Esclusione illegittima dalla gara d’appalto pubblica: va risarcita la perdita di chance

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 giugno 2024 nella causa C-547/22 analizzando il caso di un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione.

Il caso è nato nel 2013 quando la Federazione calcistica slovacca ha escluso un consorzio da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per lavori di ricostruzione, ammodernamento e costruzione di 16 stadi di calcio. L'esclusione dal bando era fondata sulla mancanza dei requisiti del bando di gara. Dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, la Corte suprema slovacca ha annullato tale esclusione. Nel frattempo, la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico in questione si è conclusa con l'unico offerente rimasto in gara. È stato quindi proposto dinanzi al Tribunale Bratislava un ricorso per risarcimento dei danni che sostiene di aver subito l’offerente escluso. Il Giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici osti alla normativa o alla prassi nazionali che sembrano non ammettere la possibilità per l'offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di essere indennizzato per il danno subito a causa della c.d. perdita di chance. La Corte afferma che «la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell'Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subito da tali soggetti, compreso quello derivante dalla perdita dell'opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto. A tal riguardo la Corte ricorda che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento , in quanto tale, di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all' opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto». In conclusione, «la direttiva osta ad una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell'opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto».