Non può essere condannata al 100% del risarcimento una delle parti incidentate in ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in virtù della presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato, qualora non si sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In riforma della decisione assunta dal giudice in primo grado, con sentenza in appello veniva rigettata la domanda di risarcimento proposta da un'automobilista danneggiato nei confronti della controparte, e della relativa assicurazione, con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un incidente stradale mentre veniva accolta in toto la domanda risarcitoria, proposta in via riconvenzionale, dalla controparte con riferimento ai danni materiali da lui subiti in conseguenza dello stesso incidente. Nello specifico, la Corte territoriale dava conto delle diverse versioni fornite dalle parti, poste a fondamento delle rispettive domande risarcitorie, afferenti alla dinamica dell'incidente da un lato, la versione del primo automobilista il quale deduceva di essere incolonnato in movimento con la propria autovettura in uscita verso il casello, e a distanza di sicurezza dalla vettura che lo precedeva, e che la terza controparte zigzagando tra i veicoli, con una repentina manovra di svolta a sinistra, si era improvvisamente immessa nello spazio tra le due vetture già incolonnate, tamponando il primo veicolo e rendendo inevitabile il successivo urto con l'altra auto. Dall'altro lato, vi era la diversa versione dell'automobilista che aveva dedotto che, invece, egli era già incolonnato tra le vetture che percorrevano la corsia Telepass allorché era sopraggiunta, ad alta velocità, la terza auto che, tamponandolo, lo aveva spinto a collidere contro il primo veicolo. La Corte di appello, rivalutando le risultanze istruttorie che avevano indotto il primo giudice ad accogliere la domanda di risarcimento del primo automobilista, riteneva che la descrizione dei fatti fornita dall'uomo non trovasse conforto né nella espletata CTU cinematica né nella deposizione dell'unico testimone escusso. Tanto specialmente perché la consulenza tecnica consentiva di ritenere certa solo «la sequenza dei veicoli in fila dopo l'impatto» ma non anche il precedente improvviso inserimento dell'altro veicolo nello spazio tra le due autovetture. Alla luce di questi riscontri, veniva ritenuto integrata la fattispecie del tamponamento a catena su autostrada di veicoli in movimento sicché, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, doveva trovare applicazione la presunzione iuris tantum di colpa a carico del conducente di ciascuno dei veicoli tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, non essendo stato fornito da nessuno di essi la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A fronte di questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente si doleva che la Corte di appello, dopo aver riconosciuto la sussistenza della fattispecie di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, quale fattispecie governata dalla presunzione di pari responsabilità del conducente ex articolo 2054, secondo comma, c.c. in ordine ai danni del veicolo tamponato, avesse nondimeno accolto integralmente la domanda formulata dall'altro conducente nei suoi confronti, riconoscendo all'attore in riconvenzionale il risarcimento dell'intero danno materiale subito mentre, invece, avrebbe dovuto circoscrivere la condanna al ristoro del solo danno inferto alla parte posteriore del veicolo. Con riferimento a questo motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza ma nei termini che seguono. Gli Ermellini hanno ricordato che, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti della collisione è il conducente che li abbia determinati, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova l'applicazione l'articolo 2054, secondo comma, c.c. con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non si sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In questa ottica, la totale ed esclusiva responsabilità del ricorrente per i danni subiti dall'altra vettura avrebbe potuto essere affermata solo se fosse stata accertata la fattispecie dello scontro successivo tra veicoli incolonnati in sosta ed innescato dal tamponamento dell'ultima autovettura. Tuttavia, la Corte territoriale ha accertato la diversa fattispecie del tamponamento a catena che comportava, in applicazione della presunzione di colpa in ugual misura del tamponante e del tamponato rispetto ai danni subiti da quest'ultimo, la riduzione del risarcimento nella misura della metà. La riduzione, però, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe dovuto essere operata distinguendo i danni alla parte posteriore del veicolo da quelli alla parte anteriore, in quanto la presunzione di pari responsabilità concerne l'intero danno subito dal conducente del veicolo tamponato, salva la prova liberatoria che determina l'attribuzione in via esclusiva all'altro conducente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, semplicemente dimidiando, in applicazione della detta presunzione, l'ammontare del risarcimento liquidato per intero dal giudice del merito.
Presidente Frasca – Relatore Spaziani Fatti di causa 1. Con sentenza 10 marzo 2020, numero 593, la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione 10 marzo 2018, numero 1128 del Tribunale della stessa città, Sez. di Giarre, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da E.A.B. nei confronti di V.S. e della OMISSIS s.p.a., con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali derivatigli dall'incidente stradale verificatosi in data 11 settembre 2009, in prossimità del casello autostradale di Catania, e ha invece accolto la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da V.S. nei confronti di E.A.B., con riferimento ai danni materiali da lui subìti in conseguenza dello stesso incidente. 2. La Corte territoriale ha anzitutto dato conto delle diverse versioni fornite dalle parti – e poste a fondamento delle rispettive domande risarcitorie – sulla dinamica dell'incidente da un lato, la versione di E.A.B., il quale aveva dedotto di essere incolonnato in movimento con la propria autovettura Audi A6 sulla corsia Telepass in uscita verso il casello alla distanza di sicurezza dalla vettura una Fiat Stilo che lo precedeva e che il sig. V.S., a bordo di una autovettura Y10, zigzagando tra i veicoli, con una repentina manovra di svolta a sinistra si era improvvisamente immesso nello spazio tra le due vetture già incolonnate, tamponando la Fiat Stilo e rendendo così inevitabile il successivo urto della Audi A6 con la Y10 dall'altro lato, la versione di V.S., il quale aveva dedotto che, invece, egli era già incolonnato tra le vetture che percorrevano la corsia Telepass dietro alla Fiat Stilo, allorché era sopraggiunta ad alta velocità l'Audi A6 guidata dal sig. E.A.B. che, tamponandolo, lo aveva spinto a collidere con la Fiat Stilo. 3. Ciò posto, la Corte d'appello, rivalutando le risultanze istruttorie che avevano indotto il primo giudice ad accogliere la domanda principale del sig. E.A.B. e a rigettare la domanda riconvenzionale del sig. V.S., ha ritenuto che la descrizione dei fatti fornita dal primo non trovasse conforto né nella espletata CTU cinematica, né nella deposizione dell'unico testimone escusso la prima, infatti, consentiva di ritenere certa soltanto la «sequenza dei veicoli in fila dopo l'impatto» p. 7 della sentenza , ma non anche il precedente improvviso inserimento della Y10 nello spazio tra la Fiat Stilo e l'Audi A6 la seconda – che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non era né inattendibile né generica – consentiva, invece, tutt'al contrario, di ritenere provato «che a muovere dietro l'autovettura Fiat Stilo era la Y10, che è[ra] stata tamponata dall'Audi che sopraggiungeva» p. 7 della sentenza impugnata . Alla luce di tali riscontri doveva quindi ritenersi integrata «la fattispecie del tamponamento a catena su autostrada di veicoli in movimento» p.8 della sentenza d'appello , sicché, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, doveva trovare applicazione la presunzione iuris tantum di colpa a carico del conducente di ciascuno dei veicoli tamponanti, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, non essendo stata da essi fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 4. Sulla base di questi rilievi, la Corte di merito, in totale accoglimento della domanda di V.S., rigettata quella di E.A.B. – ha condannato quest'ultimo a pagare al primo, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 1.320,00, pari al complessivo danno patrimoniale da lui allegato, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di merito. 5. Propone ricorso per cassazione E.A.B., sulla base di sette motivi. Risponde V.S. con controricorso. La OMISSIS s.p.a., sebbene ritualmente intimata, non svolge difese in sede di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis.1 cod. proc. civ Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene sollevata l'eccezione di «illegittimità costituzionale degli articolo 65, 66, 67 e 68 della legge numero 98 del 9.8.2013 di conversione con modificazione del D.L. 21.6.2013 numero 69, in relazione ai parametri costituzionali previsti dagli articolo 102 e 106 Cost.» e viene conseguentemente dedotta la «nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex articolo 158 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 , c.p.c.». Il ricorrente osserva che tra i membri del Collegio della Corte etnea che ha emesso la sentenza d' appello figurava un giudice ausiliario che aveva assunto anche la qualità di estensore, in violazione del divieto costituzionale di inserire i magistrati onorari negli organi giudicanti collegiali. Denuncia, dunque, l'incostituzionalità – in riferimento agli articolo 102 e 106 e 111 della Costituzione – delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello. 1.1. Il motivo è infondato. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa depositata in vista dell'adunanza camerale, la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello è già stata decisa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità di quelle disposizioni, contenute nel decreto legge numero 69 del 2013 convertito, con modificazioni, nella legge numero 98 del 2013 , che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, nella parte in cui non prevedono che esse si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo numero 116 del 2017, ha, peraltro, statuito che le Corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà, appunto, alla riforma complessiva della magistratura onoraria fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di appello dei giudici onorari, al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili Corte cost. numero 41 del 2021 . Di conseguenza, per un verso, non sussiste il dedotto vizio di costituzione del giudice, mentre, per altro verso, una nuova questione di costituzionalità delle predette norme, la cui reductio ad legitimitatem è stata operata attraverso la richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale, si palesa manifestamente infondata ex aliis, Cass. 28/05/2021, numero 15045 Cass. 05/11/2021, numero 32065 . 2. Con il secondo motivo viene denunciata la «Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4 , c.p.c. e dell'articolo 111, comma 6, Cost., nonché dell'articolo 115 c.p.c., per aver adottato la Corte d'Appello di Catania una motivazione sui fatti decisivi del giudizio totalmente contraddittoria, manifestamente illogica e meramente apparente, anche discostandosi radicalmente dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio sulla ricostruzione cinematica del sinistro svolta nel giudizio di primo grado, mancando di adeguatamente spiegare le ragioni della decisione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 , c.p.c.». 3. Con il terzo motivo viene denunciata la «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 244 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Catania omesso di dichiarare l'inammissibilità della prova per testi ammessa ed escussa nel corso del giudizio di primo grado, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 , c.p.c.». 4. Con il quarto motivo viene denunciata la «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 253 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Catania ritenuto non generiche, ma puntuali, le risposte fornite dal teste S., nonché dell'articolo 257 c.p.c., per non aver la stessa Corte d'Appello disposto, eventualmente, la rinnovazione dell'esame del testimone già interrogato, ed ancora nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4 , c.p.c. e dell'articolo 111, comma 6, Cost. sotto altro profilo, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4 , c.p.c.» 5. Con il quinto motivo viene denunciato l'«Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte d'Appello di Catania esaminato la circostanza che la vettura dello V.S., al momento dell'urto, era in movimento, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5 , c.p.c.». 6. Con il sesto motivo viene denunciata la «Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Catania considerato come facenti piena prova, recependola sostanzialmente senza apprezzamento critico, le dichiarazioni testimoniali di Sorbello Sebastiano, soggette invece a valutazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 , c.p.c.». 6.1. I motivi dal secondo al sesto vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Essi sono inammissibili. Ad onta della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento ad esso funzionale delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi Cass. 04/07/2017, numero 16467 Cass.23/05/2014, numero 11511 Cass. 13/06/2014, numero 13485 Cass. 15/07/2009, numero 16499 . La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che dalla CTU cinematica – reputata «contraddittoria e a tratti meramente assertiva», non potesse trarsi alcun elemento di prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria del ricorrente, mentre, al contrario, dalla prova testimoniale espletata dovevano desumersi elementi di prova che inducevano a ricostruire la dinamica del sinistro in senso a lui sfavorevole, quale fattispecie di tamponamento a catena tra veicoli in movimento. Le doglianze con cui si censura l'omessa declaratoria della inammissibilità della prova testimoniale e l'omessa sua rinnovazione da parte del giudice d'appello non possono essere ammesse poiché la Corte territoriale non ha dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio che il giudice di primo grado aveva giudicato inammissibile, ma ha mutato soltanto l'apprezzamento delle risultanze dell'espletamento di tale mezzo istruttorio, formulando un diverso giudizio di valutazione della prova e reputando, contrariamente al primo giudice, che le dichiarazioni rese dal teste escusso non erano né inattendibili né generiche ed assumevano invece inferenza probatoria in relazione alle circostanze di fatto dedotte dalle parti. Proprio in ragione delle dette risultanze istruttorie, il giudice d'appello ha quindi ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, «che a muovere dietro l'autovettura Fiat Stilo era la Y10, che è[ra] stata tamponata dall'Audi che sopraggiungeva» p. 7 della sentenza impugnata . Pertanto, del tutto inconferente è la doglianza veicolata con il quinto motivo, secondo cui la Corte etnea avrebbe omesso di esaminare «la circostanza che la vettura dello V.S., al momento dell'urto, era in movimento», atteso che, al contrario, proprio da tale circostanza, riferita in sede di esame testimoniale e reputata provata, il giudice d'appello ha tratto l'accertamento che nella vicenda in esame si fosse integrata la fattispecie del “tamponamento a catena tra veicoli in movimento” fattispecie in relazione alla quale avrebbe dovuto trovare applicazione la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura dei conducenti – fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante – in ordine ai danni subìti dal conducente del veicolo tamponato. I motivi dal secondo al sesto, pertanto, vanno dichiarati inammissibili. 7. Con il settimo motivo viene denunciata la «Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 149 Codice della Strada, 1223, 2043 e 2054 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1°, numero 3 c.p.c.». Il ricorrente E.A.B. si duole che la Corte d'appello, dopo avere riconosciuto la sussistenza della fattispecie di tamponamento a catena tra veicoli in movimento quale fattispecie governata dalla presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ex articolo 2054, secondo comma, cod. civ., in ordine ai danni del veicolo tamponato , abbia nondimeno accolto integralmente la domanda formulata da V.S. nei suoi confronti, riconoscendo all'attore in riconvenzionale il risarcimento dell'intero danno materiale subìto, mentre invece avrebbe dovuto circoscrivere la condanna al ristoro del solo danno inferto alla parte posteriore del veicolo. 7.1. Il motivo è fondato, nei limiti e con le precisazioni di cui appresso. Invero, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato , fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex aliis, Cass. 29/05/2003, numero 8646/2003 Cass. 19702/2013, numero 4021 Cass. 01/06/2022, numero 17896 . Nella vicenda in esame, la totale ed esclusiva responsabilità di E.A.B. per i danni subiti da V.S. avrebbe potuto essere affermata solo se fosse stata accertata la fattispecie dello scontro successivo, tra veicoli incolonnati in sosta, innescato dal tamponamento della Audi A6 sulla Y10. La Corte territoriale, però, ha accertato la diversa fattispecie del tamponamento a catena, che comportava, in applicazione della presunzione di colpa in egual misura del tamponante sig. E.A.B. e del tamponato sig. V.S. rispetto ai danni subiti da quest'ultimo e salva la possibilità, non integratasi, che il primo fornisse la prova liberatoria , la riduzione del risarcimento nella misura della metà. La riduzione, però, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non avrebbe dovuto essere operata distinguendo i danni alla parte posteriore del veicolo da quelli alla parte anteriore, in quanto la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., concerne l'intero danno subìto dal conducente del veicolo tamponato, salva la prova liberatoria che determina l'attribuzione in via esclusiva all'altro conducente. Nei limiti precisati, il settimo motivo di ricorso va dunque accolto. 8. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ. , questa Corte può decidere la causa nel merito, dimidiando, in applicazione della detta presunzione, l'ammontare del risarcimento, liquidato per intero dal giudice del merito, e condannando E.A.B. a pagare a V.S. la somma di Euro 660,00. Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell'illecito 11 settembre 2009 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo v. già Cass., Sez. Unumero , 17/02/1995, numero 1712 successivamente, Cass. 18/07/2011, numero 15709 Cass. 17/09/2015, numero 18243 . 8. Le spese dei due gradi di merito seguono la soccombenza e vanno poste a carico di E.A.B. nella misura liquidata in dispositivo quelle del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili i motivi dal secondo al sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna E.A.B. a pagare a V.S. la somma di Euro 660,00, da rivalutare annualmente, secondo gli indici Istat, dal momento del fatto 11 settembre 2009 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da accrescere degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo. Condanna E.A.B. a rimborsare a V.S. le spese dei due gradi di merito, che liquida, per il primo grado, in Euro 1.215,00, oltre spese forfetarie e accessori e, per il grado d'appello, in Euro 915,00, oltre spese forfetarie e accessori compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.