Addio al marchio Big Mac di McDonald’s per alcuni prodotti in Europa

Con la sentenza di oggi, il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato che McDonald's non ha dimostrato un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni nell'Unione per alcuni prodotti.

Di conseguenza, il colosso americano ha perso il marchio per i prodotti a base di pollame. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono la Supermac's, una catena di ristorazione rapida irlandese , e la McDonald's. Il marchio Big Mac era stato registrato a favore della McDonald's nel 1996 ma nel 2017 la Supermac's ha presentato una domanda di decadenza di tale marchio rispetto a taluni prodotti e servizi. La catena irlandese riteneva infatti che il marchio non fosse stato oggetto di un uso effettivo per quei prodotti nell'Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale EUIPO ha parzialmente accolto tale domanda, confermando tuttavia la tutela del marchio per gli alimenti a base di carne e di pollame e i panini con carne e con pollo, nonché per servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il «drive-in» e per la preparazione di piatti da asporto. Con la sentenza del 5 giugno 2024 relativa alla causa T-58/23 ECLI EU T 2024 360 , il Tribunale ribalta la decisione di primo grado, limitando così ulteriormente la tutela conferita dal marchio contestato alla McDonald's. Infatti, il Tribunale dichiara che la McDonald's non ha dimostrato che il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo per quanto riguarda i prodotti «panini con pollo», i prodotti «alimenti a base di pollame» e i servizi «forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in preparazione di piatti da asporto». Nello specifico, «le prove prodotte dalla McDonald’s non forniscono alcuna indicazione sull’entità dell’uso del marchio per tali prodotti e segnatamente per quanto concerne il volume delle vendite, la durata del periodo in cui gli atti di uso sono stati compiuti e la loro frequenza. Pertanto, le prove prese in considerazione dall’EUIPO non consentono di dimostrare l’esistenza di un uso effettivo del marchio contestato per detti prodotti». Avverso la decisione del Tribunale, può essere presentata impugnazione alla CGUE entro 2 mesi e 10 giorni dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Tribunale UE, sentenza 5 giugno 2024, causa T-58/23 ECLI EU T 2024 360 - versione inglese