«Il giudizio di cui all’articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente una piena devoluzione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio al giudice competente […]».
«[…] A seguito del rigetto dell'istanza, a prescindere dalle ragioni indicate nel provvedimento, posto che il ricorrente può devolvere l'intera questione al giudice dell'opposizione, lo stesso giudice dovrà applicare la regola di giudizio corrispondente a quella prevista dall'articolo 96 d.P.R. numero 115/2002, con l'obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici ivi indicati, compresi quelli indiziari nel rispetto delle previsioni dell'articolo 192 cod. proc. penumero , secondo le acquisizioni del processo e senza dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova». La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha annullato l'ordinanza con cui il presidente del tribunale, adito ai sensi dell'articolo 99 d.P.R. numero 115/2002, ha rigettato l'opposizione dell'imputato avverso il decreto con cui era stata respinta la propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di specie, il giudice penale procedente aveva infatti rigettato l'istanza avanzata dall'imputato, percettore di un reddito inferiore alla soglia di legge per l'ammissione al beneficio, sulla scorta dei precedenti vantati dal medesimo in materia di reati contro il patrimonio. Il giudice aveva infatti ritenuto che vi fossero i presupposti per desumere che l'imputato godesse di fonti illecite di reddito ulteriori e tali da superare la predetta soglia. Adito in sede di opposizione, il presidente del Tribunale ha confermato la decisione di rigetto, ritenuto legittimo poiché l'imputato si era limitato a dichiarare che i propri precedenti penali riguardavano fatti contro il patrimonio di modesto valore, producendo la copia di alcuni provvedimenti giudiziari, senza dimostrare l'assenza di ulteriori procedimenti a proprio carico e senza produrre copia del casellario giudiziario. La difesa dell'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell'ordinanza in quanto carente nella motivazione, da considerarsi apparente, e in ogni caso violativa della disciplina dettata dal Testo Unico in materia di spese di Giustizia. In particolare, la difesa ha ritenuto illegittimo il rigetto in sede di opposizione, solo apparentemente motivato in quanto fondato su una logica presuntiva basata sull'omessa produzione del casellario giudiziale, inidonea a dimostrare che l'imputato percepisse redditi illeciti superiori alla soglia di ammissione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, muovendo dalla premessa che il procedimento che si instaura a seguito dell'opposizione ex articolo 99 cit., come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, presenta natura devolutiva, trattandosi di un rimedio straordinario e atipico, ed è soggetto al divieto di reformatio in peius, posto che riverbera effetti sul diritto di difesa nel processo penale, mutuandone perciò i principi e le regole procedurali. I giudici di legittimità evidenziando dunque che si tratta di un rimedio non già a critica vincolata ma che consente una piena devoluzione delle questioni al giudice competente per l'opposizione, il quale sarà chiamato a decidere secondo la regola sancita dall'articolo 96 d.P.R. numero 115/2002. Ne consegue che l'istanza può essere respinta solo a fronte di “fondati motivi” per ritenere carenti i requisiti di legge, «tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte». In ordine a tali criteri sussiste dunque un onere di motivazione in capo al giudice dell'opposizione, che non può avvalersi di presunzioni assolute né di gerarchie tra le fonti di prova o indiziarie. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione impugnata, in quanto fondata sulla sola esistenza di precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio poiché, pur essendo ammessa una decisione fondata sulla prova indiziaria, occorre fare applicazione della regola ex articolo 192 c.p.p., che richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi a disposizione, da valutare con rigore e non già affidandosi ad «affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative».
Presidente Dovere – Relatore Calafiore Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di Sciacca, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter cod. proc. civ., ha rigettato l'opposizione proposta ex articolo 99 DPR numero 115/2002 da L.L., a mezzo del proprio difensore, avverso il decreto del GIP del Tribunale di Sciacca, con il quale era stata respinta la domanda di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Con l'istanza, corredata da autocertificazione attestante la consistenza del nucleo familiare, il L.L. aveva dichiarato la sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni per poter essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e dichiarava, altresì, che nell'anno di imposta precedente a quello oggetto del procedimento, il reddito familiare era stato di euro 5.573,80, inferiore a quello stabilito dalla legge per poter essere ammesso al beneficio. Il GIP, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene rilevante, ai fini del beneficio in oggetto, anche il reddito non rientrante nella base imponibile perché tratto da attività illecita, ha attribuito rilievo alla circostanza che a carico dell'imputato risultavano almeno quattro procedimenti per reati contro il patrimonio, che facevano presumere che l'imputato si alimentasse con attività illecite e che avesse un reddito superiore a quello previsto come limite per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il Presidente del Tribunale, nel giudizio ex articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 e 702-bis e ss. cod.proc.civ., proposto dall'interessato in ragione della insufficiente istruttoria svolta dal GIP, ha motivato il rigetto della opposizione stessa sulla base della considerazione che, dal testo dell'articolo 96 d.P.R. numero 115 del 2002, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si doveva ritenere che il Giudice può rigettare l'istanza, nonostante l'interessato abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, ove ricorrano fondati motivi tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività eventualmente svolte. In particolare, poiché l'imputato si era limitato a dichiarare che i precedenti penali erano relativi a reati contro il patrimonio di modesto valore o per furto di energia, ma aveva prodotto solo la copia di alcuni provvedimenti relativi ai procedimenti penali cui era stato sottoposto, senza offrire alcuna prova in merito all'assenza di altri precedenti, l'istanza ben poteva essere respinta anche solo sulla base del fatto che la parte non aveva prodotto il certificato del casellario, in quanto aveva un onere in tal senso. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, L.L., a mezzo del difensore, elevando un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della disciplina dettata dal d.P.R. numero 115/2002 per mancanza di motivazione, nel senso della sua apparenza. Nella sostanza, il ricorrente sostiene che il ragionamento del presidente del Tribunale non dà conto delle ragioni effettive del rigetto dell'istanza, che lo stesso ricorrente aveva basato sulla propria autodichiarazione, utilizzando uno schema logico presuntivo basato sulla circostanza, negativa, della mancata produzione del certificato del casellario giudiziale, in modo da inferirne il ragionevole convincimento della esistenza di redditi occultati derivanti da attività illecita. Tale modo di rappresentare le ragioni del rigetto, ad avviso del ricorrente, avrebbe portata meramente congetturale e nasconderebbe una sostanziale elusione dell'obbligo di motivare i provvedimenti giudiziari. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato. 2. La questione che il motivo di ricorso prospetta, risolta dall'ordinanza impugnata, mediante il mero ricorso al meccanismo presuntivo negativo legato alla mancata produzione nel giudizio di opposizione del certificato del casellario giudiziale, si colloca all'interno del peculiare procedimento disciplinato dall'articolo 99 d.P.R. numero 115/2002. 3. Il ricorrente lamenta, nella sostanza, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di giudicare integralmente e motivatamente, secondo le regole processuali applicabili al relativo procedimento, in ordine ai presupposti fondanti il proprio diritto al patrocinio a spese dello Stato. 4. A fronte della laconicità della previsione normativa, si pone la necessità di precisare la natura di tale giudizio, l'ampiezza della cognizione con riferimento all'eventuale effetto devolutivo rispetto ai contenuti del provvedimento di rigetto o di revoca dell'ammissione al patrocinio , gli oneri imposti al richiedente e la regola di giudizio della quale il giudice deve fare applicazione per formare il proprio convincimento. 3. Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, il tema del sistema processuale introdotto con le disposizioni contenute nel d.P.R. numero 115/2002, con particolare attenzione alle garanzie del diritto della difesa dei non abbienti nel processo penale, è stato avvertito nella sua complessità. 4. Così, Sez. 4, numero 12491 del 2011, Esposito, ha ravvisato nella opposizione ex articolo 99 un rimedio straordinario ed atipico, da includere nell'area degli strumenti impugnatori, con i quali - cioè - si fa valere una censura avverso un atto decisorio con la conseguenza che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione Cass. 4A, del 21/10/2003, Rv. 227870 Cass. 4A, 4/12/2007, Rv. 238752 Cass. 4A, 2/04/2008 Cc. dep. 21/05/2008 Rv. 240219 . 5. La pronuncia appena ricordata, ha fatto applicazione di tali principi in una fattispecie in cui il ricorso ex articolo 99 era stato rigettato per motivi diversi da quelli per i quali la domanda di ammissione al patrocinio era stata rigettata, cosicché la Corte di cassazione ha ritenuto illegittima tale pronuncia in senso analogo, più di recente, Sez. 4, 2/5/2018, numero 18697 . Va, ai fini di una più completa ricostruzione del quadro della giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricordato che a risultati analoghi la Corte di cassazione è addivenuta con riguardo alle ipotesi di opposizione ai provvedimenti di rigetto delle istanze di liquidazione delle spese in favore dei difensori in ipotesi di ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, in tal senso si sono espresse ad es. Sez. 4, numero 642 del 2004 Rv. 227870 - 01 Sez. 4, numero 1686 del 2008 Rv. 238752 - 01 sez. 4, numero 20371 del 2008 Rv. 240219 - 01, consolidando il principio secondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, nel caso di opposizione promossa dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali vale il divieto di reformatio in peius . Pertanto, è illegittimo il decreto del Presidente della Corte d'Appello che, decidendo il gravame, abbia revocato il provvedimento impugnato per la mancanza della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. 6. È rilevante precisare che la ratio sottesa a tali decisioni è quella secondo la quale, < < nell'ammissione al diritto alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo di carattere patrimoniale, acquista innegabile peso la circostanza che il diritto di cui si discute si riverbera sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, quindi, appare razionale e conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale> > . 7. L'applicazione del principio, nel concreto, ha impedito che il Presidente del Tribunale o della Corte di appello, adito ex articolo 99 d.P.R. cit., ampliasse l'ambito del proprio giudizio ravvisando ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle utilizzate dal primo giudice ed avversate dal ricorrente, finendo per realizzare una reformatio in peius per il richiedente. Si tratta, all'evidenza, di una ricostruzione interpretativa che milita in favore dell'istante. 8. Nel caso di specie, la questione in fatto si pone in termini parzialmente diversi. Infatti, nel giudizio ora in esame, il Giudice adito ex articolo 99 non ha arbitrariamente allargato l'ambito definito dal provvedimento di rigetto, come nei precedenti citati, ma, al contrario, non ha esaminato l'intero ambito che il ricorso ex articolo 99 aveva tracciato. Il ricorrente, infatti, ricorrendo avverso il provvedimento di rigetto, ha contestato la valenza del ragionamento presuntivo, fondato sulla mera sussistenza dei precedenti penali, per ribadire la veridicità dell'autodichiarazione resa al momento della presentazione dell'istanza. Tutte tali ragioni costituiscono il devolutum al giudizio di opposizione. 9. In sostanza il devolutum, a fronte del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto basato sulla affermata sussistenza della presunzione dell'esistenza di redditi da attività illecita non dichiarati, si è esteso e così non poteva che essere all'esame di tutti gli altri indici che la disciplina della materia consente di valutare per stabilire la sussistenza del presupposto reddituale. 10. Il giudizio di cui all'articolo 99 d.P.R. numero 115/2002, che testualmente prevede che avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto, non è a critica vincolata e consente una piena devoluzione delle questioni al giudice competente. 11. Dunque, a seguito del rigetto dell'istanza, per qualunque ragione lo stesso sia stato adottato, ben può il ricorrente, ricorrendo avverso il provvedimento, devolvere l'intera questione al giudice dell'opposizione. In questo caso, il giudice dovrà, quindi applicare la regola del giudizio corrispondente a quella prevista dall'articolo 96 d.P.R. numero 115/2002, secondo la quale l'istanza va respinta se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. numero 115/2002, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte . Questo giudizio, naturalmente, comporta per il giudice l'obbligo di motivare in relazione ai contenuti probatori, anche indiziari, acquisiti al processo. Si tratta, come rende evidente l'elencazione delle possibili fonti di prova, di un giudizio composito che non detta alcuna presunzione assoluta o gerarchia tra le fonti di prova. 12. Ciò precisato, è evidente che quanto sin qui affermato non si pone in contrasto con i precedenti citati, ma, semmai, ne costituisce una integrazione, concorrendo a completare l'affermazione del principio devolutivo in ambiti differenti da quelli fatti oggetto delle precedenti pronunce. 13. Applicando al caso di specie i principi enunciati, si deve ritenere la fondatezza del ricorso. Già in fattispecie analoga, vd. Sez. 4, numero 44900 del 18/09/2018, Rv. 274271 - 01 , si è precisato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'articolo 76, comma 1, lettera c , D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76 , è assorbente il rilievo in base al quale non può argomentarsi in modo univoco il rigetto della richiesta sulla sola base di precedenti penali, ritenendoli sufficienti a far ritenere che l'interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell'anno di riferimento. 14. La Corte di legittimità con la pronuncia citata da ultimo ha inoltre ribadito che il già citato articolo 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92 del d.P.R. numero 115/2002, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte . 15. La fondatezza dell'istanza, secondo la medesima giurisprudenza di legittimità, può anche essere valutata con ricorso alla prova indiziaria, qualora si riscontrino i requisiti di gravità, precisione e concordanza indicati dall'alt. 192 cod.proc.pen ed analogamente dall'articolo 2729 cod. civ. . Tuttavia, perché gli indizi possano assurgere in subiecta materia al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito cfr. Sez. 4, Sentenza numero 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008 . 16. In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale la dichiarazione reddituale presentata dal L.L. non è attendibile, in quanto lo stesso sarebbe gravato da carichi pendenti per reati contro il patrimonio non meglio indicati e non è stato depositato il certificato del casellario giudiziale. Invero tali circostanze, che nel percorso argomentativo vengono poste a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che il L.L. percepisse redditi illeciti nel corso dell'anno 2019 e che quanto dichiarato dall'istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza. 17. Pertanto, l'ordinanza impugnata risulta così carente sotto il profilo argomentativo da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa cfr. Sez. 5, numero 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 , di tal ché sussiste la denunciata violazione di legge e si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Presidente del Tribunale di Sciacca, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei seguenti principi < < Il giudizio di cui all'articolo 99 d.P.R. numero 115/2002 avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente una piena devoluzione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti del beneficio al giudice competente. A seguito del rigetto dell'istanza, a prescindere dalle ragioni indicate nel provvedimento, posto che il ricorrente può devolvere l'intera questione al giudice dell'opposizione, lo stesso giudice dovrà applicare la regola di giudizio corrispondente a quella prevista dall'articolo 96 d.P.R. numero 115/2002, con l'obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici ivi indicati, compresi quelli indiziari nel rispetto delle previsioni dell'articolo 192 cod.proc.penumero , secondo le acquisizioni del processo e senza dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova> > . Ciò al fine di stabilire se l'istante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sciacca.