Il Ministero della Giustizia sul pagamento di crediti oggetto di pignoramento presso terzi

Con nota prot. 2109.U del 20 marzo 2024, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmesso al Ministero della Giustizia il quesito formulato dal funzionario dell’Ufficio spese di giustizia della Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, con il quale si è chiesto di «indicare le modalità operative da seguire per dare attuazione al decreto di assegnazione emesso dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi».

In particolare, il Comune di Reggio Calabria, in qualità di creditore procedente, avrebbe promosso un'azione esecutiva presso terzi, quale la Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, per realizzare il credito maturato nei riguardi di un professionista, a sua volta creditore della Procura delle somme liquidategli dal magistrato, in veste di consulente tecnico del PM. Viene chiesto quindi «come procedere alla registrazione dei mandati di pagamento in assenza di fatturazione da parte del professionista/consulente tecnico, trattandosi di adempimento necessario a consentire, al funzionario delegato quale terzo pignorato , di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi promossa dal Comune di Reggio Calabria». Il Ministero della Giustizia, per poter rispondere al quesito in questione, ha evidenziato che «nel pignoramento presso terzi in cui il terzo pignorato è rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e il debitore esecutato è il consulente tecnico del Pubblico Ministero, per procedere al pagamento in favore del creditore procedente occorre porre in essere i seguenti adempimenti la Procura della Repubblica presso il tribunale deve chiedere al professionista, con nota formale contenete anche l'indicazione di un termine a provvedere, di emettere fattura a fronte delle liquidazioni ottenute, dal magistrato competente, in veste di consulente tecnico dell'ufficio laddove il termine indicato decorra inutilmente, e l'Ufficio si trovi a dover procedere al pagamento in assenza di fattura del professionista, si dovrà quindi procedere alla compilazione dell'anagrafica SIAMM relativa al consulente, selezionando l'opzione “prestazione occasionale”, e applicare la ritenuta d'acconto del 20% come indicato nella circolare dell'Agenzia delle entrate numero 8/E del 2 marzo 2011 il funzionario delegato potrà quindi procedere al pagamento delle predette somme, al netto della ritenuta d'acconto, in favore del creditore procedente l'Ufficio del funzionario delegato dovrà, nell'immediato, comunicare al consulente tecnico che il pagamento delle sue spettanze è stato eseguito in favore del creditore procedente a fine anno, dovrà predisporre una certificazione unica da cui risultino le somme liquidate in favore del professionista e la relativa ritenuta d'acconto già operata».