Riforma fiscale: ecco il codice di condotta per il fisco e il contribuente in caso di adempimento collaborativo

 Il 7 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 132 il decreto 29 aprile 2024, relativo al regime di “adempimento collaborativo” e contenente la previsione di specifiche regole di condotta per i contribuenti aderenti al suddetto regime, disciplinato dal decreto legislativo 5 agosto 2015, 128 recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, numero 23”.

Come noto, l'adempimento collaborativo consta di una interlocuzione preventiva tra amministrazione finanziaria e contribuente con il fine di addivenire ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione di dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di altri obblighi tributari. Il decreto 29 aprile 2024 si colloca nel solco del miglioramento dei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente improntati alla cooperazione preventiva tra le parti. L'obiettivo è quello di generare un cambiamento culturale che conduca alla considerazione del tributo non più come mero peso imposto sul contribuente, ma come strumento di solidarietà sociale articolo 2 Cost. . Il mutamento culturale ha fatto sorgere l'esigenza di “codificare” le regole di condotta nell'ambito dell'obbligazione tributaria dando luogo ad un vero e proprio “codice di condotta” che prevede una serie di doveri a carico di entrambe le parti. Doveri dell'Amministrazione L'articolo 1 del decreto 29 aprile 2024, è rubricato “Approvazione del codice di condotta” e testualmente prevede “è approvato il codice di condotta finalizzato a definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo”. Il suddetto codice, come sottolineato in premessa, prevede una serie di doveri in capo alle parti del rapporto obbligatorio, laddove il contribuente aderisca al regime di adempimento collaborativo. Dal lato attivo sono previsti i doveri di Collaborazione, correttezza e trasparenza. L'impianto dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, improntato alla leale collaborazione, emerge già dalla lettura congiunta degli articolo 5, 6, 10 e 12 dello Statuto, ispirati essenzialmente ai principi di collaborazione, di cooperazione e di buona fede, i quali permeano tutto il tessuto normativo della l. numero 212/2000. La riforma fiscale ha sistematizzato tali principi prevedendo espressamente tra le regole di condotta il dovere di collaborazione, correttezza e trasparenza nell'ipotesi in cui il contribuente aderisca al regime di adempimento collaborativo. Tale dovere si sostanzia nel compito dell'amministrazione di mantenere il segreto d'ufficio rispetto a tutte le informazioni acquisite nel corso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Corollario del suddetto principio è quello di proporzionalità che obbliga l'ufficio a ponderare le proprie attività in base al rischio effettivo che il contribuente adotti una condotta fiscalmente rilevante. Come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'Ufficio deve considerare il rischio che il contribuente «operi in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario» Certezza preventiva. Il sistema tributario è improntato al principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. Per la piena attuazione di tale principio, l'Ufficio deve impegnarsi a rispondere nel più breve tempo possibile agli interpelli presentati dal contribuente. Valutazione del sistema di controllo. L'Ufficio è tenuto a comunicare in modo continuativo al contribuente i risultati derivanti dall'attività di monitoraggio e controllo.   Doveri del contribuente Il contribuente è tenuto a comportarsi secondo onestà, correttezza e buona fede. Tra i principali doveri si ravvisano Dovere di integrità nello svolgimento degli adempimenti e correttezza nella determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche ed evitando controversie con l'Autorità fiscale. Impegno a mantenere un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Dovere di avvalersi degli strumenti di interlocuzione preventiva a disposizione astenendosi, ad esempio, dal reiterare istanze di interpello inammissibili. Dovere di comunicare tempestivamente all'Ufficio tutte le informazioni utili.   La partecipazione del contribuente Assume rilevanza, ai fini di un rapporto improntato alla leale collaborazione, anche il decreto 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 giugno, contenente “Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo”. Tra i diversi interventi rileva l'inserimento dell'articolo 9 bis all'interno del d.lgs. numero 148/2016 che disciplina l'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo , il quale prescrive l'obbligo dell'Ufficio di notificare uno “schema di risposta all'interpello” prima di comunicare una risposta sfavorevole all'istante che ricalca il neo introdotto articolo 6 bis dello statuto in tema di contraddittorio endoprocedimentale .

Decreto del 29 aprile 2024 in G.U. del 7 giugno 2024, numero 132