'ulteriore conseguenza che «Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento» Cass. civ. Sez. 3, numero 8315 del 31/03/2017, Rv. 643834 b contro la pretesa del creditore, il singolo debitore solidale aggredito, nulla può eccepire salvo il beneficio d'ordine o il beneficio d'escussione, o eccezioni personali e comuni casi, questi, non ipotizzabili nel caso di specie c il debitore solidale escusso per il totale del dovuto, ove tema che gli altri condebitori possano, nelle more, sottrarsi al proprio debito, a tutela del proprio credito nei confronti dei condebitori , può, a sua volta, promuovere tutte le azioni - ritenute opportune fra cui, la richiesta di sequestri conservativi nei confronti dei condebitori «L'articolo 1227, primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione dei risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell'articolo 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose» Cass. civ. Sez. 1, numero 13180 del 05/06/2007, Rv. 597427 d la regola sub c , comporta, quindi, che i problemi relativi alla ripartizione del danno in proporzione delle rispettive responsabilità , diventano un problema estraneo al creditore, e si riducono a una questione che va risolta fra i condebitori in solido «Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'articolo 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo previsto dall'articolo 1226 cod. civ. e richiamato dall'articolo 2056 cod. civ. , il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe» Cass. civ. Sez. 3, numero 1002 del 21/01/2010, Rv. 611050 . 4.2. Alla luce di quanto appena enunciato se ne è tratto il principio - che il Collegio condivide e intende ribadire - secondo il quale compete al creditore la libera scelta del debitore chiamato a rispondere in solido con altri contro il quale agire, con l'ulteriore conseguenza che, venendo in considerazione il rapporto diretto creditore/debitore, il periculum in mora va valutato solo ed esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui il creditore/parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazione ai patrimoni complessivamente intesi di tutti i condebitori in solido nel caso in esame, coimputato e responsabile civile cfr. sez. 5, numero del 23/01/2018 cit. 5. Nell'ottica di tale linea ermeneutica non coglie nel segno la deduzione difensiva che evoca a sostegno della propria tesi un ultradecennale orientamento della giurisprudenza civile. 5.1. Si osserva, in primo luogo, che quella prospettata dal ricorrente, è una ipotesi di solidarietà tra una pluralità di imputati e il responsabile civile per il danno prodotto da uno solo dei debitori, dolendosi la Difesa della mancata configurazione del litisconsorzio necessario tra tali parti. La giurisprudenza citata nel ricorso si è, invece, formata con riguardo alla diversa situazione della univoca responsabilità civile che governa le obbligazioni solidali in caso di pluralità di debitori, i quali si trovano sul medesimo piano in tal caso, la solidarietà rileva tra posizioni processualmente omogenee. Nella fattispecie in scrutinio, invece, rileva una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito distinti e autonomi, e non omogenei, fondanti due tipologie di responsabilità civilistiche differenti - quella del debitore che è una responsabilità soggettiva , e quella del responsabile civile di altro debitore che è responsabilità oggettiva - le quali trovano fondamento, la prima, nel fatto illecito proprio, la seconda, nel fatto illecito del dipendente coimputato. Da qui la genericità della deduzione difensiva, laddove si pretende, a fronte di diverse posizioni processuali, di utilizzare principi analoghi a quelli della solidarietà tra condebitori equivalenti, senza illustrare le ragioni per cui la situazione processuale esaminata dalle sentenze dei giudici civili citate nel ricorso - avente riguardo, come si ripete, a una pluralità di debitori solidali - sarebbe assimilabile a quella qui in esame, che vede il coinvolgimento di un soggetto, il responsabile civile, che riveste una posizione processuale del tutto differente rispetto al debitore - imputato. 5.2. Vale anche la pena di osservare che, venendo, appunto, in rilievo una responsabilità per fatto proprio, la scelta della parte civile di aggredire il patrimonio di uno solo degli imputati trae fondamento nella legittima valutazione in ordine alla maggiore probabilità di condanna del soggetto così individuato, valutazione che, nel caso di specie, si è concentrata sull'A.D. della fallita, secondo un giudizio fattuale, non illogico, che deve ritenersi riservato alla parte che agisce. In tal senso, può richiamarsi un risalente, e mai smentito, indirizzo affermatosi in tema di valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo, riservata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido, precisandosi che, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. Sez. 1 civ. numero 1305 del 01/03/1986 Rv. 444743 che ha richiamato sent. 1919/79, mass. numero 398313 e sent. 837/78, mass, n 390170 orientamento ribadito da sez. 3 civ., numero 702 del 16/01/2006 Rv. 58641801 , nonché, da ultimo, da Sez. 3 -, Ordinanza numero 58 del 03/01/2023 Rv. 666956 - 01 . 5.3. La possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, costituisce una conseguenza del principio di solidarietà non v'è ragione, infatti, per negare tale facoltà nella fase cautelare, nella quale la valutazione discrezionale - incentrata sulla solvibilità del debitore da aggredire - sarà evidentemente orientata anche verso un giudizio di probabilità di condanna. In tale ottica, non può non considerarsi anche la circostanza che - trattandosi di responsabilità, quella dei debitori e quella del responsabile civile, distinte l'una dall'altra, e che qui, pacificamente, il responsabile civile OMISSIS dovrebbe eventualmente coprire solo la posizione del B. quale dipendente della stessa, il quale non è imputato per tutti i reati contestati al ricorrente - la eventuale diversa definizione della posizione del B. porterebbe all'azzeramento della posizione del responsabile civile, che non sarebbe più responsabile anche nei confronti degli altri coimputati. 6. Il principio che deve essere affermato è che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, la possibilità di scegliere il debitore nei cui confronti agire in sede cautelare costituisce una conseguenza del principio di solidarietà il periculum in mora va valutato esclusivamente in relazione al singolo soggetto contro cui la parte civile ha chiesto il sequestro conservativo e non anche in relazioni ai patrimoni dei condebitori solidali, spettando al creditore in base alle norme del codice civile, la libera scelta del debitore contro il quale agire. 7. Del tutto generica è la censura relativa al mancato rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che il sequestro fino alla concorrenza di euro 17 milioni di euro coincide esattamente con il danno denunciato. 8. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.