Sanzione disciplinare non definitiva: l’avvocato ammesso al gratuito patrocinio deve essere cancellato dall’elenco?

Il COA di Messina ha chiesto al CNF se la cancellazione dell'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato debba essere disposta anche in presenza di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento non ancora esecutiva.

Il CNF ha risposto al quesito con il parere numero 8 del 19 aprile 2024, pubblicato il 2 maggio, sottolineando in primo luogo la rilevanza dell' articolo 81, comma 4, d.P.R. numero 115/2002 secondo il quale «È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all' avvertimento ». Sul punto precisa il parere che «in assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva ». Tale conclusione non è impedita dalla decisione del CNF numero 185/2016, citata dal COA siciliano, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. In conclusione, la cancellazione di diritto dall'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva , superiore all'avvertimento.