Qual è il termine entro il quale richiedere il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche?

Con mail del 25 marzo 2024, acquisita al protocollo DAG numero 66938.E del 26.03.2024 allegato 1 , la Dirigente del tribunale di Lecce ha chiesto al Ministero della Giustizia di chiarire «quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche».

Il motivo del quesito in oggetto è che «la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze numero 33 del 2007 stabilisce che il rimborso del contributo unificato debba essere richiesto entro due anni dal versamento, mentre l' articolo 192, comma 1- bis , d.P.R. numero 115/2002 prevede un termine di decadenza di trenta giorni, a decorrere dal pagamento». L'Ufficio riferisce quindi che, secondo l'avvocatura locale, «il termine di decadenza di due anni sarebbe da considerarsi ancora operante in virtù della circolare MEF numero 33 del 2007 in contrario, ritiene che il termine di decadenza di 30 giorni, di cui al comma 1- bis dell' articolo 192 del TUSG , possa trovare applicazione solo nel caso di pagamento effettuato con modalità non telematiche». Per rispondere al quesito, il Ministero evidenzia che «il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall' articolo 192, comma 1- bis , del d.P.R. numero 115 del 2002 , per il rimborso del contributo unificato, deve trovare applicazione nelle sole ipotesi di pagamento avvenuto senza fare ricorso alla piattaforma tecnologica PagoPA in tali casi, come specificato nella circolare DAG numero prot 60831.U del 17.03.2023, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il contributo sia stato nuovamente versato con le modalità indicate dall' articolo 192, comma 1, d.P.R. numero 115/2002 ». Inoltre, « nei casi diversi da quello sopra considerato , quali contemplati dalla circolare numero 33 del 2007, nonché nelle altre ipotesi che possono dare vita al diritto al rimborso, il termine di decadenza resta quello di due anni fissato dall' articolo 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992 ».