Oggetto della pronuncia in esame è la richiesta al giudice dell’esecuzione da parte di un imputato del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati.
Ci soffermeremo, in particolare, sul primo motivo del ricorso in esame poiché risulta non fondato. Il Collegio ricorda che «in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex articolo 81, comma 1, c.p., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee». Ed è proprio questo il principio a cui si vuole dare continuità nel caso di specie. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, inerente il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocato ex officio, senza richiesta da parte del PM e senza attivazione del contraddittorio con il condannato. In tal caso, il Collegio dà continuità al principio secondo cui «l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli articolo 678,666 e 127 c.p.p., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità si sensi dell'articolo 178, comma 1, lett. c c.p.p.» Cass. numero 9634/2003 .
Presidente Di Nicola – Relatore Toriello Ritenuto in fatto 1. C.L. formulava al giudice dell'esecuzione istanza ai sensi dell'articolo 671 cod. proc. penumero , chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze 1 sentenza della Corte di Appello di Venezia del 30/03/2017, irrevocabile dal 06/07/2018, di condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 10 bis d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74 2 sentenza della Corte di Appello di Venezia del 21/09/2020, irrevocabile dal 09/06/2021, di condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza del 20/11/2023, accoglieva l'istanza, rideterminava la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza sub 2 , rilevando che «una volta ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze, deve necessariamente revocarsi il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto al condannato con la seconda sentenza [ ] perché sono stati superati i limiti previsti dall'articolo 163 c.p.». 2. Il difensore di C.L. ha presentato in data 18/12/2023 ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza, articolando due motivi con i quali denuncia «inosservanza o comunque erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex articolo 606, numero 1, lettera b c.p.p.», in relazione agli articolo 190,192,648 e 666 c.p.p., 133 c.p., 111 Cost., e «mancanza della motivazione ex articolo 606 comma 1 lettera e c.p.p.». Si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia posto a fondamento della propria decisione relativa alla commisurazione della pena «un vago richiamo ad asseriti precedenti penali per reati apoditticamente definiti come gravi», senza peraltro indicarli, risultando, per converso, dal certificato penale del C.L. le due sole sentenze di condanna oggetto del provvedimento qui impugnato. Si duole, altresì, della revoca della sospensione condizionale della pena, che viola il principio dell'intangibilità del giudicato, e si pone in contrasto con quanto statuito appena due mesi prima dallo stesso giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di revoca del beneficio avanzata dalla Procura Generale della Repubblica di Venezia, così consumando l'esercizio della potestà decisoria in ordine alla questione sottoposta alla sua cognizione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di decisione assunta senza previamente attivare - sul punto - il contraddittorio con il condannato. 4. Il difensore del C.L. ha depositato memoria, approfondendo le tematiche relative al secondo motivo di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo non è fondato, poiché, pur se le motivazioni poste a fondamento della quantificazione dell'aumento della pena per il reato satellite «La misura dell'aumento in continuazione della pena tiene conto, alla luce dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p., della personalità dell'imputato che, per conoscenza diretta del collegio, è gravato da altre condanne non iscritte nel casellario già definitive per reati gravi» poggiano su elementi non confermati dalla documentazione in atti - risultando dal certificato penale che alla data del 17/11/2023 il C.L. non annoverava sentenze irrevocabili di condanna ulteriori alle due delle quali in questa sede si discute - deve risolutivamente rilevarsi che detto aumento è stato disposto in misura certamente congrua rispetto alla gravità dei fatti per i quali si procede, essendo stato quantificato in appena due mesi e quindici giorni di reclusione. Questa Corte ha, invero, statuito che «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex articolo 81, comma primo, cod. penumero , in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee nella specie plurimi delitti di furto in abitazione e ai danni di capannoni industriali » principio al quale occorre senz'altro dare continuità nel caso di specie, nel quale il giudice dell'esecuzione ha contenuto l'aumento di pena per il reato satellite in misura pari alla metà della già esigua pena che il giudice della cognizione, attestandosi in misura prossima ai minimi edittali, aveva inflitto all'esito del giudizio di merito. 2. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso, poiché il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato revocato ex officio, senza che vi fosse stata richiesta sul punto da parte del pubblico ministero, e senza previamente attivare il necessario contraddittorio con il condannato ed invero, «Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex articolo 178, comma primo, lett. c , cod. proc. penumero , il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze » Sez. 1, numero 40688 del 21/05/2015, Peirano, Rv. 264977 . Questa parte del provvedimento impugnato, affetta da vizio di extrapetizione, deve dunque essere annullata senza rinvio, poiché è preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilità di revocare ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che detta udienza sia stata preceduta da un avviso che abbia consentito alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito a quella specifica questione. Deve, pertanto, darsi continuità al generale principio in base al quale «l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli articolo 678,666 e 127 cod. proc. penumero , pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'articolo 178, comma primo, lett. c , cod. proc. penumero » Sez. 1, numero 9634 del 12/12/2003, dep. 2004, Argenta . P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. Rigetta il ricorso nel resto.