Sull’inopponibilità al fallimento di un’ipoteca re-iscritta successivamente nel registro tavolare

Nel sistema tavolare, la definitività del decreto tavolare non preclude la possibilità di dimostrare, innanzi al giudice ordinario, l’insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale, che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale.  

Il Tribunale di Trento, con decreto di accoglimento dell'opposizione ex articolo 98 l.fall. proposta da una banca avverso lo stato passivo della società debitrice fallita, riconosceva la collocazione ipotecaria al credito della banca rilevando che la reintavolazione “con il grado originario” dell'ipoteca disposta dal Giudice tavolare in data successiva alla dichiarazione di fallimento sui beni della società fallita, cancellata in data anteriore al fallimento della società debitrice per mero errore materiale, fosse «opponibile alla massa, ai sensi dell'articolo 45 l.fall. poiché, in forza dell'indicato decreto del giudice tavolare, era stata reintavolata con il grado originario e doveva, pertanto, essere considerata esistente sin dall'epoca della prima intavolazione», eseguita anteriormente alla sentenza di fallimento della debitrice. Il fallimento deduceva, in particolare, quale motivo di ricorso – accolto dalla Corte di Cassazione come si illustrerà di seguito – «la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 2909 c.c., 737 ss c.p.c. e 52, comma 2°, l.fall., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.» contestando «che fosse precluso al tribunale di riesaminare la legittimità dei provvedimenti tavolari […] posto che detti provvedimenti sono inidonei al giudicato e sono sempre modificabili e revocabili a norma dell'articolo 742 c.p.c.». La Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso, precisava preliminarmente che il decreto tavolare aveva sì definito, in sede di reclamo, il procedimento promosso con domanda di iscrizione dell'ipoteca nei libri fondiari senza che, tuttavia, tale provvedimento potesse avere carattere decisorio ma solo accertativo della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all'iscrizione, quindi del tutto «inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo». Pertanto, secondo quanto argomentato dalla Suprema Corte sulla scorta di un proprio orientamento consolidatosi nel tempo, l'indagine in sede tavolare rileva esclusivamente per accertare l'insussistenza di ostacoli di carattere formale ai fini dell'iscrizione, «mentre rimane salva l'impugnativa in via contenziosa di una intavolazione […] da parte di chi ritenga leso il suo diritto». L'efficacia costitutiva dell'intavolazione non impedisce, quindi, l'instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice ordinario volto all'accertamento che «i diritti tavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi da quanto risulti dalla pubblicità dei titoli». L'ordinanza della Suprema Corte ha, quindi, statuito, che andasse accertato dal giudice ordinario estensore del decreto cassato con rinvio se, al di là di quanto disposto dal decreto del giudice tavolare, l'ipoteca fosse effettivamente esistente e quindi correttamente reintavolata prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, la stessa dovesse considerarsi giuridicamente estinta in forza dei rilievi sollevati dal fallimento circa la posteriorità della reintavolazione dell'ipoteca rispetto all'intervenuto fallimento della società titolare del bene ipotecato.

Presidente Cristiano - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il Tribunale di Trento, con decreto dell'8/2/2021, in accoglimento dell'opposizione ex articolo 98 l. fall. proposta dalla omissis di seguito B. s.p.a. avverso lo stato passivo del omissis s.r.l., ha riconosciuto collocazione ipotecaria al credito di €. 444.264,54 dell'opponente, ammesso dal G.D. solo al chirografo perché dal libro fondiario sugli immobili della fallita non risultava alcuna iscrizione ipotecaria a tale titolo. 1.2. Il tribunale ha rilevato i che, come documentato da B., il giudice tavolare, con decreto G.numero 4659/2020, aveva ordinato la reintavolazione “con il grado originario” dell'ipoteca ottenuta dalla banca sui beni della società fallita, che era stata cancellata nel 2018 per mero errore materiale ii che il reclamo proposto dal Fallimento contro il decreto era stato respinto con decreto collegiale di rigetto non appellabile, ex articolo 130 bis l. Tav. iii che esulava dall'ambito del giudizio di opposizione qualsivoglia riesame dei richiamati provvedimenti, che dovevano pertanto essere posti alla base della decisione iv che l'ipoteca, ancorché non risultasse intavolata alla data di dichiarazione del fallimento di omissis 5/2/2020 , era opponibile alla massa, ai sensi dell'articolo 45 l. fall., poiché, in forza dell'indicato decreto del giudice tavolare, era stata reintavolata con il grado originario e doveva, pertanto, essere considerata esistente “sin dall'epoca della prima intavolazione”, eseguita il 29/9/2011. 1.3. Il omissis s.r.l., con ricorso notificato il 10/3/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 1.4. La Banca ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 2.1. Con il primo motivo il Fallimento eccepisce la nullità del decreto impugnato per violazione degli articolo 111 Cost., 132 numero 4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c Sostiene che si tratta di provvedimento sorretto da motivazione apparente, in quanto il tribunale ha ritenuto che l'ipoteca fosse opponibile alla massa senza esaminare le questioni giuridiche da esso dedotte a supporto della tesi contraria, fondata sul c.d. principio di cristallizzazione della massa attiva. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 45 l.fall., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., lamenta che il tribunale, nel ritenere opponibile l'ipoteca, abbia dato rilevanza, anziché alla data dell'eseguita formalità, pacificamente successiva alla pubblicazione della sentenza di fallimento, all'efficacia retroattiva attribuita al decreto di reintavolazione del giudice tavolare, senza considerare che l'articolo 45 l.fall., facendo esplicito riferimento alle formalità idonee a rendere opponibili gli atti ai terzi e quindi, nel caso dell'ipoteca, alla sua iscrizione, non autorizza una simile interpretazione. 2.3. Con il terzo motivo il Fallimento, prospettando la violazione e/o la falsa applicazione degli articolo 2909 c.c., 737 ss c.p.c. e 52, comma 2°, l.fall., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., contesta che fosse precluso al tribunale di riesaminare la legittimità dei provvedimenti tavolari così rifiutando di decidere in ordine alla questione, dibattuta in giudizio, dell'esistenza o meno dell'ipoteca posto che detti provvedimenti sono inidonei al giudicato e sono sempre modificabili e revocabili a norma dell'articolo 742 c.p.c 3.1. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 3.2. Il decreto con il quale il tribunale o la corte d'appello, secondo la previsione degli articolo 126 ss. del r.d. numero 499/1929, sui libri fondiari, definiscono, in sede di reclamo, il procedimento promosso davanti al giudice tavolare con domanda di iscrizione nei suddetti libri, costituisce un provvedimento privo di carattere decisorio, che si ricollega al semplice accertamento inserito in un procedimento di carattere amministrativo al cui oggetto è del tutto estranea la risoluzione di controversie concernenti i diritti soggettivi delle parti della sussistenza, o meno, di ostacoli di carattere formale all'iscrizione ed è inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo. 3.3. Secondo l'articolo 94 del citato r.d., invero, l'indagine rilevante ai fini dell'iscrizione è soltanto quella volta ad accertare l'insussistenza di ostacoli di carattere formale assenza di ragioni ostative risultanti dal libro fondiario o connesse alla capacità delle parti di disporre dell'oggetto cui si riferisce connessione della domanda con i documenti prodotti presenza in essi dei requisiti di legge , mentre rimane salva l'impugnativa in via contenziosa di una intavolazione a norma dell'articolo 61 del citato r.d., da parte di chi ritenga leso il suo diritto Cass. numero 10379 del 1997 Cass. numero 9598 del 1991 . 3.4. Nel sistema tavolare, la definitività̀ del decreto tavolare non preclude, pertanto, la possibilità di dimostrare, innanzi al giudice ordinario, l'insussistenza del diritto intavolato, in quanto la conformità̀ delle iscrizioni ed annotazioni agli atti in forza dei quali sono state effettuate non acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale, che possa pregiudicare definitivamente il diritto reale cfr. Cass. numero 24151 del 2006 il controllo giudiziale che precede l'intavolazione fa sì che quest'ultima sia assistita da una presunzione di legittimità̀ del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità̀ ed efficacia dell'atto e, conseguentemente, nell'esistenza del diritto intavolato, la quale, tuttavia, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio diritto,  con azione da proporsi innanzi al giudice ordinario Cass. SU numero 6332 del 1980 conf. Cass. numero 338 del 2001 . 3.5. Né, d'altra parte, può rilevare l'efficacia costitutiva dell'intavolazione, che dev'essere, piuttosto, intesa nel senso che il diritto di proprietà̀ e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistano, modificano o estinguono solo con l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario dette formalità̀, tuttavia, non possiedono un'autonoma efficacia costitutiva o estintiva dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i diritti tavolati, benché́ iscritti in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti, diversi o meno ampi da quanto risulti dalla pubblicità̀ dei titoli Cass. numero 12382 del 2005 Cass. numero 25491 del 2008 . 3.6. L'efficacia costitutiva dell'intavolazione, inoltre, non afferisce alla quantità̀ o all'estensione materiale del diritto, che può̀ essere accertata con gli opportuni mezzi di prova a detta iscrizione non si ricollega alcun effetto probatorio vincolante, né la stessa osta ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto reale Cass. numero 23958 del 2013 . 3.7. Il tribunale, lì dove ha ritenuto che l'ipoteca, pur non risultando intavolata alla data della sentenza dichiarativa, fosse opponibile al Fallimento solo perché reintavolata, con il grado originario, in forza di provvedimento del giudice tavolare censurabile solo “nella sede preposta” e non più riesaminabile, non si è attenuto ai predetti principi non avendo, in particolare, proceduto, come avrebbe dovuto fare, ad accertare se, al di là di quanto disposto dal decreto del giudice tavolare, l'ipoteca fosse effettivamente esistente e quindi correttamente reintavolata prima della dichiarazione di fallimento della debitrice o se, al contrario, la stessa dovesse considerarsi giuridicamente estinta in forza dei rilievi, quali emergono dal ricorso p. 3 , sollevati sul punto curatore. 4. Il decreto impugnato dev'essere quindi cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trento che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.