Nessun diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo per l’avvocato distrattario

Oggetto della pronuncia in esame è la richiesta, da parte di un avvocato, alla Corte d’appello di Lecce del riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento ex l. numero 89/2001, quale procuratore anticipatario, conclusosi quanto alla fase di cognizione con condanna del Ministero della Giustizia alle spese legali, con distrazione in suo favore.

La Corte territoriale rigettava, però, l'istanza sostenendo che il professionista non fosse stato parte del procedimento per equa riparazione introdotto dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, ma unicamente difensore distrattario. Il caso arriva presso gli Ermellini, dove il legale sostiene, in particolare, che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe considerato che è tutelata, dal rimedio interno dell'equa riparazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata, anche la posizione del contumace che pure non è stato parte del processo, «che quale difensore distrattario egli aveva diritto ad una celere trattazione della causa, che nella fase esecutiva egli aveva agito in proprio, che alla data di proposizione del ricorso ex legge 89/2001 la procedura non poteva dirsi conclusa perché l'Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento, che la valutazione della fase di cognizione e di esecuzione deve essere necessariamente unica». La doglianza è inammissibile. L'istanza di distrazione delle spese ex articolo 93 c.p.c. , infatti, «non costituisce domanda introduttiva di uno speciale procedimento, nel quale l'avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto il difensore ad altro la parte nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale» Cass numero 25247/2017 , Cass numero 15964/2022 . E tale domanda non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato Cass. 809/2011 , non è soggetta a preclusioni e si fonda su una mera dichiarazione che è vincolante per il giudice, senza alcun margine di sindacato. Come tale, la pronuncia di distrazione non costituisce una statuizione della sentenza in senso stretto, ma è considerata un autonomo provvedimento, formalmente cumulato con la pronuncia sulle spese, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso» Cass. numero 31033/2019 Cass. numero 8562/2021 Applicando correttamente i suddetti principi, la Corte d'appello ha escluso che l' avvocato distrattario possa avere diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, «in quanto l'istanza di distrazione , proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo , ma soltanto pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa di merito». Il ricorso è perciò respinto.

Presidente Falaschi – Relatore Papa Fatti di causa 1. Con ricorso del 15/3/2021, l'avv. L.O., in proprio, ha chiesto alla Corte d'appello di Lecce il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento ex legge 89/2001 , introdotto il 12/11/2010 asseritamente anche nel suo interesse, seppure limitatamente alle spese del giudizio, quale procuratore anticipatario, conclusosi quanto alla fase di cognizione con decreto di accoglimento del 4/1/2013, con condanna del Ministero della Giustizia alle spese legali, con distrazione in suo favore con ricorso del 14/5/2015, era stato introdotto giudizio di esecuzione innanzi al Tar di Lecce che, con sentenza pubblicata il 18/11/2019, aveva dichiarato improcedibile la domanda per difetto della dichiarazione ex articolo 5 sexies, comma 1 legge 89/01 unitariamente considerato con la fase esecutiva avviata con ricorso di ottemperanza al TAR notificato il 14.5.2015, il procedimento doveva ritenersi pendente, per non avere il Ministero provveduto a corrispondere quanto dovuto. 2. Il Consigliere delegato ha dichiarato inammissibile il ricorso per non essere stata proposta la domanda nel termine dell' articolo 4 della legge numero 89/2001 . 3. Con decreto numero cronol. 1321/2022, la Corte d'appello di Lecce, dopo aver integrato il contraddittorio con il Ministero delle Finanze, quale amministrazione pubblica responsabile del servizio di giustizia amministrativa, ha respinto l'opposizione dell'avv. L.O In particolare, la Corte ha rimarcato che l'avv. L.O. non era stato parte del procedimento per equa riparazione introdotto dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, ma unicamente difensore distrattario, mentre lo era stato, con pieno diritto ad agire iure proprio, soltanto nella successiva fase di attuazione del diritto, introdotto con ricorso per la nomina del commissario ad acta del 14/5/2015 e definito in data 18/11/2019, con durata di anni 4, mesi 6 e gg 4, ma con una sospensione disposta con ordinanza del 2016 e la riassunzione disposta il 3/1/2019, per la pendenza di procedimento penale a carico del L.O. in merito al suo mandato nel procedimento di equa riparazione la procedura si è conclusa con dichiarazione di improcedibilità in ragione dell'omesso deposito della dichiarazione ex articolo 5 sexies legge 89/2001 . 4. Avverso questo decreto L.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia hanno resistito con controricorso. Il Consigliere delegato dal Presidente ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. con decreto del 3/10/2023. Con istanza dell'11/11/2023, L.O. ha chiesto la decisione del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, l'avv. L.O. ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.93 - 100 e 112 cod. proc. civ. , nonché «l'omesso esame del thema decidendum ed omessa decisione sulla domanda proposta in proprio, l'erronea motivazione e violazione degli artt.1 bis , 2 e 3, comma 1, legge numero 89/2001 e dell' articolo 6 par.1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo , l'omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza delle Sezioni Unite numero 19883/2019, l'omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza delle Sezioni Unite numero 585 del 14 gennaio 2014, l'omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza delle Sezioni Unite numero 6312/2014 e numero 9142/2016. In particolare, in disparte ogni considerazione sulla tecnica di formulazione del ricorso, senza alcun riferimento alle ipotesi del 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe considerato che è tutelata, dal rimedio interno dell'equa riparazione, secondo giurisprudenza ormai consolidata, anche la posizione del contumace che pure non è stato parte del processo, che quale difensore distrattario egli aveva diritto ad una celere trattazione della causa, che nella fase esecutiva egli aveva agito in proprio, che alla data di proposizione del ricorso ex legge 89/2001 la procedura non poteva dirsi conclusa perché l'Amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento, che la valutazione della fase di cognizione e di esecuzione deve essere necessariamente unica. 1.1. Il motivo è inammissibile ex articolo 360 bis numero 1 cod. proc. civ. . Il decreto impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l'esame dei motivi offre elementi per mutarne l'orientamento. L'istanza di distrazione delle spese ex articolo 93 cod. proc. civ. , infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non costituisce domanda introduttiva di uno speciale procedimento, nel quale l'avvocato antistatario assumerebbe la veste di parte e sarebbe, pertanto, legittimato a dolersi della relativa irragionevole durata l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto il difensore ad altro la parte nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale cfr. Cass., Sez. 6-3, numero 25247 del 25/10/2017 Cass., Sez. 3, numero 9062 del 15/04/2010 Sez. 2, numero 15964 del 18/05/2022 questa domanda non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato cfr. Cass., Sez. 1, numero 809 del 14/01/2011 , non è soggetta a preclusioni e si fonda su una mera dichiarazione che è vincolante per il giudice, senza alcun margine di sindacato. Come tale, la pronuncia di distrazione non costituisce una statuizione della sentenza in senso stretto, ma è considerata un autonomo provvedimento, formalmente cumulato con la pronuncia sulle spese, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso cfr. Cass., Sez. Unumero , numero 31033 del 27/11/2019 Cass., Sez. Unumero , numero 8562 del 26/03/2021 in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, infatti, il difensore può far luogo non già all'impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell'errore materiale cfr. Cass., Sez. Unumero , numero 16037 del 07/07/2010 . In corretta applicazione di questi principi, pertanto, la Corte d'appello ha escluso che l'avvocato distrattario possa avere diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale abbia prestato la propria opera professionale, in quanto l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere accessorio non può di per sé governare i tempi del processo, ma soltanto pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa di merito v. da ultimo, con numerosi richiami, tra le stesse parti, Cass. Sez. 2, numero 25714 del 2023 . Tale conclusione, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si risolve affatto in una violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU l'articolo 6, par. 1 CEDU , in attuazione del quale opera la legge numero 89/01 , stabilisce, infatti, che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il «suo» processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto Cass., Sez. 2, numero 18577 del 09/06/2022 Sez. 2, numero 25714 del 2023 cit. . Per queste considerazioni, risulta del tutto inconferente il richiamo ai principi di Cass. Sez. Unumero , numero 19883 del 23.07.2019 e Sez. 2, Ordinanza numero 18577 del 09.06.2022, secondo cui la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, perché questi principi si riferiscono all'ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione avente come parte processuale il cliente del difensore distrattario, poi proseguito in esecuzione nei confronti dello Stato debitore. 2. Con il secondo motivo, l'avvocato L.O. ha denunciato l'«erronea motivazione e violazione artt.1 bis , 2 e 3, comma 1, legge numero 89/2001 e dell'articolo 6 par.1 Convenzione europea diritti dell'Uomo – omessa applicazione dei principi di diritto affermati con la sentenza delle Sezioni Unite numero 19883/2019 e l'erroneo computo irragionevole durata della fase esecutiva» ancora una volta senza specifica articolazione dei motivi in riferimento alle ipotesi vincolate dell' articolo 360 cod. proc. civ. , il ricorrente ha sostanzialmente lamentato che la Corte d'appello non avrebbe considerato che il giudizio presupposto avrebbe dovuto essere unitariamente considerato nelle fasi di cognizione ed esecuzione fino al pagamento del Ministero e, perciò, considerato ancora in corso, che in ogni caso la procedura era durata oltre i tre anni della durata ragionevole e che l'improcedibilità era stata erroneamente dichiarata perché, ratione temporis, non era applicabile alla sua procedura la legge numero 2005/2015. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non conferente rispetto alla motivazione di rigetto della Corte d'appello. Ribadito, infatti, in corretta applicazione dei principi esposti al precedente punto 1.1., il difetto di legittimazione dell'avvocato distrattario ad agire in equa riparazione rispetto alla fase di cognizione, nel decreto impugnato la Corte territoriale ha escluso in conseguenza la valutazione unitaria della fase di cognizione, avente ad oggetto il diverso diritto della parte difesa, dalla fase di ottemperanza instaurata dall'avv. L.O. in proprio ha quindi ritenuto questa fase di durata non eccedente i tre anni previsti per la fase di esecuzione perché, dopo aver calcolato il tempo del giudizio in anni 4, mesi 6 e gg 4 dal ricorso del 14/5/2015 alla decisione del 18/11/2019 , ha sottratto il tempo della sospensione disposta dal 2016 al 3/1/2019 perché l'ha imputata allo stesso avvocato, sottoposto a procedimento penale per aver agito in assenza di mandato alle liti proprio nei giudizi di equa riparazione. Sul punto, l'avvocato ricorrente nulla ha dedotto, sicché la motivazione dell'insussistenza di una durata irragionevole indennizzabile non risulta adeguatamente censurata. Del tutto irrilevante nel presente giudizio, in quanto concernente il giudizio presupposto e non il decreto impugnato, è la prospettata erroneità in diritto della sentenza del TAR di Lecce numero 1809/2019 che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda. 3. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei Ministeri controricorrenti, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri stabiliti per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa. Essendo la decisione del ricorso conforme alla proposta formulata ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., ciò implica l'applicazione del terzo e quarto comma dell' articolo 96 cod. proc. civ. l'articolo 380-bis cod. proc. civ. configura, infatti, uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato d.lgs. numero 149 del 2022 , un'ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l' articolo 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. , l'articolo 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenendosi alla delibazione di definizione anticipata che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata v. Cass., Sez. Unumero , 22 settembre 2023, numero 27195 , anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei Ministeri controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 906,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito condanna altresì il ricorrente al pagamento, ex articolo 96 III comma cod. proc. civ ., di Euro 900,00 in favore dei Ministeri controricorrenti e, ex articolo 96 IV comma cod. proc. civ ., al pagamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.