Notifica dell’avviso di deposito della sentenza: gli impatti della Riforma Cartabia

Se il contraddittorio procedimentale si è svolto prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, l’avviso di deposito della sentenza è correttamente notificato al difensore se l’imputato non è stato rinvenuto al domicilio dichiarato .

Invero, in virtù del principio tempus regit actum , se la fase relativa alle indagini preliminari e alla fissazione del domicilio dichiarato o eletto, nonché la fase di incardinazione del contraddittorio del processo si sono svolte prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. numero 150/2022 , i.e. 30 dicembre 2022, l'avviso di deposito della sentenza deve essere notificato secondo la formulazione dell' articolo 161 c.p.p. antecedente alla Riforma Cartabia. Lo ha stabilito la prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 22519, depositata in cancelleria il 4 giugno 2024. L'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo Nel caso di specie, il GIP del Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza finalizzata all'ottenimento della rinnovazione della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza precedentemente emessa nei confronti dell'imputato dallo stesso Giudice alla declaratoria di inefficacia del predetto titolo esecutivo, i.e. la sentenza precedentemente emessa, sarebbero conseguite la revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero e la disposizione di liberazione dell'imputato, per difetto dell'esecutività del titolo stesso. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto che la suddetta sentenza costituente titolo esecutivo era stata depositata oltre il termine di cui all' articolo 544 c.p.p. ed era stata notificata all'imputato, presso il suo difensore di fiducia, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, c.p.p. infatti il tentativo di notificazione al medesimo imputato nel domicilio da lui dichiarato non era andato a buon fine. Il difensore dell'imputato aveva evidenziato che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 15 ottobre 2022, numero 150 , c.d. Riforma Cartabia , non poteva ritenersi legittima la notifica dell'avviso di deposito della sentenza presso il difensore , tanto più che nel caso di specie non era emersa una sopravvenuta impossibilità di notifica, posto che l'imputato era stato stabilmente residente all'indirizzo dichiarato, come risultava da certificato di residenza storico, da domanda rivolta all'INPS e da altri atti scaturenti da indagini difensive. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo infondate le deduzioni difensive, ha rigettato l'istanza. Le questioni censurate Avverso il provvedimento del GIP in qualità di giudice dell'esecuzione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso e, con esso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio, dell'ordinanza, sulla scorta di due diversi motivi. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell' articolo 157 c.p.p. , come modificato dal citato d.lgs. numero 150/2022 . Il ricorrente ha affermato che la notificazione all'imputato di tale avviso non avrebbe potuto essere effettuata ex articolo 161, comma 4, c.p.p. , in quanto la parte della norma relativa all'ipotesi di impossibilità della notifica al domicilio eletto o dichiarato doveva considerarsi abrogata pertanto, a fronte della citata riforma, la prima notificazione all'imputato avrebbe dovuto seguire i dettami fissati dal novellato articolo 157 c.p.p. Per il ricorrente, infatti, in virtù della ratio della modifica dell' articolo 161, comma 4, c.p.p. , nei casi di sopravvenuta impossibilità della notifica nel domicilio eletto dall'imputato, occorre sempre procedere alla notificazione secondo la procedura stabilita dall' articolo 157 c.p.p. Con il secondo motivo il difensore ha ravvisato l'assoluta mancanza di motivazione in merito all'applicazione dell' articolo 161, comma 4, c.p.p. nel testo antecedente alla riforma del 2022 . Il Procuratore generale ha invece chiesto il rigetto del ricorso del difensore rilevando la correttezza del ragionamento del giudice dell'esecuzione. Se è mancata la possibilità di formulare gli avvertimenti specificamente previsti dal nuovo articolo 161, comma 01, c.p.p. , si applica la disciplina pre-riforma Cartabia La Corte di Cassazione ha ricordato innanzitutto che la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all' articolo 548, comma 2, c.p.p. , impedisce la regolare formazione del titolo esecutivo e può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell' articolo 670 c.p.p. , affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione Sez. 1, numero 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547 - 01 . La Suprema Corte ha anche richiamato la distinzione tra i la previsione ex articolo 670 c.p.p. , nella parte in cui disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo e ii l'istituto della restituzione nel termine per impugnare di cui all' articolo 175 c.p.p. , fattispecie che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Dunque, ha osservato la Corte, quando, come nel caso in esame, l'interessato deduce la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex articolo 548, comma 2, c.p.p. , il giudice dell'esecuzione deve verificare se sussista o meno la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza in ipotesi di esito della verifica nel senso dell'emersione delle suddette carenze, il giudice dovrà dichiarare non soltanto l'omessa formazione del titolo esecutivo, ma anche disporre contestualmente, ex articolo 670, comma 1, c.p.p. l'effettuazione della notificazione non eseguita, ex articolo 548 c.p.p. , per consentire l'utile decorrenza del termine per l'impugnazione. Tutto ciò premesso, la riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, risulta aver apportato rilevanti innovazioni in ordine alle formalità da effettuare per l'individuazione del domicilio eletto o dichiarato. In particolare, la disciplina di cui all' articolo 161, comma 01, c.p.p. prevede che « La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni , [diverse da tutta una serie di atti indicati] saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio . […]». In tale quadro la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso . Infatti la fase relativa alle indagini preliminari e alla fissazione del domicilio dichiarato o eletto, nonché la fase di incardinazione del contraddittorio del processo con le inerenti notificazioni risultano essersi svolte in tempo antecedente all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. numero 150/2022 . Di conseguenza, essendo mancata, sulla scorta dell'applicazione del principio tempus regit actum , la possibilità di formulare gli avvertimenti specificamente previsti dal nuovo articolo 161, comma 01, c.p.p. , si è considerato che le notificazioni dovessero essere effettuate al domicilio dichiarato. In altri termini il giudice dell'esecuzione ha considerato correttamente che, mancando i presupposti per l'applicazione della riforma, all'imputato dovesse essere effettuata la notifica al domicilio dichiarato secondo quanto prescritto dalla vecchia disciplina. In relazione alla seconda doglianza, e posta l'applicabilità del “vecchio” articolo 161 c.p.p. sulla base di quanto finora sintetizzato, la Corte di legittimità ha in primis ricordato che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente soltanto in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non sono, invece, assistiti da fidefacienza la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto di notifica, ovvero anche da terzi. In tale ottica la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all' articolo 479 c.p. falso in atto pubblico . Nel caso di specie, come ricostruito dal giudice dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario i si era recato nel luogo identificante il domicilio dichiarato dall'imputato ii aveva dato atto che il nome dell'imputato non esisteva né sulle indicazioni dei campanelli delle abitazioni dello stabile e nemmeno sulle cassette postali iii aveva interpellato diverse persone in loco onde verificare se queste potessero dargli indicazioni sul come e dove reperire l'imputato, senza però ottenere alcun risultato. In virtù dei principi sopra esposti, secondo la Corte di legittimità, tali dati di fatto, costituendo l'esito dell'attività attestata come svolta dall'ufficiale giudiziario e delle percezioni da lui direttamente colte, devono ritenersi assodati e non revocabili in contestazione. Stante il tentativo vano di notifica presso il domicilio dichiarato, nel caso di specie, la notifica era stata eseguita ai sensi dell' articolo 161, comma 4, c.p.p. mediante consegna dell'avviso al difensore dell'imputato. La Suprema Corte, nel contrastare le obiezioni del ricorrente, ha richiamato il principio di diritto secondo cui, ai fini di legittimare la notificazione ex articolo 161, comma 4, c.p.p. , l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo Sez. U, numero 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01 Sez. U, numero 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 - 02 . Il rigetto del ricorso In conclusione, ritenendo correttamente effettuata la notifica dell'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell' articolo 161, comma 4, c.p.p. , la Suprema Corte ha rigettato anche il secondo motivo di ricorso con i conseguenti effetti in punto di perfezionamento della fattispecie partecipativa di cui all' articolo 548, comma 2, c.p.p. , di decorso e, all'esito, di consunzione del termine per impugnare la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli.

Presidente Di Nicola – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 13 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza resa nei confronti di Br.Gi. dallo stesso Giudice il 27 gennaio 2023, depositata il 5 giugno 2023, istanza finalizzata all'ottenimento della rinnovazione della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza stessa, con la conseguente revoca dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero e con la disposizione di liberazione dell'imputato, per difetto dell'esecutività del titolo stesso. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto che la suddetta sentenza, depositata oltre il termine di cui all' articolo 544 cod. proc. penumero , era stata notificata a Br.Gi., presso il suo difensore di fiducia, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , dopo che il tentativo di notificazione al medesimo imputato nel domicilio da lui dichiarato, ubicato in N, alla Via Omissis , non era andato a buon fine, per non essere stato, il destinatario, reperito in quel luogo, ove non era nemmeno conosciuto, e ha valutato le deduzioni difensive. Con esse era stato evidenziato che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 ottobre 2022, numero 150 , non poteva ritenersi legittima la notifica dell'avviso di deposito presso il difensore, tanto più che nel caso di specie non era emersa una sopravvenuta impossibilità di notifica, posto che l'imputato era stato stabilmente residente alla Via Omissis , come da certificato di residenza storico, da domanda rivolta all'INPS e da altri atti, anche scaturenti da indagini difensive. Il giudice dell'esecuzione non ha ritenuto fondate tali deduzioni e ha disatteso l'istanza. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di Br.Gi. e, con esso, è stato chiesto l'annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio, dell'ordinanza, sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell' articolo 157 cod. proc. penumero , come modificato dal D.Lgs. numero 150 del 2022 . Sulla premessa che la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di Br.Gi. in data 23 gennaio 2023 non era stata depositata nello stabilito termine di novanta giorni, che, dopo il deposito della stessa, l'avviso era stato notificato al difensore avv. Giuseppe Grimaldi il 5.06.2023, poi, a Br.Gi., presso lo stesso difensore, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , il 29.06.2023, e che avverso questa sentenza non era stata proposta impugnazione, il ricorrente ribadisce che la notificazione all'imputato di tale avviso non avrebbe potuto essere effettuata ex articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , in quanto la parte della norma relativa all'ipotesi di impossibilità della notifica al domicilio eletto o dichiarato doveva considerarsi abrogata, giacché, a fronte della citata riforma, la prima notificazione all'imputato avrebbe dovuto seguire i dettami fissati dall' articolo 157 cod. proc. penumero Escluso che la norma transitoria di cui all' articolo 89 D.Lgs. numero 150 del 2022 possa riguardare il caso in esame, dal momento che la notificazione all'imputato dell'avviso di cui all' articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero è stata stabilita indipendentemente dalla sua qualifica di assente, la notificazione avrebbe dovuto perfezionarsi ai sensi dell' articolo 157 cod. proc. penumero , nella sua attuale formulazione di conseguenza, non avendo ricevuto Br.Gi. gli avvisi previsti dall' articolo 161, comma 01, cod. proc. penumero , la notificazione dell'atto in questione avrebbe dovuto avvenire mediante consegna all'interessato del corrispondente documento analogico in tal senso, per il ricorrente, risulta chiara la ratio della modifica dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero nella parte in cui era stata abrogata l'ipotesi della notifica dell'atto a mani del difensore nei casi di sopravvenuta impossibilità della notifica nel domicilio eletto dall'imputato, avendo l' articolo 157 cod. proc. penumero determinato per la prima notificazione la consegna all'imputato e per le successive notificazioni la consegna al difensore, mentre quando gli avvisi non siano stati dati occorre sempre procedere alla notificazione secondo la procedura stabilita dall' articolo 157 cod. proc. penumero Si fa notare che a conferma di tale inquadramento l' articolo 161, comma 1, cod. proc. penumero stabilisce il novero degli atti per i quali può essere unicamente adottata la notificazione nel domicilio eletto. Quale effetto del richiamato ragionamento, secondo la difesa, l'avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato a Br.Gi. con consegna diretta e, in ipotesi di tentativo vano, come era avvenuto in questo caso, avrebbero dovuto promuoversi le nuove ricerche, ai sensi dell' articolo 157, comma 7, cod. proc. penumero 2.2. Con il secondo motivo si prospettano l'assoluta mancanza della motivazione in merito alle modalità di applicazione, in ogni caso, dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero nel testo antecedente alla riforma del 2022. La difesa, esaminato il contenuto della relata di vana notifica, osserva che le attestazioni in essa contenute non valgono a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di notificare l'atto nel domicilio eletto o dichiarato, dato che esse risultano smentite dagli ulteriori atti dimostrativi del fatto che, all'epoca, Br.Gi. risiedeva stabilmente in N, alla Via Omissis si richiamano le prove documentali prodotte nel corso del procedimento di esecuzione, fra cui quelle non citate nel provvedimento impugnato, ossia la notifica del 12.04.2022 dell'avviso di deposito del provvedimento di liquidazione degli onorari riconosciuti all'avv. Grimaldi, notifica avvenuta in tempo successivo al tentativo di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in data 3.12.2021, non andato a buon fine, perché Br.Gi. risultava trasferito da un mese, salvo poi a notificare l'avviso nelle mani del portiere il 12.04.2022, al pari del precedente avviso, notificato nello stesso modo il 20.05.2021. Questi dati, secondo la difesa, avrebbero dovuto imporre al giudice dell'esecuzione la conclusione che l'impossibilità di notifica dell'avviso di deposito della sentenza affermata dall'ufficiale giudiziario il 16.06.2023 - essendo sovrapponibile a quella attestata il 3.12.2021 e poi superata dalle notificazioni successive - era stata dichiarata in modo erroneo dall'ufficiale giudiziario il giudice dell'esecuzione, quindi, non ha motivato su tale versante, adducendo la mancata proposizione della querela di falso, laddove le affermazioni dell'ufficiale giudiziario, contestate dal Br.Gi., non erano false, bensì meramente erronee. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che il ragionamento del giudice dell'esecuzione, laddove ha rilevato l'accertata impossibilità di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza nel domicilio dichiarato, ha optato per una soluzione corretta, avendo l'ufficiale giudiziario verificato che nessuna indicazione e neanche nessuna notizia riferibile all'identificazione in loco del destinatario della notificazione era stata reperita dall'indagine ivi compiuta svolgendo tutte le necessarie ricerche. Considerato in diritto 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada, quindi, rigettata. 2. Occorre premettere qual è stato il filo logico-giuridico seguito dal giudice dell'esecuzione, in rapporto all'ambito di legittima verifica a lui riservato della validità ed efficacia del titolo posto in esecuzione, nel quadro della disciplina operante per il caso di specie. 2.1. Si ricorda, anzitutto, che la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di cui all' articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero , impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell' articolo 670 cod. proc. penumero , affinché il giudice, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione Sez. 1, numero 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547-01 . Inoltre, la previsione ex articolo 670 cod. proc. penumero , nella parte in cui essa disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, va tenuta distinta dall'istituto della restituzione nel termine per impugnare, ex articolo 175 cod. proc. penumero , fattispecie che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Pertanto, quando, come nel caso in esame, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero , mentre non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, deve verificarsi, alla stregua del disposto dell' articolo 670 cod. proc. penumero , da parte del giudice dell'esecuzione se sussista, o meno, la nullità o l'inesistenza della notificazione dell'avviso succitato e, in ipotesi di esito della verifica nel senso dell'emersione delle suddette carenze, non soltanto deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, ma deve pure disporre contestualmente, ex articolo 670, comma 1, cod. proc. penumero , l'effettuazione della notificazione non eseguita, ex articolo 548 cod. proc. penumero , per consentire l'utile decorrenza del termine per l'impugnazione Sez. 4, numero 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927-01 . 2.2. È, poi, necessario puntualizzare che a ragione del provvedimento in esame il giudice dell'esecuzione ha osservato che non poteva applicarsi al caso di specie il nuovo testo dell' articolo 161, comma 1, cod. proc. penumero , stante la mancanza di riscontro degli avvisi previsti dalla norma, in relazione al tempo di celebrazione del processo la notificazione dell'avviso era, di conseguenza, avvenuta ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , dal momento che l'ufficiale giudiziario, recatosi nel luogo costituito dal domicilio dichiarato, ossia N, Via Omissis , aveva rilevato che il nominativo dell'imputato non compariva sugli identificativi dei soggetti dimoranti nello stabile, né con riferimento a quelli indicati sui campanelli, né con riferimento a quelli indicati sulle cassette postali, e lo stesso, inoltre, era risultato sconosciuto a diverse persone interpellate in loco. Si è anche argomentato dal giudice dell'esecuzione in merito al fatto che la difesa, senza proporre querela di falso avverso la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, aveva prospettato la persistenza del domicilio dichiarato in quel luogo fondando questa asserzione sulla documentazione prodotta, ma tale documentazione non è stata reputata probante. In particolare, la documentazione di natura anagrafica del 13.10.2023, avente valore meramente indiziario, non ha dimostrato l'effettività della residenza né è decisiva la missiva all'INPS, dove si fa alternativo riferimento a residenza o domicilio la bolletta Tiscali è riferita alla madre di Br.Gi., Onumero Anumero non è risultata affidabile la dichiarazione di Mi.Gi., soggetto vicino all'imputato, in quanto compagno della di lui madre confuse e generiche sono risultate le dichiarazioni di Ca.Anumero In definitiva, secondo il motivato avviso del giudice dell'esecuzione, la notificazione è stata effettuata correttamente ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che, siccome già la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare aveva fatto emergere che l'imputato si era trasferito dal domicilio di Via Omissis da circa un mese, la susseguente notificazione avrebbe potuto essere fatta direttamente ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero da tale considerazione si è fatta discendere anche l'irrilevanza della verifica dell'attuale residenza di Br.Gi., dal momento che egli era già risultato non reperibile nel domicilio dichiarato senza aver effettuato la comunicazione di un diverso domicilio. Infine, il giudice dell'esecuzione ha rimarcato che, nel caso in esame, non rileva la diversa disciplina della notificazione nel domicilio dichiarato in caso di temporanea assenza del destinatario, al di là dell'applicabilità della stessa modalità notificatoria anche in quel caso, poiché in questa fattispecie concreta era stata già riscontrata l'inidoneità della dichiarazione di domicilio. 3. Nella cornice di principio già lumeggiata e alla stregua dei dati offerti dal giudice dell'esecuzione, il primo motivo non può essere ritenuto fondato. 3.1. È, di certo, emerso che il contraddittorio procedimentale si è svolto in tempo antecedente all'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. numero 150 del 2022 , che, nell'ambito di una incisiva innovazione delle norme in tema di notificazione degli atti, imperniata sull'introduzione delle modalità telematiche, ha apportato rilevanti innovazioni in ordine alle formalità da effettuare per l'individuazione del domicilio eletto o dichiarato, con nuova individuazione della sfera di operatività del corrispondente istituto. In particolare, la disciplina di cui all' articolo 161, comma 01, cod. proc. penumero - secondo cui la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio, nonché avverte contestualmente la persona sottoposta alle indagini che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento - è stata introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. o , numero 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex articolo 99-bis D.Lgs. cit., come modificato dall' articolo 6 D.L. 31 ottobre 2022, numero 162 , convertito dalla legge 30 dicembre 2022, numero 199 . È incontestato che la fase relativa alle indagini preliminari e alla fissazione del domicilio dichiarato o eletto, nonché la fase di incardinazione del contraddittorio del processo con le inerenti notificazioni si sono svolte in tempo antecedente all'entrata in vigore della suddetta norma. Il giudice dell'esecuzione non ha riscontrato la sussistenza dei presupposti ratione temporis in virtù dei quali dovesse seguirsi la procedura di cui all' articolo 157, comma 8-ter, cod. proc. penumero , norma introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. i , numero 4, D.Lgs. numero 150 del 2022 , sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022. Di conseguenza, essendo mancata, sulla scorta dell'applicazione del principio tempus regit actum, la possibilità di formulare gli avvertimenti specificamente previsti dalla nuova disciplina, si è considerato che le notificazioni non potevano non essere effettuate all'operante domicilio dichiarato osservando la corrispondente disciplina, dovendo altrimenti farsi luogo alla notificazione degli atti destinati all'imputato, non con la consegna personale ex articolo 157 cod. proc. penumero , bensì tramite la consegna al difensore, come è stato previsto a regime, con l'eccezione di specifici, determinati atti. 3.2. Nel caso di specie, è risultato assodato che la sentenza numero 179 del 2023 era stata emessa dal Tribunale di Napoli il 23 gennaio 2023, quando era pienamente operante la dichiarazione di domicilio resa da Br.Gi., a sua volta assistito dal difensore di fiducia avv. Giuseppe Grimaldi , che la decisione aveva fissato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, che il deposito della stessa era avvenuto il 5 giugno 2023, quando il termine era scaduto, con l'emersione dell'obbligo, stabilito dall' articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero , di comunicare l'avviso di deposito al pubblico ministero e di notificare l'avviso stesso alle parti titolari del diritto di impugnare e al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza, che poi la sentenza era stata posta in esecuzione, per essere avvenute le notificazioni al difensore il 5 giugno 2023 e all'imputato, presso il difensore, ex articolo 161 cod. proc. penumero , il 29 giugno 2023, senza susseguente impugnazione nei termini di rito. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione, chiamato dal condannato a controllare se si fossero perfezionate le notificazioni previste dall' articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero al difensore e all'imputato, dopo aver verificato l'incontestata notificazione al difensore, ha considerato correttamente che, mancando i presupposti per l'applicazione della nuova disciplina, l'imputato, siccome aveva proceduto a dichiarazione di domicilio ancora operante, avrebbe dovuto essere raggiunto dalla notificazione dell'avviso, non mediante consegna dell'atto direttamente al difensore, come invece avrebbe dovuto ritenersi se anche a quella dichiarazione di domicilio si fosse ritenuto applicabile il disposto dell' articolo 164 cod. proc. penumero , come modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. r , D.Lgs. numero 150 del 2022, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022, bensì mediante consegna dell'atto nel domicilio dichiarato dall'imputato sino alla definizione del processo esitato con la sentenza di cui si tratta. La prima doglianza è, pertanto, da considerarsi priva di fondamento. 4. Per quanto concerne la censura veicolata con il secondo motivo, l'analisi compiuta dal giudice dell'esecuzione, che è pervenuto alla conclusione della validità della notificazione dell'avviso di deposito a Br.Gi. e alla conseguente presa d'atto della corretta attestazione di irrevocabilità della decisione non impugnata, pur dopo la notificazione dell'avviso, deve ritenersi, pur con la puntualizzazione che segue, esente da censura. 4.1. Occorre muovere dalla considerazione giuridica secondo cui alla relazione di avvenuta notificazione proveniente dall'ufficiale giudiziario si annette sicuro rilievo dimostrativo, sia pure secondo moduli interpretativi non sempre omogenei, dovendo tuttavia reputarsi meritevole di condivisione l'assetto raggiunto dall'elaborazione di legittimità nelle pronunzie più recenti. È, in particolare, da ritenere assodato che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente soltanto in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il rilievo dell'impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quanto attività compiute direttamente dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia. Non sono, invece, assistiti da fidefacienza il contenuto delle dichiarazioni dall'ufficiale giudiziario raccolte in loco e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere dal notificatore per giustificarle. Resta, in sostanza, estranea all'area della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appresi per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell'atto di notifica, ovvero anche da terzi Sez. 5, numero 13257 del 10/01/2020, Lovato, Rv. 278949-01 Sez. 5, numero 37518 del 12/03/2015, Dell'Elee, Rv. 265869-01 . In questa prospettiva si è evidenziato che la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all' articolo 479 cod. penumero , restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza Sez. 6, numero 3714 del 09/01/2013, Schioppa, Rv. 254470-01, in fattispecie nella quale è stata ritenuta inidonea a inficiare la valenza dimostrativa dell'attestazione espressa dall'ufficiale giudiziario in merito all'avvenuto trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio . Nell'alveo così definito, dunque, la mancata previsione espressa nell' articolo 168 cod. proc. penumero della natura fidefaciente fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con riguardo a quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza a differenza dell'esplicita previsione di cui all' articolo 176 cod. proc. penumero del 1930, in base a cui la relazione di notifica fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza , non implica l'effetto che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell'incidente di falso, in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo, fermo restando che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti al suo cospetto, di guisa che, se la parte intende addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata, non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all' articolo 479 cod. penumero Sez. 2, numero 17737 del 08/04/2008, Priori, Rv. 239785-01 Sez. 4, numero 10113 del 23/01/2007, Volante, Rv, 236108-01 . 4.2. Posta tale cornice, è di non secondario rilievo la constatazione, affermata con chiarezza dal giudice dell'esecuzione all'esito del suo controllo degli atti inerenti alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza a Br.Gi., che l'ufficiale giudiziario, il quale si era attivato per effettuare la formalità recandosi il 16 giugno 2023 nel luogo identificante il domicilio dichiarato dall'imputato, ossia N, Via Omissis domicilio dichiarato indicato anche nell'epigrafe della sentenza a cui era riferito l'avviso , aveva dato atto che il nome del destinatario della notificazione non esisteva né s ulle indicazioni dei campanelli delle abitazioni dello stabile ubicato in corrispondenza del suddetto numero civico, e nemmeno sulle cassette postali. Tali dati di fatto - essendo l'esito dell'attività attestata come svolta dall'ufficiale giudiziario e delle percezioni da lui direttamente colte - devono ritenersi assodati e non revocabili in contestazione. Nella relata si è dato atto anche che l'ufficiale giudiziario aveva interpellato diverse persone in loco onde verificare se esse conoscessero Br.Gi., quindi, potessero dargli indicazioni sul come e dove reperirlo, ma tale soggetto era risultato sconosciuto alle persone così interpellate. A questo punto il tentativo di notificazione dell'avviso nel domicilio dichiarato è stato ritenuto vanamente effettuato nel luogo che, ai sensi dell' articolo 161 cod. proc. penumero , era stato dichiarato come proprio domicilio dall'interessato, senza che Br.Gi. avesse comunicato il mutamento del domicilio stesso. Era seguita, quindi, l'effettuazione della formalità notificatoria, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero mediante consegna dell'avviso al difensore di Br.Gi., avvenuta il 29 giugno 2023. Il giudice dell'esecuzione - a fronte di tali dati di segno convergente - ha valutato, nei sensi già richiamati, alcuni degli atti addotti dall'imputato per dimostrare l'erroneità delle ricerche dell'ufficiale giudiziario e li ha ritenuti, con motivazione congrua e aderente agli atti esaminati, inadeguati a escludere l'impossibilità di notificazione dell'atto nel luogo di domicilio dichiarato. Non irrilevante è la puntualizzazione che, alla stregua della disciplina da applicare a questo caso, anche la temporanea assenza e la non agevole individuazione dello specifico luogo in cui si trova il destinatario costituisce situazione idonea a legittimare la notificazione al difensore ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero per un'applicazione nella materia contigua della notificazione dell'estratto contumaciale Sez. 1, numero 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863-01 . 4.3. Né risulta determinante in senso contrario l'obiezione difensiva in ordine all'omessa considerazione da parte del giudice dell'esecuzione di alcuni atti fra quelli dedotti, con particolare riferimento alla circostanza di non aver annesso la dovuta importanza al dato di fatto che - se era vero che già la precedente notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in data 3.12.2021 non era andata a buon fine, perché Br.Gi. in quel momento risultava trasferito da un mese - successivamente era invece andata a buon fine, nel medesimo luogo, la notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento di liquidazione degli onorari riconosciuti all'avv. Grimaldi, avviso consegnato nelle mani del portiere il 12.04.2022, così come in precedenza, il 20.05.2021, era stato notificato a Br.Gi. il primo avviso dell'udienza preliminare allo stesso modo. Le considerazioni svolte dal ricorrente in merito a tali pregresse attività di notificazione, indicate come sintomatiche dell'addotta carenza dell'attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario nella circostanza rilevante in questa sede - al di là delle valutazioni compiute dal giudice dell'esecuzione circa il valore, indicato come di per sé dirimente, della notificazione vana nel domicilio eletto avvenuta nel dicembre 2021, siccome reputata già dimostrativa dell'inidoneità del domicilio dichiarato - non paiono adeguate a contrastare la conclusione raggiunta con il provvedimento impugnato, in quanto esse si riferiscono ad attività notificatorie effettuate comunque in tempo nettamente diverso da quello, inerente al giugno 2023, di interesse per la formalità oggetto di esame. Invero, da un lato, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall' articolo 157 cod. proc. penumero Sez. U., numero 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01 v. anche, sia pure in relazione alla notificazione nel domicilio dichiarato o eletto da parte dell'agente postale, Sez. U., numero 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02 fra le altre, Sez. 1, numero 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419-01 . Dall'altro, è corretto anche aggiungere che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione di natura definitiva, ossia tale che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio Sez. 4, numero 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383-01 . 4.4. Essendo stata adeguatamente argomentata dal giudice dell'esecuzione l'affermazione della validità della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza suindicata a Br.Gi. in data 29 giugno 2023, notificazione correttamente effettuata ai sensi dell' articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , con i conseguenti effetti, in punto di perfezionamento della fattispecie partecipativa di cui all' articolo 548, comma 2, cod. proc. penumero , di decorso e, all'esito, di consunzione del termine per impugnare quella decisione, nonché di susseguente maturazione dell'irrevocabilità della sentenza stessa, anche la seconda doglianza articolata da Br.Gi. deve essere disattesa. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue, ex articolo 616, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.