Il COA di Messina ha chiesto al CNF se la cancellazione dell'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato debba essere disposta anche in presenza di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento non ancora esecutiva.
Il CNF ha risposto al quesito con il parere numero 8 del 19 aprile 2024, pubblicato il 2 maggio, sottolineando in primo luogo la rilevanza dell'articolo 81, comma 4, d.P.R. numero 115/2002 secondo il quale «È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento». Sul punto precisa il parere che «in assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva». Tale conclusione non è impedita dalla decisione del CNF numero 185/2016, citata dal COA siciliano, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. In conclusione, la cancellazione di diritto dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all'avvertimento.