Nessun guard-rail a protezione di un pericolo “atipico”: si può parlare di concorso di colpa?

Esce di strada e sbatte contro un albero posizionato a distanza inferiore a quella prescritta alla legge, a causa della mancanza del guard-rail. A seguito dello sfortunato decesso, i congiunti ricorrono in giudizio avverso Anas s.p.a. per il risarcimento dei danni.

I ricorrenti sostengono in giudizio l'errore della Corte d'appello che avrebbe ravvisato un concorso di colpa del conducente deceduto , «la cui condotta non abnorme , invece, non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale , atteso che, secondo le risultanze probatorie, la doverosa apposizione di una barriera protettiva al margine della carreggiata avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, indipendentemente dalla velocità di quest'ultimo». Le doglianze sono fondate. Infatti, si è accertata in primo grado la responsabilità ex articolo 2051 c.c. di Anas «per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non avere apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo “atipico” in quanto l'albero si trovava, pacificamente, in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta , evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del conducente». Per configurare un'alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita e l'omissione di custodia e l'impatto contro l'albero , difatti, «occorre ipotizzare che la velocità o, comunque, la condotta di guida si inserisca – quale concorrente fattore – nel decorso causale che ha con-dotto all'evento fatale» Cass., numero 30921/2017 . Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato , ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un auto-nomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso» Cass. numero 22801/2017 . Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso in oggetto.

Presidente De Stefano – Relatore Fanticini Fatti di causa 1. C.F., R.D., M.F. e D.F. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, l' OMISSIS S.P.A. chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. conseguenti al decesso del loro congiunto L.F., il quale, in data 17/4/2011, conducendo la propria autovettura lungo l'autostrada A19, usciva dalla sede stradale, non protetta da guard-rail, e collideva con un albero posizionato a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge. 2. Si costituiva in giudizio OMISSIS S.P.A. che chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo che il sinistro era stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente del veicolo. 3 . Con la sentenza numero 3273 del 22/5/2015, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda degli attori in particolare, il giudice di primo grado accertava la responsabilità della società convenuta e, ritenuta la sussistenza di un concorso di colpa di L.F. nella misura del 60% , condannava la OMISSIS S.P.A. a risarcire agli attori il danno subito iure proprio, equitativamente liquidato in base alle tabelle del Tribunale di Milano, mentre respingeva la richiesta avanzata iure hereditatis disponeva la parziale compensazione delle spese della causa. 4. Gli originari attori impugnavano la decisione e la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza numero 458 del 29/3/2021, respingeva l'impugnazione e condannava gli appellanti alla rifusione dei costi del secondo grado. 5. Avverso tale decisione C.F., R.D., M.F. e D.F. proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi resisteva con controricorso, la OMISSIS S.P.A. 6. I ricorrenti depositavano memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. All'esito della camera di consiglio dell'8/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'articolo 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ. , si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 1227 cod. civ. , per avere la Corte d'appello ravvisato un concorso di colpa del conducente deceduto, la cui condotta non abnorme , invece, non poteva essere posta in correlazione causale con la collisione fatale, atteso che, secondo le risultanze probatorie, la doverosa apposizione di una barriera protettiva al margine della carreggiata avrebbe evitato la fuoriuscita del veicolo, indipendentemente dalla velocità di quest'ultimo. 2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell' articolo 360, comma 1, nnumero 4 e 5, cod. proc. civ. , si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. , per avere il giudice d'appello mancato di valutare gli elementi probatori «secondo il loro giusto valore» e fornito una motivazione contraddittoria e lacunosa, avendo ignorato sia la revisione del veicolo e, dunque, la verifica della sua efficienza eseguita undici mesi prima dell'incidente, sia che il consulente tecnico d'ufficio aveva affermato che, anche ad una velocità d'impatto maggiore doppia rispetto a quella accertata, una barriera di sicurezza anche di classe minima avrebbe potuto contenere l'autovettura all'intero della carreggiata. 3. Le predette censure – che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro strettamente connesse – sono fondate nei termini di seguito esposti. 4. La responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che è causalmente riconducibile a questo. 5. Difatti, si è accertata in primo grado e non ha formato oggetto di successive censure la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. di OMISSIS S.P.A. per aver omesso di custodire la strada con modalità tali da prevenirne le intrinseche potenzialità dannose in rapporto alle condizioni obiettive, in particolare per non avere apposto adeguate barriere a protezione di un pericolo “atipico” in quanto l'albero si trovava, pacificamente, in prossimità della carreggiata e a distanza inferiore a quella prescritta , evento al quale vanno collegati, con nesso causale, la successiva collisione con la pianta e la morte del conducente. 6. Per configurare un'alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita e l'omissione di custodia e l'impatto contro l'albero, difatti, occorre ipotizzare che la velocità o, comunque, la condotta di guida di L.F. si inserisca – quale concorrente fattore – nel decorso causale che ha condotto all'evento fatale come nella fattispecie oggetto della decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 30921 del 22/12/2017 , Rv. 647354-01, in cui il cedimento del guard-rail era stato «imputato causalmente anche – ed in misura paritaria – della condotta colposa della vittima, che lo ha attinto con una forza notevolissima, prodotta all'esito di una serie di malaccorte manovre, tutte colpose» . 7. In proposito, si rileva, in primis, che la sentenza impugnata omette di considerare una circostanza fattuale decisiva, che è stata oggetto di discussione tra le parti, e, cioè, l'accertamento del C.T.U., secondo le conclusioni del quale puntualmente riportate nel ricorso, ma pretermesse dal giudice d'appello un'adeguata protezione della strada e dei suoi utenti avrebbe evitato l'impatto anche a velocità più elevate di quelle effettivamente tenute ed accertate. 8. Inoltre, il ragionamento del giudice d'appello risulta fallace, perché la Corte territoriale individua il primo fattore della sequenza causale, che si è conclusa con l'impatto con l'albero e la morte di L.F., nella perdita del controllo del veicolo dovuta a negligenza del conducente al quale sarebbe seguita, quale concausa della conseguenza fatale, la mancata predisposizione di barriere protettive da parte del custode nel contempo, però, non considera come possibile inizio e causa dell'intera sequenza l'omessa custodia – nel senso sopra specificato, vale a dire di custodia senza adozione degli accorgimenti idonei ad evitare le potenzialità dannose del bene medesimo – da parte della OMISSIS S.P.A., né svolge un giudizio controfattuale sulla carenza del guard-rail. 9. Parafrasando la decisione di Cass., Sez. 3, Ordinanza numero 22801 del 29/09/2017 , «qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato , ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso». 10. Nel caso di specie, per quanto evidenziato sopra al punto 8 deve dirsi inadeguato – e quindi non corretto – l'apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell'incidenza del fattore causale, consistente nella custodia di un bene intrinsecamente e durevolmente privo di accorgimenti atti a prevenire il rischio dell'uscita di strada e quindi proprio della perdita di controllo del veicolo invece reputata perfino preponderante a danno della vittima , sulla sequenza delle conseguenze pregiudizievoli esitate in danno del L.F 11. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. 12. Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.