Il trasferimento del detenuto in un altro istituto non fa venire meno l’interesse ad impugnare

Accolto il ricorso del detenuto che si era visto negare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di accesso alla propria cartella clinica. Non trattandosi di richiesta di stretta attinenza all’istituto di pena, vale il principio della perpetuatio iurisdictionis .

La vicenda giunta sino ai banchi della Cassazione riguarda la richiesta di accesso alla propria cartella clinica da parte di un detenuto nello specifico, il ricorrente si era visto negare l'accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 23 della circolare Dap numero 3676 del 2 ottobre 2017, che imponeva che la richiesta fosse rivolta all'Asl competente e che, comunque, il trasferimento, intervenuto medio tempore , del detenuto in un altro Istituto di pena determinava la carenza di interesse in ordine al reclamo. Di qui, il ricorso in Cassazione del detenuto, che contesta il provvedimento in quanto avrebbe trascurato il principio della perpetuatio iurisdictionis , non avendo il trasferimento in un altro Istituto determinato alcuna carenza d'interesse. La doglianza coglie nel segno. I Giudici, infatti, ricordano che «l'interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso». Pertanto, nel caso di specie, la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse presupponeva una valutazione della persistenza , al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione in capo al detenuto, «la cui attualità non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente» Cass. numero 47882 del 14/11/2013 . Insomma posto che l'oggetto della richiesta del detenuto riguardava l'accesso alla copia della propria cartella clinica al fine di agire giudizialmente, in sede civile, contro la dirigenza sanitaria, non si rileva la lamentata carenza d'interesse, non trattandosi di richiesta di stretta attinenza all'Istituto di pena e per il quale, invece, vale il principio della perpetuatio iurisdictionis , « rectius il principio della persistenza dell'interesse alla decisione ». Il ricorso del detenuto viene dunque accolto .

Presidente Casa – Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. Con il decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Novara - provvedendo ai sensi degli articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero , e 35-bis, comma 5, Ord. penumero - ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da A.A., detenuto presso la Casa circondariale di Milano Opera in regime ex articolo 41-bis legge numero 354 del 26 luglio 1975 Ord. penumero , avente per oggetto l'accesso a documentazione amministrativa e, segnatamente, alla propria cartella clinica, da parte Direzione della Casa circondariale di Novara, dove era detenuto al momento delle richieste. A ragione della decisione, il Magistrato di sorveglianza, poneva la duplice osservazione che il diniego da parte della Direzione dell'Istituto di pena era fondato sull'articolo 23 della circolare Dap numero 3676 del 2 ottobre 2017 che imponeva che la richiesta fosse rivolta all'Asl competente e che, comunque, il trasferimento, medio tempore intervenuto, del reclamante in altro Istituto di pena determinava la carenza di interesse in ordine al reclamo. 2. A.A. ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e, con l'unico motivo, deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , violazione di legge con riferimento agli articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero e 35-bis Ord. penumero Il giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo, in primo luogo omettendo la doverosa fissazione dell'udienza nel contraddittorio tra le parti, essendosi il Magistrato di sorveglianza soffermato sulla soluzione di una questione in diritto controversa, peraltro - secondo il ricorrente - risolta in modo non corretto, posto che il detenuto, nella sua richiesta di accesso alla cartella clinica, si era perfettamente adeguato al disposto di cui all'articolo 23 della circolare Dap citata. In particolare il ricorrente rileva che l'originaria richiesta, formulata in data 23 gennaio 2022 di ottenere copia della propria cartella clinica «per agire in sede civile contro la Dirigente Sanitaria» era stata respinta dalla Direzione dell'Istituto di pena, con provvedimento in data 25 gennaio 2022, poiché ritenuta «priva di motivazione». A seguito di reclamo, il Magistrato di sorveglianza erroneamente gli imputava l'inosservanza del disposto di cui all'articolo 23 citato. In ogni caso, il provvedimento avrebbe trascurato il principio della perpetuatio iurisdictionis, poiché l'avvenuto trasferimento del detenuto ad altro Istituto di pena non aveva determinato alcuna carenza d'interesse. 3. Con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che nel procedimento di sorveglianza il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell' articolo 666, comma 2, cod. proc. penumero , soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali Sez. 1, numero 32279 dei 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 Sez. 1, numero 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 Sez. 1, numero 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 Sez. 1, numero 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 . Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell'inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza Sez. 3, numero 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 Sez. 1, numero 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 Sez. 1, numero 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887 . La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo articolo 666 del codice di rito Sez. 5, numero 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 Sez. 1, numero 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996 . Tanto premesso, la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza in punto di palese assenza delle condizioni di legge è del tutto carente, poiché - dopo avere dato conto del contenuto dell'articolo 23 in tema di Assistenza sanitaria secondo il quale «In ordine al proprio stato di salute il detenuto/internato, personalmente o per il tramite del difensore, può ottenere copia di tutto o parte della cartella clinica o di singole documentazioni agli atti. A tal fine, deve presentare istanza motivata indirizzata alla ASL attraverso la Direzione dell'istituto che comunicherà la richiesta all'A.G. competente allorché si tratti di imputati in attesa di primo giudizio. Il ritiro delle copie può essere effettuato dallo stesso detenuto/internato, dal legale di fiducia, dai parenti e/o terze persone specificamente delegate, previo pagamento delle spese per la riproduzione» - nel provvedimento si afferma laconicamente e apoditticamente che «l'autorizzazione va chiesta alla ASL tramite direzione», senza in alcun modo chiarire se l'istanza fosse stata o meno presentata e, nel primo caso, con quali modalità. 3. Sotto altro profilo, neppure è corretta l'affermazione secondo la quale il trasferimento del detenuto presso altro Istituto di pena avrebbe determinato tout court una sopravvenuta carenza d'interesse. 3.1. Non è superfluo ricordare che l'interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. In Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d'interesse - si è spiegato - che può anche essere sopraggiunta , come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». L'interesse a impugnare deve configurarsi in termini d'immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante - tenuto conto della sua condizione detentiva - e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l'esercizio del diritto d'impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva. 3.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la declaratoria d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione in capo all'A.A., la cui attualità - sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione - non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente cfr. Sez. 1, numero 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322 . E, allora, posto che l'oggetto della richiesta del detenuto riguardava - per quanto è dato comprendere dagli atti a disposizione del Collegio - l'accesso alla copia della propria cartella clinica al fine di agire giudizialmente, in sede civile, contro la dirigente sanitaria, non si rileva l'evidenziata carenza d'interesse, non trattandosi di richiesta di stretta attinenza al menzionato Istituto di pena e per il quale, invece, vale il principio della perpetuano iurisdictionis, rectius il principio della persistenza dell'interesse alla decisione. 4. Alla stregua delle esposte ragioni, il provvedimento dev'essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Novara. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Novara.